| Onorevoli Deputati! -- 1. Premessa. - In questi
ultimi anni, nonostante gli sforzi dei Governi e del
Parlamento, la normativa tributaria è divenuta sempre più
complessa a causa di continue modifiche introdotte sulla base
di varie esigenze contingenti, la principale delle quali è
stata senz'altro l'affannosa ricerca di gettito.
Specie sul fronte delle procedure e dell'organizzazione
amministrativa la causa della complicazione degli obblighi
formali risiede soprattutto nell'avere l'Amministrazione
finanziaria ecceduto nella richiesta di collaborazione ai
contribuenti. Inizialmente erano senz'altro accettabili e
comprensibili quelle norme che puntavano sull'iniziativa del
contribuente e sul meccanismo delle ritenute alla fonte, ma
col passare del tempo sono divenuti insopportabili gli eccessi
di questa impostazione.
Un primo importante passo avanti per porre rimedio alle
complicazioni d'ordine formale è stato effettuato con la
presentazione del disegno di legge recante delega al Governo
per la semplificazione degli adempimenti formali in materia
tributaria e per la revisione della disciplina delle sanzioni
per le violazioni formali (Atto Camera n.2046). Le
complicazioni sostanziali - relative cioè al sistema fiscale
nel
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suo complesso e ai tributi che armonicamente dovrebbero
comporlo - richiedono invece per essere risolte tempi più
lunghi non essendo facile ripensare, da un giorno all'altro,
il sistema tributario in termini di snellezza, semplicità e
trasparenza, senza perdere di vista i princìpi distributivi di
giustizia tributaria come quello del benefìcio della capacità
contributiva e della progressività. Questi princìpi rimangono
validi, ma dovrebbero solo essere disancorati da una certa
visione ottocentesca del fenomeno tributario (e della
sottostante situazione socio-economica) e reinterpretati,
invece, in relazione ai mutati valori del nostro tempo. In
questo senso ci si sta muovendo, con gradualità e nei limiti
consentiti dalla manovra di risanamento della finanza
pubblica.
L'aumento vertiginoso del numero dei contribuenti, la
sempre maggiore sofisticatezza degli strumenti evasivi ed
elusivi, uniti alla difficoltà di accertamento di una
ricchezza sempre più volatile impongono, in particolare, la
rinuncia a sistemi tributari inderogabilmente progressivi,
perfetti e simmetrici nella loro astratta concezione, ma
inevitabilmente sperequati e inefficienti nella loro pratica
applicazione. Il difficile punto di equilibrio tra semplicità,
efficienza del sistema ed equità andrebbe perciò ricercato su
fronti avanzati, senza che ciò debba comportare un voltar
pagina e la rinuncia a perfezionare l'esistente.
Il ricordato disegno di legge atto Camera n.2046, pur
essendo diretto principalmente a introdurre semplificazioni di
adempimenti formali, ha il pregio di avviare anche alcune
semplificazioni sostanziali, laddove esse sono finalizzate a
rendere meno complessa la compilazione delle dichiarazioni dei
redditi. E' il caso questo, tanto per fare un esempio, degli
oneri deducibili e delle detrazioni nonché dei redditi dei
fabbricati.
Tali semplificazioni e le altre riguardanti gli adempimenti
formali sono state proposte nel giugno scorso dal Governo e
sono andate a congiungersi al complesso di proposte presentate
dai deputati riguardanti in particolare lo "Statuto" del
contribuente. Ne è derivato così un testo coordinato che ha
formato oggetto di un intenso e approfondito esame da parte
della Commissione finanze della Camera.
Il Parlamento e il Governo, quindi, appena sorte le
polemiche sulle difficoltà di compilazione del modello 740,
dopo neanche quindici giorni dalla scadenza del termine
(prorogato) per presentare la dichiarazione dei redditi del
1992 hanno preparato proposte analitiche, dense ed omogenee
alle richieste degli stessi contribuenti.
L'Aula della Camera non è però ancora riuscita ad esaminare
il testo del disegno di legge varato dalla Commissione finanze
prima dell'estate, il quale contiene una profonda e completa
revisione della complessa e articolata materia delle procedure
e degli obblighi tributari e che avrebbe dovuto essere
approvato nel tempo più breve possibile.
La mancata introduzione delle norme di semplificazione
vanificherebbe in gran parte il lavoro svolto in questi mesi,
costringendo i contribuenti a presentare nel 1994 le
dichiarazioni dei redditi sugli stessi modelli che nel maggio
scorso sono stati al centro di diffuse critiche per la loro
complessità.
Il Governo è fermamente intenzionato ad evitare che tale
situazione abbia a ripetersi ed intende dare il massimo
impulso possibile all'opera di semplificazione del sistema
tributario.
Per tali ragioni era apparsa necessaria ed urgente
l'emanazione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, che
(anche in vista della predisposizione del modello 730, da
emanare entro il 15 dicembre 1993) conteneva le modifiche
normative indispensabili al fine di rendere più semplice ed
agevole la compilazione della modulistica; mentre
l'approvazione successiva del disegno di legge delega avrebbe
consentito la semplificazione degli obblighi contabili
previsti per le imprese ed i lavoratori autonomi.
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Il predetto decreto-legge n. 503 del 1993 non è stato
convertito in legge nei prescritti termini costituzionali. Le
disposizioni in esso contenute vengono, pertanto, ora
riproposte, con alcuni aggiustamenti di carattere formale e
tecnico, con il presente decreto-legge di cui si chiede la
conversione in legge. Rispetto al decretolegge n. 503 il
presente decreto reca, peraltro, talune nuove disposizioni
riguardanti le detrazioni d'imposta, la disciplina dei
dividendi, la riscossione dei tributi e la regolarizzazione
degli adempimenti in materia di IVA.
Riguardo alle detrazioni d'imposta articolo 3, comma 1,
lettera d), si sottolinea l'esigenza di coordinare, per
le medesime ragioni di semplificazione degli adempimenti
tributari, la disciplina della ulteriore detrazioni d'imposta
(articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi) per i
redditi di lavoro dipendente con quella già prevista per i
redditi di lavoro autonomo già contenuta nel decreto-legge n.
503 del 1993. L'urgenza della nuova disposizione è data dalla
necessità di applicare le nuove misure della ulteriore
detrazione già in sede di effettuazione di ritenuta alla
fonte, per evitare di operare laboriosi calcoli in sede di
conguaglio.
Per quanto concerne le disposizioni in materia di dividendi
(articolo 7), si è reso necessario modificare la disciplina
del credito d'imposta relativo ai dividendi corrisposti da
società "figlie" residente in ambito CEE (articolo 96- bis
del testo unico delle imposte sui redditi) al fine di non
consentire la possibilità di ottenere il rimborso ovvero il
riporto in diminuzione dell'imposta relativa ai successivi
periodi dell'eccedenza afferente i crediti stessi. Con la
nuova formulazione la predetta eccedenza non è utilizzabile
dai soggetti IRPEF. L'urgenza dell'introduzione di detta
misura è giustificata dalla necessità di disciplinare
unitariamente, sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti
IRPEG, l'anzidetto meccanismo nei modelli relativi alla
prossima dichiarazione dei redditi, approvati con decreti
ministeriali 15 febbraio 1994 e pubblicati nei supplementi
ordinari numeri 27 e 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 37
del 15 febbraio 1994.
Relativamente alla riscossione dei tributi, si è reso
necessario unificare i termini di versamento delle ritenute
alla fonte, delle imposte, delle tasse, nonché dei contributi
erariali e regionali, cadenti nei giorni di sabato o nei
giorni festivi al primo giorno lavorativo successivo. In tal
modo, indipendentemente dal soggetto presso il quale viene
effettuato il versamento (concessionario della riscossione,
uffici postali e aziende di credito), lo stesso può essere
effettuato nel primo giorno non festivo qualora il relativo
termine cada di sabato o di giorno festivo. L'urgenza di tale
misura è rinvenibile nella necessità di dare già dal prossimo
versamento dell'IVA, cadente in giorno festivo, un quadro
chiaro ai contribuenti e di evitare che coloro i quali versano
al concessionario o in banca debbano anticipare il versamento
al giorno precedente il sabato o il festivo, mentre coloro che
versano presso gli uffici postali possano effettuare il
versamento il primo giorno successivo lavorativo. Inoltre, si
è disposto l'utilizzo facoltativo del conto fiscale per coloro
che presentano la dichiarazione congiunta. L'urgenza di tale
disposizione è stata determinata dalla necessità di fornire
adeguate istruzioni nei modelli di dichiarazione approvati il
15 febbraio 1994.
In ordine alla regolarizzazione degli adempimenti ai fini
IVA omessi o irregolarmente eseguiti, si è ritenuto necessario
articolo 1, comma 3, lettera e), recependo un
emendamento approvato nel corso dell'esame parlamentare del
decreto-legge n. 503, modificare la disciplina prevista
dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, per rendere applicabili, contestualmente alla
regolarizzazione, le soprattasse dovute (ora la riscossione
delle penalità è rimessa alla individuazione della violazione
regolarizzata) e per escludere la punibilità per i reati di
cui al decreto-legge n. 429 del 1992 nei limiti delle
regolarizzazioni eseguite. L'urgenza della disposizione deriva
dalla circostanza che, secondo la normativa vigente, la
prescrizione del pagamento della soprattassa rimane, in
pratica, lettera
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morta, in quanto la stessa viene applicata solo nel caso
in cui intervenga un verifica. Inoltre, accade spesso che
contro l'avviso di irrogazione della soprattassa (nei rari
casi in cui essa viene applicata) il contribuente proponga
ricorso, rinviando sine die il pagamento, mentre appare
evidente che, vertendosi in tema di ravvedimento operoso,
anche il pagamento della soprattassa debba essere spontaneo.
Anche il decreto-legge n. 90 del 1994 non è stato convertito
in legge nei prescritti termini costituzionali e le
disposizioni in esso contenute vengono, pertanto, riproposte
con il presente decreto-legge di cui si chiede la conversione
in legge.
Il provvedimento tende, innanzitutto, alla semplificazione
delle norme impositrici, la cui complessità ha trovato in
passato uno specchio fedele nei modelli di dichiarazione.
E' stata, conseguentemente, riordinata la normativa
riguardante gli oneri (semplificandone le modalità di
deduzione ovvero di calcolo della detrazione che è ora
prevista nella misura unica del 27 per cento) e le detrazioni
riconosciute in presenza di redditi di lavoro dipendente, di
lavoro autonomo e di impresa minore (eliminando il complicato
meccanismo della "capienza" ed il correttivo previsto per i
casi in cui i redditi eccedono di poco il limite massimo per
cui spetta la detrazione).
Per quanto riguarda i redditi dei fabbricati sono stati,
invece, ridotti i dati da indicare in dichiarazione ed è stata
facilitata la determinazione del reddito (semplificando, tra
l'altro, le operazioni di confronto tra rendita catastale e
reddito effettivo ed eliminando, di fatto, l'obbligo di
dichiarare distintamente la maggior parte delle quote di
comproprietà condominale, quale la casa del portiere).
Si è altresì proceduto alla semplificazione "procedurale"
dei modelli 730 e 740, prevedendo:
a) la riduzione del numero dei contribuenti
obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (con i
nuovi casi di esonero, unitamente a quelli previsti nella
legge 24 dicembre 1993, n. 537, le dichiarazioni si riducono
dalle attuali 19,5 milioni a 15 milioni, cioè di oltre il 20
per cento);
b) l'abolizione dell'obbligo di allegare al modello
740 i certificati dei sostituti d'imposta, le deleghe di
versamento e i documenti probatori degli oneri deducibili, che
dovranno comunque essere conservati dai contribuenti ed
esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di disporre
annualmente, per finalità di controllo, l'allegazione della
documentazione relativa a taluni oneri nonché la facoltà dei
contribuenti di allegare comunque i documenti alla propria
dichiarazione, prevenendo eventuali richieste degli uffici. Al
fine di scoraggiare l'indicazione nella dichiarazione di dati
non supportati da una valida documentazione è stabilita
l'applicazione della pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento
nei casi in cui il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non
esibisca o trasmetta una idonea documentazione. Tale sanzione
si applica anche in caso di minor rimborso spettante al
contribuente;
c) la compilazione di un solo esemplare, eliminando
la copia destinata al comune;
d) l'abolizione della richiesta di dati che
l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire
direttamente (tra i quali quelli concernenti il
"redditometro") ovvero trasmessi da altri soggetti quali i
sostituti d'imposta (quali gli arretrati e le indennità di
fine rapporto di lavoro dipendente, che non dovranno più
essere dichiarati);
e) eliminazione dell'obbligo di indicare numerosi
dati precedentemente richiesti che, nel loro complesso,
rendevano eccessivamente laboriosa la compilazione della
dichiarazione, quali generalità dei comproprietari degli
immobili, gli estremi degli atti di compravendita dei terreni
e dei fabbricati, i codici fiscali dei medici (a fini della
detrazione dell'onere), le firme per attestazione dei
familiari fiscalmente a carico;
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f) il termine entro il quale devono essere
presentati i modelli 740 e 750 è prorogato dal 31 maggio al 30
giugno, mentre le somme dovute con riferimento alle stesse
dichiarazioni possono essere versate anche successivamente al
31 maggio, purché entro il 20 giugno, con la maggiorazione
dello 0,5 per cento;
g) i modelli di dichiarazione sono distribuiti
gratuitamente e le dichiarazioni stesse possono essere spedite
per raccomandata, o per altro mezzo equivalente, anche
dall'estero.
E' stata, infine, razionalizzata la procedura prevista per
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati
da parte dei datori di lavoro, degli enti pensionistici e dei
centri di assistenza fiscale costituiti dalle organizzazioni
sindacali o da uno o più sostituti di imposta.
Infine rispetto al decreto-legge n. 90 del 1994 il presente
decreto reca talune nuove disposizioni che costituiscono
aggiustamenti di carattere tecnico, in materia di redditi
diversi e di imposta locale sui redditi articolo 7, comma 1,
lettere a), b) e d).
2. DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL'IVA
L'articolo 1 reca modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
concernente l'imposta sul valore aggiunto.
Nel decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973
concernente l'accertamento delle imposte sui redditi, sono
state introdotte modifiche alle norme riguardanti la
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle
persone giuridiche nonché alla dichiarazione dei sostituti di
imposta.
Il provvedimento in esame ha disciplinato nuove ipotesi di
esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e
nuove modalità di compilazione della stessa.
a) Casi di esonero dalla presentazione della
dichiarazione
Viene ridotto il numero dei soggetti obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi.
I nuovi casi di esonero riguardano:
1) i contribuenti non obbligati alla tenuta di scritture
contabili e quelli non tenuti al pagamento dell'ILOR, che
possono fruire di detrazioni, escluse quelle sostitutive degli
oneri deducibili, che assorbono per intero l'imposta dovuta
(sono interessati circa 2,3 milioni di contribuenti);
2) i lavoratori dipendenti che non possiedono altri
redditi e che hanno percepito nell'anno arretrati e/o
indennità di fine rapporto, nonché anticipazioni o acconti
sulle stesse. La liquidazione delle imposte relative a tali
redditi avverrà a cura degli uffici che applicheranno, ove più
favorevole per il contribuente, la tassazione ordinaria (sono
interessati circa 700.000 contribuenti);
3) i lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno hanno
intrattenuto precedenti rapporti di lavoro e i cui redditi
risultino dal certificato rilasciato dal precedente datore di
lavoro, che i dipendenti stessi devono consegnare al
successivo datore di lavoro che esegue le operazioni di
conguaglio (sono interessati, a partire dal 1995, circa
500.000 contribuenti).
A tali ipotesi si aggiunge l'esonero dalla presentazione
della dichiarazione per i contribuenti titolari, in aggiunta
al reddito di lavoro dipendente, del solo reddito di
fabbricato derivante dall'abitazione principale e di ammontare
non superiore a un milione di lire, previsto nel provvedimento
di accompagnamento alla legge finanziaria (sono interessati
circa 1,5 milioni di contribuenti). Tale esonero si estende
anche all'ipotesi in cui oltre alla predetta unità immobiliare
adibita ad abitazione principale il contribuente possieda
parti comuni condominiali (ad esempio, casa del portiere), la
cui quota di reddito spettante non ecceda lire 50.000.
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In pratica, nel 1994 le dichiarazioni si riducono di 4,5
milioni, passando dalle attuali 19,5 milioni a 15 milioni
(oltre il 20 per cento in meno).
b) Semplificazione delle modalità di compilazione ed
esclusione dall'allegazione della documentazione
probatoria
Viene semplificata la compilazione della dichiarazione in
quanto:
1) è eliminato il prospetto dei dati e delle notizie
particolari, in cui erano indicati gli elementi indici di
capacità contributiva (imbarcazioni da diporto, collaboratori
familiari, residenze, cavalli, elicotteri eccetera);
2) è eliminata l'attestazione dei familiari a carico;
3) è eliminata la copia per il comune; pertanto, il
contribuente dovrà compilare il modello 740 in un unico
esemplare.
Viene eliminato l'obbligo di allegazione della
documentazione probatoria riguardante:
1) gli oneri deducibili dal reddito complessivo o per i
quali è possibile fruire di detrazioni d'imposta. Gli elementi
relativi al sostenimento, da parte del contribuente, di taluni
oneri (contributi, premi di assicurazione, interessi passivi)
vengono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria attraverso
l'acquisizione di dati comunicati da terzi (istituti
previdenziali, imprese di assicurazione, istituti di
credito);
2) le certificazioni comprovanti le ritenute alla fonte
subìte. I dati concernenti le ritenute alla fonte vengono
acquisiti direttamente dai sostituti d'imposta attraverso la
dichiarazione dagli stessi presentata (modello 770);
3) gli attestati di versamento delle imposte. Gli importi
effettivamente versati dai contribuenti vengono acquisiti
attraverso incroci con i soggetti che ricevono i pagamenti.
E' prevista la conservazione della documentazione
probatoria per cinque anni e la trasmissione della stessa a
richiesta degli uffici.
Resta salva la facoltà del Ministro delle finanze di
disporre annualmente, per finalità di controllo, l'allegazione
della documentazione relativa a taluni oneri nonché la facoltà
dei contribuenti di allegare comunque i documenti alla propria
dichiarazione prevenendo eventuali richieste degli uffici.
c) Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
e di effettuazione dei versamenti
La dichiarazione dei redditi può essere:
1) presentata dal 1^ maggio al 30 giugno;
2) spedita anche dall'estero, utilizzando il mezzo della
raccomandata o altro equivalente.
I versamenti delle imposte e delle altre somme dovute in
base alla dichiarazione devono essere eseguiti:
1) dal 1^ al 31 maggio. E' possibile versare entro il 20
giugno, con applicazione di una soprattassa dello 0,50 per
cento, da versare unitamente alle imposte. In caso di
versamento nei tre giorni successivi al 20 giugno è dovuta una
soprattassa del 3 per cento.
d) Approvazione e distribuzione dei modelli di
dichiarazione
I modelli di dichiarazione sono distribuiti gratuitamente.
Viene abolito il credito d'imposta per l'acquisto dei modelli
introdotto nel 1992.
e) Attività di liquidazione e di controllo delle
dichiarazioni da parte degli uffici. Sanzioni applicabili per
le violazioni
In sede di controllo gli uffici dell'Amministrazione
finanziaria liquidano le imposte
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sulla base di documentazioni provenienti da terzi
(dichiarazione dei sostituti d'imposta) o richiesti al
contribuente (documentazione concernente oneri deducibili o
detraibili, attestati di versamento, certificati attestanti la
ritenuta alla fonte).
In caso di allegazione spontanea da parte del contribuente,
l'Ufficio tiene conto dei documenti allegati ai fini della
liquidazione della dichiarazione.
Qualora il contribuente non sia in possesso della
documentazione probatoria, ovvero dai documenti esibiti o
trasmessi emerga una divergenza tra gli importi dichiarati e
quelli risultanti dalla documentazione, sulla maggiore
imposta, o sul minor rimborso liquidato dall'Ufficio si
applica una pena pecuniaria fissata nella misura dal 40 al 120
per cento dell'ammontare liquidato.
f) Altre dichiarazioni dei redditi e dei sostituti
d'imposta
Semplificazioni analoghe a quelle sopra illustrate sono
previste per la compilazione delle dichiarazioni delle società
personali, dei soggetti all'IRPEG e dei sostituti d'imposta
(modelli 750, 760, 770).
g) Dichiarazione IVA
La dichiarazione IVA, da approvare e pubblicare in
Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui deve essere utilizzata, deve essere
presentata tra il 1^ febbraio e il 15 marzo. I versamenti di
conguaglio restano fissati al 5 marzo di ciascun anno.
Vengono di seguito analiticamente esaminate le innovazioni
apportate alle predette dichiarazioni.
2.1. Dichiarazione dei redditi
2.1.1. Nuove ipotesi di esonero dall'obbligo di
dichiarazione
In attuazione del principio contenuto nell'articolo 19,
comma 2, lettera b) del testo proposto dalla Commissione
finanze della Camera dei deputati (atto Camera n.28 - 254 -
1125 - 1171 - 1222 - 1469 - 2046 - 2221 -
2346-2722-2743-2757-A) in base al quale si prevede
"l'estensione dei casi di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, nelle ipotesi in cui
l'Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati
reddituali", il numero 1) della lettera a) del comma 1
dell'articolo in rassegna, dispone la sostituzione del terzo
comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n.600 del 1973, escludendo l'obbligo di indicare
nella dichiarazione annuale taluni redditi percepiti da
lavoratori dipendenti e da lavoratori autonomi non esercenti
attività artistiche o professionali se erogati da soggetti che
hanno l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto.
Si tratta, in particolare, dei redditi indicati alle
lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi. Si
rammenta che la lettera a) in questione riguarda il
trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente e le altre
indennità percepite una tantum in dipendenza della
cessazione dei predetti rapporti, compresa l'indennità di
preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di
pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
concorrenza al sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
La lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 16
riguarda gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di
produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle
cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti
agricoli e delle cooperative della piccola pesca di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 del testo unico
delle imposte sui redditi e le indennità percepite dai membri
del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo nonché quelle
percepite per le cariche elettive.
Infine, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16
attiene alle indennità percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al
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comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità risulta
da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Al fine di consentire agli uffici di procedere alla
iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute su tali
redditi che non sono più inclusi nelle dichiarazioni sono
stati contestualmente modificati l'articolo 36 bis, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del
1973, e l'articolo 16, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi.
La modifica recata all'articolo 36- bis, contenuta nel
comma 1, lettera p), n.1), consente agli uffici
finanziari di provvedere alla iscrizione a ruolo delle
maggiori imposte dovute dai contribuenti anche sulla base dei
dati dichiarati o comunicati alla Amministrazione finanziaria
dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.
Va evidenziato che nella procedura di liquidazione dei
redditi sopra evidenziati da assoggettare a tassazione
separata si è fatto obbligo di applicare sugli stessi il
regime di tassazione ordinaria qualora questo ultimo risulti
più favorevole per il contribuente.
Va sottolineato che la scelta di porre a carico
dell'Amministrazione finanziaria tutti gli adempimenti
connessi alla tassazione delle maggiori imposte dovute
soddisfa la duplice esigenza di non chiedere ai contribuenti
dati di cui l'Amministrazione è già in possesso, in quanto
rilevabili dai modelli 770 presentati dai soggetti che hanno
erogato i redditi in questione, e di evitare errori di
valutazione da parte dei contribuenti medesimi. Infatti, è
stato riscontrato che, in presenza di detti redditi, i
contribuenti spesso esercitavano l'opzione di rinuncia alla
tassazione separata con conseguente assoggettamento a
tassazione ordinaria, non sulla base di una attenta
comparazione dei due metodi ma per semplice errore. E' stato,
altresì, riscontrato che molti contribuenti pur avendo
esercitato l'opzione per la tassazione ordinaria non
provvedevano a far concorrere tali redditi al reddito
complessivo. Dall'analisi delle dichiarazioni presentate per
il periodo di imposta 1991 risulta, infatti, che su 700.000
soggetti che hanno esercitato l'opzione per ben 560.000
sarebbe stato più favorevole il regime della tassazione
separata.
L'esclusione dall'obbligo di indicare questi redditi nella
dichiarazione, oltre ad eliminare ogni possibilità di errore
da parte del contribuente, comporta l'esonero dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione per circa 700.000
contribuenti, per la maggior parte lavoratori dipendenti, in
precedenza assoggettati a tale obbligo a causa del solo
possesso di redditi derivanti da arretrati o da trattamenti di
fine rapporto.
Il numero 2) della lettera a) del comma 1
dell'articolo 1, apporta delle modifiche alla disposizione
contenuta nell'articolo 1, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n.600 del 1973. In primo luogo,
viene modificata la lettera d) del comma 1 del
menzionato articolo, che è stata sostituita per effetto
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1993, n. 537. In
particolare, tenendo conto del nuovo meccanismo previsto dalla
lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 di questo
decreto, in base al quale, qualora siano intrattenuti nel
corso dell'anno più rapporti di lavoro, le somme erogate e le
ritenute effettuate dai diversi sostituti d'imposta vanno
considerate nella certificazione finale rilasciata dall'ultimo
sostituto, si è provveduto a modificare nel testo della
menzionata lettera d) la locuzione "corrisposte da un
unico sostituto d'imposta" con quella "certificati dall'ultimo
sostituto d'imposta". In tal modo, si è evitato di far
presentare la dichiarazione dei redditi a coloro i quali, in
presenza delle altre condizioni, previste dalla lettera
d), per l'esonero dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione, ne sarebbero stati obbligati avendo
intrattenuto più rapporti di lavoro dipendente nel corso
dell'anno, tutti certificati dall'ultimo sostituto d'imposta.
Nel contempo si è provveduto a modificare la menzionata
lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di
rendere coerente la disposizione concernente la destinazione
dell'8 per mille, con quella
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analoga contenuta nella lettera e- bis) introdotta con
il presente decreto nello stesso articolo 1, quarto comma, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973.
In secondo luogo, la stessa lettera a), numero 2, del
comma 1 dell'articolo 1, aggiunge alla fine del quarto comma
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973 una nuova lettera, la e- bis) con la quale
vengono escluse dall'obbligo di presentare la dichiarazione le
persone fisiche, non obbligate alla tenuta di scritture
contabili o al pagamento dell'imposta locale sui redditi, che
possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde
un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui
redditi (detrazioni per carichi di famiglia ed altre
detrazioni per lavoro dipendente).
L'esonero viene esteso anche alle ipotesi in cui la
differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni
risulta non superiore a lire 20.000.
La presente modifica mira ad esonerare tutti quei soggetti
per i quali la presentazione della dichiarazione costituisce
un mero obbligo formale poiché il loro reddito complessivo
determina un'imposta lorda che viene ad essere annullata per
effetto della fruizione delle detrazioni di imposta, ovvero
quando pur essendo dovuta l'imposta la stessa non deve essere
versata in quanto di ammontare inferiore a lire 20.000
(confronta articolo 2, comma 1, della legge 18 aprile 1986, n.
121).
Ciò consente di evitare la presentazione della
dichiarazione a circa 2.500.000 di contribuenti. Detti
soggetti potranno verificare l'esistenza delle condizioni di
esonero consultando un'apposita tabella, che verrà inserita
nei modelli di dichiarazione, senza dover effettuare il
calcolo dell'imposta lorda e delle detrazioni spettanti.
Il numero 3, della lettera a) del comma 1
dell'articolo 1, inserisce dopo il quinto comma dell'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
una disposizione nella quale è stabilito che nelle ipotesi di
esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il
contribuente ha tuttavia facoltà di presentare la
dichiarazione stessa. Tale disposizione si rende necessaria al
fine di consentire, ad esempio, ai contribuenti interessati di
presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare oneri
sostenuti ovvero acconti d'imposta versati in misura eccedente
rispetto all'ammontare d'imposta dovuta.
Le lettere n) ed o) del comma 1 dell'articolo 1
modificano l'articolo 23, settimo comma, e l'articolo 29,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600. Tali modifiche consentono al datore di
lavoro di tener conto, in sede di conguaglio di fine anno,
anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle
detrazioni effettuate nel corso di precedenti rapporti di
lavoro intrattenuti dal proprio dipendente nello stesso
periodo di imposta. Pertanto, i lavoratori dipendenti senza
altri redditi, che si trovano in tale situazione, vengono di
fatto esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.
Le maggiori imposte dovute per effetto del cumulo dei redditi
risultanti dai distinti modelli 101 saranno infatti calcolate
e trattenute in sede di conguaglio di fine anno dall'ultimo
datore di lavoro al quale il dipendente consegnerà il modello
101 relativo al precedente rapporto di lavoro, che deve essere
rilasciato entro trenta giorni dalla data di cessazione del
rapporto stesso.
Le menzionate modifiche comporteranno l'esonero della
presentazione della dichiarazione per circa 500.000
contribuenti.
2.1.2. Contenuto della dichiarazione
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce
l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.600
del 1973, concernente il contenuto della dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche. Tale modifica rimuove i vincoli
legislativi che hanno obbligato l'Amministrazione finanziaria
a richiedere nel modello di dichiarazione dati non
strettamente necessari per la determinazione dei redditi e
Pag. 10
delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei
controlli.
Pertanto, in simmetria con il principio contenuto
nell'articolo 19, comma 1, lettera b), del disegno di
legge delega sulle semplificazioni, in base al quale non deve
essere richiesta ai contribuenti l'indicazione di dati di cui
l'Amministrazione è già in possesso, si è ravvisata la
necessità di eliminare le previsioni normative contenute nei
commi secondo e terzo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Queste ultime
disposizioni, infatti, prevedono in capo ai contribuenti
l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni dati ed elementi
indici di capacità contributiva.
2.1.3. Esclusione dall'obbligo di allegazione dei
documenti probatori di taluni oneri deducibili e delle
ritenute
I numeri 1 e 2 della lettera c) del comma 1
dell'articolo 1 eliminano le disposizioni che prevedono
l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi i
documenti probatori degli oneri deducibili e delle ritenute
effettuate dal sostituto d'imposta.
Le norme precedentemente contenute nel primo comma
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n.600 del 1973 prevedevano l'obbligo di allegare alla
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche i certificati
dei sostituti d'imposta e disciplinavano gli elementi da
indicare nei certificati stessi.
L'abrogazione di tali disposizioni è stata operata per
semplificare gli adempimenti dei contribuenti anche in
considerazione del fatto che, ai fini del controllo,
l'Amministrazione finanziaria dispone della documentazione
trasmessa dal sostituto.
Con l'occasione, il contenuto dei certificati rilasciati
dai sostituti è stato più compiutamente disciplinato in un
apposito articolo 7- bis introdotto nel decreto del
Presidente della Repubblica n.600 del 1973.
Nell'articolo 7- bis viene previsto, tra l'altro, che
i modelli dei certificati attestanti la corresponsione di
redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati di cui
all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d) (cioè i
modelli 101, 102 e 201) devono essere redatti in conformità ad
appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui debbono essere
utilizzati.
Per questi modelli la legge non aveva previsto alcun
termine per la pubblicazione. Esigenze di correttezza nei
confronti dei contribuenti e di certezza del diritto hanno
consigliato di colmare tale lacuna dell'ordinamento.
I soggetti che trasmettono su supporto magnetico le
dichiarazioni dei sostituti d'imposta o gli elenchi delle
Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.605, possono sottoscrivere detti certificati anche con firma
elettronica mediante sistemi di elaborazione automatica.
La consegna dei certificati in questione agli interessati
deve avvenire entro il mese di febbraio (e non più entro il 20
aprile, come previsto dalla normativa precedentemente in
vigore) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti. Anticipando tale termine si
intende facilitare il ricorso all'assistenza fiscale da parte
dei lavoratori dipendenti e pensionati eliminando, nel
contempo, l'obbligo della comunicazione anticipata che
costituisce per i sostituti un adempimento sostanzialmente
ripetitivo.
Per consentire la predisposizione delle strutture
organizzative necessarie all'attuazione di detta disposizione
da parte dei sostituti d'imposta, viene stabilito che tali
previsioni si rendono applicabili relativamente alle ritenute
effettuate a decorrere dal 1^ gennaio 1994. Per l'anno 1993,
in via transitoria, il successivo comma 5 conferma la
possibilità per il sostituto di consegnare al lavoratore
dipendente, entro febbraio, in luogo del modello 101 e 102, la
comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per
la compilazione del modello 730. Resta fermo, in tal caso,
Pag. 11
l'obbligo di consegnare i predetti modelli entro il 20
aprile.
Il numero 2) della lettera c) del comma 1, modifica
il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n.600 del 1973 eliminando l'obbligo di
allegare alla dichiarazione dei redditi la documentazione
probatoria degli oneri deducibili, e prevedendo,
contestualmente, l'obbligo della conservazione della stessa
fino alla decadenza del potere di accertamento.
Coerentemente a tale impostazione viene anche eliminato
l'obbligo di allegare alla dichiarazione gli attestati di
versamento e le certificazioni dei sostituti di imposta.
Resta peraltro salva la facoltà del contribuente di
allegare alla dichiarazione tale documentazione.
Detta modifica si rende necessaria per l'auspicata
diffusione della dichiarazione attraverso i centri autorizzati
di assistenza fiscale ed i sostituti di imposta; con essa
viene ad essere modificata la disciplina dei controlli formali
della dichiarazione, al fine di evitare squilibri tra i
controlli effettuati dagli uffici sulle dichiarazioni modello
740 e quelli effettuati sulle dichiarazioni modello 730
presentate attraverso i centri autorizzati e i sostituti di
imposta, si rende necessario assicurare un trattamento
omogeneo che prescinda dalle diverse metodologie dichiarative
adottate dal contribuente.
Va infine segnalato che è stata prevista la possibilità di
richiedere l'esibizione o la trasmissione della documentazione
in possesso dei contribuenti lasciando, in via residuale, alla
Amministrazione la facoltà di disporre, con il decreto
ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione,
l'allegazione dei documenti comprovanti taluni oneri, nonché
di altra documentazione (prospetti, denuncie, eccetera) per la
quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni
legislative vigenti.
Conseguentemente, con la lettera p), numeri 1), 2) e
3), sono state modificate le disposizioni contenute nel primo,
nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 bis del
decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 al fine
di prevedere che in sede di liquidazione delle dichiarazioni
gli Uffici possano eseguire rimborsi ed iscrizioni a ruolo
oltre ché sulla base della documentazione eventualmente
allegata dal contribuente anche sulla base dei riscontri
effettuati sui documenti di cui è stata richiesta l'esibizione
o la trasmissione, ovvero dei dati risultanti dagli elenchi di
cui all'articolo 78, comma 25, della legge n.413 del 1991. Da
tali elenchi, trasmessi dagli enti previdenziali ed
assistenziali, dalle banche e dalle imprese di assicurazione,
è infatti possibile desumere l'ammontare della maggior parte
degli oneri per i quali non è più richiesta l'allegazione
della documentazione probatoria (contributi, interessi passivi
e premi di assicurazione). Per effetto delle modifiche
apportate all'articolo 36- bis, gli Uffici possono anche
rettificare lo scomputo delle ritenute di acconto che non
risultano dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta o dalle
comunicazioni delle Pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.605. Tale modifica si è resa
necessaria in conseguenza della soppressione dell'obbligo di
allegare i certificati da cui risultano le ritenute subìte.
Contestualmente, come si vedrà più avanti, con l'articolo
6, comma 1, lettera b), è stata istituita una specifica
pena pecuniaria nell'ipotesi in cui il contribuente, a seguito
di richiesta dell'ufficio, non sia in grado di esibire idonea
documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle
ritenute o ai versamenti la cui allegazione non è più
richiesta dalla legge.
A tutela dei contribuenti, per evitare che dagli incroci
effettuati in via automatizzata scaturiscano indebite
iscrizioni a ruolo causate da errori non ad essi imputabili,
nell'articolo 1, comma 1, lettera p), è stato stabilito
che gli uffici devono invitare il contribuente,
telefonicamente o a mezzo posta, a fornire chiarimenti e ad
esibire o trasmettere i documenti in caso di difformità tra
gli elementi indicati nelle dichiarazioni e quelli risultanti
dai dati forniti dai terzi.
Pag. 12
Sulla scorta delle motivazioni già esposte, con le lettere
d), e) e f) del comma 1 in esame, sono stati
modificati gli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n.600 del 1973, al fine di coordinare le
previsioni relative al contenuto e agli allegati delle
dichiarazioni dei soggetti all'imposta sulle persone
giuridiche e delle società semplici, in nome collettivo ed
equiparate alla nuova disciplina che sugli stessi argomenti è
stata dettata per le dichiarazioni delle persone fisiche.
La successiva lettera g), numeri 1), 2), 3) e 4)
modifica l'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n.600 del 1973 al fine di coordinare la disciplina
della dichiarazione dei sostituti di imposta con quella delle
altre dichiarazioni nonché per semplificare e razionalizzare
talune previsioni, anche in considerazione della maggiore
importanza assunta da detto modello di dichiarazione che
diventa il cardine attorno al quale ruotano i controlli
incrociati dell'Amministrazione finanziaria. Va evidenziato
che tale modello nella sua nuova connotazione assume il ruolo
fondamentale di veicolo dei dati relativi all'assistenza
fiscale.
In particolare, il numero 1) modifica il secondo comma
dell'articolo 7 citato, stabilendo che nel modello 770, per
quanto riguarda i contributi obbligatori a carico del datore
di lavoro deve essere indicato unicamente il totale di quelli
relativi ai redditi erogati nell'anno, invece che quello dei
contributi pagati nell'anno. La modifica in questione, tenuto
conto che i contributi sono imputati con il criterio di
competenza e, invece, le ritenute seguono il criterio di
cassa, intende far coincidere i criteri espositivi dei
contributi nel modello 770 con quelli dei redditi cui
afferiscono: pertanto attraverso detta modifica vengono ad
essere eliminate le difformità presenti nel Quadro H del
modello 770 rispetto a quanto contenuto nel Quadro A dello
stesso modello; in tal modo vengono ad essere allineati gli
elementi esposti nei due quadri relativamente ai contributi
previdenziali.
Ai fini della conoscenza dei dati previdenziali la
richiesta sintetica dei dati relativi ai contributi è, in via
automatica, integrata mediante le opportune connessioni con
gli archivi degli enti previdenziali.
Il successivo numero 2) abroga il terzo comma del medesimo
articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.600
del 1973 che prevedeva, in caso di più sedi o stabilimenti
situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte,
l'allegazione di separati elenchi nominativi per singole sedi
o stabilimenti.
Detta previsione si rende superflua in considerazione del
fatto che attualmente le dichiarazioni modello 770 sono
inviate su supporto magnetico e che le specifiche tecniche
prevedono l'indicazione dello stabilimento presso il quale il
dipendente svolge la propria attività lavorativa.
Il numero 3) sostituisce, invece, il settimo comma dello
stesso articolo 7. Nella nuova formulazione viene eliminata la
previsione dell'allegazione delle copie dei modelli RAD
contenenti l'indicazione dell'ammontare degli utili
corrisposti per i quali è stata fatta la comunicazione. Detta
modifica trova la sua giustificazione nel fatto che tali dati
possono essere acquisiti dall'Amministrazione finanziaria
direttamente dallo Schedario generale dei titoli azionari. Con
la stessa disposizione viene, inoltre, trasformato,
legittimando una prassi già in uso, da allegato alla
dichiarazione in dichiarazione vera e propria, l'elenco
nominativo dei soci delle società a responsabilità limitata,
comprese le società cooperative e di mutua assicurazione, le
cui quote non siano rappresentate da azioni. In tale
dichiarazione si dovranno indicare, per ciascuno dei soci, il
comune di residenza anagrafica, l'indirizzo e gli utili
spettanti.
Infine il numero 4), nel sostituire l'ottavo comma
dell'articolo 7, elimina anche per i sostituti d'imposta
l'obbligo di allegare alla dichiarazione gli attestati di
versamento.
2.1.4. Termini di pubblicazione dei modelli e di
presentazione della dichiarazione
La lettera i) prevede lo spostamento dei termini
fissati nell'articolo 2, comma 1,
Pag. 13
della legge 28 luglio 1989, n.267, relativi alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di
approvazione dei modelli di dichiarazione delle imposte sui
redditi assicurando nel contempo una idonea collocazione
normativa alla documentazione stessa. Come è noto il termine
per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei modelli
di dichiarazione dei redditi, è attualmente fissato al 15
gennaio dell'anno in cui il modello stesso deve essere
utilizzato. La norma proposta, modificando il primo comma
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n.600 del 1973, sposta tale termine al 15 febbraio. Detto
spostamento si rende necessario per consentire
all'Amministrazione finanziaria di tener conto delle
disposizioni che vengono approvate alla fine dell'anno e
soprattutto di valutarne l'impatto sulla modulistica in corso
di approvazione.
La stessa lettera i) fissa il termine di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di
approvazione del modello 730 al 31 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Anche per
questo modello la legge non aveva previsto termini entro cui
effettuare la pubblicazione, ma, come è stato fatto per i
modelli 101, 102 e 201 e per le stesse motivazioni, è parso
opportuno colmare la lacuna legislativa.
Va, però, precisato che il comma 4 dell'articolo in
rassegna, in considerazione della circostanza che il termine
fissato a regime è già spirato alla data di entrata in vigore
del presente decreto, stabilisce che per l'anno 1993 il
modello per la dichiarazione annuale di cui all'articolo 78,
comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n.413 (cioè il modello
730) deve essere pubblicato entro il 15 dicembre.
Con la medesima lettera i) viene sostituito, inoltre,
il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n.600 del 1973, relativo alla redazione e
sottoscrizione delle dichiarazioni. In sostanza la norma è
volta a ripristinare la formulazione del secondo comma in
vigore antecedentemente alle modifiche apportate con
l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n.75. Questa ultima disposizione aveva, infatti,
stabilito da un lato che i modelli di dichiarazione delle
imposte sui redditi dovessero essere acquistati dai
contribuenti, dall'altro che agli stessi fosse concesso un
credito d'imposta pari al costo del modello, acquistato presso
i rivenditori autorizzati (uffici postali, tabaccai, librerie
di Stato).
Ciò ha creato disagi fra i contribuenti in considerazione
anche del fatto che, a causa della scarsa disponibilità di
modelli sul mercato, non è risultato agevole l'acquisto degli
stessi presso le rivendite autorizzate. A fronte dell'acquisto
dei modelli, come si è detto, spettava ai contribuenti un
credito di imposta pari al prezzo praticato dai rivenditori
autorizzati.
Tale credito andava indicato nella dichiarazione
aumentandone la complessità senza conseguire, nella maggior
parte dei casi, quegli obiettivi di neutralità che si
intendeva perseguire con tale sistema.
Con la modifica proposta gli stampati dei modelli di
dichiarazione dei redditi potranno nuovamente essere ritirati
gratuitamente presso gli uffici comunali e conseguentemente
non sarà più necessario prevedere alcun credito di imposta.
Per particolari stampati il Ministro delle finanze può
stabilire, peraltro, che la distribuzione sia fatta
direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria
anche mediante spedizione al domicilio del contribuente. La
possibilità di spedire al domicilio del contribuente il
modello di dichiarazione costituisce una importante novità
rispetto alla precedente formulazione del comma 2
dell'articolo 8 e dà il segno della profonda trasformazione
che si sta attuando nel rapporto tra l'Amministrazione
finanziaria e i contribuenti. Di tale facoltà
l'Amministrazione intende avvalersi già dal prossimo anno
inviando al domicilio del contribuente i modelli 730
precompilati.
Con la lettera l) viene, invece, modificato
l'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n.600 del 1973, relativo ai termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Pag. 14
Più precisamente, viene stabilito che le persone
fisiche, le società di persone e i soggetti ad esse
equiparati, devono presentare la dichiarazione dei redditi non
più dal 1^ maggio al 10 giugno, bensì dal 1^ maggio al 30
giugno di ciascun anno. La presente modifica intende
accogliere i suggerimenti e le richieste di quanti ritengono
preferibile concedere un termine più ampio ai contribuenti per
presentare la dichiarazione dei redditi. La previsione di un
termine di sessanta giorni per assolvere agli obblighi
tributari dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il consueto
ricorso a richieste di proroga che si verifica ogni anno al
momento della scadenza del termine in questione. Va, peraltro,
precisato che lo spostamento del termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi non comporta anche il
differimento del termine per eseguire i relativi
versamenti.
Il successivo articolo 6, dispone, infatti, che i
versamenti scaturenti dalla dichiarazione, devono essere
eseguiti entro il termine ordinario del 31 maggio. Per quelli
effettuati dopo tale termine ed entro il 20 giugno è prevista
tuttavia l'introduzione di una particolare agevolazione in
quanto gli stessi possono essere effettuati corrispondendo una
soprattassa dello 0,50 per cento.
2.1.5. Modalità di presentazione della dichiarazione
La lettera m) dispone la modifica del secondo comma
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n.600 del 1973 al fine di prevedere che la spedizione per
posta della dichiarazione possa avvenire anche dall'estero per
raccomandata o con altro sistema equivalente alla
raccomandata, attraverso il quale sia comunque attribuibile
una data certa alla spedizione. La modifica intende agevolare
quanti, al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi, non si trovano in Italia perché non sono qui
residenti o per qualsiasi altro motivo: viaggi, studi,
eccetera. Da qualsiasi luogo, i contribuenti devono poter
spedire la dichiarazione per posta, tramite raccomandata, se
si trovano in un Paese in cui esiste il sistema della
raccomandata, ovvero tramite un qualunque altro sistema,
purché sia possibile stabilire con certezza la data di
spedizione, se si trovano in un Paese in cui non esiste la
"raccomandata".
Il numero 2) della lettera m) dispone l'abrogazione
dei commi quinto e sesto dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica n.600 del 1973, relativi
all'obbligo di allegare alla dichiarazione una copia per il
Comune di domicilio fiscale del contribuente e la redazione a
cura dell'Ufficio delle entrate di detta copia in caso di
omissione da parte del contribuente. La soppressione della
previsione della "copia Comune" della dichiarazione si rende
possibile in considerazione dell'evoluzione che si è avuta nei
sistemi di trasmissione dei dati che hanno comportato il
superamento dell'utilizzo del supporto cartaceo.
Viene mantenuta la previsione dell'ultimo comma
dell'articolo 48 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica, contenente una specifica sanzione in caso di
inosservanza dell'obbligo di allegare la "copia Comune" alla
dichiarazione, che si renderà ancora applicabile solo con
riferimento alle dichiarazioni dei precedenti periodi
d'imposta, mentre sarà svuotata di contenuto per
l'avvenire.
2.1.6. Termini di presentazione della dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 modifica
l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.633, relativo alla dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto.
In particolare, viene previsto che il modello di
dichiarazione deve essere approvato con decreto da pubblicare
in Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembree che detta
dichiarazione non deve più essere presentata entro il giorno 5
del mese di marzo bensì nel periodo compreso tra il 1^
febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno.
La presente modifica ha lo scopo di lasciare a disposizione
del contribuente un
Pag. 15
arco temporale più ampio per far fronte all'obbligo di
presentare la dichiarazione. Inserendosi nella stessa linea di
tendenza già manifestata dall'Amministrazione a proposito
della presentazione della dichiarazione dei redditi, si
disgiunge il termine ultimo di presentazione della
dichiarazione da quello per l'effettuazione dei versamenti. In
tal modo sarà possibile al contribuente redigere,
successivamente alla effettuazione dei versamenti, la
dichiarazione ed eseguire più agevolmente i necessari
controlli.
Va peraltro precisato che, come per le imposte sui redditi,
la previsione di un più ampio arco temporale del termine di
presentazione della dichiarazione non sposta quello per
l'effettuazione dei versamenti dovuti dal contribuente.
Infatti, la successiva lettera b) dello stesso comma 3,
intervenendo sul primo comma dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n.633 del 1972, fissa al 5 marzo
di ciascun anno il termine per eseguire i versamenti di
conguaglio dell'IVA confermando, quindi, lo stesso termine in
precedenza fissato per la presentazione della dichiarazione
IVA.
La successiva lettera c) dello stesso comma 3,
modifica l'articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e differisce il
termine per l'opzione, da esercitarsi da parte dei produttori
agricoli esonerati, in precedenza fissato al 5 marzo di
ciascun anno, alla data di presentazione della dichiarazione
annuale IVA (15 marzo). E ciò al fine di evitare
l'assolvimento dell'adempimento, relativo all'esercizio
dell'opzione, separatamente dalla dichiarazione.
La lettera d) del comma 3 modifica l'articolo 48,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972.
Anzitutto, nel primo periodo viene chiarito che le
soprattasse dovute ai fini del ravvedimento devono essere
pagate entro gli stessi termini previsti per la
regolarizzazione. Tale puntualizzazione è quanto mai opportuna
in quanto, attualmente, non essendo espressamente prevista la
contestualità del versamento della soprattassa, la stessa, di
fatto, viene corrisposta solo se l'ufficio viene a conoscenza
della avvenuta regolarizzazione, ossia quasi esclusivamente
nei casi di eseguita verifica.
Positiva deve, poi, essere considerata la precisazione
(attualmente mancante) che il versamento deve essere eseguito
direttamente presso gli uffici IVA secondo le modalità
previste dall'articolo 38, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
L'altra importante novità è contenuta nell'ultimo periodo
del comma che dispone, nei limiti delle integrazioni e delle
regolarizzazioni eseguite, l'esclusione della punibilità per i
reati previsti dal decretolegge n. 429 del 1982, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 516 del 1982.
La lettera e) del medesimo comma 3 modifica
l'articolo 60, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 ed è finalizzata a coordinare, a
seguito dei diversi termini stabiliti per il pagamento
dell'imposta (5 marzo) e per la presentazione della
dichiarazione (15 marzo), la disposizione che disciplina la
decorrenza degli interessi che devono essere corrisposti dai
contribuenti che presentano ricorso a seguito di avviso di
accertamento da parte dell'ufficio.
Detti interessi devono essere necessariamente calcolati,
trattandosi di obbligazioni pecuniarie, con riferimento alla
data del pagamento dell'imposta (5 marzo), e non a quella
della presentazione della dichiarazione annuale IVA (15 marzo)
che costituisce, invece, adempimento formale.
Il comma 4 dell'articolo 1 apporta modifiche concernenti le
disposizioni recate dall'articolo 36, comma 4, del
decretolegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, in materia di tasse sulle concessioni
governative e dalla nota n. 2 dell'articolo 88 della tariffa
delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituito dall'articolo 61 del decreto-legge 31 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e realizza
Pag. 16
il necessario coordinamento con le disposizioni che, a
seguito dei diversi termini stabiliti per il pagamento (5
marzo) e per la presentazione della dichiarazione (15 marzo)
prevedevano, nell'attuale formulazione, l'obbligo del
pagamento della tassa annuale di concessione governativa sulla
partita IVA, entro il termine di presentazione della
dichiarazione annuale. Con la modifica proposta il termine per
il pagamento della predetta tassa annuale di concessione
governativa viene fissato al 5 marzo di ciascun anno.
2.1.7. Entrata in vigore
Relativamente alla data di entrata in vigore delle
disposizioni recate dall'articolo 1, si precisa che in base
all'ultimo comma dello stesso articolo occorre distinguere
quelli concernenti le modifiche e le innovazioni alle
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA da quelle riguardanti le
modifiche alla disciplina della liquidazione delle imposte e
del cosiddetto accertamento sintetico, nonché quelle relative
alla tassazione separata.
Per quanto attiene alle modifiche apportate alla disciplina
delle dichiarazioni, le relative norme spiegano efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e, pertanto, si rendono applicabili sin dalle dichiarazioni
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto da presentare
nell'anno 1994.
Anche le disposizioni che hanno apportato modifiche alla
disciplina delle liquidazioni di cui all'articolo 36- bis
del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 e a
quella dell'accertamento sintetico di cui all'articolo 38,
quarto comma, dello stesso decreto trovano applicazione con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
Per quanto riguarda, inoltre, le disposizioni concernenti
l'applicazione del regime di tassazione separata delle somme
conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito
complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in
periodi di imposta precedenti, contenute nelle lettere
a) e c) del comma 2, si precisa che le stesse
hanno effetto relativamente alle somme conseguite a partire
dal periodo di imposta in corso alla predetta data dell'8
dicembre 1993.
Infine, per i redditi soggetti a tassazione separata
indicati nell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e
c) del testo unico delle imposte sui redditi, per i
quali gli uffici provvedono ad iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e
18 del medesimo testo unico, ovvero a tassazione ordinaria se
tale regime risulta più favorevole per il contribuente, le
disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo in esame si
applicano per i redditi percepiti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
3. RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI ONERI
DEDUCIBILI E QUELLI PER I QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE DI
IMPOSTA
La disciplina degli oneri deducibili dal reddito
complessivo del contribuente, contenuta nell'articolo 10 del
testo unico delle imposte sui redditi ha, nel corso del tempo,
formato oggetto di notevoli e rilevanti revisioni
normative.
In particolare, l'articolo 2 del decreto legge 2 marzo
1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n.154, ha introdotto per talune ipotesi di oneri
sostenuti dal contribuente, in luogo della deduzione, una
detrazione d'imposta commisurata al 22 per cento degli oneri
stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui
l'ammontare dei predetti oneri eccedeva la differenza tra il
reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli
sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di
reddito. Tale meccanismo è stato poi esteso con l'articolo 10
del decreto legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, ad altre
ipotesi di oneri deducibili. Quest'ultimo provvedimento ha
tuttavia previsto una detrazione
Pag. 17
commisurata al 27 per cento per particolari oneri sostenuti
disponendo, nel contempo, la riduzione della predetta
percentuale al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in
cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il
reddito complessivo ed il limite superiore rispettivamente del
secondo e del primo scaglione di reddito.
Va, altresì, evidenziato che l'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi non costituisce l'unica fonte di
disciplina della materia degli oneri deducibili perché il
legislatore, a più riprese, ha introdotto nell'ordinamento
tributario nuove ipotesi di deducibilità senza, tuttavia,
provvedere ad inserirle in maniera sistematica nello stesso
articolo 10.
Tale situazione ha fatto sorgere l'esigenza di un globale
riordino della materia sia al fine di codificare in un unico
corpus normativo le diverse ipotesi di oneri deducibili,
sia al fine di separare in modo inequivocabile gli oneri
deducibili dal reddito complessivo dagli oneri per i quali è
fruibile, in luogo della deduzione dal reddito complessivo,
una detrazione di imposta.
A tal fine, nell'articolo 2 del decretolegge è stato
riformulato l'articolo 10 per escludere gli oneri trasformati
in detrazione e per inserirvi quelle ipotesi che prima non
erano dallo stesso previste, ed è stato inserito un articolo
13- bis nel quale è contenuta la disciplina degli oneri
per i quali spetta la detrazione d'imposta.
4. ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO
4.1. Riformulazione degli articoli del testo unico
concernenti gli oneri deducibili
In attuazione dei princìpi e dei criteri contenuti
nell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato
disegno di legge delega sulle semplificazioni tributarie, nel
testo proposto dalla Commissione finanze della Camera, che
prevedono la revisione della disciplina degli oneri deducibili
dal reddito complessivo, l'articolo 2, comma 1, apporta
modificazioni agli articoli del testo unico delle imposte sui
redditi, relativi alla disciplina di tali oneri.
Nei successivi commi dell'articolo 2 vengono disciplinate,
invece, nuove ipotesi di oneri deducibili che non si è
ritenuto opportuno inserire nell'articolo 10, in quanto a
carattere temporaneo.
In particolare, con la disposizione di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito
l'articolo 10 del testo unico.
Tale sostituzione, come già detto, si è resa opportuna, sia
per esigenze di chiarezza e di semplificazione, sia per
mantenere, nella nuova formulazione dell'articolo 10, solo gli
oneri deducibili dal reddito complessivo non convertiti in
detrazioni d'imposta, disciplinati dal successivo articolo
13- bis, introdotto nel testo unico dall'articolo 3 del
presente provvedimento.
Passando all'esame della nuova formulazione dell'articolo
10 del testo unico, si deve subito segnalare che nel comma 1 è
stato soppresso l'obbligo di allegare i documenti probatori
degli oneri deducibili. Come già si è fatto cenno, in sede di
commento dell'articolo 1, la documentazione comprovante il
sostenimento degli oneri deve essere conservata dal
contribuente e può essere richiesta dall'Amministrazione
finanziaria sia in via generale (allorquando, in base ad
apposito decreto ministeriale, venga richiesta l'allegazione
di talune categorie di oneri alla dichiarazione), sia
direttamente nell'ambito della attività di liquidazione della
dichiarazione del contribuente. Si richiama l'attenzione sul
fatto che, in caso di divergenza tra l'importo dedotto dal
contribuente e l'ammontare deducibile risultante dalla
documentazione, sulla maggiore imposta non versata, in base
alle modifiche introdotte dall'articolo 6, comma 2, si
applicherà la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento. Tale
norma si rende applicabile anche nell'ipotesi in cui nella
dichiarazione del contribuente sia esposto un rimborso che
risulta non dovuto a seguito dell'esame della documentazione
comprovante gli oneri sostenuti.
Per quanto riguarda più specificamente i singoli oneri
deducibili, si rileva che nella
Pag. 18
nuova formulazione normativa sono compresi gli stessi oneri
deducibili già previsti nel testo fino ad oggi vigente, e sono
stati nel contempo inclusi nella norma medesima altri oneri
deducibili introdotti nell'ordinamento successivamente
all'approvazione del testo unico e non inseriti nello stesso.
Per quanto riguarda l'onere relativo all'importo del cinque
per cento sull'ammontare del canone annuo e dell'indennizzo di
occupazione dei beni del demanio pubblico, di cui all'attuale
lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico,
si segnala che ne è stata prevista l'eliminazione in quanto
l'articolo 63, comma 4, del decreto-legge n.331 del 1993,
convertito, con modificazioni dalla legge n.427 del medesimo
anno, ha abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992,
n.263, istitutivo della predetta imposta.
Ciò posto, la nuova formulazione dell'articolo 10 prevede
al pari della previgente normativa, quali oneri deducibili dal
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF:
1) i canoni, i livelli, i censi e gli altri oneri
gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare
il reddito complessivo, esclusi i contributi agricoli
unificati (lettera a));
2) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, con
esclusione di quelli per il mantenimento dei figli, gli
assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di
donazione modale e gli assegni alimentari (lettere c) e
d));
3) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, ivi compresi quelli
versati alle Comunità israelitiche (nei limiti prestabiliti
dalla legge), prima previsti al di fuori dell'articolo 10
(lettera e));
4) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso uffici elettorali (lettera
f));
5) le indennità per la perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizione di legge in caso di cessazione
della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da
quello di abitazione (lettera h));
6) le erogazioni liberali in denaro, a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
Chiesa cattolica italiana (lettera i)).
Va, inoltre, evidenziato che la lettera b) annovera
tra gli oneri deducibili le spese mediche e quelle di
assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidità o menomazione sostenute dai soggetti handicappati
indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n.104.
La deduzione di tali oneri è ammessa per la parte di essi
che eccede lire 500.000 e anche se le spese sono state
sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile (confrontare il comma 2 del nuovo testo dell'articolo
10 del testo unico delle imposte sui redditi).
La disposizione in rassegna è volta quindi a mantenere la
deducibilità delle spese mediche generiche e di quelle di
assistenza specifica sostenute dalle persone handicappate, già
prevista dall'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n.104
("leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate"); tuttavia, a fini
semplificativi, è stato eliminato il meccanismo di calcolo
della deduzione (eccedenza della spesa rispetto al 5 o al 10
per cento del reddito complessivo dichiarato a seconda che
questo sia o meno superiore a lire 15.000.000) ammettendo in
deduzione l'importo delle spese che eccedono lire 500.000.
Resta inteso, invece, che le spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche, per protesi dentali e sanitarie
nonché per i mezzi di deambulazione, sostenute dai soggetti in
rassegna, formeranno oggetto di detrazione a norma del
successivo articolo 13- bis del citato testo unico.
La lettera g) dell'articolo 10 del testo unico
dispone la deducibilità dei contributi, delle donazioni e
delle oblazioni erogate in favore delle organizzazioni non
governative idonee per la lotta contro la fame nel mondo. Al
riguardo, si precisa che tale previsione riprende la normativa
della legge 26 febbraio 1987, n.49, che, tuttavia, stabilisce
la deduzione dei predetti oneri dal reddito complessivo netto,
Pag. 19
vale a dire dal reddito diminuito degli altri oneri
deducibili. Con l'inclusione di tali oneri nel testo unico
vengono ad essere eliminate le complessità di calcolo che
caratterizzano i modelli di dichiarazione dei redditi e che
consistono nel calcolare tali spese dopo la determinazione del
reddito complessivo al netto degli altri oneri deducibili.
Infine, con la lettera l) vengono incluse tra gli
oneri deducibili le erogazioni liberali in denaro effettuate a
favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7^
giorno, delle assemblee di Dio in Italia e delle Chiese
Valdesi. Tali oneri sono deducibili fino all'importo di 2
milioni di lire per ogni erogazione.
Il comma 3 del nuovo articolo 10 concernente gli oneri
sostenuti da società semplici non presenta modifiche di
rilievo da segnalare, fatta eccezione per i riferimenti alle
nuove lettere del comma 1 nel quale sono inserite nuove
previsioni di oneri deducibili. Per quanto attiene, invece, al
comma 5 del previgente testo dell'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi si osserva che lo stesso non è stato
inserito nella nuova formulazione normativa.
Tale disposizione prevedeva che nei casi di sgravio o
restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri, le
somme corrispondenti concorrono a formare il reddito
complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ha
conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso.
Detta soppressione è giustificata dalla volontà di
modificare, per esigenze di semplificazione, le modalità di
tassazione degli oneri rimborsati. La tradizionale tassazione
degli oneri rimborsati attraverso la loro esposizione nel
Quadro R del modello di dichiarazione risulterebbe, infatti,
particolarmente complessa a seguito della conversione in
detrazione di taluni oneri deducibili operata dal
decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438.
I contribuenti sarebbero costretti, infatti, a trasformare
la detrazione usufruita per un onere rimborsato, integralmente
o parzialmente, in reddito imponibile da esporre nell'apposito
quadro del modello di dichiarazione. In sostituzione di tale
meccanismo, assai complesso nella pratica attuazione, con
l'articolo 1, comma 2, lettera a), si prevede che in
caso di rimborso totale o parziale di oneri dedotti dal
reddito complessivo o per i quali si è fruito di una
detrazione, l'importo rimborsato deve essere assoggettato a
tassazione separata, lasciando all'ufficio il compito di
effettuare i relativi calcoli.
Di mero coordinamento sono, invece, le disposizioni di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 3 dell'articolo
2 del provvedimento in esame.
Tali norme si sono rese necessarie per sostituire le
lettere indicate nel comma 2 dell'articolo 21 e nel comma 2
dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi,
concernenti, rispettivamente, gli oneri deducibili dal reddito
complessivo ai fini della determinazione dell'imposta dovuta
dai non residenti e gli oneri deducibili nella determinazione
del reddito di impresa.
Infine, con la disposizione di cui alla lettera e) è
stato sostituito l'articolo 110 del testo unico, concernente
gli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini
dell'IRPEG degli enti non commerciali.
L'ultimo periodo dell'articolo 110 contiene una previsione
tesa a recepire la normativa già contenuta all'articolo 10,
comma 5, nel testo previgente ora abrogato, in base alla quale
gli oneri rimborsati già dedotti concorrono a formare il
reddito complessivo dell'ente nel periodo di imposta nel quale
il rimborso viene conseguito da parte dell'ente.
Analoghe integrazioni sono state fatte negli articoli 113 e
114 del testo unico relativamente al reddito complessivo delle
società e degli enti non residenti.
4.2. Nuovi oneri deducibili per un periodo
temporaneo
Nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 vengono regolamentati
taluni oneri deducibili che non essendo previsti a regime non
sono stati inseriti nell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi.
Pag. 20
4.2.1. Deduzioni connesse ad interventi volti al
contenimento dei consumi energetici
Con il comma 2 dell'articolo 2 viene modificato il comma 1
dell'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n.9, recante
agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi
energetici.
Detto articolo 29 prevede che le persone fisiche, nonché
gli enti non commerciali residenti possono dedurre dal reddito
imponibile del fabbricato interessato dagli interventi volti a
consentire la contrazione dei consumi energetici una quota
pari al 25 per cento, per ciascun periodo d'imposta, della
spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla
quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico.
La deduzione è consentita per due periodi d'imposta: quello
in cui è avvenuto il pagamento a saldo e quello successivo. In
ogni caso la deduzione si applica per gli interventi il cui
pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre
1994.
Non è possibile usufruire di detta agevolazione se gli
interventi atti al contenimento dei consumi energetici sono
posti in essere in immobili non produttivi di reddito
fondiario (di cui all'articolo 40 del testo unico) ovvero sono
assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o
di altro ente pubblico.
L'attuazione della disposizione in questione ha comportato
una modifica al quadro relativo alla determinazione del
reddito dei fabbricati con l'inserimento di una apposita
colonna nel modello 730 ed uno specifico campo negli altri
modelli, denominato "Deduzione piano energetico nazionale" per
consentire l'esposizione di detta deduzione. Il risultato è
stato un appesantimento del quadro in discorso per la
generalità dei contribuenti, mentre, attesa anche la
complessità degli adempimenti e della documentazione necessari
per ottenere l'agevolazione in discorso, il numero effettivo
dei soggetti interessati risulta essere assai esiguo.
Per snellire il quadro di dichiarazione dei redditi dei
fabbricati si propone pertanto di trasformare la deduzione dal
reddito del fabbricato in deduzione dal reddito complessivo
senza mutare in null'altro la disposizione in commento.
Restano dunque invariati l'ambito soggettivo e oggettivo,
nonché l'ammontare della deduzione e la durata temporale della
stessa. Tale trasformazione fa sì che l'agevolazione in
discorso possa ancora essere goduta dagli aventi diritto,
attraverso il sistema dell'onere deducibile senza costringere
la generalità dei contribuenti ad interrogarsi circa il
significato della dicitura "Deduzione piano energetico
nazionale" e nello stesso tempo riporta la determinazione del
reddito dei fabbricati ai criteri normalmente utilizzati per
tale tipo di reddito.
E' stato inoltre precisato che la deduzione compete nei
limiti del reddito del fabbricato nel quale sono stati
realizzati gli interventi e che a tal fine si tiene conto
della maggiorazione di un terzo prevista dall'articolo 38 del
testo unico delle imposte sui redditi e della deduzione di un
milione di lire per l'abitazione principale prevista
dall'articolo 34, comma 4- quater.
La modifica del comma 3 dello stesso articolo 29 è di
semplice coordinamento letterale con quanto affermato nel
comma 1 dopo le correzioni.
4.2.2 Credito d'imposta connesso alla modifica delle
rendite catastali
Con la disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso
articolo 2, viene trasformato in onere deducibile anche il
credito d'imposta previsto dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75.
Sono noti i problemi sorti in conseguenza
dell'annullamento, da parte del T.A.R. del Lazio, con sentenza
n.1417 del 1992, del decreto 20 gennaio 1990, del Ministro
delle finanze pro tempore, con il quale veniva disposta
la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite catastali,
nonché del successivo decreto ministeriale del 27 settembre
1991, pubblicato nel supplemento speciale della Gazzetta
Ufficiale, n.229 del 30 settembre 1991.
Pag. 21
In un primo momento, il Governo, con l'articolo 2 del
decreto-legge 26 maggio 1992, n.298, attraverso il sistema
dell'interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 4, della
legge 29 dicembre 1990, n.405, relativo all'entrata in vigore
delle nuove tariffe d'estimo, aveva dato forza e valore di
legge ai criteri contenuti nel citato decreto ministeriale 20
gennaio 1990.
La soluzione aveva suscitato vivaci polemiche che hanno
portato ad una radicale modifica della predetta
disposizione.
Per effetto dell'articolo 2 del decretolegge 23 gennaio
1993, n.16, e dell'articolo 2 della legge di conversione 24
marzo 1993, n.75, è stato previsto che con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione, con le
modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n.400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie,
delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari
urbane e dei criteri di classamento. La revisione deve
avvenire sulla base di criteri che, per determinare la
redditività media ordinaria ritraibile, fanno riferimento ai
valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà
effetto dal 1^ gennaio 1995.
Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione i comuni hanno potuto
presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali
nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale,
con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite
attualmente vigenti in relazione ad una o più categorie o
classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del
medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie.
Entro quarantacinque giorni dalla ricezione il ricorso doveva
essere deciso, in prima istanza, dalle commissioni censuarie
provinciali, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.650. Avverso la decisione della commissione
censuaria provinciale era ammesso ricorso, sia da parte
dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali che da parte del comune, alla commissione censuaria
centrale che doveva decidere, ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, lettera a), dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica n.650 del 1992, entro novanta giorni.
In caso di mancata decisione dei ricorsi in questione, in
prima o in seconda istanza, nei termini rispettivamente
stabiliti, i ricorsi stessi si dovevano intendere accolti.
In realtà è poi intervenuto, da ultimo, il decreto-legge 9
ottobre 1993, n.405, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 novembre 1993, n.457, il cui articolo 1 ha stabilito
che i ricorsi in questione, tempestivamente presentati e non
decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie
provinciali, si intendono accolti. E' comunque ammesso entro
trenta giorni il ricorso avanti la commissione censuaria
centrale da parte del Dipartimento del territorio del
Ministero delle finanze.
Entro il 31 dicembre 1993, il Governo è delegato ad
adottare un decreto legislativo al fine di apportare
modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti per
il 1992 per conformarle alla decisione definitiva dei ricorsi
di cui sopra si è fatto cenno. Nello stesso decreto potranno
essere introdotte ulteriori modifiche alle suddette tariffe e
rendite.
Fino al 31 dicembre 1993 restano in vigore le tariffe
d'estimo e le rendite vigenti dal 1992 (revisione del decreto
ministeriale 20 gennaio 1990), mentre per l'anno 1994 si
applicheranno le tariffe d'estimo e le rendite scaturenti dal
decreto legislativo sopra citato.
Ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusione
delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3
(rivalutazione beni d'impresa) e 58, comma 2 (dismissione beni
d'impresa) della legge 30 dicembre 1991, n.413, le tariffe
d'estimo e le rendite stabilite con il predetto decreto
legislativo si applicano dal 1^ gennaio 1992 nei casi in cui
risultino d'importo inferiore rispetto alle tariffe di cui al
decreto ministeriale 27 settembre 1991, ai decreti
ministeriali 17 aprile 1992 e 29 aprile 1992 e alle rendite
determinate a
Pag. 22
seguito della revisione disposta con decreto ministeriale 20
gennaio 1990.
In tal caso i contribuenti possono computare in
diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, delle
imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che
deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli
acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo, la
differenza tra l'ammontare delle imposte sui redditi, sempre
con esclusione di quelle sostitutive sopra richiamate, dovute
sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai
predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte
calcolate sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite
risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.
568.
La pratica applicazione di tale disposizione comporterebbe
nuove complicazioni ai fini del calcolo delle imposte dovute
dai contribuenti a saldo e in acconto. Al fine di ridurre le
difficoltà pratiche per i contribuenti si propone di
trasformare detto credito d'imposta in onere deducibile dal
reddito complessivo.
Con tale sistema, il contribuente non sarà costretto a
compiere complessi calcoli volti in un primo momento a
determinare il reddito complessivo sulla base delle tariffe
d'estimo emanate in virtù del decreto ministeriale 20 gennaio
1990, e in un secondo momento ad effettuare il calcolo del
predetto reddito sulla base delle nuove tariffe d'estimo, al
fine di conoscere la differenza che origina il credito
d'imposta cui il contribuente ha diritto sulla base della
nuova disposizione. Più semplicemente il contribuente,
confrontando le rendite catastali scaturenti dalle due tariffe
d'estimo sarà in grado di individuare immediatamente
l'ammontare di onere deducibile che gli compete.
La determinazione di detto onere sarà agevole anche in caso
di immobili concessi in locazione per i quali potranno essere
ripetuti i confronti tra nuova rendita catastale e reddito
effettivo, sempreché il contribuente abbia interesse ad
eseguire i nuovi calcoli.
Va precisato, inoltre, che la trasformazione in onere
scongiura anche il pericolo che il contribuente non riesca ad
usufruire subito dell'intero credito e debba quindi attendere
il prossimo periodo d'imposta per recuperare la rimanente
parte di credito.
Infine, è stato sottolineato che la disposizione in
rassegna si applica anche con riferimento ai redditi dei
fabbricati relativi all'impresa determinati ai sensi
dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi,
evitando così ogni successivo dubbio interpretativo al
riguardo.
4.3. Entrata in vigore
Si fa presente che le disposizioni contenute nell'articolo
2, commi 1, 2 e 4 appena commentato si applicano a partire dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decretolegge in modo da spiegare efficacia già nella
prossima dichiarazione dei redditi. La disposizione contenuta
nel comma 3 si applica, invece, dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per comprendere le motivazioni che
giustificano tale differimento è necessario ricordare che
l'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione
del decretolegge 23 gennaio 1993, n. 16, stabiliva che il
Governo era delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993,
un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle
tariffe d'estimo e alle rendite vigenti oggetto dei ricorsi
presentati dai comuni alle commissioni censuarie provinciali.
Nello stesso articolo era stabilito che con il medesimo
decreto legislativo potevano essere introdotte ulteriori
modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti
con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per
l'intero territorio nazionale, al fine di mantenere
l'invarianza del gettito. Per effetto della disposizione sopra
richiamata tutte le rendite catastali avrebbero potuto
nuovamente variare, con conseguenti notevoli disagi per tutti
i contribuenti. Si è, pertanto, ritenuto opportuno abrogare
(nel comma 2
Pag. 23
dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557)
la disposizione che prevedeva la possibilità di incrementare
le rendite catastali.
Al fine di non aggravare la perdita di gettito, è stata
rinviata di un anno l'entrata in vigore della disposizione in
esame, in base alla quale i contribuenti possono dedurre dal
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG la
differenza tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il
periodo d'imposta 1992 e quello determinato sulla base delle
tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo n.
568 del 1993. Al fine di non penalizzare i contribuenti
interessati è stato, comunque, stabilito che gli importi da
dedurre nell'anno successivo sono maggiorati del 6 per
cento.
5. DETRAZIONI D'IMPOSTA ED ONERI PER I QUALI SPETTA UNA
DETRAZIONE D'IMPOSTA
Le modifiche introdotte dall'articolo 3 del presente
provvedimento sono volte al perseguimento di un duplice
obiettivo:
a) da un lato, in attuazione dei princìpi e criteri
contenuti nella lettera b) del comma 1 del già citato
articolo 18, del disegno di legge delega sulle
semplificazioni, nel testo proposto dalla Commissione finanze
della Camera, si è provveduto a rivedere la disciplina delle
detrazioni di imposta, semplificando aspetti inutilmente
complessi, (com'è accaduto in materia di detrazioni per
carichi di famiglia), ed eliminando complicati meccanismi di
determinazione della misura della detrazione spettante (come è
avvenuto relativamente alle detrazioni per lavoro dipendente e
per lavoro autonomo o d'impresa minore);
b) dall'altro lato, in attuazione dei princìpi e
criteri contenuti nella lettera a) del citato articolo
18, comma 1, del citato disegno di legge delega, si è
semplificato il meccanismo di calcolo della detrazione
d'imposta spettante per taluni oneri ed è stata prevista
l'aliquota unica del 27 per cento applicabile all'ammontare
degli oneri medesimi.
Per dare organicità al sistema degli oneri per i quali
spetta una detrazione d'imposta, sono stati infine inseriti
nuovi articoli (il 13- bis ai fini dell'IRPEF ed il
110- bis ai fini dell'IRPEG), nei quali è confluita la
disciplina di tali oneri. Analogo intervento è stato
effettuato negli articoli 113 e 114 del testo unico per
disciplinare gli oneri per i quali spetta una detrazione
d'imposta, sostenuti dalle società ed enti non residenti.
5.1. Eliminazione delle firme dei familiari a carico dalla
dichiarazione dei redditi
L'articolo 12, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi concernente il limite di reddito posseduto dai
familiari per essere considerati fiscalmente a carico è stato
integralmente sostituito.
Le modifiche rispetto al testo precedente consistono:
a) nella precisazione che il reddito da assumere ai
fini del calcolo del limite è costituito dai soli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo. Pertanto nel caso
in cui i familiari possiedono anche redditi esenti, soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta
sostitutiva, gli stessi non vanno considerati ai fini del
calcolo del limite di lire 5.100.000;
b) nella eliminazione della condizione della
necessaria attestazione del familiare maggiorenne, nella
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, di trovarsi
nelle condizioni reddituali legislativamente previste.
Di fatto per motivi procedurali, tale attestazione già ora
non è più richiesta a circa 11 milioni di contribuenti. Dal
1981 infatti tale attestazione non è più richiesta per i
familiari a carico dei pensionati che, non possedendo altri
redditi, non sono tenuti alla presentazione della
dichiarazione, né all'invio del modello 201. L'attestazione
non è stata altresì richiesta a partire dal 1992 neanche per i
familiari dei lavoratori dipendenti che non sono tenuti alla
presentazione della dichiarazione e che ai sensi del comma 1
dell'articolo
Pag. 24
78 della legge n.413 del 1991, sono stati esonerati
anche dall'obbligo di inviare il modello 101.
Per tali contribuenti infatti le detrazioni vengono
concesse direttamente dal datore di lavoro o ente
pensionistico sulla base di una dichiarazione sottoscritta
esclusivamente dal dipendente o dal pensionato, e che resta
presso il sostituto d'imposta.
Con le modifiche apportate dalla lettera b) del comma
1 viene eliminato l'obbligo di apporre le predette firme anche
nei modelli 730 e 740 al duplice scopo di semplificare gli
adempimenti di dichiarazione e di equiparare il trattamento
dei contribuenti.
Le attestazioni potranno, peraltro, essere richieste, anche
relativamente a più anni d'imposta, come apposito allegato
assieme alla restante documentazione (oneri, ritenute,
versamenti, eccetera), nei casi in cui la dichiarazione venga
selezionata per il controllo documentale;
c) nell'eliminazione del secondo periodo nella
precedente formulazione del comma 4 dell'articolo 12. In detta
norma si afferma che nelle ipotesi di cui alle lettere c)
(figli esclusivamente a carico del contribuente nei casi di
annullamento e di separazione) ed e) (figli naturali
esclusivamente a carico del contribuente) indicate nel
precedente comma 2 dello stesso articolo 12 la detrazione per
figli spetta in misura doppia; tale previsione normativa si è
resa superflua in considerazione del fatto che il raddoppio
delle detrazioni per figli a carico è già disciplinato nel
medesimo comma 2.
5.2. Modifica dei criteri di determinazione delle
detrazioni di imposta
Coerentemente con le modifiche introdotte con la precedente
lettera b), l'articolo 3, comma 1, lettera c)
abroga il comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi nel quale si specificava che il limite
reddituale per essere considerato familiare a carico doveva
essere determinato tenendo conto anche dei redditi esenti
dall'imposta e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva se di ammontare
complessivamente superiore a lire 2.000.000.
La norma escludeva però, recependo l'analoga disposizione
contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge 29 agosto 1984,
n.528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
1984, n.733, i redditi costituiti dagli interessi ed altri
proventi dei titoli emessi dallo Stato, nonché le pensioni,
indennità o assegni erogati dal Ministero dell'interno ai
ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili, le
pensioni sociali, le pensioni di guerra e relative indennità
accessorie, gli assegni accessori annessi alle pensioni
privilegiate di prima categoria e l'assegno annesso alla
medaglia d'oro al valore militare.
L'ampiezza delle eccezioni alla regola della rilevanza dei
redditi esenti o già assoggettati ad imposizione, se superiori
ad un dato ammontare, limitava fortemente l'ambito di
applicazione della regola stessa rendendola priva di
contenuto. Ciò ha indotto all'abrogazione di tale disposizione
all'evidente scopo di semplificare una normativa
sostanzialmente inutile che appesantiva ingiustificatamente le
istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi.
L'articolo 3, comma 1, lettera d), numeri 1) e 3),
abroga i commi 3 e 5 dell'articolo 13.
I commi 3 e 5, con riferimento rispettivamente alle
detrazioni per reddito di lavoro dipendente e a quelle per
reddito di lavoro autonomo e d'impresa minore, contengono una
previsione tendente ad evitare che il contribuente fruisca
della detrazione per un importo superiore alle imposte lorde
corrispondenti ai redditi per cui le stesse sono concesse.
L'intento di micro equità sotteso alla normativa abrogata
era peraltro raggiunto a discapito del contribuente costretto
a seguire modalità di determinazione della detrazione
particolarmente complesse che richiedevano due pagine di
istruzioni ed esempi per la loro puntuale illustrazione.
Pag. 25
L'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituisce,
innanzitutto, il comma 2 dell'articolo 13 concernente
l'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente. La
modifica che riecheggia quella già introdotta per il solo anno
1993, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993,
n. 538, è volta ad eliminare, a decorrere dal periodo
d'imposta 1994, l'applicazione del cosiddetto "correttivo".
Tale meccanismo era volto ad evitare che per i redditi di
lavoro autonomo e d'impresa minore, di importo di poco
superiore al limite previsto dalla legge, la perdita della
detrazione comportasse un reddito disponibile inferiore a
quello di un soggetto con redditi dalle specie di importo
corrispondente al limite legale. Considerata la complessità
dal meccanismo di calcolo in precedenza utilizzato, che
richiedeva l'effettuazione di calcoli non agevoli, si è
ritenuto opportuno sostituire tale sistema con una detrazione
scalare, graduata per scaglioni di reddito, che consente di
ottenere i medesimi obiettivi di equità senza costringere i
contribuenti ad effettuare i predetti calcoli matematici.
Al riguardo, va infatti ricordato che in sede di
predisposizione della legge finanziaria di quest'anno, è stata
effettuata una restituzione parziale ai lavoratori dipendenti
ed ai pensionati, con un reddito fino a 60 milioni di lire,
del drenaggio fiscale per il 1993 dovuto all'aumento dei
prezzi al consumo nella misura del 5,3 per cento. La
restituzione (da 40 mila lire per i redditi fino a 13,9
milioni a 70 mila per quelli fino a 60 milioni di lire) ha
consentito una correzione quasi completa degli effetti del
drenaggio fiscale sui redditi di entità non superiore a 30
milioni di lire.
La restituzione è stata effettuata in sede di conguaglio
dell'IRPEF ed attuata con l'utilizzo del meccanismo della
"ulteriore detrazione". A tale scopo la disposizione, in
attesa dell'approvazione definitiva della legge finanziaria, è
stata inserita nel decreto-legge 22 novembre 1993, n. 469, poi
decaduto per mancata conversione nei termini
costituzionalmente previsti e non reiterato in considerazione
dell'avvenuta approvazione della legge finanziaria stessa.
Nella disposizione in questione l'applicazione della
"ulteriore detrazione" è stata semplificata con l'indicazione
specifica della misura di detrazione che compete per le classi
di reddito che si collocano immediatamente al di sopra dei
livelli 13,9 e di 60 milioni di lire, per le quali la vigente
normativa fiscale pone complessi problemi di gestione per i
contribuenti, evitando, quindi, per il solo 1993
l'applicazione del cosiddetto correttivo.
In considerazione della evidente semplificazione che tale
nuovo sistema di applicazione dell'ulteriore detrazione
comportava per i contributi interessati, in sede di
predisposizione del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, è
stato modificato il criterio di applicazione della detrazione
per lavoro autonomo che pure prevedeva il meccanismo del
correttivo.
E' stato pertanto modificato il comma 4 dell'articolo 13
del testo unico delle imposte sui redditi con una disposizione
a regime che ha eliminato il meccanismo del "correttivo" e ha
previsto l'applicazione della detrazione per lavoro autonomo
per classi di reddito, analogamente a quanto disposto per il
solo anno 1993 per la ulteriore detrazione per lavoro
dipendente.
Si prevede dunque la modifica del comma 2 dello stesso
articolo 13 del citato testo unico, allo scopo di equiparare
definitivamente le modalità di applicazione dell'ulteriore
detrazione per i redditi di lavoro dipendente a quelle della
detrazione per i redditi di lavoro autonomo. Va sottolineato,
al riguardo, da un lato che un intervento in tal senso non
sarebbe stato opportuno in sede di discussione della legge
finanziaria 1994 in quanto ne sarebbe derivato un
rallentamento dei lavori parlamentari e dall'altro che esso
non poteva essere disposto fin dalla prima predisposizione
della norma relativa al 1993, atteso che in quella sede si
aveva lo scopo di concedere una parziale restituzione del
fiscal drag e non la semplificazione degli adempimenti
tributari per i quali era in discussione l'apposito disegno di
legge. D'altra parte, un inserimento nel decreto-legge n. 503
del 1993 avrebbe potuto ingenerare una certa confusione nei
contribuenti, soprattutto
Pag. 26
nei datori di lavoro impegnati nelle operazioni di
conguaglio, in considerazione del contemporaneo iter
parlamentare di una diversa disposizione sulla stessa
materia.
5.3. Oneri per i quali spetta una detrazione di
imposta
L'articolo 3, comma 1, lettera e), inserisce nel
testo unico delle imposte sui redditi l'articolo 13- bis
nel quale sono previsti oneri per i quali è riconosciuta una
detrazione in luogo della deducibilità. L'introduzione di tale
articolo, come già precisato in sede di commento delle
modifiche apportate agli oneri deducibili, si è resa opportuna
per esigenze di chiarezza.
Peraltro, al fine di evitare che eventuali rinvi
all'articolo 10 del testo unico contenuti in altre
disposizioni legislative vengano vanificati dalla introduzione
dell'articolo 13- bis, nell'articolo 3, comma 5, è stato
specificato che i richiami ad oneri dell'articolo 10 del testo
unico delle imposte sui redditi, contenuti in disposizioni
legislative emanate anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, riguardanti oneri trasferiti
nell'articolo 13- bis si intendono come fatti alle
corrispondenti disposizioni del medesimo 13- bis.
Per semplificare le modalità di calcolo della detrazione in
esame, a parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 10
del citato decreto-legge n.384 del 1992, è stato previsto che
la detrazione venga sempre calcolata applicando all'onere
sostenuto la sola aliquota del 27 per cento. Non è quindi più
necessario ridurre tale aliquota al 22 o al 10 per cento
quando il reddito imponibile è di modesto importo. In tal
modo, il sistema, avvantaggiando peraltro i percettori di
redditi più bassi, rinuncia ad una micro equità che
costringeva a calcoli particolarmente complessi per i quali
era necessario consultare una apposita tabella ed istruzioni
non facilmente comprensibili per la gran parte dei
contribuenti.
Passando all'esame dell'articolo 13- bis va
evidenziato, innanzitutto, che, in conformità a quanto
stabilito per gli oneri deducibili, non è prevista
l'allegazione di alcuna documentazione probatoria che,
peraltro, potrà essere richiesta dall'Amministrazione
finanziaria con le modalità già illustrate in sede di commento
del nuovo articolo 10. Resta ovviamente ferma anche in tale
ipotesi la possibilità per il contribuente di allegare alla
dichiarazione la documentazione probatoria. E' parimenti
applicabile la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento sulla
maggiore imposta emergente dalla divergenza tra l'importo
dell'onere su cui è stata calcolata la detrazione dal
contribuente e quello risultante dalla documentazione
trasmessa o esibita all'Ufficio.
L'articolo 13- bis prevede, analogamente alla
previgente normativa, la possibilità di fruire della
detrazione di imposta per i seguenti oneri:
spese funebri sostenute in dipendenza della morte di
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di
affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di
lire per ciascuna di esse (lettera d));
spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per
le tasse e i contributi degli istituti statali (lettera
e));
spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della
legge 1^ giugno 1939, n.1089, e del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico (lettera g));
erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o
promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione
di rilevante valore culturale e artistico (lettera
h)).
Nel riformulare il testo delle lettere precedentemente
indicate sono state apportate le sole modifiche strettamente
Pag. 27
necessarie a seguito della trasformazione dell'onere da
deducibile in detraibile.
Va altresì segnalato che per chiarezza sistematica si è
reso necessario eliminare dal nuovo testo dell'articolo
13- bis la previsione di detraibilità delle provvigioni
corrisposte agli intermediari immobiliari in caso di
compravendita di immobili, nella misura del 20 per cento della
provvigione pagata e comunque per un importo complessivamente
non superiore a 3 milioni di lire. Si ricorda che
l'eliminazione di tale onere è stata disposta con la lettera
b) del comma 1 dell'articolo 1 del decretolegge 30
dicembre 1993, n. 557.
Per quanto riguarda la lettera a), relativamente agli
interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, al fine di adeguare la disciplina alla
normativa CEE, è stata attribuita rilevanza anche ai mutui
contratti con istituti finanziari appartenenti ad uno Stato
membro della Comunità economica europea.
Analoga modifica è stata apportata relativamente agli oneri
passivi relativi a mutui ipotecari previsti dalla lettera
b). La disciplina concernente la detrazione spettante a
fronte di tali interessi è stata peraltro interessata da altre
importanti modifiche: in primo luogo quella che impone come
condizione di deducibilità che gli interessi si riferiscano ad
un mutuo contratto per l'acquisto di una unità immobiliare che
deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi
dall'acquisto stesso.
Oltre ciò è stata introdotta, quale ulteriore condizione di
deducibilità, quella che l'acquisto dell'unità immobiliare
destinata ad abitazione principale avvenga nei sei mesi
antecedenti o successivi alla data di stipulazione del
mutuo.
E' stato, infine, precisato che la detrazione spetta solo
se l'immobile continua ad essere utilizzato quale dimora
abituale del contribuente. Il beneficio viene meno a partire
dal periodo di imposta successivo a quello in cui l'abitazione
non è più utilizzata quale dimora abituale. A parziale deroga
di tale principio, al fine di garantire posizioni meritevoli
di tutela dal punto di vista socio-economico, non si tiene
conto delle variazioni della dimora abituale dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro.
Rispetto alla previgente disciplina, con tali precisazioni,
si è voluto circoscrivere il beneficio alle sole ipotesi che
per la loro rilevanza sociale appaiono meritevoli di maggior
tutela, ossia all'ipotesi in cui il mutuo sia contratto per
l'acquisto della casa di abitazione e sempreché tale acquisto
intervenga entro un ragionevole lasso di tempo (antecedente o
successivo alla stipula del mutuo) tale da far fondatamente
presumere l'effettiva destinazione del finanziamento
all'acquisto dell'immobile ove dimorare abitualmente.
Si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare che, anche in
caso di contitolarità del medesimo mutuo o di più rapporti di
mutuo, riferibili all'acquisto dello stesso immobile, la
detrazione si applica su un importo complessivo massimo di 7
milioni di lire.
La disciplina appena illustrata si applica ai mutui
stipulati a partire dal 1^ gennaio 1993, mentre per quelli
antecedenti si continuano ad applicare le disposizioni
precedentemente in vigore, con l'unica eccezione costituita
dalla fissazione di nuovi limiti di deducibilità.
Per i mutui contratti antecedentemente al 1993, in via
generale la detrazione va commisurata ad un importo non
superiore a 4 milioni di lire per ciascuno dei cointestatari
del mutuo. Tale limite è elevato a 7 milioni di lire solo se
gli interessi passivi e gli altri oneri accessori si
riferiscono ad un mutuo contratto per l'acquisto della unità
immobiliare adibita ad abitazione principale ed a condizione
che tale requisito continui a permanere.
Per effetto di tali modifiche non è più possibile usufruire
dell'elevazione del limite da 4 a 7 milioni di lire per i
mutui contratti per l'acquisto di immobili da destinare ad
abitazione secondaria anche se gli stessi risultano stipulati
antecedentemente al 1993.
Per quanto riguarda la lettera c), relativa alle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e
Pag. 28
sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la
deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori
di menomazioni funzionali permanenti, è stato precisato che
tra i mezzi necessari per la locomozione si comprendono le
automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubi, se con
motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubi, se con motore
diesel adattate ad invalidi, per ridotte o impedite
capacità motorie anche se prodotte in serie, recependo, nel
testo unico, il disposto del comma 3- bis dell'articolo 1
del decretolegge 29 maggio 1989, n.202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n.263.
Relativamente alle spese mediche diverse da quelle di
assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente
invalidità o menomazione che configurano sempre onere
deducibile alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo
10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, è stato precisato che la detrazione del 27 per
cento va calcolata sulla parte di esse che eccede lire
cinquecentomila.
Anche in tal caso, in analogia a quanto previsto dalla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, per le spese
mediche e di assistenza specifica sostenute per le persone
handicappate, si è ritenuto, infatti, opportuno eliminare il
complesso meccanismo di calcolo della quota di indeducibilità,
previsto dalla normativa precedentemente in vigore,
parametrato al reddito complessivo del contribuente.
Riguardo ai premi per assicurazione sulla vita del
contribuente e ai premi per le assicurazioni contro gli
infortuni nonché ai contributi previdenziali non obbligatori
per legge, previsti dalla lettera f), si è modificata la
precedente formulazione normativa non solo per coordinarla con
la mutata natura dell'onere, ma anche per specificare che in
caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio,
l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione
va assoggettato a tassazione separata applicando un'aliquota
non superiore al 27 per cento.
In tal modo si è resa coerente anche tale disposizione con
la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 2, concernente
la tassazione separata degli oneri rimborsati.
Con il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento in esame
si è, peraltro, specificato che per i premi relativi alle
assicurazioni sulla vita dedotti fino al 1991, in caso di
riscatto nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi
l'articolo 10, comma 1, lettera m), secondo periodo, per
cui gli stessi rimangono assoggettati a tassazione separata
senza che l'aliquota media del biennio precedente possa essere
limitata al 27 per cento. Va precisato che l'eccezione alla
limitazione dell'aliquota del 27 per cento è stata prevista
solo per i premi dedotti fino al 1991 perché a decorrere dal
periodo d'imposta 1992, anche relativamente a tali premi, la
deducibilità è stata trasformata in detrazione d'imposta.
Per eliminare taluni dubbi interpretativi sorti in passato
è stata, infine meglio formulata la lettera i) relativa
alle erogazioni liberali, in denaro, per importo non superiore
al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di
enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il
potenziamento delle strutture esistenti. Nella lettera
r) del comma 1 dell'articolo 10, precedentemente in
vigore, era previsto infatti che se il soggetto beneficiario
delle suddette erogazioni liberali non le utilizzava entro il
secondo periodo di imposta successivo a quello della loro
percezione per le finalità legislativamente previste, le
erogazioni stesse dovevano concorrere a formare il reddito per
il doppio del loro ammontare. L'interpretazione letterale
lasciava concludere che la norma intendeva riferirsi al
reddito complessivo del contribuente erogante e non di quello
beneficiario. Tale interpretazione presentava aspetti
irrazionali ed appariva come una sanzione impropria per il
soggetto erogante.
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Nella nuova formulazione è stato, invece, precisato che le
erogazioni non utilizzate dal percipiente per le finalità
previste dalla legge entro due anni dalla data del ricevimento
devono essere da quest'ultimo riversate, nella loro totalità,
all'entrata dello Stato.
Il comma 2 dell'articolo in rassegna, modificando il sesto
comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica n.600 del 1973, prevede che per i rapporti di
lavoro dipendente che comportano una prestazione di attività
lavorativa e la corresponsione di emolumenti per una sola
parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo
a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito
corrispondente all'intero importo delle detrazioni per carichi
di famiglia, e all'importo della detrazione per lavoro
dipendente rapportata al periodo di lavoro nell'anno. In
precedenza anche la detrazione per lavoro dipendente veniva
invece riconosciuta per intero e quindi senza alcun
ragguaglio. Resta confermato il trattamento fiscale degli
emolumenti eccedenti l'ammontare delle detrazioni.
Nel comma 2 dell'articolo 13- bis, in analogia a
quanto precedentemente disposto dal previgente articolo 10,
viene precisato che la detrazione spetta per gli oneri di cui
alle lettere b), e) ed f) anche se sostenute per i
familiari fiscalmente a carico.
Il successivo comma 3 recepisce, infine, i princìpi
contenuti nel previgente articolo 10 in ordine agli oneri
sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi.
Va, infine, rilevato che il comma 6 della disposizione in
commento, a seguito della revisione sistematica della
disciplina delle detrazioni per oneri, ha provveduto a
sopprimere le norme dell'articolo 10 del decreto-legge n.384
del 1992, convertito dalla legge n.438 del 1992, aventi ad
oggetto la trasformazione della deducibilità degli oneri di
cui trattasi in detrazione. Nello stesso comma si è
provveduto, altresì, a sostituire la disposizione del comma 4
dello stesso articolo 10 del decreto-legge n.384 del 1992, al
fine di precisare che la detrazione in discorso può essere
riconosciuta dal datore di lavoro a fronte delle spese
sanitarie e delle spese per assicurazione sulla vita e contro
gli infortuni dallo stesso sostenute a favore del
dipendente.
Nella stessa disposizione viene, inoltre, esplicitato il
principio già insito nel sistema in base al quale le predette
erogazioni e i premi di assicurazioni sostenuti dal datore di
lavoro concorrono a formare il reddito del lavoratore
dipendente, atteso che per gli stessi il lavoratore fruisce
della detrazione.
5.4. Norme di coordinamento
Il riconoscimento del meccanismo della detrazione d'imposta
in luogo della deduzione degli oneri, introdotto dall'articolo
10 del citato decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, anche ai
fini della determinazione del reddito degli enti non
commerciali e delle società ed enti non residenti, ha
comportato la necessità di un riordino delle disposizioni in
materia con l'introduzione di specifici articoli da inserire
nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi.
A tal fine è stato modificato il comma 3 dell'articolo 21
per coordinarlo con le nuove previsioni dell'articolo
13- bis che è stato inserito nel testo unico.
E' stato altresì introdotto l'articolo 110 bis. Tale
articolo dispone che, ai fini dell'IRPEG dovuta dagli enti non
commerciali, è riconosciuta una detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta lorda, pari al 27 per cento dei seguenti oneri,
sostenuti dagli stessi enti non commerciali, se non deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei
terreni dichiarati;
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b) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1^ giugno 1939, n.1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico;
c) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico,
effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il
restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1^
giugno 1939, n.1089, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, ivi comprese le
erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari;
d) le erogazioni liberali, in denaro, per importo
non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
spettacolo.
Inoltre è stato espressamente previsto che in caso di
rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione,
l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito
il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento
dell'onere rimborsato.
Infine, i commi 2- bis e 1- bis introdotti,
rispettivamente, negli articoli 113 e 114 del testo unico
consentono il predetto adeguamento al meccanismo della
detrazione d'imposta per gli oneri sostenuti dalle società ed
enti commerciali non residenti nonché dagli enti non
commerciali non residenti.
5.5 Entrata in vigore
Con la disposizione del comma 7 viene innanzitutto
precisato che l'ulteriore detrazione per i titolari di redditi
di lavoro dipendente si applica con effetto dal 1^ gennaio
1994. Considerato poi che fino al 6 febbraio 1994 - data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 1994 - la
predetta ulteriore detrazione è stata riconosciuta dai
sostituti di imposta nella misura stabilita dall'articolo 1,
lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1993, si è poi stabilito
che il riconoscimento da parte dei sotituti di imposta
dell'ulteriore detrazione, spettante ai possessori di reddito
di lavoro dipendente al limite di lire 14.500.000 annui per il
periodo compreso fra il 1^ gennaio e il 6 febbraio 1994,
avverrà in sede di conguaglio di fine anno ovvero alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente. Infine,
sempre in riferimento alle modificazioni apportate
dall'articolo 3 in rassegna al citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, viene precisato che, per quanto
non modificato, restano confermate le detrazioni ed i limiti
di redditi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri medesimo.
Le disposizioni concernenti la nuova disciplina della
detraibilità degli oneri e quelle che prevedono l'abrogazione
delle norme del decreto-legge n.384 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.438 dello stesso anno si
applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del decreto. Tuttavia, relativamente alla
detraibilità degli interessi passivi afferenti a mutui con
garanzia ipotecaria, contratti per l'acquisto di unità
immobiliari da adibire ad abitazione principale del
contribuente, le nuove previsioni contenute nell'articolo
13- bis, comma 1, lettera c) del testo unico, si
applicano ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1^
gennaio 1993.
Pag. 31
Si precisa che, relativamente ai mutui stipulati nel corso
del 1993, il termine di sei mesi entro il quale l'unità
immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale del
contribuente decorre dalla data dell'8 dicembre 1993.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del decreto, per i contratti stipulati
antecedentemente a detta data, invece, la detrazione è
commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore
a 4.000.000 di lire, elevato a 7.000.000 di lire per i mutui
contratti per l'acquisto di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale per ciascuno dei cointestatari del
mutuo.
REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI
L'articolo 4 del presente decreto mira ad anticipare
l'attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti
nel disegno di legge sulle semplificazioni tributarie
relativamente alla tassazione dei redditi fondiari.
6.1. Nuove ipotesi di esclusione dal reddito dei terreni e
dei fabbricati
Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo in
rassegna sono apportate modifiche all'articolo 33 del testo
unico delle imposte sui redditi concernente il reddito dei
fabbricati.
In primo luogo, nel comma 3 di detto articolo 33, che
individua le unità immobiliari non produttive di reddito,
viene inserito un nuovo periodo in base al quale non sono
altresì considerate produttive di reddito le unità immobiliari
per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di
validità del provvedimento durante il quale l'unità
immobiliare non è comunque utilizzata.
Detta fattispecie era, invero, considerata nell'articolo 38
dello stesso testo unico, concernente la determinazione del
reddito delle unità immobiliari non locate; in detta
disposizione era prevista la riduzione del reddito del
fabbricato al 20 per cento.
Tale collocazione normativa non è sembrata idonea, atteso
che nel menzionato articolo 38 viene disciplinato il
trattamento tributario delle unità immobiliari non locate
mentre l'ipotesi in questione può interessare anche l'unità
immobiliare utilizzata direttamente dal possessore.
Considerato che, come più oltre si specificherà nel corso del
commento di questo stesso articolo, si prevede la sostituzione
dell'articolo 38, la previsione in rassegna viene trasferita
nel corpo dell'articolo 33 disponendo a fini semplificativi,
l'azzeramento del reddito dei fabbricati relativamente alle
unità immobiliari in questione.
E' appena il caso di precisare che l'ampliamento della
agevolazione in discorso è compensato dalla completa
abrogazione di altra ipotesi di riduzione del reddito dei
fabbricati contenuta nell'articolo 38 stesso, che più avanti
si commenterà.
In secondo luogo, allo stesso articolo 33 del testo unico
viene aggiunto un comma con il quale viene previsto che il
reddito imputabile a ciascun condomino relativamente agli
immobili di cui all'articolo 1117, numero 2) del codice
civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o
attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a
formare il reddito imponibile del contribuente qualora risulti
d'importo non superiore a lire 50.000.
Scopo della presente disposizione è quello di evitare che
proprio quando aumenta il numero di soggetti esonerati
dall'obbligo di dichiarazione, attraverso la disposizione
contenuta nel disegno di legge di accompagnamento alla
finanziaria relativa alla deduzione di un milione di lire ai
fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari
adibite a dimora abituale del proprietario e dei suoi
familiari, nonché attraverso altre disposizioni esonerative
contenute in questo stesso provvedimento, venga poi mantenuto
l'obbligo di presentare la dichiarazione per redditi di esiguo
ammontare, scaturenti dal possesso di quote di immobili di
proprietà comune.
Pag. 32
Va, inoltre, ricordato che per tali immobili, ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili, è stato posto l'obbligo
di dichiarazione a carico dell'amministratore del
condominio.
6.2. Modifica e razionalizzazione delle modalità di
determinazione del reddito dei fabbricati per le unità
immobiliari locate
La lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 4
sostituisce il comma 4- bis dell'articolo 34 del testo
unico delle imposte sui redditi semplificando in maniera
notevole i criteri di determinazione del reddito dei
fabbricati locati.
In particolare tenuto conto delle difficoltà incontrate dai
contribuenti nella redazione dei modelli di dichiarazione
dello scorso anno relativamente alle modalità di abbattimento
dei redditi effettivi conseguiti dai fabbricati dati in
locazione, di cui si dirà nel prosieguo, con la presente norma
è stato semplificato il meccanismo di determinazione del
reddito dei fabbricati stessi.
Pertanto, in base alla proposta disciplina, qualora il
canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento
risulti superiore alla rendita catastale il reddito è
determinato in misura pari a quella del canone di locazione
ridotto di detto 15 per cento. Per i fabbricati siti nella
città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di
Murano e di Burano, analogamente a quanto in precedenza
stabilito, la riduzione forfetaria è elevata al 25 per
cento.
La successiva lettera e) dello stesso comma 1 fissa
le modalità di determinazione del reddito dei fabbricati
locati ma in regime di determinazione legale del canone. Per
tali fattispecie le difficoltà non erano costituite
dall'importo della riduzione, che era già prevista in misura
forfetaria, bensì dal modo di operare il confronto tra il
canone di locazione e la rendita catastale.
In base alla vigente disciplina contenuta nel comma 2
dell'articolo 129 del testo unico delle imposte sui redditi,
per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di
regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del
25 per cento, risulta inferiore per oltre un quinto alla
rendita catastale, il reddito è determinato dal canone di
locazione ridotto del 25 per cento.
In pratica, per poter applicare detta disposizione è
necessario che il 75 per cento del canone risulti inferiore
all'80 per cento della rendita catastale.
Sembra superfluo attardarsi a sottolineare la difficoltà
per i contribuenti di effettuare tutte queste operazioni,
mentre appare utile precisare che restavano esclusi dalla
agevolazione molti contribuenti che percepivano un canone
inferiore alla rendita, ma non inferiore nella misura di un
quarto i quali, pertanto, erano costretti a determinare il
reddito sulla base della rendita catastale e cioè in misura
superiore a quanto effettivamente percepito.
La disposizione in esame prevede, dunque, che per i
fabbricati dati in locazione in regimi legali di
determinazione del canone, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 34 del testo unico, il reddito imponibile è
determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del
15 per cento.
Ovviamente per i fabbricati siti nella città di Venezia
centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la
riduzione forfettaria è più elevata ed è determinata nella
misura del 25 per cento.
E' appena il caso di precisare, a commento delle modifiche
apportate con le lettere c) ed e), che la
riduzione dell'ammontare di cui è consentita la deduzione del
canone di locazione rispetto alla vigente disciplina è
giustificata dal contestuale ampliamento del numero dei
soggetti che sulla base delle nuove modalità di determinazione
del reddito possono fruire dell'agevolazione.
La lettera d) del comma 1 in argomento sostituisce
l'articolo 38 del testo unico, relativo alla determinazione
del reddito delle unità immobiliari non locate.
Va osservato, in primo luogo, che tutto l'articolo 38
risente della volontà di invogliare
Pag. 33
i contribuenti a concedere in locazione le unità
immobiliari possedute in aggiunta a quella adibita a dimora
abituale. Da un lato, infatti, viene prevista una riduzione
del reddito del fabbricato quando l'unità immobiliare non è
concessa in locazione per cause non dipendenti dalla volontà
del possessore, dall'altro vengono disposte maggiorazioni
anche notevoli quando l'immobile è tenuto volontariamente
sfitto.
Esigenze di semplificazione impongono la soppressione delle
disposizioni che concedono riduzioni di importo minimo quali
quelle in esame peraltro accompagnate da difficoltà pratiche
ai fini del riconoscimento dell'agevolazione quale ad esempio
quella che prevede la riduzione all'80 per cento del reddito
del fabbricato non locato per l'intero periodo d'imposta per
cause non dipendenti dalla volontà del possessore purché se ne
denunci lo stato di non locazione entro tre mesi all'Ufficio
delle imposte e al Comune ove è sito l'immobile e si confermi
lo stato di non locazione nella dichiarazione dei redditi.
Viene ugualmente soppressa sempre a fini semplificativi la
disposizione che, con le stesse modalità per quanto riguarda
il riconoscimento dell'agevolazione, prevede l'abbattimento al
20 per cento del reddito delle unità immobiliari ad uso di
abitazione di nuova costruzione, limitatamente al periodo di
diciotto mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in
mancanza, dalla data in cui sono divenute abitabili.
Va peraltro, osservato che nella stessa logica il
successivo comma 3 dispone la abrogazione del comma 2
dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n.168, che
prevede, per le abitazioni di nuova costruzione locate in
regime di equo canone, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non
oltre il 31 dicembre 1985, non aventi le caratteristiche
previste per le abitazioni classificate nelle categorie
catastali A1, A7, A8, e A9 ed ubicate nei comuni ad alta
tensione abitativa, la riduzione al 50 per cento dell'IRPEF e
l'esenzione dall'ILOR fino al 31 dicembre 1997.
La previsione della riduzione al 20 per cento del reddito
per le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate
licenze, concessioni o autorizzazione per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia come già
precisato è stata spostata nell'articolo 33 e si è trasformata
in una fattispecie in cui l'unità immobiliare non si considera
produttiva di reddito.
La nuova formulazione dell'articolo 38 prevede per le unità
immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a
quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei
suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate
direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore,
dai suoi familiari o comunque tenute a propria disposizione,
il relativo reddito è aumentato di un terzo. Tale previsione
era contenuta nel comma 3 del previgente articolo 38 e motivi
di gettito ne impediscono l'abrogazione.
Il comma 2 dell'articolo in rassegna contiene
l'interpretazione autentica dell'articolo 34, comma
4- bis, del testo unico, nel testo vigente prima delle
modifiche apportate con il presente decreto.
A questo riguardo, giova precisare che secondo
l'interpretazione del citato articolo 34, commi 4- bis e
4- ter, del testo unico delle imposte sui redditi,
contenuta nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei
terreni e dei fabbricati, il reddito effettivo dei fabbricati
è determinato in misura pari a quella del canone di locazione
diminuito della riduzione forfettaria del 10 per cento;
qualora, però, il contribuente abbia sostenuto, per lo stesso
fabbricato, spese di manutenzione, riparazione ecc. il canone
poteva essere ridotto fino ad un ulteriore 15 per cento, ma,
in tal caso, alla dichiarazione doveva essere allegata la
documentazione relativa all'intero importo portato in
deduzione, compreso quello corrispondente alla riduzione del
10 per cento.
Detta interpretazione ha sollevato vivaci contrasti al
punto che la Confedilizia ha presentato un ricorso al T.A.R.,
l'onorevole Piro ha inoltrato l'interrogazione scritta n.
4-11706 e l'onorevole Cancian n. 4-13717.
Pag. 34
Poiché motivi tecnici impedivano la correzione delle dette
istruzioni senza una preventiva correzione legislativa non
attuabile in tempi brevi, si garantì l'emanazione in un
momento successivo di una norma interpretativa più favorevole
ai contribuenti e la possibilità di recuperare nella prossima
dichiarazione dei redditi quanto non dedotto dal reddito del
fabbricato nel periodo d'imposta 1992.
Nel rispetto, dunque, delle aspettative dei contribuenti
viene stabilita la detta interpretazione autentica
dell'articolo 34, comma 4- bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, in base alla quale per il periodo
d'imposta 1992 il reddito dei fabbricati locati doveva essere
determinato in misura pari al canone di locazione ridotto
forfetariamente del 10 per cento; qualora il contribuente
avesse sostenuto, per lo stesso fabbricato, spese di
manutenzione, riparazione, eccetera, il canone poteva essere
ridotto fino ad un ulteriore 15 per cento ed era sufficiente
documentare solo la parte delle spese eccedente la detta
riduzione forfetaria.
Inoltre, nel presente comma, viene concesso un nuovo onere
deducibile, naturalmente solo per il periodo d'imposta in
corso, costituito dall'ammontare deducibile ai sensi della
nuova interpretazione della citata disposizione.
E', infatti, previsto che relativamente al periodo
d'imposta per cui il termine di dichiarazione non è scaduto
alla data di entrata in vigore del presente decreto possa
essere dedotto dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, l'ammontare delle spese deducibili
secondo l'interpretazione autentica dell'articolo 34, comma
4- bis, fornita nel presente decreto se non dedotto in
sede di determinazione del reddito dei fabbricati relativo al
periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione
della dichiarazione è scaduto anteriormente alla predetta data
dell'8 dicembre 1993.
Infine, il comma 3 di questo articolo dispone l'abrogazione
del comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n.168,
del comma 4- ter dell'articolo 34 del testo unico delle
imposte sui redditi e del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75. Quest'ultima
disposizione consentiva di determinare il reddito delle unità
immobiliari non di lusso adibite a dimora abituale del
possessore secondo i criteri fissati per la determinazione del
reddito degli immobili concessi in affitto ad equo canone.
Nella pratica si trattava di una agevolazione solo teorica
perché non era facile individuare quali fossero i requisiti
per definire l'immobile non di lusso, ma soprattutto perché il
contribuente doveva in primo luogo determinare il reddito
sulla base delle tariffe d'estimo delle rendite catastali,
quindi calcolare l'equo canone (operazione assai complicata e
che comporta la necessità di consultare non poche tabelle) ed
infine effettuare i confronti per verificare l'applicabilità
dell'articolo 129, secondo comma.
La complessità del meccanismo induce a sconsigliare il
mantenimento di detta disposizione nell'ordinamento, tenuto
conto che la previsione dell'abbattimento di un milione nella
determinazione del reddito della dimora abituale dovrebbe
ampiamente compensare le aspettative dei contribuenti su tale
argomento.
6.3. Abrogazione di norme che semplificano gli obblighi di
dichiarazione
Il numero 1) della lettera a) del comma 1 in rassegna
prevede la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2
dell'articolo 23 del testo unico, concernente l'imputazione
dei redditi fondiari e va esaminata insieme al successivo n.2)
della stessa lettera che dispone l'abrogazione dell'ultimo
periodo dal comma 3 dello stesso articolo 23, relativo alla
determinazione dei redditi fondiari in caso di trasferimento
dell'immobile nel corso del periodo d'imposta.
Senza innovare nulla per quanto riguarda le modalità di
tassazione dei redditi fondiari vengono proposte delle
Pag. 35
semplificazioni relative a talune indicazioni da effettuare
nella dichiarazione dei redditi.
Si propone di eliminare l'obbligo di indicare nella
dichiarazione dei redditi le generalità dei contitolari della
proprietà o di altro diritto reale sull'immobile.
Analogamente, si propone che, in caso di trasferimento
dell'immobile nel corso del periodo d'imposta, non sia più
necessario indicare nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta nel quale è cessato il possesso, le
generalità del nuovo possessore e il titolo del trasferimento
con gli estremi della trascrizione.
Tali indicazioni appesantiscono notevolmente la
compilazione degli appositi quadri di determinazione dei
redditi dei terreni e dei fabbricati e non sono più
indispensabili all'Amministrazione finanziaria che ha già a
sua disposizione i dati relativi al trasferimento delle
proprietà immobiliari attraverso la registrazione degli atti
in questione presso gli specifici uffici.
6.4. Entrata in vigore
Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 del presente
articolo si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data
dell'8 dicembre 1993.
7. ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI DIPENDENTI E
PENSIONATI
L'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413, ha
introdotto nell'attuale sistema tributario l'istituto
dell'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati
da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e
dei sostituti d'imposta.
Con l'attuazione dell'assistenza fiscale si è inteso
risolvere i principali problemi connessi alla gestione delle
dichiarazioni dei redditi, cercando di realizzare i seguenti
rilevanti obiettivi:
a) razionalizzare le procedure per il versamento
delle imposte e per l'esecuzione dei rimborsi, rendendo più
corretto e trasparente il rapporto tra fisco e
contribuente;
b) istituire centri di raccolta e di filtro che
procedano alla redazione e al controllo delle dichiarazioni
assicurandone un elevato grado di correttezza formale) ed alla
relativa trasmissione, su adeguati supporti magnetici, con
conseguente notevole riduzione dei supporti cartacei;
c) porre l'Amministrazione finanziaria nelle
condizioni di effettuare un controllo immediato dei dati
acquisiti attraverso il collegamento informatico dell'Anagrafe
tributaria;
d) semplificare le modalità e ridurre i tempi
necessari per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni al
fine di consentire agli uffici di non differire eccessivamente
il momento del controllo dai periodi di imposta relativi.
Contemporaneamente tale assistenza fiscale consente di
semplificare in maniera considerevole gli obblighi di
dichiarazione che incombono sul rilevante numero dei
contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente e di
pensione. L'assistenza fiscale infatti:
a) consente al contribuente di compilare la
dichiarazione dei redditi senza effettuare i calcoli necessari
per la determinazione delle somme dovute, in quanto gli stessi
vengono operati dal soggetto che presta l'assistenza;
b) garantisce il contribuente sulla correttezza
della dichiarazione, potendo lo stesso esercitare il diritto
di rivalsa nei confronti di chi presta l'assistenza con
riferimento alle sanzioni a lui erogate in conseguenza di
violazioni commesse dal sostituto di imposta o dal CAAF;
c) consente al contribuente di effettuare il
versamento delle imposte e del contributo al servizio
sanitario nazionale per il tramite del sostituto d'imposta
mediante prelievo in busta paga, senza doversi recare in
banca, alla posta o presso il concessionario della
riscossione;
Pag. 36
d) permette ai contribuenti di ricevere
direttamente dal datore di lavoro i rimborsi spettanti senza
dover attendere i tempi necessari per l'effettuazione di tali
rimborsi.
Nel corso del 1993 un milione e mezzo di contribuenti si
sono avvalsi dell'assistenza fiscale prestata dai CAAF e dai
sostituti d'imposta. I potenziali destinatari dell'assistenza
fiscale, che semplifica notevolmente gli obblighi di
dichiarazione dei contribuenti, sono invece circa 14 milioni e
mezzo.
Per indurre un maggior numero di contribuenti ad avvalersi
di tale istituto, nei primi mesi del 1994 verrà inviato a
domicilio a tutti i potenziali destinatari dell'assistenza il
modello 730, nel quale verranno prestampati i dati anagrafici
del dichiarante e dei familiari a carico e altri dati relativi
agli immobili. In tal modo, anche la compilazione del modello
730 risulterà ulteriormente semplificata in quanto i
contribuenti potranno limitarsi ad indicare i soli dati che
sono variati.
Le semplificazioni introdotte in ordine alla compilazione
della modulistica, unite agli innegabili vantaggi che offre
l'assistenza fiscale lasciano presumere un forte
aumento della richiesta di assistenza fiscale.
Al fine di consentire ai CAAF ed ai sostituti d'imposta di
rispondere nel modo migliore alla crescente domanda di
assistenza si è ritenuto opportuno rivedere alcune fasi della
relativa procedura disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 1992, n.395, rimodulando, in
particolare, i tempi in cui vanno effettuate le diverse
attività. La prima operazione consistente nella richiesta di
assistenza da parte del contribuente (in precedenza stabilita
al 15 dicembre) è stata spostata al 15 gennaio. Tenuto anche
conto dei tempi necessari per recapitare a domicilio agli
interessati il modello 730 precompilato, il termine per la
presentazione di tale modello è stato differito di un mese.
Conseguentemente le operazioni di conguaglio delle imposte e
del contributo verranno effettuate nel mese di giugno anziché
in quello di maggio, termine originariamente fissato, ma
prorogato, per l'anno 1992, fino al mese di agosto.
Le nuove fasi procedurali e gli adempimenti posti a carico
dei contribuenti, dei centri di assistenza e dei sostituti
sono sintetizzati nella seguente tavola.
Pag. 37
ASSISTENZA FISCALE
Scadenza: Entro il 15 gennaio
Il lavoratore dipendente o il pensionato:
Richiede l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o
ente pensionistico
Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
-
Scadenza: Entro il 28 febbraio
Il lavoratore dipendente o il pensionato:
Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico il Mod. 101
o il Mod. 201 o le altre certificazioni relative al redditi
dell'anno precedente (1).
Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
Il datore di lavoro o l'ente pensionistico consegna il Mod.
101 o 201 o le altre certificazioni relative ai redditi
dell'anno precedente (1).
Scadenza: Entro il 31 marzo
Il lavoratore dipendente o il pensionato:
Presenta al proprio datore di lavoro o ente pensionistico la
dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente la scheda per la
scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEP.
Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
Rilascia ricevuta (Mod. 730/2) dell'avvenuta presentazione
della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o
del pensionato.
Scadenza: Entro il 30 aprile
Il lavoratore dipendente o il pensionato:
Presenta al CAAF la dichiarazione Mod. 730 e la busta
contenente la scheda della destinazione dell'otto per mille
dell'IRPEF.
Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
Rilascia ricevuta (Mod. 730/2) dell'avvenuta presentazione
della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o
del pensionato.
Scadenza: Entro il 5 maggio
Il lavoratore dipendente o il pensionato:
-
Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
Il CAAF controlla la regolarità formale della dichiarazione
presentata dal pensionato, effettua il calcolo dell'imposta
dovuta e del contributo al Servizio sanitario nazionale;
comunica all'ente pensionistico le somme dovute per l'IRPEF e
per il contributo al Servizio sanitario nazionale da
aggiungere alle ritenute ovvero le somme da rimborsare.
(1) Per i redditi del 1993 può essere consegnata la
"comunicazione anticipata" dei dati ove il sostituto non sia
in grado di rilasciare tempestivamente la prescritta
certificazione.
Pag. 38
Scadenza: Entro il 15 maggio
Il lavoratore dipendente o il pensionato:
Riceve dal datore di lavoro, ente pensionistico o CAAF copia
della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione
Mod. 730/3.
Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
Controlla la regolarità formale della dichiarazione
presentata dai lavoratori dipendenti, effettua il calcolo
dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio sanitario
nazionale. Consegna al contribuente copia della dichiarazione
Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730/3. Il CAAF
comunica al datore di lavoro le somme dovute per l'IRPEF e per
il contributo al Servizio sanitario nazionale da aggiungere
alle ritenute ovvero le somme da rimborsare.
Scadenza: Entro il 31 maggio:
Il lavoratore dipendente o il pensionato:
-
Il datore di lavoro l'Ente pensionistico o il CAAF:
Il CAAF comunica all'ente pensionistico le eventuali
rettifiche degli importi già comunicati ai fini del
conguaglio.
Scadenza: Entro il 15 giugno
Il lavoratore dipendente o il pensionato:
-
Il CAAF comunica al datore di lavoro le eventuali rettifiche
degli importi già comunicati ai fini del conguaglio.
Scadenza: A giugno
Il lavoratore dipendente o il pensionato:
Riceve con lo stipendio o la rata di pensione del mese i
rimborsi oppure gli vengono trattenute le somme dovute per
l'IRPEF o per il contributo al Servizio sanitario nazionale.
Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il
pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà
trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi
successivi.
Il datore di lavoro l'ente pensionistico o il CAAF:
Il datore di lavoro o ente pensionistico trattiene le somme
dovute per l'IRPEF e per il contributo al Servizio sanitario
nazionale o effettua i rimborsi. Se lo stipendio o la rata di
pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del
contributo trattiene la parte residua dagli stipendi o rate di
pensione dei mesi successivi.
Scadenza: A luglio
Il lavoratore dipendente o il pensionato
Riceve con lo stipendio o la rata di pensione del mese gli
ulteriori rimborsi oppure gli vengono trattenute le ulteriori
somme dovute per l'IRPEF o per il contributo al Servizio
sanitario nazionale a seguito di rettifica degli importi da
conguagliare.
Il datore di lavoro l'ente pensionistico o il CAAF:
Il datore di lavoro o ente pensionistico effettua l'ulteriore
conguaglio a debito o a credito a seguito della comunicazione
delle rettifiche.
Pag. 39
Scadenza: Entro il 30 settembre
Il lavoratore dipendente o il pensionato:
Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler
effettuare un minor acconto dell'IRPEF o del contributo al
Servizio sanitario nazionale rispetto a quello indicato nel
modello 730/3.
Il datore di lavoro l'ente pensionistico o il CAAF:
-
Scadenza: A novembre
Il lavoratore dipendente o il pensionato:
Gli vengono trattenute nello stipendio o nella rata di
pensione del mese le somme dovute a titolo di acconto per
l'IRPEF e per il contributo al Servizio sanitario nazionale.
Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il
pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua,
verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese
di dicembre.
Il datore di lavoro l'ente pensionistico o il CAAF
Il datore di lavoro e ente pensionistico aggiunge alle
ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'IRPEF e per
il contributo al Servizio sanitario nazionale. Se lo stipendio
o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento
dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dallo
stipendio o rata di pensione del mese di dicembre.
Pag. 40
Si ritiene opportuno evidenziare che nella nuova procedura
è stato unificato il termine entro il quale i lavoratori
dipendenti ed i pensionati devono presentare il modello 730 ai
centri autorizzati di assistenza fiscale.
Inoltre, al fine di consentire al maggior numero possibile
di contribuenti di fruire dell'assistenza è stabilito che i
Centri di assistenza possano ricevere le dichiarazioni fino al
termine del 30 aprile, mentre per l'assistenza prestata dai
sostituti di imposta e dagli enti pensionistici detto termine
è fissato al 31 marzo.
Per tener conto delle esigenze organizzative degli enti
pensionistici è stato previsto che la comunicazione contenente
i dati della liquidazione delle dichiarazioni modello 730, da
considerare ai fini del conguaglio sulle rate di pensione,
venga effettuata entro il 5 maggio anziché entro il 15 maggio
come previsto per gli altri sostituti di imposta.
E' stata prevista inoltre la possibilità per i centri di
assistenza di comunicare entro il 31 maggio agli enti che
erogano pensioni ed entro il 15 giugno ai sostituti di imposta
eventuali correzioni agli importi da conguagliare per effetto
di rettifiche apportate alla originaria liquidazione del
modello 730. In tal caso si applica nei riguardi del
lavoratore dipendente o del pensionato la soprattassa del 3
per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal
sostituto di imposta nei termini e con le modalità previste
per le somme cui affluisce. Resta fermo l'esercizio del
diritto di rivalsa da parte del contribuente nei confronti del
centro di assistenza nel caso in cui le rettifiche si sono
rese necessarie per errori imputabili al centro stesso.
Analoga possibilità di rettifica è riconosciuta ai
sostituti di imposta che prestano l'assistenza diretta ai
propri dipendenti. In tal caso la soprattassa del 3 per cento
viene applicata direttamente nei confronti del sostituto
responsabile degli eventuali errori, che provvede a versarla
unitamente alle somme dovute dal contribuente.
Va, altresì, evidenziato che in caso di
incapienza della retribuzione del mese
di giugno rispetto alle imposte ed al contributo da pagare,
non c'è più l'obbligo per il contribuente di provvedere al
pagamento con le ordinarie modalità (cioè attraverso
concessionari della riscossione, aziende di credito ed uffici
postali) in quanto le somme eccedenti potranno essere
prelevate dal sostituto stesso sulle retribuzioni dei mesi
immediatamente successivi. In tal modo la procedura di
assistenza non si interrompe e consente ai contribuenti di
evitare in ogni caso l'effettuazione dei versamenti; e vengono
altresì evitati gli inconvenienti riscontrati nella prima
esperienza originati dalla difficoltà di portare
tempestivamente a conoscenza dei contribuenti la situazione di
incapienza con riferimento al mese di effettuazione del
conguaglio.
Con il presente articolo si è anche provveduto ad
individuare in modo più puntuale le responsabilità di tutti i
soggetti interessati alla procedura di assistenza
razionalizzando il sistema sanzionatorio.
In particolare, modificando il disposto dei commi 17 e 23
dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413, è stato
previsto che se in sede di controllo delle dichiarazioni dei
redditi da parte dell'amministrazione finanziaria emergono
violazioni commesse dal sostituto d'imposta o dal centro di
assistenza e ad essi imputabili, nei loro confronti si rendono
applicabili le sanzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica n.600 del 1973 concernente l'accertamento
delle imposte sui redditi e dal decreto del Presidente della
Repubblica n.602 del 1973 concernente la riscossione, per le
medesime violazioni commesse da parte dei contribuenti. E'
stata anche prevista l'applicazione della pena pecuniaria di
cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica n.600 del 1973 (da lire 300.000 a lire 3.000.000)
nei casi in cui vengano commesse violazioni relative a
specifici obblighi posti a carico dei soggetti che prestano
l'attività di assistenza fiscale (quali, ad esempio, il
rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti
obbligati, e la mancata riconsegna al contribuente della
dichiarazione controllata ed elaborata).
Pag. 41
Nel comma 4 è stato precisato, inoltre, che il compenso
spettante al sostituto d'imposta per l'effettuazione
dell'attività di assistenza non costituisce corrispettivo agli
effetti dell'IVA. Ciò in quanto tale compenso afferisce ad
un'operazione imposta per legge al datore di lavoro o ente
pensionistico, la quale non costituisce l'oggetto, nè
principale nè accessorio, dell'attività del sostituto
d'imposta. Invece il compenso spettante al centro di
assistenza costituisce corrispettivo di operazione imponibile
ai fine dell'IVA, in quanto l'attività di assistenza si
sostanzia in una vera e propria prestazione di servizio di
natura commerciale, e costituisce l'oggetto esclusivo
dell'attività del centro, che deve, tra l'altro, essere
costituito sotto forma di società per azioni o di società a
responsabilità limitata.
Va, infine, sottolineato che il comma 1, lettera a),
dell'articolo 5 modifica i commi 4 e 9 dell'articolo 78
della legge n.413 del 1991, al fine di evitare il puntuale
riferimento alle leggi che hanno nel corso degli anni
provveduto ad individuare le confessioni religiose diverse
dalla Chiesa cattolica, in favore delle quali può essere
effettuta la scelta ai fini della destinazione dell'8 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A tal
fine è stata introdotta una disposizione di carattere generale
che fa riferimento alle leggi che approvano le intese con le
confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma,
della Costituzione, che si susseguono nel corso degli anni.
7.1. Entrata in vigore.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si
applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993.
8. Disposizioni concernenti la riscossione.
L'articolo 6 reca disposizioni relative alla riscossione
delle imposte sulla base della dichiarazione dei redditi.
In particolare per effetto delle modifiche apportate dalla
lettera a), nel primo comma dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, in
cui viene sostituito il numero 3) del primo comma, nonché
della disposizione contenuta nel successivo comma 3, tutti i
versamenti di imposte, rate di imposte e acconti di imposte
dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n.600 del 1973, relativamente alle dichiarazioni dei redditi,
devono essere eseguiti entro il 31 maggio.
Il successivo comma 3 prevede, però, che i contribuenti
tenuti alle predette scadenze al pagamento delle imposte e dei
relativi acconti, delle rate d'imposta e delle altre somme
dovute con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, possono
dilazionarne il pagamento, corrispondendo gli importi dovuti
entro il giorno 20 del mese di giugno a condizione che versino
contestualmente una soprattassa pari allo 0,50 per cento. In
tal caso, non sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 9
dello stesso decreto. Contestualmente viene precisato che il
secondo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, che prevede una
soprattassa ridotta al 3 per cento in caso di versamento
effettuato nei tre giorni successivi alla scadenza, si rende
applicabile in caso di versamento eseguito nei tre giorni
successivi al 20 giugno.
La possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte,
rate di imposte, acconti scaturenti dalla dichiarazione rende
ancora più difficile che per l'avvenire si avanzino richieste
di proroghe dei versamenti.
Inoltre, il comma 1, lettera b) dell'articolo in
rassegna, inserisce nel decreto del Presidente della
Repubblica n.602 del 1973, l'articolo 92- bis con il
quale viene istituita una pena pecuniaria fissata nella misura
dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai
sensi dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente
della Repubblica n.600 del 1973. Tale pena
pecuniaria irrogabile a chi, a richiesta
Pag. 42
dell'ufficio, non esibisce o trasmette idonea documentazione
degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle
ritenute alla fonte e dei versamenti delle imposte che hanno
concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella
dichiarazione dei redditi.
In caso di irrogazione di tale pena pecuniaria non si rende
applicabile la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo
92.
La previsione di una specifica pena pecuniaria commisurata
dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta costituisce
evidentemente una misura a scopo deterrente, che vuole
scongiurare il pericolo che la soppressione dell'obbligo di
allegazione della documentazione probatoria degli oneri, degli
attestati di versamento e delle certificazioni da cui
risultano le ritenute subite, possa far nascere pericolosi
tentativi di frodare l'Amministrazione circa l'effettivo
sostenimento dell'onere, o la misura dello stesso, la reale
spettanza dei crediti d'imposta o esecuzione dei versamenti o
l'ammontare delle ritenute subìte.
Infine nei commi 4 e 5 sono previste disposizioni in
materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
La prima è diretta a differire al 31 gennaio 1994 il
termine per il versamento dell'ICI 1993 dovuta dai soggetti
non residenti nel territorio dello Stato, con contestuale
precisazione della non debenza degli interessi. La norma si è
resa necessaria, in questo primo anno di applicazione del
tributo, per venire incontro alle esigenze di tali soggetti
per i quali, peraltro, sono in corso di emanazione
disposizioni che consentono il versamento, oltre che secondo
le modalità ordinarie, tramite procedure alternative di più
agevole esecuzione.
La seconda è finalizzata ad inserire nella disciplina
dell'imposta un ammontare minimo per l'esecuzione del
versamento, di modo che si debba procedere al pagamento solo
se l'importo da versare sia superiore alle lire 4.000.
L'entità di tale limite è conseguente al fatto che la
commissione minima spettante al Concessionario della
riscossione è stabilita dalla legge in lire 3.500 per ogni
versamento effettuato dal contribuente.
L'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
riduce il tasso degli interessi dal 9 per cento annuo e 4,5
per cento semestrale rispettivamente al 6 per cento annuo e al
3 per cento semestrale. Con la norma contenuta, nel comma 7,
invece, tenuto conto che i ruoli resi esecutivi fno alla data
del 31 dicembre 1993 sono già in riscossione, e quindi non è
possibile tecnicamente operare alcuna modifica, si mantengono
ferme le misure degli interessi vigenti alla data stessa.
La norma proposta, in pratica, mira a risolvere i seguenti
problemi:
a) difficoltà degli uffici finanziari di operare
prima della scadenza della prossima rata, lo sgravio delle
somme corrispondenti all'eccedenza delle somme già iscritte a
ruolo, in base alle disposizioni della previgente normativa,
con conseguenti e prevedibili rimostranze da parte dei
contribuenti;
b) opportunità di evitare, in ogni caso,
considerata anche l'esiguità degli importi interessati, che
l'avvio del procedimento di esecuzione degli sgravi indicati
alla precedente lettera a) comporti un ulteriore
dispendio di mezzi e di tempo.
Il presente articolo reca, inoltre, talune disposizioni
volte a:
a) prevedere lo slittamento dei termini di
pagamento qualunque sia il canale prescelto per il pagamento
delle imposte e delle ritenute, qualora il termine stesso cada
di sabato o di giorno festivo. La norma riguarda non soltanto
il settore delle imposte erariali, ma comprende ache i tributi
di regioni, province, comuni. La predetta disposizione è
diretta a fare chiarezza in un campo significativamente
delicato, per via delle sazioni applicabili in caso di
inosservanza dei termini per il versamento d'imposta e
ritenute;
b) consentire ai contribuenti intestatari di conto
fiscale, che presentano dichiarazione congiunta, di continuare
ad eseguire congiuntamente il pagamento dell'IRPEP
esonerandoli dall'obbligo di utilizzare il conto fiscale.
Pag. 43
8.1 Entrata in vigore.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b)
dell'articolo 6 concernenti la pena pecuniaria per la mancata
o irregolare documentazione probatoria si applicano alle
liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni
presentate dalla data dell'8 dicembre 1993. Invece le
disposizioni concernenti l'applicazione della soprattassa
dello 0,50 per cento per i versamenti eseguiti oltre il 31
maggio e fino al 20 giugno si applicano ai versamenti
effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
9. Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in
materia di redditi diversi, di dividenti distribuiti da
societa non residenti e di ILOR.
L'articolo 7 dispone talune modificazioni agli articoli 84,
comma 2, 85, comma 1, 96- bis, comma 4, e 115, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
La modifica all'articolo 84, comma 2, secondo periodo, è
volta ad allineare la misura della riduzione forfetaria dei
canoni di locazione che concorrono a formare il reddito del
contribuente per le unità immobiliari situate in Italia e per
quelle situate all'estero. Pertanto, per entrambe le anzidette
unità immobiliari, il reddito è ridotto nella misura del 15
per cento, in luogo del 25 per cento, a titolo di deduzione
forfetaria delle spese.
La modifica dell'articolo 85 stabilisce il criterio di
determinazione dei redditi derivanti dall'utilizzazione
economica di opere dell'ingegno e simili, allorché gli stessi
sono conseguiti da soggetti diversi dall'autore o inventore.
Si ricorda, al riguardo, che la legge 24 dicembre 1993, n.
537, ha ridotto la misura di abbattimento forfetario dei
compensi in rassegna percepiti dagli autori o inventori dal 30
al 25 per cento. Al fine di assicurare l'omogeneità del
trattamento tributario di questi compensi si è ravvisata la
necessità di ridurre dal 30 al 25 per cento l'abbattimento
forfetario anche per i compensi percepiti da soggetti diversi
dagli autori o inventori.
Con la modifica all'articolo 96- bis si è voluto
esplicitare che la disposizione relativa alla non
utilizzabilità dell'eccedenza del credito d'imposta, di cui
all'articolo 14 del predetto testo unico, commisurata sui
dividendi provenienti da società "figlie" residenti in ambito
CEE, si applica anche nei confronti dei soggetti all'IRPEG.
Dalla nuòva formulazione normativa emerge altresì che,
qualora, in applicazione dell'articolo 14, si evidenzi,
rispetto all'imposta dovuta, sia essa IRPEF o IRPEG, una
eccedenza di credito d'imposta riferibile ai dividendi
comunitari, l'eccedenza stessa non può essere né richiesta a
rimborso né computata in diminuzione nel periodo d'imposta
successivo. La disposizione in esame chiarisce un principio
già enunciato, seppure in forma implicita, dall'ultimo periodo
del medesimo comma 4, in cui si fa riferimento ad ogni
successivo percettore di utili direttamente o indirettamente
formati con i dividendi di cui trattasi.
Con l'articolo in esame, infine, viene riformulata la
lettera a) del comma 2 dell'articolo 115 che individua i
redditi esclusi dall'imposta locale sui redditi. La modifica
si è resa necessaria in considerazione dell'inserimento
(operato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133) nella menzionata lettera
a) delle parole "per i quali spetta il credito di
imposta di cui all'articolo 14". Dalla conseguente nuova
formulazione dell'articolo 115 emerge che l'esclusione
dall'ILOR è ora prevista esclusivamente per gli utili erogati
dai soggetti all'IRPEG per i quali si può fruire del credito
di imposta (cioè per i soggetti indicati nell'articolo 87,
comma 1, lettere a) e b); restano, invece,
assoggettati a tale imposta i redditi derivanti dalla
partecipazione in enti non commerciali e nei soggetti
Pag. 44
indicati nelle lettere c) e d) del
predetto articolo 87, per i quali non spetta il credito di
imposta. Conseguentemente detti redditi, già assoggettati a
tassazione in capo al soggetto erogante, concorrono a formare
il reddito del soggetto percipiente, dando luogo in tal modo
ad una palese duplicazione di imposta ai fini ILOR. Al fine di
rimuovere tale anomalia, si è stabilito che anche i redditi
erogati dai soggetti di cui alle lettere c) e d)
dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi non
sono soggetti a tassazione ai fini ILOR in capò ai soci o
partecipanti.
La disposizione ha natura chiarificatrice in quanto
anteriormente alla data della sua entrata in vigore era
indubbio che i redditi erogati da tutti i soggetti all'IRPEG
non concorrevano alla formazione del reddito ai fini ILOR.
9.1 Entrata in vigore.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8
dicembre 1993.
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