| All'articolo 1:
al comma 1, la parola: "devono" è sostituita
dalla seguente: "possono";
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1- bis. Coloro i quali abbiano effettuato il
versamento della quota fissa individuale annua possono, nella
dichiarazione dei redditi per l'anno 1994, computare quale
credito d'imposta ai fini della compensazione fiscale
l'importo pari alla differenza tra la quota fissa versata e la
relativa detrazione operata in occasione della dichiarazione
dei redditi per l'anno 1993, oltre l'importo della
maggiorazione eventualmente versata per ritardato pagamento e
gli interessi nella misura legale".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Nessuna sanzione è prevista per
l'omissione, l'incompletezza o la tardività del versamento
della quota fissa di cui all'articolo 1, comma 1".
All'articolo 3, il comma 4 è soppresso.
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