Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


653
DDL0046-0003
Progetto di legge Camera n. 46 - testo presentato - (DDL12-46)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.45 dello stampato)
...C46. TESTIPDL
...C46.
Pag. 45 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC46 ZZ12 ZZRT ZZPR
      Articolo 1, comma 1, lettera  c).  L'esclusione della
  allegazione dei documenti probatori alla dichiarazione viene
  considerata ininfluente ai fini del gettito, tenuto conto
  delle accresciute sanzioni stabilite dall'articolo 6, comma 1,
  lettera  b).
        Articolo 1, comma 2, lettera  a).  All'articolo 16,
  comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi è aggiunta
  la lettera  n-bis)  con la quale vengono assoggettate a
  tassazione separata le somme rimborsate per gli oneri dedotti
  dal reddito complessivo, nei periodi d'imposta precedenti.
  Tale disposizione dà luogo ad un minor gettito, comunque non
  rilevante, per effetto dell'aliquota più contenuta applicata
  ai redditi soggetti a tassazione separata.
        Articolo 1, comma 3, lettera  d).  Viene riformulato
  l'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 633 del 1972; la norma non ha effetto sul
  gettito.
      Articolo 2, comma 1.  Il presente comma ridetermina
  gli oneri dell'articolo 10 del testo unico ammessi in
  deduzione dal reddito complessivo.  In particolare:
          a)  relativamente al comma 1 del predetto articolo
  10, si osserva:
            a- ex  b)  invariato;
            b- ex  e)  sono state portate in deduzione,
  per la parte che eccede lire 500.000, le spese di assistenza
  specifica agli invalidi che attualmente concorrono
  parzialmente alla determinazione della base per il calcolo
  della detrazione per oneri.  Per la valutazione di gettito si
  rimanda all'articolo 3, comma 1, lettera  e).
      In ogni caso la maggiore deduzione potrebbe portare ad
  emersione di base imponibile, per cui si stima una sostanziale
  ininfluenza sul gettito;
          c- ex  h)  invariato;
          d- ex  i)  invariato;
          e- ex  l)  norma di coordinamento.
  Sono stati aggiunti a questa lettera i contributi
  versati in favore delle comunità ebraiche, nei
 
                              Pag. 46
 
  limiti già stabiliti dalla legge n.101 del 1989.  Sostanziale
  invarianza di gettito;
          f- ex  n)  norma di coordinamento; invarianza
  di gettito;
          g)  sono stati inseriti in questa lettera i
  contributi per i paesi in via di sviluppo; la deducibilità del
  2 per cento viene calcolata sul reddito complessivo, invece
  che sul reddito imponibile.  Si tratta di circa 11 mila
  contribuenti, che potrebbero incrementare la deduzione di
  circa 50 mila lire, calcolata sulla variazione media tra
  reddito complessivo e reddito imponibile.  La perdita di
  gettito risulta pertanto di scarso rilievo;
          h- ex  s)  invariato;
          i- ex  t)  invariato;
          l)  trattasi delle deduzioni concesse per le
  erogazioni liberali per l'Unione italiana delle Chiese
  cristiane avventiste del 7^ giorno, per le Assemblee di Dio in
  Italia e per la Tavola Valdese.  Sostanziale invarianza di
  gettito.
      Articolo 2, comma 3.  Il credito d'imposta viene
  trasformato in deduzione dal reddito.  Potenzialmente la norma
  produrrebbe un recupero di gettito relativo all'imposta ILOR
  pagata sul reddito prima della revisione, imposta che con la
  deduzione non può più essere recuperata.  Tale recupero
  andrebbe a ridurre l'effetto della revisione delle tariffe
  d'estimo.
      Articolo 3, comma 1:
          a)  norma di coordinamento;
          b)  norma di carattere tecnico;
          c)  soppressione del comma 6 dell'articolo 12
  riguardo ai limiti di reddito per il riconoscimento delle
  detrazioni per carichi familiari.  Sostanziale invarianza di
  gettito;
          d)  all'articolo 13 del testo unico delle imposte
  sui redditi sono apportate le seguenti modifiche:
          1) modifica del sistema di determinazione
  dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente mediante
  l'introduzione di una detrazione scaglionata.  Le misure
  indicate per ciascuno scaglione sono state definite in modo da
  assicurare una invarianza dell'effetto sulle entrate;
          2) viene abolito il meccanismo della capienza delle
  detrazioni di lavoro dipendente rispetto all'imposta lorda
  relativa ai soli redditi di lavoro dipendente che concorrono
  alla formazione del reddito complessivo.  Dalle analisi
  statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone
  fisiche presentate nel 1991 risulta che le detrazioni
  di lavoro dipendente che non trovano capienza nell'imposta
  lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente sono
  ammontate a circa 440 miliardi, relativamente a 2,4
  milioni di contribuenti.  Dalla distribuzione di
 
                              Pag. 47
 
  tali detrazioni incapienti per classi di reddito complessivo
  dichiarato dai lavoratori dipendenti risulta che fino a 8
  milioni di reddito l'importo delle detrazioni incapienti
  ammonta a circa 340 miliardi.  Tale livello di reddito
  corrisponde, per i lavoratori dipendenti, al limite di
  esenzione dall'imposta.  Pertanto, anche con l'abolizione del
  meccanismo della capienza tale ammontare rimarrebbe comunque
  incapiente sull'imposta lorda complessiva.  Potrebbero così
  trovare capienza solo le detrazioni relative ai contribuenti
  con redditi superiori ad 8 milioni.  La perdita di gettito può
  essere stimata in circa 100 miliardi su base annua.  Nel 1994 a
  causa del versamento di saldo e acconto, la perdita di gettito
  risulta di 175 miliardi;
          3) la detrazione di lavoro autonomo e di impresa
  viene modulata per scaglioni di reddito al fine di evitare al
  contribuente l'onere del calcolo della diminuzione della
  detrazione nell'interno del limite di reddito.  Invarianza di
  gettito;
          4) viene abolito il meccanismo della capienza delle
  detrazioni di lavoro autonomo rispetto all'imposta relativa a
  tale reddito.  La perdita di gettito è stata stimata
  sostanzialmente trascurabile (nell'ordine di un miliardo).
          e)  è stato inserito l'articolo 13- bis
  (oneri per i quali è riconosciuta una detrazione
  d'imposta);
      Il comma 1 dell'articolo 13- bis  stabilisce la
  trasformazione di alcuni oneri deducibili in detrazioni
  d'imposta all'aliquota fissa del 27 per cento.
      Dal modello previsionale IRPEF utilizzato dall'Anagrafe
  tributaria, nel quale viene ricalcolata l'imposta per ogni
  singolo contribuente secondo la vecchia e la nuova
  legislazione, risulta che la perdita di gettito relativa alla
  concessione di una detrazione calcolata al 27 per cento fisso
  invece che al 10 per cento, 22 per cento e 27 per cento a
  seconda dello scaglione di reddito è pari a circa 120 miliardi
  su base annua.  Nel 1994 la perdita di gettito ammonta a 210
  miliardi, per effetto dell'acconto.  E' stato eliminato il
  riferimento alla detrazione del 20 per cento sulle provvigioni
  corrisposte agli intermediari immobiliari in quanto già
  inserite nell'articolo 1, comma 1, lettera  b)  del
  decreto-legge n. 557 del 1993.
      Il riconoscimento degli interessi passivi pagati in
  dipendenza di prestiti e mutui agrari è esteso agli Stati
  membri della Comunità europea.
      La perdita di gettito si ritiene di scarso rilievo.
      Il riconoscimento degli interessi passivi pagati in
  dipendenza di mutui ipotecari su immobili è esteso agli Stati
  membri della Comunità europea.
      La perdita di gettito si ritiene di scarso rilievo.
      Per i mutui stipulati dal 1^ gennaio 1993, la detrazione
  è limitata a quelli per l'acquisto della dimora abituale.  Per
  tali mutui l'importo massimo su cui determinare la detrazione
  è pari a 7 milioni complessivi, indipendentemente dal numero
  dei soggetti intestatari del mutuo.
 
                              Pag. 48
 
      In base ai dati relativi alle statistiche sulle
  dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche è possibile
  stimare un ingresso annuale di circa 180 mila nuovi
  contribuenti, con interessi passivi di ammontare medio pari
  circa 4 milioni.
      Nell'ipotesi che la mancata concessione della
  detraibilità delle somme corrisposte per acquisto di immobili
  non destinati a dimora abituale interessi circa il 50 per
  cento dei mutui stipulati, ne consegue, all'aliquota del 27
  per cento, una maggiore imposta di circa 100 miliardi su base
  annua (175 miliardi per il 1994).
      Questo risultato consente di tenere anche conto
  dell'effetto conseguente al limite unico, e non individuale,
  di detraibilità che interessa i cointestatari dei mutui.
      Le spese mediche diverse da quelle chirurgiche, da quelle
  per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
  sanitarie concorrono parzialmente alla determinazione della
  base per il calcolo delle relative detrazioni.  Il meccanismo
  di calcolo prevede, infatti, il calcolo della detrazione sulle
  spese che eccedono il 3 per cento del reddito complessivo
  dichiarato fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito
  complessivo dichiarato entro i 30 milioni.
      I contribuenti che presentano questo tipo di oneri sono
  stati poco più di 60 mila, per un importo di circa 40
  miliardi.
      L'introduzione di un limite minimo di 500 mila lire, con
  riferimento ai soggetti che finora hanno usufruito di tali
  detrazioni, potrebbe mantenere sostanzialmente invariato
  l'onere.  E' da rilevare, però, che potrebbero usufruire di
  tali detrazioni soggetti, con redditi medio-alti, che finora
  non hanno beneficiato delle detrazioni, perché gli oneri non
  superavano le percentuali di reddito previste dalla normativa
  vigente.
      Il prevedibile maggior onere non è quantificabile: si
  può, tuttavia, ritenere che esso possa venire compensato dalla
  emersione di base imponibile dovuta alla certificazione delle
  spese.
      Per quanto riguarda le detrazioni relative agli
  handicappati, ipotizzando una spesa complessiva di 30
  miliardi, la perdita di gettito presunto ammonta a circa 8
  miliardi su base annua, con l'incidenza di 14 miliardi per il
  1994 a causa dell'effetto acconto e 8 miliardi per gli anni
  1995-1996.
      Articolo 3, comma 7.  Per i mutui stipulati
  anteriormente al 1^ gennaio 1993 viene confermato l'attuale
  regime, eccezione fatta per i mutui concernenti l'acquisto di
  unità immobiliari a disposizione per i quali il limite massimo
  viene ridotto in ogni caso a 4 milioni di lire.
      Potrebbe conseguirne un aumento di entrate, anche se non
  quantificabile.
      Articolo 4, comma 1:
          a):
          1) norma di carattere tecnico;
          2) norma di carattere tecnico;
 
                              Pag. 49
 
          b):
          1) il comma prevede la possibilità di non dichiarare
  il reddito per il periodo per il quale l'unità immobiliare non
  è stata utilizzata a causa di opere di restauro, eccetera.  La
  norma precedente prevedeva la possibilità di dichiarare solo
  il 20 per cento del reddito.  La variazione di gettito ed il
  suo stesso segno non sono prevedibili, ma può essere ritenuta
  irrilevante;
          2) l'eliminazione dalla dichiarazione delle quote
  parti delle proprietà condominiali fino a un limite di 50 mila
  lire comporta una perdita di gettito non valutabile ma che può
  comunque considerarsi irrilevante, tenuto conto dell'esiguità
  del reddito (imposta media corrispondente a 13 mila lire);
          c)  il comma prevede la sostituzione della
  deduzione che la legislazione vigente stabilisce nella misura
  del 10 per cento forfettario più un ulteriore 15 per cento
  delle spese documentate, con una unica deduzione forfettaria,
  del 15 per cento, dal canone di locazione.
      L'equivalenza tra i due regimi si ottiene in presenza
  dell'utilizzo della completa deduzione aggiuntiva da parte di
  un terzo dei contribuenti, con canoni di locazione pari ad un
  terzo del totale e con aliquota marginale media pari a quella
  del settore.
      Si stima quindi una sostanziale invarianza di gettito;
          d)  sono abrogate alcune agevolazioni per le
  abitazioni sfitte e per quelle di nuova costruzione.
      In particolare:
        1)  è stata abrogata la riduzione del 20 per cento
  per le abitazioni rimaste non locate per l'intero periodo
  d'imposta per cause non dipendenti dalla volontà del
  possessore.  Si ipotizza estremamente marginale l'incidenza di
  tale agevolazione per cui il recupero di gettito risulta
  irrilevante;
        2)  per quanto riguarda l'agevolazione per le nuove
  abitazioni, è stata effettuata una stima della numerosità
  delle nuove abitazioni ultimate negli anni 1992 e 1993.
      Nello specifico, le nuove abitazioni realizzate nel 1993
  sono stimate in circa 280 mila unità.
      Nell'ipotesi che il reddito medio da fabbricati
  dichiarato per il 1993 per queste abitazioni sia pari a lire
  1,5 milioni, la norma comporta un abbattimento del reddito
  medio dell'80 per cento per un periodo di 18 mesi.  Il reddito
  medio imponibile risulterebbe quindi pari a lire 300.000.
      Considerando un'aliquota marginale media pari al 26 per
  cento, la minore imposta media dovuta è pari a lire 312 mila
  (ottenuta applicando l'aliquota al reddito abbattuto).
      Nell'ipotesi che il numero delle nuove costruzioni sia
  stato costante negli anni, l'effetto riguarderà le nuove
  abitazioni realizzate per un periodo di 18 mesi.
      Il recupero di gettito si può quindi valutare su base
  annua pari a circa 130 miliardi (312.000280.0011,5 anni);
  nel 1994, per effetto dell'acconto, il recupero di gettito è
  stimato pari a 230 miliardi;
 
                              Pag. 50
 
        e)  il comma prevede la riduzione della deduzione
  forfettaria al 15 per cento, contro il 25 per cento
  dell'articolo 129.
      Il recupero di gettito non appare quantificabile, ma
  viene ritenuto irrilevante.
      Articolo 4, comma 2.
      Norma di carattere tecnico.  Interpretazione autentica
  dell'articolo 34, comma 4- bis.
      Qualora, la deducibilità delle spese documentate relative
  al comma precedente non sia avvenuta nel periodo d'imposta per
  il quale il termine di presentazione della dichiarazione è
  scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, è consentita la detrazione dal reddito
  complessivo del periodo d'imposta successivo.
      Norme di coordinamento.
      Articolo 4, comma 3.
      Abolizione di alcune agevolazioni per le case affittate
  ad equo canone e per le case non di lusso adibite a propria
  abitazione.
      Recupero di gettito non quantificabile, ma ritenuto
  irrilevante.
      Articolo 5, comma 2, lettere f), h), i).  Alla
  lettera  f)  il termine stabilito dall'articolo 3, comma
  5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
  1992, n.395, viene differito dal mese di maggio al mese di
  giugno.
      Inoltre, alla lettera  h),  viene previsto che,
  qualora la retribuzione o la rata di pensione, corrisposta nel
  mese di giugno, risulti insufficiente per il pagamento
  dell'imposta, la parte residua venga trattenuta dalle
  retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente
  successivi con la corresponsione dell'interesse in ragione
  dell'1 per cento mensile.
      Tali disposizioni possono dar luogo ad un maggior onere
  finanziario non quantificabile.
      In relazione a quanto previsto nella lettera  i),
  l'eventuale non capienza per la trattenuta sulla retribuzione
  della seconda rata di acconto, darebbe luogo ad uno
  slittamento della contabilizzazione all'anno successivo.  Il
  fenomeno, per altro, non è, al momento, quantificabile.
      Articolo 5, comma 4.  L'esclusione della
  imponibilità ai fini IVA dei compensi dello Stato ai CAAF non
  determina effetti di bilancio negativi, tenuto conto delle
  finalità delle operazioni e della misura di determinazione dei
  compensi stessi.
      Articolo 6, commi 8 e 9.  Le misure, dettate da
  esigenze di razionalizzazione, non dovrebbero comportare
  variazioni significative in termini di disponibilità
  finanziaria delle entrate nel triennio 19941996.
        Articolo 7, comma 1, lettera  a).  L'intero ammontare
  dei redditi diversi relativi ai beni immobili situati
  all'estero risulta essere di
 
                              Pag. 51
 
  ammontare praticamente trascurabile (dai dati relativi alle
  dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 1990 risulta
  essere infatti di circa 10 miliardi).
      Pertanto la modifica all'abbattimento del reddito a
  titolo di deduzione forfettaria comporterebbe un incremento di
  gettito irrilevante.
        Articolo 7, comma 1, lettera  b).  La disposizione
  stabilisce l'abbattimento forfettario dal 30 per cento al 25
  per cento i redditi diversi derivanti dall'utilizzazione
  economica di opere dell'imgegno e simili, allorchè gli stessi
  siano conseguiti da soggetti diversi dall'autore e inventore e
  ciò, al fine di assicurare l'omogeneità del trattamento
  tributario dei compensi di cui trattasi.
      L'intero ammontare di redditi diversi risultante dalle
  dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate
  nel 1991 è di circa 27,3 miliardi ai fini ILOR e di circa 58,2
  miliardi ai fini IRPEG, stimabili rispettivamente in circa
  35,5 miliardi ed in circa 75,6 miliardi nel 1993 se si assume
  un incremento del 30 per cento; tale valore è da intendersi,
  così come riportato al rigo 6 del quadro L, al netto della
  deduzione forfettaria.
      L'incremento di gettito stimabile a carico dei soggetti
  Mod. 760 è pari a circa 140 milioni.  Infatti, se si assume una
  quota del 10 per cento del totale dei redditi diversi
  attribuibile alla lettera  g)  in questione, l'incremento
  di base imponibile sarà:
        ai fini IRPEG:
      Reddito  ex  lettera  g)  articolo 81 del testo
  unico delle imposte sui redditi 1993 (70 per cento): 7,6
  miliardi;
      Reddito  ex  lettera  g)  articolo 81 del testo
  unico delle imposte sui redditi 1993 (75 per cento): 8,1
  miliardi;
      Incremento base imponibile (75 per cento - 70 per cento):
  0,5 miliardi;
      Imposta IRPEG agevolata (88 per cento, 18 per cento,
  0,5): 0,08 miliardi;
      Imposta IRPEG normale (12 per cento, 36 per cento, 0,5):
  0,02 miliardi;
      Totale incremento di gettito IRPEG: 0,1 miliardi.
        ai fini ILOR:
      Reddito  ex  lettera  g)  articolo 81 del testo
  unico delle imposte sui redditi 1993 (70 per cento): 3,5
  miliardi;
      Reddito  ex  lettera  g)  articolo 81 del testo
  unico delle imposte sui redditi 1993 (75 per cento): 3,75
  miliardi;
      Incremento base imponibile (75 per cento - 70 per cento):
  0,25 miliardi;
      Incremento di gettito ILOR (16,2 per cento, 0,25 per
  cento): 0,04 miliardi.
 
                              Pag. 52
 
      Totale incremento di gettito Mod. 760, comprensivo
  dell'effetto dell'acconto: circa 250 milioni di lire.
      Con un regionamento analogo si perviene alla stima
  dell'incremento di gettito da parte dei contributi persone
  fisiche:
        Rigo L6 Mod. 740 A.I. 1990: 21 miliardi;
      Reddito L6 Mod. 740 1993 (70 per cento): 27,3
  miliardi;
        Reddito L6 Mod. 740 1993 (75 per cento): 29,3
  miliardi;
        Incremento base imponibile: 2,0 miliardi;
        Imposta IRPEF (27 per cento): 0,54 miliardi;
        Imposta ILOR (16,2 per cento): 0,32 miliardi.
      Totale incremento di gettito Mod. 740, comprensivo
  dell'effetto dell'acconto: circa 1,5 miliardi.
                          (Omissis)
      Articolo 7, comma 1, lettera c).  Si tratta di una
  misura restrittiva che limita la possibilità di detrazione e
  di riporto agli anni successivi dei crediti d'imposta;
  l'effetto, comunque di tipo incrementativo delle entrate, non
  appare di facile determinazione sulla base dei dati
  disponibili.
      Articolo 7, comma 1, lettera d).  Norma tecnica
  interpretativa.
 
                              Pag. 53
 
                      TAVOLA RIASSUNTIVA
                          (Omissis)
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-46 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0046 TOTPAG=0081 TOTDOC=0013 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0045 RIGINIZ=001 PAGFIN=0053 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=45 PAGEFIN=53 SORTRES= SORTDDL=004600 00 FASCIDC=12DDL0046 SORTNAV=0004600 000 00000 ZZDDLC46 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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