Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


652
DDL0046-0002
Progetto di legge Camera n. 46 - testo presentato - (DDL12-46)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C46. TESTIPDL
...C46.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC46 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- 1.  Premessa. - In questi
  ultimi anni, nonostante gli sforzi dei Governi e del
  Parlamento, la normativa tributaria è divenuta sempre più
  complessa a causa di continue modifiche introdotte sulla base
  di varie esigenze contingenti, la principale delle quali è
  stata senz'altro l'affannosa ricerca di gettito.
    Specie sul fronte delle procedure e dell'organizzazione
  amministrativa la causa della complicazione degli obblighi
  formali risiede soprattutto nell'avere l'Amministrazione
  finanziaria ecceduto nella richiesta di collaborazione ai
  contribuenti.  Inizialmente erano senz'altro accettabili e
  comprensibili quelle norme che puntavano sull'iniziativa del
  contribuente e sul meccanismo delle ritenute alla fonte, ma
  col passare del tempo sono divenuti insopportabili gli eccessi
  di questa impostazione.
    Un primo importante passo avanti per porre rimedio alle
  complicazioni d'ordine formale è stato effettuato con la
  presentazione del disegno di legge recante delega al Governo
  per la semplificazione degli adempimenti formali in materia
  tributaria e per la revisione della disciplina delle sanzioni
  per le violazioni formali (Atto Camera n.2046).  Le
  complicazioni sostanziali - relative cioè al sistema fiscale
  nel
 
                               Pag. 2
 
  suo complesso e ai tributi che armonicamente dovrebbero
  comporlo - richiedono invece per essere risolte tempi più
  lunghi non essendo facile ripensare, da un giorno all'altro,
  il sistema tributario in termini di snellezza, semplicità e
  trasparenza, senza perdere di vista i princìpi distributivi di
  giustizia tributaria come quello del benefìcio della capacità
  contributiva e della progressività.  Questi princìpi rimangono
  validi, ma dovrebbero solo essere disancorati da una certa
  visione ottocentesca del fenomeno tributario (e della
  sottostante situazione socio-economica) e reinterpretati,
  invece, in relazione ai mutati valori del nostro tempo.  In
  questo senso ci si sta muovendo, con gradualità e nei limiti
  consentiti dalla manovra di risanamento della finanza
  pubblica.
    L'aumento vertiginoso del numero dei contribuenti, la
  sempre maggiore sofisticatezza degli strumenti evasivi ed
  elusivi, uniti alla difficoltà di accertamento di una
  ricchezza sempre più volatile impongono, in particolare, la
  rinuncia a sistemi tributari inderogabilmente progressivi,
  perfetti e simmetrici nella loro astratta concezione, ma
  inevitabilmente sperequati e inefficienti nella loro pratica
  applicazione.  Il difficile punto di equilibrio tra semplicità,
  efficienza del sistema ed equità andrebbe perciò ricercato su
  fronti avanzati, senza che ciò debba comportare un voltar
  pagina e la rinuncia a perfezionare l'esistente.
    Il ricordato disegno di legge atto Camera n.2046, pur
  essendo diretto principalmente a introdurre semplificazioni di
  adempimenti formali, ha il pregio di avviare anche alcune
  semplificazioni sostanziali, laddove esse sono finalizzate a
  rendere meno complessa la compilazione delle dichiarazioni dei
  redditi.  E' il caso questo, tanto per fare un esempio, degli
  oneri deducibili e delle detrazioni nonché dei redditi dei
  fabbricati.
    Tali semplificazioni e le altre riguardanti gli adempimenti
  formali sono state proposte nel giugno scorso dal Governo e
  sono andate a congiungersi al complesso di proposte presentate
  dai deputati riguardanti in particolare lo "Statuto" del
  contribuente.  Ne è derivato così un testo coordinato che ha
  formato oggetto di un intenso e approfondito esame da parte
  della Commissione finanze della Camera.
    Il Parlamento e il Governo, quindi, appena sorte le
  polemiche sulle difficoltà di compilazione del modello 740,
  dopo neanche quindici giorni dalla scadenza del termine
  (prorogato) per presentare la dichiarazione dei redditi del
  1992 hanno preparato proposte analitiche, dense ed omogenee
  alle richieste degli stessi contribuenti.
    L'Aula della Camera non è però ancora riuscita ad esaminare
  il testo del disegno di legge varato dalla Commissione finanze
  prima dell'estate, il quale contiene una profonda e completa
  revisione della complessa e articolata materia delle procedure
  e degli obblighi tributari e che avrebbe dovuto essere
  approvato nel tempo più breve possibile.
    La mancata introduzione delle norme di semplificazione
  vanificherebbe in gran parte il lavoro svolto in questi mesi,
  costringendo i contribuenti a presentare nel 1994 le
  dichiarazioni dei redditi sugli stessi modelli che nel maggio
  scorso sono stati al centro di diffuse critiche per la loro
  complessità.
    Il Governo è fermamente intenzionato ad evitare che tale
  situazione abbia a ripetersi ed intende dare il massimo
  impulso possibile all'opera di semplificazione del sistema
  tributario.
    Per tali ragioni era apparsa necessaria ed urgente
  l'emanazione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, che
  (anche in vista della predisposizione del modello 730, da
  emanare entro il 15 dicembre 1993) conteneva le modifiche
  normative indispensabili al fine di rendere più semplice ed
  agevole la compilazione della modulistica; mentre
  l'approvazione successiva del disegno di legge delega avrebbe
  consentito la semplificazione degli obblighi contabili
  previsti per le imprese ed i lavoratori autonomi.
 
                               Pag. 3
 
    Il predetto decreto-legge n. 503 del 1993 non è stato
  convertito in legge nei prescritti termini costituzionali.  Le
  disposizioni in esso contenute vengono, pertanto, ora
  riproposte, con alcuni aggiustamenti di carattere formale e
  tecnico, con il presente decreto-legge di cui si chiede la
  conversione in legge.  Rispetto al decretolegge n. 503 il
  presente decreto reca, peraltro, talune nuove disposizioni
  riguardanti le detrazioni d'imposta, la disciplina dei
  dividendi, la riscossione dei tributi e la regolarizzazione
  degli adempimenti in materia di IVA.
    Riguardo alle detrazioni d'imposta articolo 3, comma 1,
  lettera  d),  si sottolinea l'esigenza di coordinare, per
  le medesime ragioni di semplificazione degli adempimenti
  tributari, la disciplina della ulteriore detrazioni d'imposta
  (articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi) per i
  redditi di lavoro dipendente con quella già prevista per i
  redditi di lavoro autonomo già contenuta nel decreto-legge n.
  503 del 1993.  L'urgenza della nuova disposizione è data dalla
  necessità di applicare le nuove misure della ulteriore
  detrazione già in sede di effettuazione di ritenuta alla
  fonte, per evitare di operare laboriosi calcoli in sede di
  conguaglio.
    Per quanto concerne le disposizioni in materia di dividendi
  (articolo 7), si è reso necessario modificare la disciplina
  del credito d'imposta relativo ai dividendi corrisposti da
  società "figlie" residente in ambito CEE (articolo 96- bis
  del testo unico delle imposte sui redditi) al fine di non
  consentire la possibilità di ottenere il rimborso ovvero il
  riporto in diminuzione dell'imposta relativa ai successivi
  periodi dell'eccedenza afferente i crediti stessi.  Con la
  nuova formulazione la predetta eccedenza non è utilizzabile
  dai soggetti IRPEF.  L'urgenza dell'introduzione di detta
  misura è giustificata dalla necessità di disciplinare
  unitariamente, sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti
  IRPEG, l'anzidetto meccanismo nei modelli relativi alla
  prossima dichiarazione dei redditi, approvati con decreti
  ministeriali 15 febbraio 1994 e pubblicati nei supplementi
  ordinari numeri 27 e 28 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 37
  del 15 febbraio 1994.
    Relativamente alla riscossione dei tributi, si è reso
  necessario unificare i termini di versamento delle ritenute
  alla fonte, delle imposte, delle tasse, nonché dei contributi
  erariali e regionali, cadenti nei giorni di sabato o nei
  giorni festivi al primo giorno lavorativo successivo.  In tal
  modo, indipendentemente dal soggetto presso il quale viene
  effettuato il versamento (concessionario della riscossione,
  uffici postali e aziende di credito), lo stesso può essere
  effettuato nel primo giorno non festivo qualora il relativo
  termine cada di sabato o di giorno festivo.  L'urgenza di tale
  misura è rinvenibile nella necessità di dare già dal prossimo
  versamento dell'IVA, cadente in giorno festivo, un quadro
  chiaro ai contribuenti e di evitare che coloro i quali versano
  al concessionario o in banca debbano anticipare il versamento
  al giorno precedente il sabato o il festivo, mentre coloro che
  versano presso gli uffici postali possano effettuare il
  versamento il primo giorno successivo lavorativo.  Inoltre, si
  è disposto l'utilizzo facoltativo del conto fiscale per coloro
  che presentano la dichiarazione congiunta.  L'urgenza di tale
  disposizione è stata determinata dalla necessità di fornire
  adeguate istruzioni nei modelli di dichiarazione approvati il
  15 febbraio 1994.
    In ordine alla regolarizzazione degli adempimenti ai fini
  IVA omessi o irregolarmente eseguiti, si è ritenuto necessario
  articolo 1, comma 3, lettera  e),  recependo un
  emendamento approvato nel corso dell'esame parlamentare del
  decreto-legge n. 503, modificare la disciplina prevista
  dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica
  n. 633 del 1972, per rendere applicabili, contestualmente alla
  regolarizzazione, le soprattasse dovute (ora la riscossione
  delle penalità è rimessa alla individuazione della violazione
  regolarizzata) e per escludere la punibilità per i reati di
  cui al decreto-legge n. 429 del 1992 nei limiti delle
  regolarizzazioni eseguite.  L'urgenza della disposizione deriva
  dalla circostanza che, secondo la normativa vigente, la
  prescrizione del pagamento della soprattassa rimane, in
  pratica, lettera
 
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  morta, in quanto la stessa viene applicata solo nel caso
  in cui intervenga un verifica.  Inoltre, accade spesso che
  contro l'avviso di irrogazione della soprattassa (nei rari
  casi in cui essa viene applicata) il contribuente proponga
  ricorso, rinviando  sine die  il pagamento, mentre appare
  evidente che, vertendosi in tema di ravvedimento operoso,
  anche il pagamento della soprattassa debba essere spontaneo.
  Anche il decreto-legge n. 90 del 1994 non è stato convertito
  in legge nei prescritti termini costituzionali e le
  disposizioni in esso contenute vengono, pertanto, riproposte
  con il presente decreto-legge di cui si chiede la conversione
  in legge.
    Il provvedimento tende, innanzitutto, alla semplificazione
  delle norme impositrici, la cui complessità ha trovato in
  passato uno specchio fedele nei modelli di dichiarazione.
    E' stata, conseguentemente, riordinata la normativa
  riguardante gli oneri (semplificandone le modalità di
  deduzione ovvero di calcolo della detrazione che è ora
  prevista nella misura unica del 27 per cento) e le detrazioni
  riconosciute in presenza di redditi di lavoro dipendente, di
  lavoro autonomo e di impresa minore (eliminando il complicato
  meccanismo della "capienza" ed il correttivo previsto per i
  casi in cui i redditi eccedono di poco il limite massimo per
  cui spetta la detrazione).
    Per quanto riguarda i redditi dei fabbricati sono stati,
  invece, ridotti i dati da indicare in dichiarazione ed è stata
  facilitata la determinazione del reddito (semplificando, tra
  l'altro, le operazioni di confronto tra rendita catastale e
  reddito effettivo ed eliminando, di fatto, l'obbligo di
  dichiarare distintamente la maggior parte delle quote di
  comproprietà condominale, quale la casa del portiere).
    Si è altresì proceduto alla semplificazione "procedurale"
  dei modelli 730 e 740, prevedendo:
        a)  la riduzione del numero dei contribuenti
  obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (con i
  nuovi casi di esonero, unitamente a quelli previsti nella
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, le dichiarazioni si riducono
  dalle attuali 19,5 milioni a 15 milioni, cioè di oltre il 20
  per cento);
        b)  l'abolizione dell'obbligo di allegare al modello
  740 i certificati dei sostituti d'imposta, le deleghe di
  versamento e i documenti probatori degli oneri deducibili, che
  dovranno comunque essere conservati dai contribuenti ed
  esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
  Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di disporre
  annualmente, per finalità di controllo, l'allegazione della
  documentazione relativa a taluni oneri nonché la facoltà dei
  contribuenti di allegare comunque i documenti alla propria
  dichiarazione, prevenendo eventuali richieste degli uffici.  Al
  fine di scoraggiare l'indicazione nella dichiarazione di dati
  non supportati da una valida documentazione è stabilita
  l'applicazione della pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento
  nei casi in cui il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non
  esibisca o trasmetta una idonea documentazione.  Tale sanzione
  si applica anche in caso di minor rimborso spettante al
  contribuente;
        c)  la compilazione di un solo esemplare, eliminando
  la copia destinata al comune;
        d)  l'abolizione della richiesta di dati che
  l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire
  direttamente (tra i quali quelli concernenti il
  "redditometro") ovvero trasmessi da altri soggetti quali i
  sostituti d'imposta (quali gli arretrati e le indennità di
  fine rapporto di lavoro dipendente, che non dovranno più
  essere dichiarati);
        e)  eliminazione dell'obbligo di indicare numerosi
  dati precedentemente richiesti che, nel loro complesso,
  rendevano eccessivamente laboriosa la compilazione della
  dichiarazione, quali generalità dei comproprietari degli
  immobili, gli estremi degli atti di compravendita dei terreni
  e dei fabbricati, i codici fiscali dei medici (a fini della
  detrazione dell'onere), le firme per attestazione dei
  familiari fiscalmente a carico;
 
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        f)  il termine entro il quale devono essere
  presentati i modelli 740 e 750 è prorogato dal 31 maggio al 30
  giugno, mentre le somme dovute con riferimento alle stesse
  dichiarazioni possono essere versate anche successivamente al
  31 maggio, purché entro il 20 giugno, con la maggiorazione
  dello 0,5 per cento;
        g)  i modelli di dichiarazione sono distribuiti
  gratuitamente e le dichiarazioni stesse possono essere spedite
  per raccomandata, o per altro mezzo equivalente, anche
  dall'estero.
    E' stata, infine, razionalizzata la procedura prevista per
  l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati
  da parte dei datori di lavoro, degli enti pensionistici e dei
  centri di assistenza fiscale costituiti dalle organizzazioni
  sindacali o da uno o più sostituti di imposta.
    Infine rispetto al decreto-legge n. 90 del 1994 il presente
  decreto reca talune nuove disposizioni che costituiscono
  aggiustamenti di carattere tecnico, in materia di redditi
  diversi e di imposta locale sui redditi articolo 7, comma 1,
  lettere  a), b)  e  d).
  2.  DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL'IVA
    L'articolo 1 reca modifiche al decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n.600, al testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ed al decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
  concernente l'imposta sul valore aggiunto.
    Nel decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973
  concernente l'accertamento delle imposte sui redditi, sono
  state introdotte modifiche alle norme riguardanti la
  dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle
  persone giuridiche nonché alla dichiarazione dei sostituti di
  imposta.
    Il provvedimento in esame ha disciplinato nuove ipotesi di
  esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e
  nuove modalità di compilazione della stessa.
  a)  Casi di esonero dalla presentazione della
  dichiarazione
    Viene ridotto il numero dei soggetti obbligati alla
  presentazione della dichiarazione dei redditi.
    I nuovi casi di esonero riguardano:
      1) i contribuenti non obbligati alla tenuta di scritture
  contabili e quelli non tenuti al pagamento dell'ILOR, che
  possono fruire di detrazioni, escluse quelle sostitutive degli
  oneri deducibili, che assorbono per intero l'imposta dovuta
  (sono interessati circa 2,3 milioni di contribuenti);
      2) i lavoratori dipendenti che non possiedono altri
  redditi e che hanno percepito nell'anno arretrati e/o
  indennità di fine rapporto, nonché anticipazioni o acconti
  sulle stesse.  La liquidazione delle imposte relative a tali
  redditi avverrà a cura degli uffici che applicheranno, ove più
  favorevole per il contribuente, la tassazione ordinaria (sono
  interessati circa 700.000 contribuenti);
      3) i lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno hanno
  intrattenuto precedenti rapporti di lavoro e i cui redditi
  risultino dal certificato rilasciato dal precedente datore di
  lavoro, che i dipendenti stessi devono consegnare al
  successivo datore di lavoro che esegue le operazioni di
  conguaglio (sono interessati, a partire dal 1995, circa
  500.000 contribuenti).
    A tali ipotesi si aggiunge l'esonero dalla presentazione
  della dichiarazione per i contribuenti titolari, in aggiunta
  al reddito di lavoro dipendente, del solo reddito di
  fabbricato derivante dall'abitazione principale e di ammontare
  non superiore a un milione di lire, previsto nel provvedimento
  di accompagnamento alla legge finanziaria (sono interessati
  circa 1,5 milioni di contribuenti).  Tale esonero si estende
  anche all'ipotesi in cui oltre alla predetta unità immobiliare
  adibita ad abitazione principale il contribuente possieda
  parti comuni condominiali (ad esempio, casa del portiere), la
  cui quota di reddito spettante non ecceda lire 50.000.
 
                               Pag. 6
 
    In pratica, nel 1994 le dichiarazioni si riducono di 4,5
  milioni, passando dalle attuali 19,5 milioni a 15 milioni
  (oltre il 20 per cento in meno).
  b)  Semplificazione delle modalità di compilazione ed
  esclusione dall'allegazione della documentazione
  probatoria
    Viene semplificata la compilazione della dichiarazione in
  quanto:
      1) è eliminato il prospetto dei dati e delle notizie
  particolari, in cui erano indicati gli elementi indici di
  capacità contributiva (imbarcazioni da diporto, collaboratori
  familiari, residenze, cavalli, elicotteri eccetera);
      2) è eliminata l'attestazione dei familiari a carico;
      3) è eliminata la copia per il comune; pertanto, il
  contribuente dovrà compilare il modello 740 in un unico
  esemplare.
    Viene eliminato l'obbligo di allegazione della
  documentazione probatoria riguardante:
      1) gli oneri deducibili dal reddito complessivo o per i
  quali è possibile fruire di detrazioni d'imposta.  Gli elementi
  relativi al sostenimento, da parte del contribuente, di taluni
  oneri (contributi, premi di assicurazione, interessi passivi)
  vengono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria attraverso
  l'acquisizione di dati comunicati da terzi (istituti
  previdenziali, imprese di assicurazione, istituti di
  credito);
      2) le certificazioni comprovanti le ritenute alla fonte
  subìte.  I dati concernenti le ritenute alla fonte vengono
  acquisiti direttamente dai sostituti d'imposta attraverso la
  dichiarazione dagli stessi presentata (modello 770);
      3) gli attestati di versamento delle imposte.  Gli importi
  effettivamente versati dai contribuenti vengono acquisiti
  attraverso incroci con i soggetti che ricevono i pagamenti.
    E' prevista la conservazione della documentazione
  probatoria per cinque anni e la trasmissione della stessa a
  richiesta degli uffici.
    Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di
  disporre annualmente, per finalità di controllo, l'allegazione
  della documentazione relativa a taluni oneri nonché la facoltà
  dei contribuenti di allegare comunque i documenti alla propria
  dichiarazione prevenendo eventuali richieste degli uffici.
  c)  Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
  e di effettuazione dei versamenti
    La dichiarazione dei redditi può essere:
      1) presentata dal 1^ maggio al 30 giugno;
      2) spedita anche dall'estero, utilizzando il mezzo della
  raccomandata o altro equivalente.
    I versamenti delle imposte e delle altre somme dovute in
  base alla dichiarazione devono essere eseguiti:
      1) dal 1^ al 31 maggio.  E' possibile versare entro il 20
  giugno, con applicazione di una soprattassa dello 0,50 per
  cento, da versare unitamente alle imposte.  In caso di
  versamento nei tre giorni successivi al 20 giugno è dovuta una
  soprattassa del 3 per cento.
  d)  Approvazione e distribuzione dei modelli di
  dichiarazione
    I modelli di dichiarazione sono distribuiti gratuitamente.
  Viene abolito il credito d'imposta per l'acquisto dei modelli
  introdotto nel 1992.
  e)  Attività di liquidazione e di controllo delle
  dichiarazioni da parte degli uffici.  Sanzioni applicabili per
  le violazioni
    In sede di controllo gli uffici dell'Amministrazione
  finanziaria liquidano le imposte
 
                               Pag. 7
 
  sulla base di documentazioni provenienti da terzi
  (dichiarazione dei sostituti d'imposta) o richiesti al
  contribuente (documentazione concernente oneri deducibili o
  detraibili, attestati di versamento, certificati attestanti la
  ritenuta alla fonte).
    In caso di allegazione spontanea da parte del contribuente,
  l'Ufficio tiene conto dei documenti allegati ai fini della
  liquidazione della dichiarazione.
    Qualora il contribuente non sia in possesso della
  documentazione probatoria, ovvero dai documenti esibiti o
  trasmessi emerga una divergenza tra gli importi dichiarati e
  quelli risultanti dalla documentazione, sulla maggiore
  imposta, o sul minor rimborso liquidato dall'Ufficio si
  applica una pena pecuniaria fissata nella misura dal 40 al 120
  per cento dell'ammontare liquidato.
  f)  Altre dichiarazioni dei redditi e dei sostituti
  d'imposta
    Semplificazioni analoghe a quelle sopra illustrate sono
  previste per la compilazione delle dichiarazioni delle società
  personali, dei soggetti all'IRPEG e dei sostituti d'imposta
  (modelli 750, 760, 770).
  g)  Dichiarazione IVA
    La dichiarazione IVA, da approvare e pubblicare in
  Gazzetta Ufficiale  entro il 20 dicembre dell'anno
  precedente a quello in cui deve essere utilizzata, deve essere
  presentata tra il 1^ febbraio e il 15 marzo.  I versamenti di
  conguaglio restano fissati al 5 marzo di ciascun anno.
    Vengono di seguito analiticamente esaminate le innovazioni
  apportate alle predette dichiarazioni.
  2.1.  Dichiarazione dei redditi
  2.1.1.  Nuove ipotesi di esonero dall'obbligo di
  dichiarazione
    In attuazione del principio contenuto nell'articolo 19,
  comma 2, lettera  b)  del testo proposto dalla Commissione
  finanze della Camera dei deputati (atto Camera n.28 - 254 -
  1125 - 1171 - 1222 - 1469 - 2046 - 2221 -
  2346-2722-2743-2757-A) in base al quale si prevede
  "l'estensione dei casi di esonero dalla presentazione della
  dichiarazione dei redditi, nelle ipotesi in cui
  l'Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati
  reddituali", il numero 1) della lettera  a)  del comma 1
  dell'articolo in rassegna, dispone la sostituzione del terzo
  comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
  Repubblica n.600 del 1973, escludendo l'obbligo di indicare
  nella dichiarazione annuale taluni redditi percepiti da
  lavoratori dipendenti e da lavoratori autonomi non esercenti
  attività artistiche o professionali se erogati da soggetti che
  hanno l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto.
    Si tratta, in particolare, dei redditi indicati alle
  lettere  a),   b)  e  c)  del comma 1
  dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi.  Si
  rammenta che la lettera  a)  in questione riguarda il
  trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente e le altre
  indennità percepite  una tantum  in dipendenza della
  cessazione dei predetti rapporti, compresa l'indennità di
  preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di
  pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
  concorrenza al sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
    La lettera  b)  dello stesso comma 1 dell'articolo 16
  riguarda gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
  percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i
  compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di
  produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle
  cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti
  agricoli e delle cooperative della piccola pesca di cui alla
  lettera  a)  del comma 1 dell'articolo 47 del testo unico
  delle imposte sui redditi e le indennità percepite dai membri
  del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo nonché quelle
  percepite per le cariche elettive.
    Infine, la lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 16
  attiene alle indennità percepite per la cessazione dei
  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al
 
                               Pag. 8
 
  comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità risulta
  da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
    Al fine di consentire agli uffici di procedere alla
  iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute su tali
  redditi che non sono più inclusi nelle dichiarazioni sono
  stati contestualmente modificati l'articolo 36 bis,  primo
  comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del
  1973, e l'articolo 16, comma 3, del testo unico delle imposte
  sui redditi.
    La modifica recata all'articolo 36- bis,  contenuta nel
  comma 1, lettera  p),  n.1), consente agli uffici
  finanziari di provvedere alla iscrizione a ruolo delle
  maggiori imposte dovute dai contribuenti anche sulla base dei
  dati dichiarati o comunicati alla Amministrazione finanziaria
  dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.
    Va evidenziato che nella procedura di liquidazione dei
  redditi sopra evidenziati da assoggettare a tassazione
  separata si è fatto obbligo di applicare sugli stessi il
  regime di tassazione ordinaria qualora questo ultimo risulti
  più favorevole per il contribuente.
    Va sottolineato che la scelta di porre a carico
  dell'Amministrazione finanziaria tutti gli adempimenti
  connessi alla tassazione delle maggiori imposte dovute
  soddisfa la duplice esigenza di non chiedere ai contribuenti
  dati di cui l'Amministrazione è già in possesso, in quanto
  rilevabili dai modelli 770 presentati dai soggetti che hanno
  erogato i redditi in questione, e di evitare errori di
  valutazione da parte dei contribuenti medesimi.  Infatti, è
  stato riscontrato che, in presenza di detti redditi, i
  contribuenti spesso esercitavano l'opzione di rinuncia alla
  tassazione separata con conseguente assoggettamento a
  tassazione ordinaria, non sulla base di una attenta
  comparazione dei due metodi ma per semplice errore.  E' stato,
  altresì, riscontrato che molti contribuenti pur avendo
  esercitato l'opzione per la tassazione ordinaria non
  provvedevano a far concorrere tali redditi al reddito
  complessivo.  Dall'analisi delle dichiarazioni presentate per
  il periodo di imposta 1991 risulta, infatti, che su 700.000
  soggetti che hanno esercitato l'opzione per ben 560.000
  sarebbe stato più favorevole il regime della tassazione
  separata.
    L'esclusione dall'obbligo di indicare questi redditi nella
  dichiarazione, oltre ad eliminare ogni possibilità di errore
  da parte del contribuente, comporta l'esonero dall'obbligo di
  presentazione della dichiarazione per circa 700.000
  contribuenti, per la maggior parte lavoratori dipendenti, in
  precedenza assoggettati a tale obbligo a causa del solo
  possesso di redditi derivanti da arretrati o da trattamenti di
  fine rapporto.
    Il numero 2) della lettera  a)  del comma 1
  dell'articolo 1, apporta delle modifiche alla disposizione
  contenuta nell'articolo 1, quarto comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica n.600 del 1973.  In primo luogo,
  viene modificata la lettera  d)  del comma 1 del
  menzionato articolo, che è stata sostituita per effetto
  dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1993, n. 537.  In
  particolare, tenendo conto del nuovo meccanismo previsto dalla
  lettera  n)  del comma 1 dell'articolo 1 di questo
  decreto, in base al quale, qualora siano intrattenuti nel
  corso dell'anno più rapporti di lavoro, le somme erogate e le
  ritenute effettuate dai diversi sostituti d'imposta vanno
  considerate nella certificazione finale rilasciata dall'ultimo
  sostituto, si è provveduto a modificare nel testo della
  menzionata lettera  d)  la locuzione "corrisposte da un
  unico sostituto d'imposta" con quella "certificati dall'ultimo
  sostituto d'imposta".  In tal modo, si è evitato di far
  presentare la dichiarazione dei redditi a coloro i quali, in
  presenza delle altre condizioni, previste dalla lettera
  d),  per l'esonero dall'obbligo di presentazione della
  dichiarazione, ne sarebbero stati obbligati avendo
  intrattenuto più rapporti di lavoro dipendente nel corso
  dell'anno, tutti certificati dall'ultimo sostituto d'imposta.
  Nel contempo si è provveduto a modificare la menzionata
  lettera  d)  del quarto comma dell'articolo 1 del decreto
  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di
  rendere coerente la disposizione concernente la destinazione
  dell'8 per mille, con quella
 
                               Pag. 9
 
  analoga contenuta nella lettera  e- bis) introdotta con
  il presente decreto nello stesso articolo 1, quarto comma, del
  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
  1973.
    In secondo luogo, la stessa lettera  a),  numero 2, del
  comma 1 dell'articolo 1, aggiunge alla fine del quarto comma
  dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
  600 del 1973 una nuova lettera, la  e- bis) con la quale
  vengono escluse dall'obbligo di presentare la dichiarazione le
  persone fisiche, non obbligate alla tenuta di scritture
  contabili o al pagamento dell'imposta locale sui redditi, che
  possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde
  un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni
  di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui
  redditi (detrazioni per carichi di famiglia ed altre
  detrazioni per lavoro dipendente).
    L'esonero viene esteso anche alle ipotesi in cui la
  differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni
  risulta non superiore a lire 20.000.
    La presente modifica mira ad esonerare tutti quei soggetti
  per i quali la presentazione della dichiarazione costituisce
  un mero obbligo formale poiché il loro reddito complessivo
  determina un'imposta lorda che viene ad essere annullata per
  effetto della fruizione delle detrazioni di imposta, ovvero
  quando pur essendo dovuta l'imposta la stessa non deve essere
  versata in quanto di ammontare inferiore a lire 20.000
  (confronta articolo 2, comma 1, della legge 18 aprile 1986, n.
  121).
    Ciò consente di evitare la presentazione della
  dichiarazione a circa 2.500.000 di contribuenti.  Detti
  soggetti potranno verificare l'esistenza delle condizioni di
  esonero consultando un'apposita tabella, che verrà inserita
  nei modelli di dichiarazione, senza dover effettuare il
  calcolo dell'imposta lorda e delle detrazioni spettanti.
    Il numero 3, della lettera  a)  del comma 1
  dell'articolo 1, inserisce dopo il quinto comma dell'articolo
  1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
  una disposizione nella quale è stabilito che nelle ipotesi di
  esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il
  contribuente ha tuttavia facoltà di presentare la
  dichiarazione stessa.  Tale disposizione si rende necessaria al
  fine di consentire, ad esempio, ai contribuenti interessati di
  presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare oneri
  sostenuti ovvero acconti d'imposta versati in misura eccedente
  rispetto all'ammontare d'imposta dovuta.
    Le lettere  n)  ed  o)  del comma 1 dell'articolo 1
  modificano l'articolo 23, settimo comma, e l'articolo 29,
  terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n.600.  Tali modifiche consentono al datore di
  lavoro di tener conto, in sede di conguaglio di fine anno,
  anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle
  detrazioni effettuate nel corso di precedenti rapporti di
  lavoro intrattenuti dal proprio dipendente nello stesso
  periodo di imposta.  Pertanto, i lavoratori dipendenti senza
  altri redditi, che si trovano in tale situazione, vengono di
  fatto esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.
  Le maggiori imposte dovute per effetto del cumulo dei redditi
  risultanti dai distinti modelli 101 saranno infatti calcolate
  e trattenute in sede di conguaglio di fine anno dall'ultimo
  datore di lavoro al quale il dipendente consegnerà il modello
  101 relativo al precedente rapporto di lavoro, che deve essere
  rilasciato entro trenta giorni dalla data di cessazione del
  rapporto stesso.
    Le menzionate modifiche comporteranno l'esonero della
  presentazione della dichiarazione per circa 500.000
  contribuenti.
  2.1.2.  Contenuto della dichiarazione
    La lettera  b)  del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce
  l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.600
  del 1973, concernente il contenuto della dichiarazione dei
  redditi delle persone fisiche.  Tale modifica rimuove i vincoli
  legislativi che hanno obbligato l'Amministrazione finanziaria
  a richiedere nel modello di dichiarazione dati non
  strettamente necessari per la determinazione dei redditi e
 
                              Pag. 10
 
  delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei
  controlli.
    Pertanto, in simmetria con il principio contenuto
  nell'articolo 19, comma 1, lettera  b),  del disegno di
  legge delega sulle semplificazioni, in base al quale non deve
  essere richiesta ai contribuenti l'indicazione di dati di cui
  l'Amministrazione è già in possesso, si è ravvisata la
  necessità di eliminare le previsioni normative contenute nei
  commi secondo e terzo dell'articolo 2 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.  Queste ultime
  disposizioni, infatti, prevedono in capo ai contribuenti
  l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni dati ed elementi
  indici di capacità contributiva.
  2.1.3.  Esclusione dall'obbligo di allegazione dei
  documenti probatori di taluni oneri deducibili e delle
  ritenute
    I numeri 1 e 2 della lettera  c)  del comma 1
  dell'articolo 1 eliminano le disposizioni che prevedono
  l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi i
  documenti probatori degli oneri deducibili e delle ritenute
  effettuate dal sostituto d'imposta.
    Le norme precedentemente contenute nel primo comma
  dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
  n.600 del 1973 prevedevano l'obbligo di allegare alla
  dichiarazione dei redditi delle persone fisiche i certificati
  dei sostituti d'imposta e disciplinavano gli elementi da
  indicare nei certificati stessi.
    L'abrogazione di tali disposizioni è stata operata per
  semplificare gli adempimenti dei contribuenti anche in
  considerazione del fatto che, ai fini del controllo,
  l'Amministrazione finanziaria dispone della documentazione
  trasmessa dal sostituto.
    Con l'occasione, il contenuto dei certificati rilasciati
  dai sostituti è stato più compiutamente disciplinato in un
  apposito articolo 7- bis  introdotto nel decreto del
  Presidente della Repubblica n.600 del 1973.
    Nell'articolo 7- bis  viene previsto, tra l'altro, che
  i modelli dei certificati attestanti la corresponsione di
  redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati di cui
  all'articolo 47, comma 1, lettere  a)  e  d)  (cioè i
  modelli 101, 102 e 201) devono essere redatti in conformità ad
  appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle
  finanze, da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  entro il
  31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui debbono essere
  utilizzati.
    Per questi modelli la legge non aveva previsto alcun
  termine per la pubblicazione.  Esigenze di correttezza nei
  confronti dei contribuenti e di certezza del diritto hanno
  consigliato di colmare tale lacuna dell'ordinamento.
    I soggetti che trasmettono su supporto magnetico le
  dichiarazioni dei sostituti d'imposta o gli elenchi delle
  Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20, terzo comma,
  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n.605, possono sottoscrivere detti certificati anche con firma
  elettronica mediante sistemi di elaborazione automatica.
    La consegna dei certificati in questione agli interessati
  deve avvenire entro il mese di febbraio (e non più entro il 20
  aprile, come previsto dalla normativa precedentemente in
  vigore) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
  valori sono stati corrisposti.  Anticipando tale termine si
  intende facilitare il ricorso all'assistenza fiscale da parte
  dei lavoratori dipendenti e pensionati eliminando, nel
  contempo, l'obbligo della comunicazione anticipata che
  costituisce per i sostituti un adempimento sostanzialmente
  ripetitivo.
    Per consentire la predisposizione delle strutture
  organizzative necessarie all'attuazione di detta disposizione
  da parte dei sostituti d'imposta, viene stabilito che tali
  previsioni si rendono applicabili relativamente alle ritenute
  effettuate a decorrere dal 1^ gennaio 1994.  Per l'anno 1993,
  in via transitoria, il successivo comma 5 conferma la
  possibilità per il sostituto di consegnare al lavoratore
  dipendente, entro febbraio, in luogo del modello 101 e 102, la
  comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per
  la compilazione del modello 730.  Resta fermo, in tal caso,
 
                              Pag. 11
 
  l'obbligo di consegnare i predetti modelli entro il 20
  aprile.
    Il numero 2) della lettera  c)  del comma 1, modifica
  il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente
  della Repubblica n.600 del 1973 eliminando l'obbligo di
  allegare alla dichiarazione dei redditi la documentazione
  probatoria degli oneri deducibili, e prevedendo,
  contestualmente, l'obbligo della conservazione della stessa
  fino alla decadenza del potere di accertamento.
    Coerentemente a tale impostazione viene anche eliminato
  l'obbligo di allegare alla dichiarazione gli attestati di
  versamento e le certificazioni dei sostituti di imposta.
    Resta peraltro salva la facoltà del contribuente di
  allegare alla dichiarazione tale documentazione.
    Detta modifica si rende necessaria per l'auspicata
  diffusione della dichiarazione attraverso i centri autorizzati
  di assistenza fiscale ed i sostituti di imposta; con essa
  viene ad essere modificata la disciplina dei controlli formali
  della dichiarazione, al fine di evitare squilibri tra i
  controlli effettuati dagli uffici sulle dichiarazioni modello
  740 e quelli effettuati sulle dichiarazioni modello 730
  presentate attraverso i centri autorizzati e i sostituti di
  imposta, si rende necessario assicurare un trattamento
  omogeneo che prescinda dalle diverse metodologie dichiarative
  adottate dal contribuente.
    Va infine segnalato che è stata prevista la possibilità di
  richiedere l'esibizione o la trasmissione della documentazione
  in possesso dei contribuenti lasciando, in via residuale, alla
  Amministrazione la facoltà di disporre, con il decreto
  ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione,
  l'allegazione dei documenti comprovanti taluni oneri, nonché
  di altra documentazione (prospetti, denuncie, eccetera) per la
  quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni
  legislative vigenti.
    Conseguentemente, con la lettera  p),  numeri 1), 2) e
  3), sono state modificate le disposizioni contenute nel primo,
  nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 bis  del
  decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 al fine
  di prevedere che in sede di liquidazione delle dichiarazioni
  gli Uffici possano eseguire rimborsi ed iscrizioni a ruolo
  oltre ché sulla base della documentazione eventualmente
  allegata dal contribuente anche sulla base dei riscontri
  effettuati sui documenti di cui è stata richiesta l'esibizione
  o la trasmissione, ovvero dei dati risultanti dagli elenchi di
  cui all'articolo 78, comma 25, della legge n.413 del 1991.  Da
  tali elenchi, trasmessi dagli enti previdenziali ed
  assistenziali, dalle banche e dalle imprese di assicurazione,
  è infatti possibile desumere l'ammontare della maggior parte
  degli oneri per i quali non è più richiesta l'allegazione
  della documentazione probatoria (contributi, interessi passivi
  e premi di assicurazione).  Per effetto delle modifiche
  apportate all'articolo 36- bis,  gli Uffici possono anche
  rettificare lo scomputo delle ritenute di acconto che non
  risultano dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta o dalle
  comunicazioni delle Pubbliche amministrazioni di cui
  all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n.605.  Tale modifica si è resa
  necessaria in conseguenza della soppressione dell'obbligo di
  allegare i certificati da cui risultano le ritenute subìte.
    Contestualmente, come si vedrà più avanti, con l'articolo
  6, comma 1, lettera  b),  è stata istituita una specifica
  pena pecuniaria nell'ipotesi in cui il contribuente, a seguito
  di richiesta dell'ufficio, non sia in grado di esibire idonea
  documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle
  ritenute o ai versamenti la cui allegazione non è più
  richiesta dalla legge.
    A tutela dei contribuenti, per evitare che dagli incroci
  effettuati in via automatizzata scaturiscano indebite
  iscrizioni a ruolo causate da errori non ad essi imputabili,
  nell'articolo 1, comma 1, lettera  p),  è stato stabilito
  che gli uffici devono invitare il contribuente,
  telefonicamente o a mezzo posta, a fornire chiarimenti e ad
  esibire o trasmettere i documenti in caso di difformità tra
  gli elementi indicati nelle dichiarazioni e quelli risultanti
  dai dati forniti dai terzi.
 
                              Pag. 12
 
    Sulla scorta delle motivazioni già esposte, con le lettere
  d),   e)  e  f)  del comma 1 in esame, sono stati
  modificati gli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente
  della Repubblica n.600 del 1973, al fine di coordinare le
  previsioni relative al contenuto e agli allegati delle
  dichiarazioni dei soggetti all'imposta sulle persone
  giuridiche e delle società semplici, in nome collettivo ed
  equiparate alla nuova disciplina che sugli stessi argomenti è
  stata dettata per le dichiarazioni delle persone fisiche.
    La successiva lettera  g),  numeri 1), 2), 3) e 4)
  modifica l'articolo 7 del decreto del Presidente della
  Repubblica n.600 del 1973 al fine di coordinare la disciplina
  della dichiarazione dei sostituti di imposta con quella delle
  altre dichiarazioni nonché per semplificare e razionalizzare
  talune previsioni, anche in considerazione della maggiore
  importanza assunta da detto modello di dichiarazione che
  diventa il cardine attorno al quale ruotano i controlli
  incrociati dell'Amministrazione finanziaria.  Va evidenziato
  che tale modello nella sua nuova connotazione assume il ruolo
  fondamentale di veicolo dei dati relativi all'assistenza
  fiscale.
    In particolare, il numero 1) modifica il secondo comma
  dell'articolo 7 citato, stabilendo che nel modello 770, per
  quanto riguarda i contributi obbligatori a carico del datore
  di lavoro deve essere indicato unicamente il totale di quelli
  relativi ai redditi erogati nell'anno, invece che quello dei
  contributi pagati nell'anno.  La modifica in questione, tenuto
  conto che i contributi sono imputati con il criterio di
  competenza e, invece, le ritenute seguono il criterio di
  cassa, intende far coincidere i criteri espositivi dei
  contributi nel modello 770 con quelli dei redditi cui
  afferiscono: pertanto attraverso detta modifica vengono ad
  essere eliminate le difformità presenti nel Quadro H del
  modello 770 rispetto a quanto contenuto nel Quadro A dello
  stesso modello; in tal modo vengono ad essere allineati gli
  elementi esposti nei due quadri relativamente ai contributi
  previdenziali.
    Ai fini della conoscenza dei dati previdenziali la
  richiesta sintetica dei dati relativi ai contributi è, in via
  automatica, integrata mediante le opportune connessioni con
  gli archivi degli enti previdenziali.
    Il successivo numero 2) abroga il terzo comma del medesimo
  articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.600
  del 1973 che prevedeva, in caso di più sedi o stabilimenti
  situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte,
  l'allegazione di separati elenchi nominativi per singole sedi
  o stabilimenti.
    Detta previsione si rende superflua in considerazione del
  fatto che attualmente le dichiarazioni modello 770 sono
  inviate su supporto magnetico e che le specifiche tecniche
  prevedono l'indicazione dello stabilimento presso il quale il
  dipendente svolge la propria attività lavorativa.
    Il numero 3) sostituisce, invece, il settimo comma dello
  stesso articolo 7.  Nella nuova formulazione viene eliminata la
  previsione dell'allegazione delle copie dei modelli RAD
  contenenti l'indicazione dell'ammontare degli utili
  corrisposti per i quali è stata fatta la comunicazione.  Detta
  modifica trova la sua giustificazione nel fatto che tali dati
  possono essere acquisiti dall'Amministrazione finanziaria
  direttamente dallo Schedario generale dei titoli azionari.  Con
  la stessa disposizione viene, inoltre, trasformato,
  legittimando una prassi già in uso, da allegato alla
  dichiarazione in dichiarazione vera e propria, l'elenco
  nominativo dei soci delle società a responsabilità limitata,
  comprese le società cooperative e di mutua assicurazione, le
  cui quote non siano rappresentate da azioni.  In tale
  dichiarazione si dovranno indicare, per ciascuno dei soci, il
  comune di residenza anagrafica, l'indirizzo e gli utili
  spettanti.
    Infine il numero 4), nel sostituire l'ottavo comma
  dell'articolo 7, elimina anche per i sostituti d'imposta
  l'obbligo di allegare alla dichiarazione gli attestati di
  versamento.
  2.1.4.  Termini di pubblicazione dei modelli e di
  presentazione della dichiarazione
    La lettera  i)  prevede lo spostamento dei termini
  fissati nell'articolo 2, comma 1,
 
                              Pag. 13
 
  della legge 28 luglio 1989, n.267, relativi alla
  pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale  dei decreti di
  approvazione dei modelli di dichiarazione delle imposte sui
  redditi assicurando nel contempo una idonea collocazione
  normativa alla documentazione stessa.  Come è noto il termine
  per la pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale  dei modelli
  di dichiarazione dei redditi, è attualmente fissato al 15
  gennaio dell'anno in cui il modello stesso deve essere
  utilizzato.  La norma proposta, modificando il primo comma
  dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
  n.600 del 1973, sposta tale termine al 15 febbraio.  Detto
  spostamento si rende necessario per consentire
  all'Amministrazione finanziaria di tener conto delle
  disposizioni che vengono approvate alla fine dell'anno e
  soprattutto di valutarne l'impatto sulla modulistica in corso
  di approvazione.
    La stessa lettera  i)  fissa il termine di
  pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale  del decreto di
  approvazione del modello 730 al 31 ottobre dell'anno
  precedente a quello in cui deve essere utilizzato.  Anche per
  questo modello la legge non aveva previsto termini entro cui
  effettuare la pubblicazione, ma, come è stato fatto per i
  modelli 101, 102 e 201 e per le stesse motivazioni, è parso
  opportuno colmare la lacuna legislativa.
    Va, però, precisato che il comma 4 dell'articolo in
  rassegna, in considerazione della circostanza che il termine
  fissato a regime è già spirato alla data di entrata in vigore
  del presente decreto, stabilisce che per l'anno 1993 il
  modello per la dichiarazione annuale di cui all'articolo 78,
  comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n.413 (cioè il modello
  730) deve essere pubblicato entro il 15 dicembre.
    Con la medesima lettera  i)  viene sostituito, inoltre,
  il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente
  della Repubblica n.600 del 1973, relativo alla redazione e
  sottoscrizione delle dichiarazioni.  In sostanza la norma è
  volta a ripristinare la formulazione del secondo comma in
  vigore antecedentemente alle modifiche apportate con
  l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
  n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
  1993, n.75.  Questa ultima disposizione aveva, infatti,
  stabilito da un lato che i modelli di dichiarazione delle
  imposte sui redditi dovessero essere acquistati dai
  contribuenti, dall'altro che agli stessi fosse concesso un
  credito d'imposta pari al costo del modello, acquistato presso
  i rivenditori autorizzati (uffici postali, tabaccai, librerie
  di Stato).
    Ciò ha creato disagi fra i contribuenti in considerazione
  anche del fatto che, a causa della scarsa disponibilità di
  modelli sul mercato, non è risultato agevole l'acquisto degli
  stessi presso le rivendite autorizzate.  A fronte dell'acquisto
  dei modelli, come si è detto, spettava ai contribuenti un
  credito di imposta pari al prezzo praticato dai rivenditori
  autorizzati.
    Tale credito andava indicato nella dichiarazione
  aumentandone la complessità senza conseguire, nella maggior
  parte dei casi, quegli obiettivi di neutralità che si
  intendeva perseguire con tale sistema.
    Con la modifica proposta gli stampati dei modelli di
  dichiarazione dei redditi potranno nuovamente essere ritirati
  gratuitamente presso gli uffici comunali e conseguentemente
  non sarà più necessario prevedere alcun credito di imposta.
    Per particolari stampati il Ministro delle finanze può
  stabilire, peraltro, che la distribuzione sia fatta
  direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria
  anche mediante spedizione al domicilio del contribuente.  La
  possibilità di spedire al domicilio del contribuente il
  modello di dichiarazione costituisce una importante novità
  rispetto alla precedente formulazione del comma 2
  dell'articolo 8 e dà il segno della profonda trasformazione
  che si sta attuando nel rapporto tra l'Amministrazione
  finanziaria e i contribuenti.  Di tale facoltà
  l'Amministrazione intende avvalersi già dal prossimo anno
  inviando al domicilio del contribuente i modelli 730
  precompilati.
    Con la lettera  l)  viene, invece, modificato
  l'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della
  Repubblica n.600 del 1973, relativo ai termini di
  presentazione della dichiarazione dei redditi.
 
                              Pag. 14
 
  Più precisamente, viene stabilito che le persone
  fisiche, le società di persone e i soggetti ad esse
  equiparati, devono presentare la dichiarazione dei redditi non
  più dal 1^ maggio al 10 giugno, bensì dal 1^ maggio al 30
  giugno di ciascun anno.  La presente modifica intende
  accogliere i suggerimenti e le richieste di quanti ritengono
  preferibile concedere un termine più ampio ai contribuenti per
  presentare la dichiarazione dei redditi.  La previsione di un
  termine di sessanta giorni per assolvere agli obblighi
  tributari dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il consueto
  ricorso a richieste di proroga che si verifica ogni anno al
  momento della scadenza del termine in questione.  Va, peraltro,
  precisato che lo spostamento del termine di presentazione
  della dichiarazione dei redditi non comporta anche il
  differimento del termine per eseguire i relativi
  versamenti.
    Il successivo articolo 6, dispone, infatti, che i
  versamenti scaturenti dalla dichiarazione, devono essere
  eseguiti entro il termine ordinario del 31 maggio.  Per quelli
  effettuati dopo tale termine ed entro il 20 giugno è prevista
  tuttavia l'introduzione di una particolare agevolazione in
  quanto gli stessi possono essere effettuati corrispondendo una
  soprattassa dello 0,50 per cento.
  2.1.5.  Modalità di presentazione della dichiarazione
    La lettera  m)  dispone la modifica del secondo comma
  dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
  n.600 del 1973 al fine di prevedere che la spedizione per
  posta della dichiarazione possa avvenire anche dall'estero per
  raccomandata o con altro sistema equivalente alla
  raccomandata, attraverso il quale sia comunque attribuibile
  una data certa alla spedizione.  La modifica intende agevolare
  quanti, al momento della presentazione della dichiarazione dei
  redditi, non si trovano in Italia perché non sono qui
  residenti o per qualsiasi altro motivo: viaggi, studi,
  eccetera.  Da qualsiasi luogo, i contribuenti devono poter
  spedire la dichiarazione per posta, tramite raccomandata, se
  si trovano in un Paese in cui esiste il sistema della
  raccomandata, ovvero tramite un qualunque altro sistema,
  purché sia possibile stabilire con certezza la data di
  spedizione, se si trovano in un Paese in cui non esiste la
  "raccomandata".
    Il numero 2) della lettera  m)  dispone l'abrogazione
  dei commi quinto e sesto dell'articolo 12 del decreto del
  Presidente della Repubblica n.600 del 1973, relativi
  all'obbligo di allegare alla dichiarazione una copia per il
  Comune di domicilio fiscale del contribuente e la redazione a
  cura dell'Ufficio delle entrate di detta copia in caso di
  omissione da parte del contribuente.  La soppressione della
  previsione della "copia Comune" della dichiarazione si rende
  possibile in considerazione dell'evoluzione che si è avuta nei
  sistemi di trasmissione dei dati che hanno comportato il
  superamento dell'utilizzo del supporto cartaceo.
    Viene mantenuta la previsione dell'ultimo comma
  dell'articolo 48 del medesimo decreto del Presidente della
  Repubblica, contenente una specifica sanzione in caso di
  inosservanza dell'obbligo di allegare la "copia Comune" alla
  dichiarazione, che si renderà ancora applicabile solo con
  riferimento alle dichiarazioni dei precedenti periodi
  d'imposta, mentre sarà svuotata di contenuto per
  l'avvenire.
  2.1.6.  Termini di presentazione della dichiarazione
  annuale dell'imposta sul valore aggiunto
    La lettera  a)  del comma 3 dell'articolo 1 modifica
  l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n.633, relativo alla dichiarazione annuale
  dell'imposta sul valore aggiunto.
    In particolare, viene previsto che il modello di
  dichiarazione deve essere approvato con decreto da pubblicare
  in  Gazzetta Ufficiale  entro il 20 dicembree che detta
  dichiarazione non deve più essere presentata entro il giorno 5
  del mese di marzo bensì nel periodo compreso tra il 1^
  febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno.
    La presente modifica ha lo scopo di lasciare a disposizione
  del contribuente un
 
                              Pag. 15
 
  arco temporale più ampio per far fronte all'obbligo di
  presentare la dichiarazione.  Inserendosi nella stessa linea di
  tendenza già manifestata dall'Amministrazione a proposito
  della presentazione della dichiarazione dei redditi, si
  disgiunge il termine ultimo di presentazione della
  dichiarazione da quello per l'effettuazione dei versamenti.  In
  tal modo sarà possibile al contribuente redigere,
  successivamente alla effettuazione dei versamenti, la
  dichiarazione ed eseguire più agevolmente i necessari
  controlli.
    Va peraltro precisato che, come per le imposte sui redditi,
  la previsione di un più ampio arco temporale del termine di
  presentazione della dichiarazione non sposta quello per
  l'effettuazione dei versamenti dovuti dal contribuente.
  Infatti, la successiva lettera  b)  dello stesso comma 3,
  intervenendo sul primo comma dell'articolo 30 del decreto del
  Presidente della Repubblica n.633 del 1972, fissa al 5 marzo
  di ciascun anno il termine per eseguire i versamenti di
  conguaglio dell'IVA confermando, quindi, lo stesso termine in
  precedenza fissato per la presentazione della dichiarazione
  IVA.
    La successiva lettera  c)  dello stesso comma 3,
  modifica l'articolo 34, terzo comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e differisce il
  termine per l'opzione, da esercitarsi da parte dei produttori
  agricoli esonerati, in precedenza fissato al 5 marzo di
  ciascun anno, alla data di presentazione della dichiarazione
  annuale IVA (15 marzo).  E ciò al fine di evitare
  l'assolvimento dell'adempimento, relativo all'esercizio
  dell'opzione, separatamente dalla dichiarazione.
    La lettera  d)  del comma 3 modifica l'articolo 48,
  primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
  633 del 1972.
    Anzitutto, nel primo periodo viene chiarito che le
  soprattasse dovute ai fini del ravvedimento devono essere
  pagate entro gli stessi termini previsti per la
  regolarizzazione.  Tale puntualizzazione è quanto mai opportuna
  in quanto, attualmente, non essendo espressamente prevista la
  contestualità del versamento della soprattassa, la stessa, di
  fatto, viene corrisposta solo se l'ufficio viene a conoscenza
  della avvenuta regolarizzazione, ossia quasi esclusivamente
  nei casi di eseguita verifica.
    Positiva deve, poi, essere considerata la precisazione
  (attualmente mancante) che il versamento deve essere eseguito
  direttamente presso gli uffici IVA secondo le modalità
  previste dall'articolo 38, quarto comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
    L'altra importante novità è contenuta nell'ultimo periodo
  del comma che dispone, nei limiti delle integrazioni e delle
  regolarizzazioni eseguite, l'esclusione della punibilità per i
  reati previsti dal decretolegge n. 429 del 1982, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 516 del 1982.
    La lettera  e)  del medesimo comma 3 modifica
  l'articolo 60, terzo comma, del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 633 del 1972 ed è finalizzata a coordinare, a
  seguito dei diversi termini stabiliti per il pagamento
  dell'imposta (5 marzo) e per la presentazione della
  dichiarazione (15 marzo), la disposizione che disciplina la
  decorrenza degli interessi che devono essere corrisposti dai
  contribuenti che presentano ricorso a seguito di avviso di
  accertamento da parte dell'ufficio.
    Detti interessi devono essere necessariamente calcolati,
  trattandosi di obbligazioni pecuniarie, con riferimento alla
  data del pagamento dell'imposta (5 marzo), e non a quella
  della presentazione della dichiarazione annuale IVA (15 marzo)
  che costituisce, invece, adempimento formale.
    Il comma 4 dell'articolo 1 apporta modifiche concernenti le
  disposizioni recate dall'articolo 36, comma 4, del
  decretolegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27
  aprile 1989, n. 154, in materia di tasse sulle concessioni
  governative e dalla nota n. 2 dell'articolo 88 della tariffa
  delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
  sostituito dall'articolo 61 del decreto-legge 31 agosto 1993,
  n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1993, n. 427, e realizza
 
                              Pag. 16
 
  il necessario coordinamento con le disposizioni che, a
  seguito dei diversi termini stabiliti per il pagamento (5
  marzo) e per la presentazione della dichiarazione (15 marzo)
  prevedevano, nell'attuale formulazione, l'obbligo del
  pagamento della tassa annuale di concessione governativa sulla
  partita IVA, entro il termine di presentazione della
  dichiarazione annuale.  Con la modifica proposta il termine per
  il pagamento della predetta tassa annuale di concessione
  governativa viene fissato al 5 marzo di ciascun anno.
  2.1.7.  Entrata in vigore
    Relativamente alla data di entrata in vigore delle
  disposizioni recate dall'articolo 1, si precisa che in base
  all'ultimo comma dello stesso articolo occorre distinguere
  quelli concernenti le modifiche e le innovazioni alle
  dichiarazioni dei redditi e dell'IVA da quelle riguardanti le
  modifiche alla disciplina della liquidazione delle imposte e
  del cosiddetto accertamento sintetico, nonché quelle relative
  alla tassazione separata.
    Per quanto attiene alle modifiche apportate alla disciplina
  delle dichiarazioni, le relative norme spiegano efficacia a
  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
  e, pertanto, si rendono applicabili sin dalle dichiarazioni
  dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto da presentare
  nell'anno 1994.
    Anche le disposizioni che hanno apportato modifiche alla
  disciplina delle liquidazioni di cui all'articolo 36- bis
  del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 e a
  quella dell'accertamento sintetico di cui all'articolo 38,
  quarto comma, dello stesso decreto trovano applicazione con
  riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
  di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
    Per quanto riguarda, inoltre, le disposizioni concernenti
  l'applicazione del regime di tassazione separata delle somme
  conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito
  complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in
  periodi di imposta precedenti, contenute nelle lettere
  a)  e  c)  del comma 2, si precisa che le stesse
  hanno effetto relativamente alle somme conseguite a partire
  dal periodo di imposta in corso alla predetta data dell'8
  dicembre 1993.
    Infine, per i redditi soggetti a tassazione separata
  indicati nell'articolo 16, comma 1, lettere  a), b)  e
  c)  del testo unico delle imposte sui redditi, per i
  quali gli uffici provvedono ad iscrivere a ruolo le maggiori
  imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e
  18 del medesimo testo unico, ovvero a tassazione ordinaria se
  tale regime risulta più favorevole per il contribuente, le
  disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo in esame si
  applicano per i redditi percepiti a partire dal periodo di
  imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
  3.  RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI ONERI
  DEDUCIBILI E QUELLI PER I QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE DI
  IMPOSTA
    La disciplina degli oneri deducibili dal reddito
  complessivo del contribuente, contenuta nell'articolo 10 del
  testo unico delle imposte sui redditi ha, nel corso del tempo,
  formato oggetto di notevoli e rilevanti revisioni
  normative.
    In particolare, l'articolo 2 del decreto legge 2 marzo
  1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
  aprile 1989, n.154, ha introdotto per talune ipotesi di oneri
  sostenuti dal contribuente, in luogo della deduzione, una
  detrazione d'imposta commisurata al 22 per cento degli oneri
  stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui
  l'ammontare dei predetti oneri eccedeva la differenza tra il
  reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli
  sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di
  reddito.  Tale meccanismo è stato poi esteso con l'articolo 10
  del decreto legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, ad altre
  ipotesi di oneri deducibili.  Quest'ultimo provvedimento ha
  tuttavia previsto una detrazione
 
                              Pag. 17
 
  commisurata al 27 per cento per particolari oneri sostenuti
  disponendo, nel contempo, la riduzione della predetta
  percentuale al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in
  cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il
  reddito complessivo ed il limite superiore rispettivamente del
  secondo e del primo scaglione di reddito.
    Va, altresì, evidenziato che l'articolo 10 del testo unico
  delle imposte sui redditi non costituisce l'unica fonte di
  disciplina della materia degli oneri deducibili perché il
  legislatore, a più riprese, ha introdotto nell'ordinamento
  tributario nuove ipotesi di deducibilità senza, tuttavia,
  provvedere ad inserirle in maniera sistematica nello stesso
  articolo 10.
    Tale situazione ha fatto sorgere l'esigenza di un globale
  riordino della materia sia al fine di codificare in un unico
  corpus  normativo le diverse ipotesi di oneri deducibili,
  sia al fine di separare in modo inequivocabile gli oneri
  deducibili dal reddito complessivo dagli oneri per i quali è
  fruibile, in luogo della deduzione dal reddito complessivo,
  una detrazione di imposta.
    A tal fine, nell'articolo 2 del decretolegge è stato
  riformulato l'articolo 10 per escludere gli oneri trasformati
  in detrazione e per inserirvi quelle ipotesi che prima non
  erano dallo stesso previste, ed è stato inserito un articolo
  13- bis  nel quale è contenuta la disciplina degli oneri
  per i quali spetta la detrazione d'imposta.
  4.  ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO
  4.1.  Riformulazione degli articoli del testo unico
  concernenti gli oneri deducibili
    In attuazione dei princìpi e dei criteri contenuti
  nell'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del citato
  disegno di legge delega sulle semplificazioni tributarie, nel
  testo proposto dalla Commissione finanze della Camera, che
  prevedono la revisione della disciplina degli oneri deducibili
  dal reddito complessivo, l'articolo 2, comma 1, apporta
  modificazioni agli articoli del testo unico delle imposte sui
  redditi, relativi alla disciplina di tali oneri.
    Nei successivi commi dell'articolo 2 vengono disciplinate,
  invece, nuove ipotesi di oneri deducibili che non si è
  ritenuto opportuno inserire nell'articolo 10, in quanto a
  carattere temporaneo.
    In particolare, con la disposizione di cui alla lettera
  a)  del comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito
  l'articolo 10 del testo unico.
    Tale sostituzione, come già detto, si è resa opportuna, sia
  per esigenze di chiarezza e di semplificazione, sia per
  mantenere, nella nuova formulazione dell'articolo 10, solo gli
  oneri deducibili dal reddito complessivo non convertiti in
  detrazioni d'imposta, disciplinati dal successivo articolo
  13- bis,  introdotto nel testo unico dall'articolo 3 del
  presente provvedimento.
    Passando all'esame della nuova formulazione dell'articolo
  10 del testo unico, si deve subito segnalare che nel comma 1 è
  stato soppresso l'obbligo di allegare i documenti probatori
  degli oneri deducibili.  Come già si è fatto cenno, in sede di
  commento dell'articolo 1, la documentazione comprovante il
  sostenimento degli oneri deve essere conservata dal
  contribuente e può essere richiesta dall'Amministrazione
  finanziaria sia in via generale (allorquando, in base ad
  apposito decreto ministeriale, venga richiesta l'allegazione
  di talune categorie di oneri alla dichiarazione), sia
  direttamente nell'ambito della attività di liquidazione della
  dichiarazione del contribuente.  Si richiama l'attenzione sul
  fatto che, in caso di divergenza tra l'importo dedotto dal
  contribuente e l'ammontare deducibile risultante dalla
  documentazione, sulla maggiore imposta non versata, in base
  alle modifiche introdotte dall'articolo 6, comma 2, si
  applicherà la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento.  Tale
  norma si rende applicabile anche nell'ipotesi in cui nella
  dichiarazione del contribuente sia esposto un rimborso che
  risulta non dovuto a seguito dell'esame della documentazione
  comprovante gli oneri sostenuti.
    Per quanto riguarda più specificamente i singoli oneri
  deducibili, si rileva che nella
 
                              Pag. 18
 
  nuova formulazione normativa sono compresi gli stessi oneri
  deducibili già previsti nel testo fino ad oggi vigente, e sono
  stati nel contempo inclusi nella norma medesima altri oneri
  deducibili introdotti nell'ordinamento successivamente
  all'approvazione del testo unico e non inseriti nello stesso.
  Per quanto riguarda l'onere relativo all'importo del cinque
  per cento sull'ammontare del canone annuo e dell'indennizzo di
  occupazione dei beni del demanio pubblico, di cui all'attuale
  lettera  a)  del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico,
  si segnala che ne è stata prevista l'eliminazione in quanto
  l'articolo 63, comma 4, del decreto-legge n.331 del 1993,
  convertito, con modificazioni dalla legge n.427 del medesimo
  anno, ha abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992,
  n.263, istitutivo della predetta imposta.
    Ciò posto, la nuova formulazione dell'articolo 10 prevede
  al pari della previgente normativa, quali oneri deducibili dal
  reddito complessivo ai fini dell'IRPEF:
      1) i canoni, i livelli, i censi e gli altri oneri
  gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare
  il reddito complessivo, esclusi i contributi agricoli
  unificati (lettera  a));
      2) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, con
  esclusione di quelli per il mantenimento dei figli, gli
  assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di
  donazione modale e gli assegni alimentari (lettere  c)  e
  d));
      3) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
  ottemperanza a disposizioni di legge, ivi compresi quelli
  versati alle Comunità israelitiche (nei limiti prestabiliti
  dalla legge), prima previsti al di fuori dell'articolo 10
  (lettera  e));
      4) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
  adempiere funzioni presso uffici elettorali (lettera
  f));
      5) le indennità per la perdita dell'avviamento
  corrisposte per disposizione di legge in caso di cessazione
  della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da
  quello di abitazione (lettera  h));
      6) le erogazioni liberali in denaro, a favore
  dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
  Chiesa cattolica italiana (lettera  i)).
    Va, inoltre, evidenziato che la lettera  b)  annovera
  tra gli oneri deducibili le spese mediche e quelle di
  assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente
  invalidità o menomazione sostenute dai soggetti handicappati
  indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
  n.104.
    La deduzione di tali oneri è ammessa per la parte di essi
  che eccede lire 500.000 e anche se le spese sono state
  sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice
  civile (confrontare il comma 2 del nuovo testo dell'articolo
  10 del testo unico delle imposte sui redditi).
    La disposizione in rassegna è volta quindi a mantenere la
  deducibilità delle spese mediche generiche e di quelle di
  assistenza specifica sostenute dalle persone handicappate, già
  prevista dall'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n.104
  ("leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
  diritti delle persone handicappate"); tuttavia, a fini
  semplificativi, è stato eliminato il meccanismo di calcolo
  della deduzione (eccedenza della spesa rispetto al 5 o al 10
  per cento del reddito complessivo dichiarato a seconda che
  questo sia o meno superiore a lire 15.000.000) ammettendo in
  deduzione l'importo delle spese che eccedono lire 500.000.
  Resta inteso, invece, che le spese chirurgiche, per
  prestazioni specialistiche, per protesi dentali e sanitarie
  nonché per i mezzi di deambulazione, sostenute dai soggetti in
  rassegna, formeranno oggetto di detrazione a norma del
  successivo articolo 13- bis  del citato testo unico.
    La lettera  g)  dell'articolo 10 del testo unico
  dispone la deducibilità dei contributi, delle donazioni e
  delle oblazioni erogate in favore delle organizzazioni non
  governative idonee per la lotta contro la fame nel mondo.  Al
  riguardo, si precisa che tale previsione riprende la normativa
  della legge 26 febbraio 1987, n.49, che, tuttavia, stabilisce
  la deduzione dei predetti oneri dal reddito complessivo netto,
 
                              Pag. 19
 
  vale a dire dal reddito diminuito degli altri oneri
  deducibili.  Con l'inclusione di tali oneri nel testo unico
  vengono ad essere eliminate le complessità di calcolo che
  caratterizzano i modelli di dichiarazione dei redditi e che
  consistono nel calcolare tali spese dopo la determinazione del
  reddito complessivo al netto degli altri oneri deducibili.
    Infine, con la lettera  l)  vengono incluse tra gli
  oneri deducibili le erogazioni liberali in denaro effettuate a
  favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7^
  giorno, delle assemblee di Dio in Italia e delle Chiese
  Valdesi.  Tali oneri sono deducibili fino all'importo di 2
  milioni di lire per ogni erogazione.
    Il comma 3 del nuovo articolo 10 concernente gli oneri
  sostenuti da società semplici non presenta modifiche di
  rilievo da segnalare, fatta eccezione per i riferimenti alle
  nuove lettere del comma 1 nel quale sono inserite nuove
  previsioni di oneri deducibili.  Per quanto attiene, invece, al
  comma 5 del previgente testo dell'articolo 10 del testo unico
  delle imposte sui redditi si osserva che lo stesso non è stato
  inserito nella nuova formulazione normativa.
    Tale disposizione prevedeva che nei casi di sgravio o
  restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri, le
  somme corrispondenti concorrono a formare il reddito
  complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ha
  conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso.
    Detta soppressione è giustificata dalla volontà di
  modificare, per esigenze di semplificazione, le modalità di
  tassazione degli oneri rimborsati.  La tradizionale tassazione
  degli oneri rimborsati attraverso la loro esposizione nel
  Quadro R del modello di dichiarazione risulterebbe, infatti,
  particolarmente complessa a seguito della conversione in
  detrazione di taluni oneri deducibili operata dal
  decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438.
    I contribuenti sarebbero costretti, infatti, a trasformare
  la detrazione usufruita per un onere rimborsato, integralmente
  o parzialmente, in reddito imponibile da esporre nell'apposito
  quadro del modello di dichiarazione.  In sostituzione di tale
  meccanismo, assai complesso nella pratica attuazione, con
  l'articolo 1, comma 2, lettera  a),  si prevede che in
  caso di rimborso totale o parziale di oneri dedotti dal
  reddito complessivo o per i quali si è fruito di una
  detrazione, l'importo rimborsato deve essere assoggettato a
  tassazione separata, lasciando all'ufficio il compito di
  effettuare i relativi calcoli.
    Di mero coordinamento sono, invece, le disposizioni di cui
  alle lettere  b), c)  e  d)  del comma 3 dell'articolo
  2 del provvedimento in esame.
    Tali norme si sono rese necessarie per sostituire le
  lettere indicate nel comma 2 dell'articolo 21 e nel comma 2
  dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi,
  concernenti, rispettivamente, gli oneri deducibili dal reddito
  complessivo ai fini della determinazione dell'imposta dovuta
  dai non residenti e gli oneri deducibili nella determinazione
  del reddito di impresa.
    Infine, con la disposizione di cui alla lettera  e)  è
  stato sostituito l'articolo 110 del testo unico, concernente
  gli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini
  dell'IRPEG degli enti non commerciali.
    L'ultimo periodo dell'articolo 110 contiene una previsione
  tesa a recepire la normativa già contenuta all'articolo 10,
  comma 5, nel testo previgente ora abrogato, in base alla quale
  gli oneri rimborsati già dedotti concorrono a formare il
  reddito complessivo dell'ente nel periodo di imposta nel quale
  il rimborso viene conseguito da parte dell'ente.
    Analoghe integrazioni sono state fatte negli articoli 113 e
  114 del testo unico relativamente al reddito complessivo delle
  società e degli enti non residenti.
  4.2.  Nuovi oneri deducibili per un periodo
  temporaneo
    Nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 vengono regolamentati
  taluni oneri deducibili che non essendo previsti a regime non
  sono stati inseriti nell'articolo 10 del testo unico delle
  imposte sui redditi.
 
                              Pag. 20
 
  4.2.1.  Deduzioni connesse ad interventi volti al
  contenimento dei consumi energetici
    Con il comma 2 dell'articolo 2 viene modificato il comma 1
  dell'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n.9, recante
  agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi
  energetici.
    Detto articolo 29 prevede che le persone fisiche, nonché
  gli enti non commerciali residenti possono dedurre dal reddito
  imponibile del fabbricato interessato dagli interventi volti a
  consentire la contrazione dei consumi energetici una quota
  pari al 25 per cento, per ciascun periodo d'imposta, della
  spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla
  quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico.
    La deduzione è consentita per due periodi d'imposta: quello
  in cui è avvenuto il pagamento a saldo e quello successivo.  In
  ogni caso la deduzione si applica per gli interventi il cui
  pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre
  1994.
    Non è possibile usufruire di detta agevolazione se gli
  interventi atti al contenimento dei consumi energetici sono
  posti in essere in immobili non produttivi di reddito
  fondiario (di cui all'articolo 40 del testo unico) ovvero sono
  assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o
  di altro ente pubblico.
    L'attuazione della disposizione in questione ha comportato
  una modifica al quadro relativo alla determinazione del
  reddito dei fabbricati con l'inserimento di una apposita
  colonna nel modello 730 ed uno specifico campo negli altri
  modelli, denominato "Deduzione piano energetico nazionale" per
  consentire l'esposizione di detta deduzione.  Il risultato è
  stato un appesantimento del quadro in discorso per la
  generalità dei contribuenti, mentre, attesa anche la
  complessità degli adempimenti e della documentazione necessari
  per ottenere l'agevolazione in discorso, il numero effettivo
  dei soggetti interessati risulta essere assai esiguo.
    Per snellire il quadro di dichiarazione dei redditi dei
  fabbricati si propone pertanto di trasformare la deduzione dal
  reddito del fabbricato in deduzione dal reddito complessivo
  senza mutare in null'altro la disposizione in commento.
  Restano dunque invariati l'ambito soggettivo e oggettivo,
  nonché l'ammontare della deduzione e la durata temporale della
  stessa.  Tale trasformazione fa sì che l'agevolazione in
  discorso possa ancora essere goduta dagli aventi diritto,
  attraverso il sistema dell'onere deducibile senza costringere
  la generalità dei contribuenti ad interrogarsi circa il
  significato della dicitura "Deduzione piano energetico
  nazionale" e nello stesso tempo riporta la determinazione del
  reddito dei fabbricati ai criteri normalmente utilizzati per
  tale tipo di reddito.
    E' stato inoltre precisato che la deduzione compete nei
  limiti del reddito del fabbricato nel quale sono stati
  realizzati gli interventi e che a tal fine si tiene conto
  della maggiorazione di un terzo prevista dall'articolo 38 del
  testo unico delle imposte sui redditi e della deduzione di un
  milione di lire per l'abitazione principale prevista
  dall'articolo 34, comma 4- quater.
    La modifica del comma 3 dello stesso articolo 29 è di
  semplice coordinamento letterale con quanto affermato nel
  comma 1 dopo le correzioni.
  4.2.2  Credito d'imposta connesso alla modifica delle
  rendite catastali
    Con la disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso
  articolo 2, viene trasformato in onere deducibile anche il
  credito d'imposta previsto dall'articolo 2, comma 1, del
  decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75.
    Sono noti i problemi sorti in conseguenza
  dell'annullamento, da parte del T.A.R. del Lazio, con sentenza
  n.1417 del 1992, del decreto 20 gennaio 1990, del Ministro
  delle finanze  pro tempore,  con il quale veniva disposta
  la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite catastali,
  nonché del successivo decreto ministeriale del 27 settembre
  1991, pubblicato nel supplemento speciale della  Gazzetta
  Ufficiale,  n.229 del 30 settembre 1991.
 
                              Pag. 21
 
    In un primo momento, il Governo, con l'articolo 2 del
  decreto-legge 26 maggio 1992, n.298, attraverso il sistema
  dell'interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 4, della
  legge 29 dicembre 1990, n.405, relativo all'entrata in vigore
  delle nuove tariffe d'estimo, aveva dato forza e valore di
  legge ai criteri contenuti nel citato decreto ministeriale 20
  gennaio 1990.
    La soluzione aveva suscitato vivaci polemiche che hanno
  portato ad una radicale modifica della predetta
  disposizione.
    Per effetto dell'articolo 2 del decretolegge 23 gennaio
  1993, n.16, e dell'articolo 2 della legge di conversione 24
  marzo 1993, n.75, è stato previsto che con decreto del
  Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
  data di entrata in vigore della legge di conversione, con le
  modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
  n.400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie,
  delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari
  urbane e dei criteri di classamento.  La revisione deve
  avvenire sulla base di criteri che, per determinare la
  redditività media ordinaria ritraibile, fanno riferimento ai
  valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà
  effetto dal 1^ gennaio 1995.
    Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata
  in vigore della legge di conversione i comuni hanno potuto
  presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali
  nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale,
  con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite
  attualmente vigenti in relazione ad una o più categorie o
  classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del
  medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie.
  Entro quarantacinque giorni dalla ricezione il ricorso doveva
  essere deciso, in prima istanza, dalle commissioni censuarie
  provinciali, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera
  b),  del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n.650.  Avverso la decisione della commissione
  censuaria provinciale era ammesso ricorso, sia da parte
  dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
  erariali che da parte del comune, alla commissione censuaria
  centrale che doveva decidere, ai sensi dell'articolo 32, primo
  comma, lettera  a),  dello stesso decreto del Presidente
  della Repubblica n.650 del 1992, entro novanta giorni.
    In caso di mancata decisione dei ricorsi in questione, in
  prima o in seconda istanza, nei termini rispettivamente
  stabiliti, i ricorsi stessi si dovevano intendere accolti.
    In realtà è poi intervenuto, da ultimo, il decreto-legge 9
  ottobre 1993, n.405, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 10 novembre 1993, n.457, il cui articolo 1 ha stabilito
  che i ricorsi in questione, tempestivamente presentati e non
  decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie
  provinciali, si intendono accolti.  E' comunque ammesso entro
  trenta giorni il ricorso avanti la commissione censuaria
  centrale da parte del Dipartimento del territorio del
  Ministero delle finanze.
    Entro il 31 dicembre 1993, il Governo è delegato ad
  adottare un decreto legislativo al fine di apportare
  modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti per
  il 1992 per conformarle alla decisione definitiva dei ricorsi
  di cui sopra si è fatto cenno.  Nello stesso decreto potranno
  essere introdotte ulteriori modifiche alle suddette tariffe e
  rendite.
    Fino al 31 dicembre 1993 restano in vigore le tariffe
  d'estimo e le rendite vigenti dal 1992 (revisione del decreto
  ministeriale 20 gennaio 1990), mentre per l'anno 1994 si
  applicheranno le tariffe d'estimo e le rendite scaturenti dal
  decreto legislativo sopra citato.
    Ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusione
  delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3
  (rivalutazione beni d'impresa) e 58, comma 2 (dismissione beni
  d'impresa) della legge 30 dicembre 1991, n.413, le tariffe
  d'estimo e le rendite stabilite con il predetto decreto
  legislativo si applicano dal 1^ gennaio 1992 nei casi in cui
  risultino d'importo inferiore rispetto alle tariffe di cui al
  decreto ministeriale 27 settembre 1991, ai decreti
  ministeriali 17 aprile 1992 e 29 aprile 1992 e alle rendite
  determinate a
 
                              Pag. 22
 
  seguito della revisione disposta con decreto ministeriale 20
  gennaio 1990.
    In tal caso i contribuenti possono computare in
  diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
  decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, delle
  imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che
  deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli
  acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo, la
  differenza tra l'ammontare delle imposte sui redditi, sempre
  con esclusione di quelle sostitutive sopra richiamate, dovute
  sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai
  predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte
  calcolate sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite
  risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.
  568.
    La pratica applicazione di tale disposizione comporterebbe
  nuove complicazioni ai fini del calcolo delle imposte dovute
  dai contribuenti a saldo e in acconto.  Al fine di ridurre le
  difficoltà pratiche per i contribuenti si propone di
  trasformare detto credito d'imposta in onere deducibile dal
  reddito complessivo.
    Con tale sistema, il contribuente non sarà costretto a
  compiere complessi calcoli volti in un primo momento a
  determinare il reddito complessivo sulla base delle tariffe
  d'estimo emanate in virtù del decreto ministeriale 20 gennaio
  1990, e in un secondo momento ad effettuare il calcolo del
  predetto reddito sulla base delle nuove tariffe d'estimo, al
  fine di conoscere la differenza che origina il credito
  d'imposta cui il contribuente ha diritto sulla base della
  nuova disposizione.  Più semplicemente il contribuente,
  confrontando le rendite catastali scaturenti dalle due tariffe
  d'estimo sarà in grado di individuare immediatamente
  l'ammontare di onere deducibile che gli compete.
    La determinazione di detto onere sarà agevole anche in caso
  di immobili concessi in locazione per i quali potranno essere
  ripetuti i confronti tra nuova rendita catastale e reddito
  effettivo, sempreché il contribuente abbia interesse ad
  eseguire i nuovi calcoli.
    Va precisato, inoltre, che la trasformazione in onere
  scongiura anche il pericolo che il contribuente non riesca ad
  usufruire subito dell'intero credito e debba quindi attendere
  il prossimo periodo d'imposta per recuperare la rimanente
  parte di credito.
    Infine, è stato sottolineato che la disposizione in
  rassegna si applica anche con riferimento ai redditi dei
  fabbricati relativi all'impresa determinati ai sensi
  dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi,
  evitando così ogni successivo dubbio interpretativo al
  riguardo.
  4.3.  Entrata in vigore
    Si fa presente che le disposizioni contenute nell'articolo
  2, commi 1, 2 e 4 appena commentato si applicano a partire dal
  periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
  presente decretolegge in modo da spiegare efficacia già nella
  prossima dichiarazione dei redditi.  La disposizione contenuta
  nel comma 3 si applica, invece, dal periodo d'imposta
  successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
  del presente decreto.  Per comprendere le motivazioni che
  giustificano tale differimento è necessario ricordare che
  l'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione
  del decretolegge 23 gennaio 1993, n. 16, stabiliva che il
  Governo era delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993,
  un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle
  tariffe d'estimo e alle rendite vigenti oggetto dei ricorsi
  presentati dai comuni alle commissioni censuarie provinciali.
  Nello stesso articolo era stabilito che con il medesimo
  decreto legislativo potevano essere introdotte ulteriori
  modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti
  con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per
  l'intero territorio nazionale, al fine di mantenere
  l'invarianza del gettito.  Per effetto della disposizione sopra
  richiamata tutte le rendite catastali avrebbero potuto
  nuovamente variare, con conseguenti notevoli disagi per tutti
  i contribuenti.  Si è, pertanto, ritenuto opportuno abrogare
  (nel comma 2
 
                              Pag. 23
 
  dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557)
  la disposizione che prevedeva la possibilità di incrementare
  le rendite catastali.
    Al fine di non aggravare la perdita di gettito, è stata
  rinviata di un anno l'entrata in vigore della disposizione in
  esame, in base alla quale i contribuenti possono dedurre dal
  reddito complessivo ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG la
  differenza tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il
  periodo d'imposta 1992 e quello determinato sulla base delle
  tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo n.
  568 del 1993.  Al fine di non penalizzare i contribuenti
  interessati è stato, comunque, stabilito che gli importi da
  dedurre nell'anno successivo sono maggiorati del 6 per
  cento.
  5.  DETRAZIONI D'IMPOSTA ED ONERI PER I QUALI SPETTA UNA
  DETRAZIONE D'IMPOSTA
    Le modifiche introdotte dall'articolo 3 del presente
  provvedimento sono volte al perseguimento di un duplice
  obiettivo:
        a)  da un lato, in attuazione dei princìpi e criteri
  contenuti nella lettera  b)  del comma 1 del già citato
  articolo 18, del disegno di legge delega sulle
  semplificazioni, nel testo proposto dalla Commissione finanze
  della Camera, si è provveduto a rivedere la disciplina delle
  detrazioni di imposta, semplificando aspetti inutilmente
  complessi, (com'è accaduto in materia di detrazioni per
  carichi di famiglia), ed eliminando complicati meccanismi di
  determinazione della misura della detrazione spettante (come è
  avvenuto relativamente alle detrazioni per lavoro dipendente e
  per lavoro autonomo o d'impresa minore);
        b)  dall'altro lato, in attuazione dei princìpi e
  criteri contenuti nella lettera  a)  del citato articolo
  18, comma 1, del citato disegno di legge delega, si è
  semplificato il meccanismo di calcolo della detrazione
  d'imposta spettante per taluni oneri ed è stata prevista
  l'aliquota unica del 27 per cento applicabile all'ammontare
  degli oneri medesimi.
    Per dare organicità al sistema degli oneri per i quali
  spetta una detrazione d'imposta, sono stati infine inseriti
  nuovi articoli (il 13- bis  ai fini dell'IRPEF ed il
  110- bis  ai fini dell'IRPEG), nei quali è confluita la
  disciplina di tali oneri.  Analogo intervento è stato
  effettuato negli articoli 113 e 114 del testo unico per
  disciplinare gli oneri per i quali spetta una detrazione
  d'imposta, sostenuti dalle società ed enti non residenti.
  5.1.  Eliminazione delle firme dei familiari a carico dalla
  dichiarazione dei redditi
    L'articolo 12, comma 4, del testo unico delle imposte sui
  redditi concernente il limite di reddito posseduto dai
  familiari per essere considerati fiscalmente a carico è stato
  integralmente sostituito.
    Le modifiche rispetto al testo precedente consistono:
        a)  nella precisazione che il reddito da assumere ai
  fini del calcolo del limite è costituito dai soli redditi che
  concorrono a formare il reddito complessivo.  Pertanto nel caso
  in cui i familiari possiedono anche redditi esenti, soggetti a
  ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta
  sostitutiva, gli stessi non vanno considerati ai fini del
  calcolo del limite di lire 5.100.000;
        b)  nella eliminazione della condizione della
  necessaria attestazione del familiare maggiorenne, nella
  dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, di trovarsi
  nelle condizioni reddituali legislativamente previste.
    Di fatto per motivi procedurali, tale attestazione già ora
  non è più richiesta a circa 11 milioni di contribuenti.  Dal
  1981 infatti tale attestazione non è più richiesta per i
  familiari a carico dei pensionati che, non possedendo altri
  redditi, non sono tenuti alla presentazione della
  dichiarazione, né all'invio del modello 201.  L'attestazione
  non è stata altresì richiesta a partire dal 1992 neanche per i
  familiari dei lavoratori dipendenti che non sono tenuti alla
  presentazione della dichiarazione e che ai sensi del comma 1
  dell'articolo
 
                              Pag. 24
 
  78 della legge n.413 del 1991, sono stati esonerati
  anche dall'obbligo di inviare il modello 101.
    Per tali contribuenti infatti le detrazioni vengono
  concesse direttamente dal datore di lavoro o ente
  pensionistico sulla base di una dichiarazione sottoscritta
  esclusivamente dal dipendente o dal pensionato, e che resta
  presso il sostituto d'imposta.
    Con le modifiche apportate dalla lettera  b)  del comma
  1 viene eliminato l'obbligo di apporre le predette firme anche
  nei modelli 730 e 740 al duplice scopo di semplificare gli
  adempimenti di dichiarazione e di equiparare il trattamento
  dei contribuenti.
    Le attestazioni potranno, peraltro, essere richieste, anche
  relativamente a più anni d'imposta, come apposito allegato
  assieme alla restante documentazione (oneri, ritenute,
  versamenti, eccetera), nei casi in cui la dichiarazione venga
  selezionata per il controllo documentale;
        c)  nell'eliminazione del secondo periodo nella
  precedente formulazione del comma 4 dell'articolo 12.  In detta
  norma si afferma che nelle ipotesi di cui alle lettere  c)
  (figli esclusivamente a carico del contribuente nei casi di
  annullamento e di separazione) ed  e)  (figli naturali
  esclusivamente a carico del contribuente) indicate nel
  precedente comma 2 dello stesso articolo 12 la detrazione per
  figli spetta in misura doppia; tale previsione normativa si è
  resa superflua in considerazione del fatto che il raddoppio
  delle detrazioni per figli a carico è già disciplinato nel
  medesimo comma 2.
  5.2.  Modifica dei criteri di determinazione delle
  detrazioni di imposta
    Coerentemente con le modifiche introdotte con la precedente
  lettera  b),  l'articolo 3, comma 1, lettera  c)
  abroga il comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle
  imposte sui redditi nel quale si specificava che il limite
  reddituale per essere considerato familiare a carico doveva
  essere determinato tenendo conto anche dei redditi esenti
  dall'imposta e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
  titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva se di ammontare
  complessivamente superiore a lire 2.000.000.
    La norma escludeva però, recependo l'analoga disposizione
  contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge 29 agosto 1984,
  n.528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
  1984, n.733, i redditi costituiti dagli interessi ed altri
  proventi dei titoli emessi dallo Stato, nonché le pensioni,
  indennità o assegni erogati dal Ministero dell'interno ai
  ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili, le
  pensioni sociali, le pensioni di guerra e relative indennità
  accessorie, gli assegni accessori annessi alle pensioni
  privilegiate di prima categoria e l'assegno annesso alla
  medaglia d'oro al valore militare.
    L'ampiezza delle eccezioni alla regola della rilevanza dei
  redditi esenti o già assoggettati ad imposizione, se superiori
  ad un dato ammontare, limitava fortemente l'ambito di
  applicazione della regola stessa rendendola priva di
  contenuto.  Ciò ha indotto all'abrogazione di tale disposizione
  all'evidente scopo di semplificare una normativa
  sostanzialmente inutile che appesantiva ingiustificatamente le
  istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi.
    L'articolo 3, comma 1, lettera  d),  numeri 1) e 3),
  abroga i commi 3 e 5 dell'articolo 13.
    I commi 3 e 5, con riferimento rispettivamente alle
  detrazioni per reddito di lavoro dipendente e a quelle per
  reddito di lavoro autonomo e d'impresa minore, contengono una
  previsione tendente ad evitare che il contribuente fruisca
  della detrazione per un importo superiore alle imposte lorde
  corrispondenti ai redditi per cui le stesse sono concesse.
    L'intento di micro equità sotteso alla normativa abrogata
  era peraltro raggiunto a discapito del contribuente costretto
  a seguire modalità di determinazione della detrazione
  particolarmente complesse che richiedevano due pagine di
  istruzioni ed esempi per la loro puntuale illustrazione.
 
                              Pag. 25
 
    L'articolo 3, comma 1, lettera  d),  sostituisce,
  innanzitutto, il comma 2 dell'articolo 13 concernente
  l'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente.  La
  modifica che riecheggia quella già introdotta per il solo anno
  1993, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993,
  n. 538, è volta ad eliminare, a decorrere dal periodo
  d'imposta 1994, l'applicazione del cosiddetto "correttivo".
    Tale meccanismo era volto ad evitare che per i redditi di
  lavoro autonomo e d'impresa minore, di importo di poco
  superiore al limite previsto dalla legge, la perdita della
  detrazione comportasse un reddito disponibile inferiore a
  quello di un soggetto con redditi dalle specie di importo
  corrispondente al limite legale.  Considerata la complessità
  dal meccanismo di calcolo in precedenza utilizzato, che
  richiedeva l'effettuazione di calcoli non agevoli, si è
  ritenuto opportuno sostituire tale sistema con una detrazione
  scalare, graduata per scaglioni di reddito, che consente di
  ottenere i medesimi obiettivi di equità senza costringere i
  contribuenti ad effettuare i predetti calcoli matematici.
    Al riguardo, va infatti ricordato che in sede di
  predisposizione della legge finanziaria di quest'anno, è stata
  effettuata una restituzione parziale ai lavoratori dipendenti
  ed ai pensionati, con un reddito fino a 60 milioni di lire,
  del drenaggio fiscale per il 1993 dovuto all'aumento dei
  prezzi al consumo nella misura del 5,3 per cento.  La
  restituzione (da 40 mila lire per i redditi fino a 13,9
  milioni a 70 mila per quelli fino a 60 milioni di lire) ha
  consentito una correzione quasi completa degli effetti del
  drenaggio fiscale sui redditi di entità non superiore a 30
  milioni di lire.
    La restituzione è stata effettuata in sede di conguaglio
  dell'IRPEF ed attuata con l'utilizzo del meccanismo della
  "ulteriore detrazione".  A tale scopo la disposizione, in
  attesa dell'approvazione definitiva della legge finanziaria, è
  stata inserita nel decreto-legge 22 novembre 1993, n. 469, poi
  decaduto per mancata conversione nei termini
  costituzionalmente previsti e non reiterato in considerazione
  dell'avvenuta approvazione della legge finanziaria stessa.
    Nella disposizione in questione l'applicazione della
  "ulteriore detrazione" è stata semplificata con l'indicazione
  specifica della misura di detrazione che compete per le classi
  di reddito che si collocano immediatamente al di sopra dei
  livelli 13,9 e di 60 milioni di lire, per le quali la vigente
  normativa fiscale pone complessi problemi di gestione per i
  contribuenti, evitando, quindi, per il solo 1993
  l'applicazione del cosiddetto correttivo.
    In considerazione della evidente semplificazione che tale
  nuovo sistema di applicazione dell'ulteriore detrazione
  comportava per i contributi interessati, in sede di
  predisposizione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, è
  stato modificato il criterio di applicazione della detrazione
  per lavoro autonomo che pure prevedeva il meccanismo del
  correttivo.
    E' stato pertanto modificato il comma 4 dell'articolo 13
  del testo unico delle imposte sui redditi con una disposizione
  a regime che ha eliminato il meccanismo del "correttivo" e ha
  previsto l'applicazione della detrazione per lavoro autonomo
  per classi di reddito, analogamente a quanto disposto per il
  solo anno 1993 per la ulteriore detrazione per lavoro
  dipendente.
    Si prevede dunque la modifica del comma 2 dello stesso
  articolo 13 del citato testo unico, allo scopo di equiparare
  definitivamente le modalità di applicazione dell'ulteriore
  detrazione per i redditi di lavoro dipendente a quelle della
  detrazione per i redditi di lavoro autonomo.  Va sottolineato,
  al riguardo, da un lato che un intervento in tal senso non
  sarebbe stato opportuno in sede di discussione della legge
  finanziaria 1994 in quanto ne sarebbe derivato un
  rallentamento dei lavori parlamentari e dall'altro che esso
  non poteva essere disposto fin dalla prima predisposizione
  della norma relativa al 1993, atteso che in quella sede si
  aveva lo scopo di concedere una parziale restituzione del
  fiscal drag  e non la semplificazione degli adempimenti
  tributari per i quali era in discussione l'apposito disegno di
  legge.  D'altra parte, un inserimento nel decreto-legge n. 503
  del 1993 avrebbe potuto ingenerare una certa confusione nei
  contribuenti, soprattutto
 
                              Pag. 26
 
  nei datori di lavoro impegnati nelle operazioni di
  conguaglio, in considerazione del contemporaneo  iter
  parlamentare di una diversa disposizione sulla stessa
  materia.
  5.3.  Oneri per i quali spetta una detrazione di
  imposta
    L'articolo 3, comma 1, lettera  e),  inserisce nel
  testo unico delle imposte sui redditi l'articolo 13- bis
  nel quale sono previsti oneri per i quali è riconosciuta una
  detrazione in luogo della deducibilità.  L'introduzione di tale
  articolo, come già precisato in sede di commento delle
  modifiche apportate agli oneri deducibili, si è resa opportuna
  per esigenze di chiarezza.
    Peraltro, al fine di evitare che eventuali rinvi
  all'articolo 10 del testo unico contenuti in altre
  disposizioni legislative vengano vanificati dalla introduzione
  dell'articolo 13- bis,  nell'articolo 3, comma 5, è stato
  specificato che i richiami ad oneri dell'articolo 10 del testo
  unico delle imposte sui redditi, contenuti in disposizioni
  legislative emanate anteriormente alla data di entrata in
  vigore del presente decreto, riguardanti oneri trasferiti
  nell'articolo 13- bis  si intendono come fatti alle
  corrispondenti disposizioni del medesimo 13- bis.
    Per semplificare le modalità di calcolo della detrazione in
  esame, a parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 10
  del citato decreto-legge n.384 del 1992, è stato previsto che
  la detrazione venga sempre calcolata applicando all'onere
  sostenuto la sola aliquota del 27 per cento.  Non è quindi più
  necessario ridurre tale aliquota al 22 o al 10 per cento
  quando il reddito imponibile è di modesto importo.  In tal
  modo, il sistema, avvantaggiando peraltro i percettori di
  redditi più bassi, rinuncia ad una micro equità che
  costringeva a calcoli particolarmente complessi per i quali
  era necessario consultare una apposita tabella ed istruzioni
  non facilmente comprensibili per la gran parte dei
  contribuenti.
    Passando all'esame dell'articolo 13- bis  va
  evidenziato, innanzitutto, che, in conformità a quanto
  stabilito per gli oneri deducibili, non è prevista
  l'allegazione di alcuna documentazione probatoria che,
  peraltro, potrà essere richiesta dall'Amministrazione
  finanziaria con le modalità già illustrate in sede di commento
  del nuovo articolo 10.  Resta ovviamente ferma anche in tale
  ipotesi la possibilità per il contribuente di allegare alla
  dichiarazione la documentazione probatoria.  E' parimenti
  applicabile la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento sulla
  maggiore imposta emergente dalla divergenza tra l'importo
  dell'onere su cui è stata calcolata la detrazione dal
  contribuente e quello risultante dalla documentazione
  trasmessa o esibita all'Ufficio.
    L'articolo 13- bis  prevede, analogamente alla
  previgente normativa, la possibilità di fruire della
  detrazione di imposta per i seguenti oneri:
      spese funebri sostenute in dipendenza della morte di
  persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di
  affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di
  lire per ciascuna di esse (lettera  d));
      spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
  universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per
  le tasse e i contributi degli istituti statali (lettera
  e));
      spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
  protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della
  legge 1^ giugno 1939, n.1089, e del decreto del Presidente
  della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, nella misura
  effettivamente rimasta a carico (lettera  g));
      erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di
  enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
  legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o
  promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione
  di rilevante valore culturale e artistico (lettera
  h)).
    Nel riformulare il testo delle lettere precedentemente
  indicate sono state apportate le sole modifiche strettamente
 
                              Pag. 27
 
  necessarie a seguito della trasformazione dell'onere da
  deducibile in detraibile.
    Va altresì segnalato che per chiarezza sistematica si è
  reso necessario eliminare dal nuovo testo dell'articolo
  13- bis  la previsione di detraibilità delle provvigioni
  corrisposte agli intermediari immobiliari in caso di
  compravendita di immobili, nella misura del 20 per cento della
  provvigione pagata e comunque per un importo complessivamente
  non superiore a 3 milioni di lire.  Si ricorda che
  l'eliminazione di tale onere è stata disposta con la lettera
  b)  del comma 1 dell'articolo 1 del decretolegge 30
  dicembre 1993, n. 557.
    Per quanto riguarda la lettera  a),  relativamente agli
  interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui
  agrari di ogni specie, al fine di adeguare la disciplina alla
  normativa CEE, è stata attribuita rilevanza anche ai mutui
  contratti con istituti finanziari appartenenti ad uno Stato
  membro della Comunità economica europea.
    Analoga modifica è stata apportata relativamente agli oneri
  passivi relativi a mutui ipotecari previsti dalla lettera
  b).  La disciplina concernente la detrazione spettante a
  fronte di tali interessi è stata peraltro interessata da altre
  importanti modifiche: in primo luogo quella che impone come
  condizione di deducibilità che gli interessi si riferiscano ad
  un mutuo contratto per l'acquisto di una unità immobiliare che
  deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi
  dall'acquisto stesso.
    Oltre ciò è stata introdotta, quale ulteriore condizione di
  deducibilità, quella che l'acquisto dell'unità immobiliare
  destinata ad abitazione principale avvenga nei sei mesi
  antecedenti o successivi alla data di stipulazione del
  mutuo.
    E' stato, infine, precisato che la detrazione spetta solo
  se l'immobile continua ad essere utilizzato quale dimora
  abituale del contribuente.  Il beneficio viene meno a partire
  dal periodo di imposta successivo a quello in cui l'abitazione
  non è più utilizzata quale dimora abituale.  A parziale deroga
  di tale principio, al fine di garantire posizioni meritevoli
  di tutela dal punto di vista socio-economico, non si tiene
  conto delle variazioni della dimora abituale dipendenti da
  trasferimenti per motivi di lavoro.
    Rispetto alla previgente disciplina, con tali precisazioni,
  si è voluto circoscrivere il beneficio alle sole ipotesi che
  per la loro rilevanza sociale appaiono meritevoli di maggior
  tutela, ossia all'ipotesi in cui il mutuo sia contratto per
  l'acquisto della casa di abitazione e sempreché tale acquisto
  intervenga entro un ragionevole lasso di tempo (antecedente o
  successivo alla stipula del mutuo) tale da far fondatamente
  presumere l'effettiva destinazione del finanziamento
  all'acquisto dell'immobile ove dimorare abitualmente.
    Si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare che, anche in
  caso di contitolarità del medesimo mutuo o di più rapporti di
  mutuo, riferibili all'acquisto dello stesso immobile, la
  detrazione si applica su un importo complessivo massimo di 7
  milioni di lire.
    La disciplina appena illustrata si applica ai mutui
  stipulati a partire dal 1^ gennaio 1993, mentre per quelli
  antecedenti si continuano ad applicare le disposizioni
  precedentemente in vigore, con l'unica eccezione costituita
  dalla fissazione di nuovi limiti di deducibilità.
    Per i mutui contratti antecedentemente al 1993, in via
  generale la detrazione va commisurata ad un importo non
  superiore a 4 milioni di lire per ciascuno dei cointestatari
  del mutuo.  Tale limite è elevato a 7 milioni di lire solo se
  gli interessi passivi e gli altri oneri accessori si
  riferiscono ad un mutuo contratto per l'acquisto della unità
  immobiliare adibita ad abitazione principale ed a condizione
  che tale requisito continui a permanere.
    Per effetto di tali modifiche non è più possibile usufruire
  dell'elevazione del limite da 4 a 7 milioni di lire per i
  mutui contratti per l'acquisto di immobili da destinare ad
  abitazione secondaria anche se gli stessi risultano stipulati
  antecedentemente al 1993.
    Per quanto riguarda la lettera  c),  relativa alle
  spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
  protesi dentarie e
 
                              Pag. 28
 
  sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la
  deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori
  di menomazioni funzionali permanenti, è stato precisato che
  tra i mezzi necessari per la locomozione si comprendono le
  automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubi, se con
  motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubi, se con motore
  diesel  adattate ad invalidi, per ridotte o impedite
  capacità motorie anche se prodotte in serie, recependo, nel
  testo unico, il disposto del comma 3- bis  dell'articolo 1
  del decretolegge 29 maggio 1989, n.202, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n.263.
    Relativamente alle spese mediche diverse da quelle di
  assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente
  invalidità o menomazione che configurano sempre onere
  deducibile alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo
  10, comma 1, lettera  b),  del testo unico delle imposte
  sui redditi, è stato precisato che la detrazione del 27 per
  cento va calcolata sulla parte di esse che eccede lire
  cinquecentomila.
    Anche in tal caso, in analogia a quanto previsto dalla
  lettera  b)  del comma 1 dell'articolo 10, per le spese
  mediche e di assistenza specifica sostenute per le persone
  handicappate, si è ritenuto, infatti, opportuno eliminare il
  complesso meccanismo di calcolo della quota di indeducibilità,
  previsto dalla normativa precedentemente in vigore,
  parametrato al reddito complessivo del contribuente.
    Riguardo ai premi per assicurazione sulla vita del
  contribuente e ai premi per le assicurazioni contro gli
  infortuni nonché ai contributi previdenziali non obbligatori
  per legge, previsti dalla lettera  f),  si è modificata la
  precedente formulazione normativa non solo per coordinarla con
  la mutata natura dell'onere, ma anche per specificare che in
  caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio,
  l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione
  va assoggettato a tassazione separata applicando un'aliquota
  non superiore al 27 per cento.
    In tal modo si è resa coerente anche tale disposizione con
  la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 2, concernente
  la tassazione separata degli oneri rimborsati.
    Con il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento in esame
  si è, peraltro, specificato che per i premi relativi alle
  assicurazioni sulla vita dedotti fino al 1991, in caso di
  riscatto nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi
  l'articolo 10, comma 1, lettera  m),  secondo periodo, per
  cui gli stessi rimangono assoggettati a tassazione separata
  senza che l'aliquota media del biennio precedente possa essere
  limitata al 27 per cento.  Va precisato che l'eccezione alla
  limitazione dell'aliquota del 27 per cento è stata prevista
  solo per i premi dedotti fino al 1991 perché a decorrere dal
  periodo d'imposta 1992, anche relativamente a tali premi, la
  deducibilità è stata trasformata in detrazione d'imposta.
    Per eliminare taluni dubbi interpretativi sorti in passato
  è stata, infine meglio formulata la lettera  i)  relativa
  alle erogazioni liberali, in denaro, per importo non superiore
  al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di
  enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni
  legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
  esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
  realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il
  potenziamento delle strutture esistenti.  Nella lettera
  r)  del comma 1 dell'articolo 10, precedentemente in
  vigore, era previsto infatti che se il soggetto beneficiario
  delle suddette erogazioni liberali non le utilizzava entro il
  secondo periodo di imposta successivo a quello della loro
  percezione per le finalità legislativamente previste, le
  erogazioni stesse dovevano concorrere a formare il reddito per
  il doppio del loro ammontare.  L'interpretazione letterale
  lasciava concludere che la norma intendeva riferirsi al
  reddito complessivo del contribuente erogante e non di quello
  beneficiario.  Tale interpretazione presentava aspetti
  irrazionali ed appariva come una sanzione impropria per il
  soggetto erogante.
 
                              Pag. 29
 
    Nella nuova formulazione è stato, invece, precisato che le
  erogazioni non utilizzate dal percipiente per le finalità
  previste dalla legge entro due anni dalla data del ricevimento
  devono essere da quest'ultimo riversate, nella loro totalità,
  all'entrata dello Stato.
    Il comma 2 dell'articolo in rassegna, modificando il sesto
  comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
  Repubblica n.600 del 1973, prevede che per i rapporti di
  lavoro dipendente che comportano una prestazione di attività
  lavorativa e la corresponsione di emolumenti per una sola
  parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo
  a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito
  corrispondente all'intero importo delle detrazioni per carichi
  di famiglia, e all'importo della detrazione per lavoro
  dipendente rapportata al periodo di lavoro nell'anno.  In
  precedenza anche la detrazione per lavoro dipendente veniva
  invece riconosciuta per intero e quindi senza alcun
  ragguaglio.  Resta confermato il trattamento fiscale degli
  emolumenti eccedenti l'ammontare delle detrazioni.
    Nel comma 2 dell'articolo 13- bis,  in analogia a
  quanto precedentemente disposto dal previgente articolo 10,
  viene precisato che la detrazione spetta per gli oneri di cui
  alle lettere  b), e)  ed  f)  anche se sostenute per i
  familiari fiscalmente a carico.
    Il successivo comma 3 recepisce, infine, i princìpi
  contenuti nel previgente articolo 10 in ordine agli oneri
  sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 del
  testo unico delle imposte sui redditi.
    Va, infine, rilevato che il comma 6 della disposizione in
  commento, a seguito della revisione sistematica della
  disciplina delle detrazioni per oneri, ha provveduto a
  sopprimere le norme dell'articolo 10 del decreto-legge n.384
  del 1992, convertito dalla legge n.438 del 1992, aventi ad
  oggetto la trasformazione della deducibilità degli oneri di
  cui trattasi in detrazione.  Nello stesso comma si è
  provveduto, altresì, a sostituire la disposizione del comma 4
  dello stesso articolo 10 del decreto-legge n.384 del 1992, al
  fine di precisare che la detrazione in discorso può essere
  riconosciuta dal datore di lavoro a fronte delle spese
  sanitarie e delle spese per assicurazione sulla vita e contro
  gli infortuni dallo stesso sostenute a favore del
  dipendente.
    Nella stessa disposizione viene, inoltre, esplicitato il
  principio già insito nel sistema in base al quale le predette
  erogazioni e i premi di assicurazioni sostenuti dal datore di
  lavoro concorrono a formare il reddito del lavoratore
  dipendente, atteso che per gli stessi il lavoratore fruisce
  della detrazione.
  5.4.  Norme di coordinamento
    Il riconoscimento del meccanismo della detrazione d'imposta
  in luogo della deduzione degli oneri, introdotto dall'articolo
  10 del citato decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, anche ai
  fini della determinazione del reddito degli enti non
  commerciali e delle società ed enti non residenti, ha
  comportato la necessità di un riordino delle disposizioni in
  materia con l'introduzione di specifici articoli da inserire
  nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi.
    A tal fine è stato modificato il comma 3 dell'articolo 21
  per coordinarlo con le nuove previsioni dell'articolo
  13- bis  che è stato inserito nel testo unico.
    E' stato altresì introdotto l'articolo 110 bis.  Tale
  articolo dispone che, ai fini dell'IRPEG dovuta dagli enti non
  commerciali, è riconosciuta una detrazione, fino a concorrenza
  dell'imposta lorda, pari al 27 per cento dei seguenti oneri,
  sostenuti dagli stessi enti non commerciali, se non deducibili
  nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
  formare il reddito complessivo:
        a)  gli interessi passivi e relativi oneri
  accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da
  clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
  territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
  europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
  Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
  mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei
  terreni dichiarati;
 
                              Pag. 30
 
        b)  le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
  manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
  sensi della legge 1^ giugno 1939, n.1089, e del decreto del
  Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, nella
  misura effettivamente rimasta a carico;
        c)  le erogazioni liberali in denaro a favore dello
  Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
  associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
  svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
  documentazione di rilevante valore culturale e artistico,
  effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il
  restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1^
  giugno 1939, n.1089, e nel decreto del Presidente della
  Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, ivi comprese le
  erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
  esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
  culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
  eventualmente a tal fine necessari;
        d)  le erogazioni liberali, in denaro, per importo
  non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
  dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
  fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
  scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello
  spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
  strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
  esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
  spettacolo.
    Inoltre è stato espressamente previsto che in caso di
  rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione,
  l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito
  il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento
  dell'onere rimborsato.
    Infine, i commi 2- bis  e 1- bis  introdotti,
  rispettivamente, negli articoli 113 e 114 del testo unico
  consentono il predetto adeguamento al meccanismo della
  detrazione d'imposta per gli oneri sostenuti dalle società ed
  enti commerciali non residenti nonché dagli enti non
  commerciali non residenti.
  5.5  Entrata in vigore
    Con la disposizione del comma 7 viene innanzitutto
  precisato che l'ulteriore detrazione per i titolari di redditi
  di lavoro dipendente si applica con effetto dal 1^ gennaio
  1994.  Considerato poi che fino al 6 febbraio 1994 - data di
  entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 1994 - la
  predetta ulteriore detrazione è stata riconosciuta dai
  sostituti di imposta nella misura stabilita dall'articolo 1,
  lettera  h),  del decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri 14 dicembre 1993, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 299 del 22 dicembre 1993, si è poi stabilito
  che il riconoscimento da parte dei sotituti di imposta
  dell'ulteriore detrazione, spettante ai possessori di reddito
  di lavoro dipendente al limite di lire 14.500.000 annui per il
  periodo compreso fra il 1^ gennaio e il 6 febbraio 1994,
  avverrà in sede di conguaglio di fine anno ovvero alla data di
  cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente.  Infine,
  sempre in riferimento alle modificazioni apportate
  dall'articolo 3 in rassegna al citato decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri, viene precisato che, per quanto
  non modificato, restano confermate le detrazioni ed i limiti
  di redditi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri medesimo.
    Le disposizioni concernenti la nuova disciplina della
  detraibilità degli oneri e quelle che prevedono l'abrogazione
  delle norme del decreto-legge n.384 del 1992, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n.438 dello stesso anno si
  applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data
  di entrata in vigore del decreto.  Tuttavia, relativamente alla
  detraibilità degli interessi passivi afferenti a mutui con
  garanzia ipotecaria, contratti per l'acquisto di unità
  immobiliari da adibire ad abitazione principale del
  contribuente, le nuove previsioni contenute nell'articolo
  13- bis,  comma 1, lettera  c)  del testo unico, si
  applicano ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1^
  gennaio 1993.
 
                              Pag. 31
 
    Si precisa che, relativamente ai mutui stipulati nel corso
  del 1993, il termine di sei mesi entro il quale l'unità
  immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale del
  contribuente decorre dalla data dell'8 dicembre 1993.
    A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
  entrata in vigore del decreto, per i contratti stipulati
  antecedentemente a detta data, invece, la detrazione è
  commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore
  a 4.000.000 di lire, elevato a 7.000.000 di lire per i mutui
  contratti per l'acquisto di unità immobiliari adibite ad
  abitazione principale per ciascuno dei cointestatari del
  mutuo.
  REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI
    L'articolo 4 del presente decreto mira ad anticipare
  l'attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti
  nel disegno di legge sulle semplificazioni tributarie
  relativamente alla tassazione dei redditi fondiari.
  6.1.  Nuove ipotesi di esclusione dal reddito dei terreni e
  dei fabbricati
    Nella lettera  b)  del comma 1 dell'articolo in
  rassegna sono apportate modifiche all'articolo 33 del testo
  unico delle imposte sui redditi concernente il reddito dei
  fabbricati.
    In primo luogo, nel comma 3 di detto articolo 33, che
  individua le unità immobiliari non produttive di reddito,
  viene inserito un nuovo periodo in base al quale non sono
  altresì considerate produttive di reddito le unità immobiliari
  per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o
  autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
  ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di
  validità del provvedimento durante il quale l'unità
  immobiliare non è comunque utilizzata.
    Detta fattispecie era, invero, considerata nell'articolo 38
  dello stesso testo unico, concernente la determinazione del
  reddito delle unità immobiliari non locate; in detta
  disposizione era prevista la riduzione del reddito del
  fabbricato al 20 per cento.
    Tale collocazione normativa non è sembrata idonea, atteso
  che nel menzionato articolo 38 viene disciplinato il
  trattamento tributario delle unità immobiliari non locate
  mentre l'ipotesi in questione può interessare anche l'unità
  immobiliare utilizzata direttamente dal possessore.
  Considerato che, come più oltre si specificherà nel corso del
  commento di questo stesso articolo, si prevede la sostituzione
  dell'articolo 38, la previsione in rassegna viene trasferita
  nel corpo dell'articolo 33 disponendo a fini semplificativi,
  l'azzeramento del reddito dei fabbricati relativamente alle
  unità immobiliari in questione.
    E' appena il caso di precisare che l'ampliamento della
  agevolazione in discorso è compensato dalla completa
  abrogazione di altra ipotesi di riduzione del reddito dei
  fabbricati contenuta nell'articolo 38 stesso, che più avanti
  si commenterà.
    In secondo luogo, allo stesso articolo 33 del testo unico
  viene aggiunto un comma con il quale viene previsto che il
  reddito imputabile a ciascun condomino relativamente agli
  immobili di cui all'articolo 1117, numero 2) del codice
  civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o
  attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a
  formare il reddito imponibile del contribuente qualora risulti
  d'importo non superiore a lire 50.000.
    Scopo della presente disposizione è quello di evitare che
  proprio quando aumenta il numero di soggetti esonerati
  dall'obbligo di dichiarazione, attraverso la disposizione
  contenuta nel disegno di legge di accompagnamento alla
  finanziaria relativa alla deduzione di un milione di lire ai
  fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari
  adibite a dimora abituale del proprietario e dei suoi
  familiari, nonché attraverso altre disposizioni esonerative
  contenute in questo stesso provvedimento, venga poi mantenuto
  l'obbligo di presentare la dichiarazione per redditi di esiguo
  ammontare, scaturenti dal possesso di quote di immobili di
  proprietà comune.
 
                              Pag. 32
 
    Va, inoltre, ricordato che per tali immobili, ai fini
  dell'imposta comunale sugli immobili, è stato posto l'obbligo
  di dichiarazione a carico dell'amministratore del
  condominio.
  6.2.  Modifica e razionalizzazione delle modalità di
  determinazione del reddito dei fabbricati per le unità
  immobiliari locate
    La lettera  c)  del comma 1 dello stesso articolo 4
  sostituisce il comma 4- bis  dell'articolo 34 del testo
  unico delle imposte sui redditi semplificando in maniera
  notevole i criteri di determinazione del reddito dei
  fabbricati locati.
    In particolare tenuto conto delle difficoltà incontrate dai
  contribuenti nella redazione dei modelli di dichiarazione
  dello scorso anno relativamente alle modalità di abbattimento
  dei redditi effettivi conseguiti dai fabbricati dati in
  locazione, di cui si dirà nel prosieguo, con la presente norma
  è stato semplificato il meccanismo di determinazione del
  reddito dei fabbricati stessi.
    Pertanto, in base alla proposta disciplina, qualora il
  canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento
  risulti superiore alla rendita catastale il reddito è
  determinato in misura pari a quella del canone di locazione
  ridotto di detto 15 per cento.  Per i fabbricati siti nella
  città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di
  Murano e di Burano, analogamente a quanto in precedenza
  stabilito, la riduzione forfetaria è elevata al 25 per
  cento.
    La successiva lettera  e)  dello stesso comma 1 fissa
  le modalità di determinazione del reddito dei fabbricati
  locati ma in regime di determinazione legale del canone.  Per
  tali fattispecie le difficoltà non erano costituite
  dall'importo della riduzione, che era già prevista in misura
  forfetaria, bensì dal modo di operare il confronto tra il
  canone di locazione e la rendita catastale.
    In base alla vigente disciplina contenuta nel comma 2
  dell'articolo 129 del testo unico delle imposte sui redditi,
  per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di
  regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del
  25 per cento, risulta inferiore per oltre un quinto alla
  rendita catastale, il reddito è determinato dal canone di
  locazione ridotto del 25 per cento.
    In pratica, per poter applicare detta disposizione è
  necessario che il 75 per cento del canone risulti inferiore
  all'80 per cento della rendita catastale.
    Sembra superfluo attardarsi a sottolineare la difficoltà
  per i contribuenti di effettuare tutte queste operazioni,
  mentre appare utile precisare che restavano esclusi dalla
  agevolazione molti contribuenti che percepivano un canone
  inferiore alla rendita, ma non inferiore nella misura di un
  quarto i quali, pertanto, erano costretti a determinare il
  reddito sulla base della rendita catastale e cioè in misura
  superiore a quanto effettivamente percepito.
    La disposizione in esame prevede, dunque, che per i
  fabbricati dati in locazione in regimi legali di
  determinazione del canone, in deroga a quanto disposto
  dall'articolo 34 del testo unico, il reddito imponibile è
  determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del
  15 per cento.
    Ovviamente per i fabbricati siti nella città di Venezia
  centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la
  riduzione forfettaria è più elevata ed è determinata nella
  misura del 25 per cento.
    E' appena il caso di precisare, a commento delle modifiche
  apportate con le lettere  c)  ed  e),  che la
  riduzione dell'ammontare di cui è consentita la deduzione del
  canone di locazione rispetto alla vigente disciplina è
  giustificata dal contestuale ampliamento del numero dei
  soggetti che sulla base delle nuove modalità di determinazione
  del reddito possono fruire dell'agevolazione.
    La lettera  d)  del comma 1 in argomento sostituisce
  l'articolo 38 del testo unico, relativo alla determinazione
  del reddito delle unità immobiliari non locate.
    Va osservato, in primo luogo, che tutto l'articolo 38
  risente della volontà di invogliare
 
                              Pag. 33
 
  i contribuenti a concedere in locazione le unità
  immobiliari possedute in aggiunta a quella adibita a dimora
  abituale.  Da un lato, infatti, viene prevista una riduzione
  del reddito del fabbricato quando l'unità immobiliare non è
  concessa in locazione per cause non dipendenti dalla volontà
  del possessore, dall'altro vengono disposte maggiorazioni
  anche notevoli quando l'immobile è tenuto volontariamente
  sfitto.
    Esigenze di semplificazione impongono la soppressione delle
  disposizioni che concedono riduzioni di importo minimo quali
  quelle in esame peraltro accompagnate da difficoltà pratiche
  ai fini del riconoscimento dell'agevolazione quale ad esempio
  quella che prevede la riduzione all'80 per cento del reddito
  del fabbricato non locato per l'intero periodo d'imposta per
  cause non dipendenti dalla volontà del possessore purché se ne
  denunci lo stato di non locazione entro tre mesi all'Ufficio
  delle imposte e al Comune ove è sito l'immobile e si confermi
  lo stato di non locazione nella dichiarazione dei redditi.
  Viene ugualmente soppressa sempre a fini semplificativi la
  disposizione che, con le stesse modalità per quanto riguarda
  il riconoscimento dell'agevolazione, prevede l'abbattimento al
  20 per cento del reddito delle unità immobiliari ad uso di
  abitazione di nuova costruzione, limitatamente al periodo di
  diciotto mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in
  mancanza, dalla data in cui sono divenute abitabili.
    Va peraltro, osservato che nella stessa logica il
  successivo comma 3 dispone la abrogazione del comma 2
  dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n.168, che
  prevede, per le abitazioni di nuova costruzione locate in
  regime di equo canone, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non
  oltre il 31 dicembre 1985, non aventi le caratteristiche
  previste per le abitazioni classificate nelle categorie
  catastali A1, A7, A8, e A9 ed ubicate nei comuni ad alta
  tensione abitativa, la riduzione al 50 per cento dell'IRPEF e
  l'esenzione dall'ILOR fino al 31 dicembre 1997.
    La previsione della riduzione al 20 per cento del reddito
  per le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate
  licenze, concessioni o autorizzazione per restauro,
  risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia come già
  precisato è stata spostata nell'articolo 33 e si è trasformata
  in una fattispecie in cui l'unità immobiliare non si considera
  produttiva di reddito.
    La nuova formulazione dell'articolo 38 prevede per le unità
  immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a
  quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei
  suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di
  imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate
  direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore,
  dai suoi familiari o comunque tenute a propria disposizione,
  il relativo reddito è aumentato di un terzo.  Tale previsione
  era contenuta nel comma 3 del previgente articolo 38 e motivi
  di gettito ne impediscono l'abrogazione.
    Il comma 2 dell'articolo in rassegna contiene
  l'interpretazione autentica dell'articolo 34, comma
  4- bis,  del testo unico, nel testo vigente prima delle
  modifiche apportate con il presente decreto.
    A questo riguardo, giova precisare che secondo
  l'interpretazione del citato articolo 34, commi 4- bis  e
  4- ter,  del testo unico delle imposte sui redditi,
  contenuta nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei
  terreni e dei fabbricati, il reddito effettivo dei fabbricati
  è determinato in misura pari a quella del canone di locazione
  diminuito della riduzione forfettaria del 10 per cento;
  qualora, però, il contribuente abbia sostenuto, per lo stesso
  fabbricato, spese di manutenzione, riparazione ecc. il canone
  poteva essere ridotto fino ad un ulteriore 15 per cento, ma,
  in tal caso, alla dichiarazione doveva essere allegata la
  documentazione relativa all'intero importo portato in
  deduzione, compreso quello corrispondente alla riduzione del
  10 per cento.
    Detta interpretazione ha sollevato vivaci contrasti al
  punto che la Confedilizia ha presentato un ricorso al T.A.R.,
  l'onorevole Piro ha inoltrato l'interrogazione scritta n.
  4-11706 e l'onorevole Cancian n. 4-13717.
 
                              Pag. 34
 
    Poiché motivi tecnici impedivano la correzione delle dette
  istruzioni senza una preventiva correzione legislativa non
  attuabile in tempi brevi, si garantì l'emanazione in un
  momento successivo di una norma interpretativa più favorevole
  ai contribuenti e la possibilità di recuperare nella prossima
  dichiarazione dei redditi quanto non dedotto dal reddito del
  fabbricato nel periodo d'imposta 1992.
    Nel rispetto, dunque, delle aspettative dei contribuenti
  viene stabilita la detta interpretazione autentica
  dell'articolo 34, comma 4- bis,  del testo unico delle
  imposte sui redditi, in base alla quale per il periodo
  d'imposta 1992 il reddito dei fabbricati locati doveva essere
  determinato in misura pari al canone di locazione ridotto
  forfetariamente del 10 per cento; qualora il contribuente
  avesse sostenuto, per lo stesso fabbricato, spese di
  manutenzione, riparazione, eccetera, il canone poteva essere
  ridotto fino ad un ulteriore 15 per cento ed era sufficiente
  documentare solo la parte delle spese eccedente la detta
  riduzione forfetaria.
    Inoltre, nel presente comma, viene concesso un nuovo onere
  deducibile, naturalmente solo per il periodo d'imposta in
  corso, costituito dall'ammontare deducibile ai sensi della
  nuova interpretazione della citata disposizione.
    E', infatti, previsto che relativamente al periodo
  d'imposta per cui il termine di dichiarazione non è scaduto
  alla data di entrata in vigore del presente decreto possa
  essere dedotto dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta
  sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
  delle persone giuridiche, l'ammontare delle spese deducibili
  secondo l'interpretazione autentica dell'articolo 34, comma
  4- bis,  fornita nel presente decreto se non dedotto in
  sede di determinazione del reddito dei fabbricati relativo al
  periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione
  della dichiarazione è scaduto anteriormente alla predetta data
  dell'8 dicembre 1993.
    Infine, il comma 3 di questo articolo dispone l'abrogazione
  del comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n.168,
  del comma 4- ter  dell'articolo 34 del testo unico delle
  imposte sui redditi e del comma 1 dell'articolo 1 del
  decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75.  Quest'ultima
  disposizione consentiva di determinare il reddito delle unità
  immobiliari non di lusso adibite a dimora abituale del
  possessore secondo i criteri fissati per la determinazione del
  reddito degli immobili concessi in affitto ad equo canone.
    Nella pratica si trattava di una agevolazione solo teorica
  perché non era facile individuare quali fossero i requisiti
  per definire l'immobile non di lusso, ma soprattutto perché il
  contribuente doveva in primo luogo determinare il reddito
  sulla base delle tariffe d'estimo delle rendite catastali,
  quindi calcolare l'equo canone (operazione assai complicata e
  che comporta la necessità di consultare non poche tabelle) ed
  infine effettuare i confronti per verificare l'applicabilità
  dell'articolo 129, secondo comma.
    La complessità del meccanismo induce a sconsigliare il
  mantenimento di detta disposizione nell'ordinamento, tenuto
  conto che la previsione dell'abbattimento di un milione nella
  determinazione del reddito della dimora abituale dovrebbe
  ampiamente compensare le aspettative dei contribuenti su tale
  argomento.
  6.3.  Abrogazione di norme che semplificano gli obblighi di
  dichiarazione
    Il numero 1) della lettera  a)  del comma 1 in rassegna
  prevede la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2
  dell'articolo 23 del testo unico, concernente l'imputazione
  dei redditi fondiari e va esaminata insieme al successivo n.2)
  della stessa lettera che dispone l'abrogazione dell'ultimo
  periodo dal comma 3 dello stesso articolo 23, relativo alla
  determinazione dei redditi fondiari in caso di trasferimento
  dell'immobile nel corso del periodo d'imposta.
    Senza innovare nulla per quanto riguarda le modalità di
  tassazione dei redditi fondiari vengono proposte delle
 
                              Pag. 35
 
  semplificazioni relative a talune indicazioni da effettuare
  nella dichiarazione dei redditi.
    Si propone di eliminare l'obbligo di indicare nella
  dichiarazione dei redditi le generalità dei contitolari della
  proprietà o di altro diritto reale sull'immobile.
    Analogamente, si propone che, in caso di trasferimento
  dell'immobile nel corso del periodo d'imposta, non sia più
  necessario indicare nella dichiarazione dei redditi relativa
  al periodo d'imposta nel quale è cessato il possesso, le
  generalità del nuovo possessore e il titolo del trasferimento
  con gli estremi della trascrizione.
    Tali indicazioni appesantiscono notevolmente la
  compilazione degli appositi quadri di determinazione dei
  redditi dei terreni e dei fabbricati e non sono più
  indispensabili all'Amministrazione finanziaria che ha già a
  sua disposizione i dati relativi al trasferimento delle
  proprietà immobiliari attraverso la registrazione degli atti
  in questione presso gli specifici uffici.
  6.4.  Entrata in vigore
    Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 del presente
  articolo si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data
  dell'8 dicembre 1993.
  7.  ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI DIPENDENTI E
  PENSIONATI
    L'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413, ha
  introdotto nell'attuale sistema tributario l'istituto
  dell'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati
  da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e
  dei sostituti d'imposta.
    Con l'attuazione dell'assistenza fiscale si è inteso
  risolvere i principali problemi connessi alla gestione delle
  dichiarazioni dei redditi, cercando di realizzare i seguenti
  rilevanti obiettivi:
        a)  razionalizzare le procedure per il versamento
  delle imposte e per l'esecuzione dei rimborsi, rendendo più
  corretto e trasparente il rapporto tra fisco e
  contribuente;
        b)  istituire centri di raccolta e di filtro che
  procedano alla redazione e al controllo delle dichiarazioni
  assicurandone un elevato grado di correttezza formale) ed alla
  relativa trasmissione, su adeguati supporti magnetici, con
  conseguente notevole riduzione dei supporti cartacei;
        c)  porre l'Amministrazione finanziaria nelle
  condizioni di effettuare un controllo immediato dei dati
  acquisiti attraverso il collegamento informatico dell'Anagrafe
  tributaria;
        d)  semplificare le modalità e ridurre i tempi
  necessari per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni al
  fine di consentire agli uffici di non differire eccessivamente
  il momento del controllo dai periodi di imposta relativi.
    Contemporaneamente tale assistenza fiscale consente di
  semplificare in maniera considerevole gli obblighi di
  dichiarazione che incombono sul rilevante numero dei
  contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente e di
  pensione.  L'assistenza fiscale infatti:
        a)  consente al contribuente di compilare la
  dichiarazione dei redditi senza effettuare i calcoli necessari
  per la determinazione delle somme dovute, in quanto gli stessi
  vengono operati dal soggetto che presta l'assistenza;
        b)  garantisce il contribuente sulla correttezza
  della dichiarazione, potendo lo stesso esercitare il diritto
  di rivalsa nei confronti di chi presta l'assistenza con
  riferimento alle sanzioni a lui erogate in conseguenza di
  violazioni commesse dal sostituto di imposta o dal CAAF;
        c)  consente al contribuente di effettuare il
  versamento delle imposte e del contributo al servizio
  sanitario nazionale per il tramite del sostituto d'imposta
  mediante prelievo in busta paga, senza doversi recare in
  banca, alla posta o presso il concessionario della
  riscossione;
 
                              Pag. 36
 
        d)  permette ai contribuenti di ricevere
  direttamente dal datore di lavoro i rimborsi spettanti senza
  dover attendere i tempi necessari per l'effettuazione di tali
  rimborsi.
    Nel corso del 1993 un milione e mezzo di contribuenti si
  sono avvalsi dell'assistenza fiscale prestata dai CAAF e dai
  sostituti d'imposta.  I potenziali destinatari dell'assistenza
  fiscale, che semplifica notevolmente gli obblighi di
  dichiarazione dei contribuenti, sono invece circa 14 milioni e
  mezzo.
    Per indurre un maggior numero di contribuenti ad avvalersi
  di tale istituto, nei primi mesi del 1994 verrà inviato a
  domicilio a tutti i potenziali destinatari dell'assistenza il
  modello 730, nel quale verranno prestampati i dati anagrafici
  del dichiarante e dei familiari a carico e altri dati relativi
  agli immobili.  In tal modo, anche la compilazione del modello
  730 risulterà ulteriormente semplificata in quanto i
  contribuenti potranno limitarsi ad indicare i soli dati che
  sono variati.
    Le semplificazioni introdotte in ordine alla compilazione
  della modulistica, unite agli innegabili vantaggi che offre
  l'assistenza fiscale lasciano presumere un forte
  aumento della richiesta di assistenza fiscale.
    Al fine di consentire ai CAAF ed ai sostituti d'imposta di
  rispondere nel modo migliore alla crescente domanda di
  assistenza si è ritenuto opportuno rivedere alcune fasi della
  relativa procedura disciplinate dal decreto del Presidente
  della Repubblica 4 settembre 1992, n.395, rimodulando, in
  particolare, i tempi in cui vanno effettuate le diverse
  attività.  La prima operazione consistente nella richiesta di
  assistenza da parte del contribuente (in precedenza stabilita
  al 15 dicembre) è stata spostata al 15 gennaio.  Tenuto anche
  conto dei tempi necessari per recapitare a domicilio agli
  interessati il modello 730 precompilato, il termine per la
  presentazione di tale modello è stato differito di un mese.
  Conseguentemente le operazioni di conguaglio delle imposte e
  del contributo verranno effettuate nel mese di giugno anziché
  in quello di maggio, termine originariamente fissato, ma
  prorogato, per l'anno 1992, fino al mese di agosto.
    Le nuove fasi procedurali e gli adempimenti posti a carico
  dei contribuenti, dei centri di assistenza e dei sostituti
  sono sintetizzati nella seguente tavola.
 
                              Pag. 37
 
                      ASSISTENZA FISCALE
  Scadenza: Entro il 15 gennaio
  Il lavoratore dipendente o il pensionato:
  Richiede l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o
  ente pensionistico
  Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
  -
  Scadenza: Entro il 28 febbraio
  Il lavoratore dipendente o il pensionato:
  Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico il Mod. 101
  o il Mod. 201 o le altre certificazioni relative al redditi
  dell'anno precedente (1).
  Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
  Il datore di lavoro o l'ente pensionistico consegna il Mod.
  101 o 201 o le altre certificazioni relative ai redditi
  dell'anno precedente (1).
  Scadenza: Entro il 31 marzo
  Il lavoratore dipendente o il pensionato:
  Presenta al proprio datore di lavoro o ente pensionistico la
  dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente la scheda per la
  scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEP.
  Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
  Rilascia ricevuta (Mod. 730/2) dell'avvenuta presentazione
  della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o
  del pensionato.
  Scadenza: Entro il 30 aprile
  Il lavoratore dipendente o il pensionato:
  Presenta al CAAF la dichiarazione Mod. 730 e la busta
  contenente la scheda della destinazione dell'otto per mille
  dell'IRPEF.
  Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
  Rilascia ricevuta (Mod. 730/2) dell'avvenuta presentazione
  della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o
  del pensionato.
  Scadenza: Entro il 5 maggio
  Il lavoratore dipendente o il pensionato:
  -
  Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
  Il CAAF controlla la regolarità formale della dichiarazione
  presentata dal pensionato, effettua il calcolo dell'imposta
  dovuta e del contributo al Servizio sanitario nazionale;
  comunica all'ente pensionistico le somme dovute per l'IRPEF e
  per il contributo al Servizio sanitario nazionale da
  aggiungere alle ritenute ovvero le somme da rimborsare.
      (1) Per i redditi del 1993 può essere consegnata la
  "comunicazione anticipata" dei dati ove il sostituto non sia
  in grado di rilasciare tempestivamente la prescritta
  certificazione.
 
                              Pag. 38
 
  Scadenza: Entro il 15 maggio
  Il lavoratore dipendente o il pensionato:
  Riceve dal datore di lavoro, ente pensionistico o CAAF copia
  della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione
  Mod. 730/3.
  Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
  Controlla la regolarità formale della dichiarazione
  presentata dai lavoratori dipendenti, effettua il calcolo
  dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio sanitario
  nazionale.  Consegna al contribuente copia della dichiarazione
  Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730/3.  Il CAAF
  comunica al datore di lavoro le somme dovute per l'IRPEF e per
  il contributo al Servizio sanitario nazionale da aggiungere
  alle ritenute ovvero le somme da rimborsare.
  Scadenza: Entro il 31 maggio:
  Il lavoratore dipendente o il pensionato:
  -
  Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
  Il CAAF comunica all'ente pensionistico le eventuali
  rettifiche degli importi già comunicati ai fini del
  conguaglio.
  Scadenza: Entro il 15 giugno
  Il lavoratore dipendente o il pensionato:
  -
  Il CAAF comunica al datore di lavoro le eventuali rettifiche
  degli importi già comunicati ai fini del conguaglio.
  Scadenza: A giugno
  Il lavoratore dipendente o il pensionato:
  Riceve con lo stipendio o la rata di pensione del mese i
  rimborsi oppure gli vengono trattenute le somme dovute per
  l'IRPEF o per il contributo al Servizio sanitario nazionale.
  Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il
  pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà
  trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi
  successivi.
  Il datore di lavoro l'ente pensionistico o il CAAF:
    Il datore di lavoro o ente pensionistico trattiene le somme
  dovute per l'IRPEF e per il contributo al Servizio sanitario
  nazionale o effettua i rimborsi.  Se lo stipendio o la rata di
  pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del
  contributo trattiene la parte residua dagli stipendi o rate di
  pensione dei mesi successivi.
  Scadenza: A luglio
  Il lavoratore dipendente o il pensionato
  Riceve con lo stipendio o la rata di pensione del mese gli
  ulteriori rimborsi oppure gli vengono trattenute le ulteriori
  somme dovute per l'IRPEF o per il contributo al Servizio
  sanitario nazionale a seguito di rettifica degli importi da
  conguagliare.
  Il datore di lavoro l'ente pensionistico o il CAAF:
  Il datore di lavoro o ente pensionistico effettua l'ulteriore
  conguaglio a debito o a credito a seguito della comunicazione
  delle rettifiche.
 
                              Pag. 39
 
  Scadenza: Entro il 30 settembre
  Il lavoratore dipendente o il pensionato:
  Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler
  effettuare un minor acconto dell'IRPEF o del contributo al
  Servizio sanitario nazionale rispetto a quello indicato nel
  modello 730/3.
  Il datore di lavoro l'ente pensionistico o il CAAF:
                              -
  Scadenza: A novembre
  Il lavoratore dipendente o il pensionato:
  Gli vengono trattenute nello stipendio o nella rata di
  pensione del mese le somme dovute a titolo di acconto per
  l'IRPEF e per il contributo al Servizio sanitario nazionale.
  Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il
  pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua,
  verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese
  di dicembre.
  Il datore di lavoro l'ente pensionistico o il CAAF
  Il datore di lavoro e ente pensionistico aggiunge alle
  ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'IRPEF e per
  il contributo al Servizio sanitario nazionale.  Se lo stipendio
  o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento
  dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dallo
  stipendio o rata di pensione del mese di dicembre.
 
                              Pag. 40
 
    Si ritiene opportuno evidenziare che nella nuova procedura
  è stato unificato il termine entro il quale i lavoratori
  dipendenti ed i pensionati devono presentare il modello 730 ai
  centri autorizzati di assistenza fiscale.
    Inoltre, al fine di consentire al maggior numero possibile
  di contribuenti di fruire dell'assistenza è stabilito che i
  Centri di assistenza possano ricevere le dichiarazioni fino al
  termine del 30 aprile, mentre per l'assistenza prestata dai
  sostituti di imposta e dagli enti pensionistici detto termine
  è fissato al 31 marzo.
    Per tener conto delle esigenze organizzative degli enti
  pensionistici è stato previsto che la comunicazione contenente
  i dati della liquidazione delle dichiarazioni modello 730, da
  considerare ai fini del conguaglio sulle rate di pensione,
  venga effettuata entro il 5 maggio anziché entro il 15 maggio
  come previsto per gli altri sostituti di imposta.
    E' stata prevista inoltre la possibilità per i centri di
  assistenza di comunicare entro il 31 maggio agli enti che
  erogano pensioni ed entro il 15 giugno ai sostituti di imposta
  eventuali correzioni agli importi da conguagliare per effetto
  di rettifiche apportate alla originaria liquidazione del
  modello 730.  In tal caso si applica nei riguardi del
  lavoratore dipendente o del pensionato la soprattassa del 3
  per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal
  sostituto di imposta nei termini e con le modalità previste
  per le somme cui affluisce.  Resta fermo l'esercizio del
  diritto di rivalsa da parte del contribuente nei confronti del
  centro di assistenza nel caso in cui le rettifiche si sono
  rese necessarie per errori imputabili al centro stesso.
    Analoga possibilità di rettifica è riconosciuta ai
  sostituti di imposta che prestano l'assistenza diretta ai
  propri dipendenti.  In tal caso la soprattassa del 3 per cento
  viene applicata direttamente nei confronti del sostituto
  responsabile degli eventuali errori, che provvede a versarla
  unitamente alle somme dovute dal contribuente.
    Va, altresì, evidenziato che in caso di
  incapienza della retribuzione del mese
  di giugno rispetto alle imposte ed al contributo da pagare,
  non c'è più l'obbligo per il contribuente di provvedere al
  pagamento con le ordinarie modalità (cioè attraverso
  concessionari della riscossione, aziende di credito ed uffici
  postali) in quanto le somme eccedenti potranno essere
  prelevate dal sostituto stesso sulle retribuzioni dei mesi
  immediatamente successivi.  In tal modo la procedura di
  assistenza non si interrompe e consente ai contribuenti di
  evitare in ogni caso l'effettuazione dei versamenti; e vengono
  altresì evitati gli inconvenienti riscontrati nella prima
  esperienza originati dalla difficoltà di portare
  tempestivamente a conoscenza dei contribuenti la situazione di
  incapienza con riferimento al mese di effettuazione del
  conguaglio.
    Con il presente articolo si è anche provveduto ad
  individuare in modo più puntuale le responsabilità di tutti i
  soggetti interessati alla procedura di assistenza
  razionalizzando il sistema sanzionatorio.
    In particolare, modificando il disposto dei commi 17 e 23
  dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413, è stato
  previsto che se in sede di controllo delle dichiarazioni dei
  redditi da parte dell'amministrazione finanziaria emergono
  violazioni commesse dal sostituto d'imposta o dal centro di
  assistenza e ad essi imputabili, nei loro confronti si rendono
  applicabili le sanzioni previste dal decreto del Presidente
  della Repubblica n.600 del 1973 concernente l'accertamento
  delle imposte sui redditi e dal decreto del Presidente della
  Repubblica n.602 del 1973 concernente la riscossione, per le
  medesime violazioni commesse da parte dei contribuenti.  E'
  stata anche prevista l'applicazione della pena pecuniaria di
  cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della
  Repubblica n.600 del 1973 (da lire 300.000 a lire 3.000.000)
  nei casi in cui vengano commesse violazioni relative a
  specifici obblighi posti a carico dei soggetti che prestano
  l'attività di assistenza fiscale (quali, ad esempio, il
  rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti
  obbligati, e la mancata riconsegna al contribuente della
  dichiarazione controllata ed elaborata).
 
                              Pag. 41
 
    Nel comma 4 è stato precisato, inoltre, che il compenso
  spettante al sostituto d'imposta per l'effettuazione
  dell'attività di assistenza non costituisce corrispettivo agli
  effetti dell'IVA.  Ciò in quanto tale compenso afferisce ad
  un'operazione imposta per legge al datore di lavoro o ente
  pensionistico, la quale non costituisce l'oggetto, nè
  principale nè accessorio, dell'attività del sostituto
  d'imposta.  Invece il compenso spettante al centro di
  assistenza costituisce corrispettivo di operazione imponibile
  ai fine dell'IVA, in quanto l'attività di assistenza si
  sostanzia in una vera e propria prestazione di servizio di
  natura commerciale, e costituisce l'oggetto esclusivo
  dell'attività del centro, che deve, tra l'altro, essere
  costituito sotto forma di società per azioni o di società a
  responsabilità limitata.
    Va, infine, sottolineato che il comma 1, lettera  a),
  dell'articolo 5 modifica i commi 4 e 9 dell'articolo 78
  della legge n.413 del 1991, al fine di evitare il puntuale
  riferimento alle leggi che hanno nel corso degli anni
  provveduto ad individuare le confessioni religiose diverse
  dalla Chiesa cattolica, in favore delle quali può essere
  effettuta la scelta ai fini della destinazione dell'8 per
  mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.  A tal
  fine è stata introdotta una disposizione di carattere generale
  che fa riferimento alle leggi che approvano le intese con le
  confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma,
  della Costituzione, che si susseguono nel corso degli anni.
  7.1.  Entrata in vigore.
    Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si
  applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993.
  8.  Disposizioni concernenti la riscossione.
    L'articolo 6 reca disposizioni relative alla riscossione
  delle imposte sulla base della dichiarazione dei redditi.
    In particolare per effetto delle modifiche apportate dalla
  lettera  a),  nel primo comma dell'articolo 8 del decreto
  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, in
  cui viene sostituito il numero 3) del primo comma, nonché
  della disposizione contenuta nel successivo comma 3, tutti i
  versamenti di imposte, rate di imposte e acconti di imposte
  dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di
  cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
  n.600 del 1973, relativamente alle dichiarazioni dei redditi,
  devono essere eseguiti entro il 31 maggio.
    Il successivo comma 3 prevede, però, che i contribuenti
  tenuti alle predette scadenze al pagamento delle imposte e dei
  relativi acconti, delle rate d'imposta e delle altre somme
  dovute con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, possono
  dilazionarne il pagamento, corrispondendo gli importi dovuti
  entro il giorno 20 del mese di giugno a condizione che versino
  contestualmente una soprattassa pari allo 0,50 per cento.  In
  tal caso, non sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 9
  dello stesso decreto.  Contestualmente viene precisato che il
  secondo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, che prevede una
  soprattassa ridotta al 3 per cento in caso di versamento
  effettuato nei tre giorni successivi alla scadenza, si rende
  applicabile in caso di versamento eseguito nei tre giorni
  successivi al 20 giugno.
    La possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte,
  rate di imposte, acconti scaturenti dalla dichiarazione rende
  ancora più difficile che per l'avvenire si avanzino richieste
  di proroghe dei versamenti.
    Inoltre, il comma 1, lettera  b)  dell'articolo in
  rassegna, inserisce nel decreto del Presidente della
  Repubblica n.602 del 1973, l'articolo 92- bis  con il
  quale viene istituita una pena pecuniaria fissata nella misura
  dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai
  sensi dell'articolo 36- bis  del decreto del Presidente
  della Repubblica n.600 del 1973.  Tale pena
  pecuniaria irrogabile a chi, a richiesta
 
                              Pag. 42
 
  dell'ufficio, non esibisce o trasmette idonea documentazione
  degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle
  ritenute alla fonte e dei versamenti delle imposte che hanno
  concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella
  dichiarazione dei redditi.
    In caso di irrogazione di tale pena pecuniaria non si rende
  applicabile la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo
  92.
    La previsione di una specifica pena pecuniaria commisurata
  dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta costituisce
  evidentemente una misura a scopo deterrente, che vuole
  scongiurare il pericolo che la soppressione dell'obbligo di
  allegazione della documentazione probatoria degli oneri, degli
  attestati di versamento e delle certificazioni da cui
  risultano le ritenute subite, possa far nascere pericolosi
  tentativi di frodare l'Amministrazione circa l'effettivo
  sostenimento dell'onere, o la misura dello stesso, la reale
  spettanza dei crediti d'imposta o esecuzione dei versamenti o
  l'ammontare delle ritenute subìte.
    Infine nei commi 4 e 5 sono previste disposizioni in
  materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
    La prima è diretta a differire al 31 gennaio 1994 il
  termine per il versamento dell'ICI 1993 dovuta dai soggetti
  non residenti nel territorio dello Stato, con contestuale
  precisazione della non debenza degli interessi.  La norma si è
  resa necessaria, in questo primo anno di applicazione del
  tributo, per venire incontro alle esigenze di tali soggetti
  per i quali, peraltro, sono in corso di emanazione
  disposizioni che consentono il versamento, oltre che secondo
  le modalità ordinarie, tramite procedure alternative di più
  agevole esecuzione.
    La seconda è finalizzata ad inserire nella disciplina
  dell'imposta un ammontare minimo per l'esecuzione del
  versamento, di modo che si debba procedere al pagamento solo
  se l'importo da versare sia superiore alle lire 4.000.
  L'entità di tale limite è conseguente al fatto che la
  commissione minima spettante al Concessionario della
  riscossione è stabilita dalla legge in lire 3.500 per ogni
  versamento effettuato dal contribuente.
    L'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
  riduce il tasso degli interessi dal 9 per cento annuo e 4,5
  per cento semestrale rispettivamente al 6 per cento annuo e al
  3 per cento semestrale.  Con la norma contenuta, nel comma 7,
  invece, tenuto conto che i ruoli resi esecutivi fno alla data
  del 31 dicembre 1993 sono già in riscossione, e quindi non è
  possibile tecnicamente operare alcuna modifica, si mantengono
  ferme le misure degli interessi vigenti alla data stessa.
    La norma proposta, in pratica, mira a risolvere i seguenti
  problemi:
        a)  difficoltà degli uffici finanziari di operare
  prima della scadenza della prossima rata, lo sgravio delle
  somme corrispondenti all'eccedenza delle somme già iscritte a
  ruolo, in base alle disposizioni della previgente normativa,
  con conseguenti e prevedibili rimostranze da parte dei
  contribuenti;
        b)  opportunità di evitare, in ogni caso,
  considerata anche l'esiguità degli importi interessati, che
  l'avvio del procedimento di esecuzione degli sgravi indicati
  alla precedente lettera  a)  comporti un ulteriore
  dispendio di mezzi e di tempo.
    Il presente articolo reca, inoltre, talune disposizioni
  volte a:
        a)  prevedere lo slittamento dei termini di
  pagamento qualunque sia il canale prescelto per il pagamento
  delle imposte e delle ritenute, qualora il termine stesso cada
  di sabato o di giorno festivo.  La norma riguarda non soltanto
  il settore delle imposte erariali, ma comprende ache i tributi
  di regioni, province, comuni.  La predetta disposizione è
  diretta a fare chiarezza in un campo significativamente
  delicato, per via delle sazioni applicabili in caso di
  inosservanza dei termini per il versamento d'imposta e
  ritenute;
        b)  consentire ai contribuenti intestatari di conto
  fiscale, che presentano dichiarazione congiunta, di continuare
  ad eseguire congiuntamente il pagamento dell'IRPEP
  esonerandoli dall'obbligo di utilizzare il conto fiscale.
 
                              Pag. 43
 
  8.1  Entrata in vigore.
      Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  b)
  dell'articolo 6 concernenti la pena pecuniaria per la mancata
  o irregolare documentazione probatoria si applicano alle
  liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni
  presentate dalla data dell'8 dicembre 1993.  Invece le
  disposizioni concernenti l'applicazione della soprattassa
  dello 0,50 per cento per i versamenti eseguiti oltre il 31
  maggio e fino al 20 giugno si applicano ai versamenti
  effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto.
  9.  Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in
  materia di redditi diversi, di dividenti distribuiti da
  societa  non residenti e di ILOR.
    L'articolo 7 dispone talune modificazioni agli articoli 84,
  comma 2, 85, comma 1, 96- bis,  comma 4, e 115, comma 2,
  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
  917.
    La modifica all'articolo 84, comma 2, secondo periodo, è
  volta ad allineare la misura della riduzione forfetaria dei
  canoni di locazione che concorrono a formare il reddito del
  contribuente per le unità immobiliari situate in Italia e per
  quelle situate all'estero.  Pertanto, per entrambe le anzidette
  unità immobiliari, il reddito è ridotto nella misura del 15
  per cento, in luogo del 25 per cento, a titolo di deduzione
  forfetaria delle spese.
    La modifica dell'articolo 85 stabilisce il criterio di
  determinazione dei redditi derivanti dall'utilizzazione
  economica di opere dell'ingegno e simili, allorché gli stessi
  sono conseguiti da soggetti diversi dall'autore o inventore.
  Si ricorda, al riguardo, che la legge 24 dicembre 1993, n.
  537, ha ridotto la misura di abbattimento forfetario dei
  compensi in rassegna percepiti dagli autori o inventori dal 30
  al 25 per cento.  Al fine di assicurare l'omogeneità del
  trattamento tributario di questi compensi si è ravvisata la
  necessità di ridurre dal 30 al 25 per cento l'abbattimento
  forfetario anche per i compensi percepiti da soggetti diversi
  dagli autori o inventori.
    Con la modifica all'articolo 96- bis  si è voluto
  esplicitare che la disposizione relativa alla non
  utilizzabilità dell'eccedenza del credito d'imposta, di cui
  all'articolo 14 del predetto testo unico, commisurata sui
  dividendi provenienti da società "figlie" residenti in ambito
  CEE, si applica anche nei confronti dei soggetti all'IRPEG.
  Dalla nuòva formulazione normativa emerge altresì che,
  qualora, in applicazione dell'articolo 14, si evidenzi,
  rispetto all'imposta dovuta, sia essa IRPEF o IRPEG, una
  eccedenza di credito d'imposta riferibile ai dividendi
  comunitari, l'eccedenza stessa non può essere né richiesta a
  rimborso né computata in diminuzione nel periodo d'imposta
  successivo.  La disposizione in esame chiarisce un principio
  già enunciato, seppure in forma implicita, dall'ultimo periodo
  del medesimo comma 4, in cui si fa riferimento ad ogni
  successivo percettore di utili direttamente o indirettamente
  formati con i dividendi di cui trattasi.
    Con l'articolo in esame, infine, viene riformulata la
  lettera  a)  del comma 2 dell'articolo 115 che individua i
  redditi esclusi dall'imposta locale sui redditi.  La modifica
  si è resa necessaria in considerazione dell'inserimento
  (operato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30
  dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 26 febbraio 1994, n.  133) nella menzionata lettera
  a)  delle parole "per i quali spetta il credito di
  imposta di cui all'articolo 14".  Dalla conseguente nuova
  formulazione dell'articolo 115 emerge che l'esclusione
  dall'ILOR è ora prevista esclusivamente per gli utili erogati
  dai soggetti all'IRPEG per i quali si può fruire del credito
  di imposta (cioè per i soggetti indicati nell'articolo 87,
  comma 1, lettere  a)  e  b);  restano, invece,
  assoggettati a tale imposta i redditi derivanti dalla
  partecipazione in enti non commerciali e nei soggetti
 
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  indicati nelle lettere  c)  e  d)  del
  predetto articolo 87, per i quali non spetta il credito di
  imposta.  Conseguentemente detti redditi, già assoggettati a
  tassazione in capo al soggetto erogante, concorrono a formare
  il reddito del soggetto percipiente, dando luogo in tal modo
  ad una palese duplicazione di imposta ai fini ILOR.  Al fine di
  rimuovere tale anomalia, si è stabilito che anche i redditi
  erogati dai soggetti di cui alle lettere  c)  e  d)
  dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi non
  sono soggetti a tassazione ai fini ILOR in capò ai soci o
  partecipanti.
    La disposizione ha natura chiarificatrice in quanto
  anteriormente alla data della sua entrata in vigore era
  indubbio che i redditi erogati da tutti i soggetti all'IRPEG
  non concorrevano alla formazione del reddito ai fini ILOR.
  9.1  Entrata in vigore.
    Le disposizioni del presente articolo si applicano a
  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8
  dicembre 1993.
 
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