| Articolo 1, comma 1, lettera c). L'esclusione della
allegazione dei documenti probatori alla dichiarazione viene
considerata ininfluente ai fini del gettito, tenuto conto
delle accresciute sanzioni stabilite dall'articolo 6, comma 1,
lettera b).
Articolo 1, comma 2, lettera a). All'articolo 16,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi è aggiunta
la lettera n-bis) con la quale vengono assoggettate a
tassazione separata le somme rimborsate per gli oneri dedotti
dal reddito complessivo, nei periodi d'imposta precedenti.
Tale disposizione dà luogo ad un minor gettito, comunque non
rilevante, per effetto dell'aliquota più contenuta applicata
ai redditi soggetti a tassazione separata.
Articolo 1, comma 3, lettera d). Viene riformulato
l'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972; la norma non ha effetto sul
gettito.
Articolo 2, comma 1. Il presente comma ridetermina
gli oneri dell'articolo 10 del testo unico ammessi in
deduzione dal reddito complessivo. In particolare:
a) relativamente al comma 1 del predetto articolo
10, si osserva:
a- ex b) invariato;
b- ex e) sono state portate in deduzione,
per la parte che eccede lire 500.000, le spese di assistenza
specifica agli invalidi che attualmente concorrono
parzialmente alla determinazione della base per il calcolo
della detrazione per oneri. Per la valutazione di gettito si
rimanda all'articolo 3, comma 1, lettera e).
In ogni caso la maggiore deduzione potrebbe portare ad
emersione di base imponibile, per cui si stima una sostanziale
ininfluenza sul gettito;
c- ex h) invariato;
d- ex i) invariato;
e- ex l) norma di coordinamento.
Sono stati aggiunti a questa lettera i contributi
versati in favore delle comunità ebraiche, nei
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limiti già stabiliti dalla legge n.101 del 1989. Sostanziale
invarianza di gettito;
f- ex n) norma di coordinamento; invarianza
di gettito;
g) sono stati inseriti in questa lettera i
contributi per i paesi in via di sviluppo; la deducibilità del
2 per cento viene calcolata sul reddito complessivo, invece
che sul reddito imponibile. Si tratta di circa 11 mila
contribuenti, che potrebbero incrementare la deduzione di
circa 50 mila lire, calcolata sulla variazione media tra
reddito complessivo e reddito imponibile. La perdita di
gettito risulta pertanto di scarso rilievo;
h- ex s) invariato;
i- ex t) invariato;
l) trattasi delle deduzioni concesse per le
erogazioni liberali per l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7^ giorno, per le Assemblee di Dio in
Italia e per la Tavola Valdese. Sostanziale invarianza di
gettito.
Articolo 2, comma 3. Il credito d'imposta viene
trasformato in deduzione dal reddito. Potenzialmente la norma
produrrebbe un recupero di gettito relativo all'imposta ILOR
pagata sul reddito prima della revisione, imposta che con la
deduzione non può più essere recuperata. Tale recupero
andrebbe a ridurre l'effetto della revisione delle tariffe
d'estimo.
Articolo 3, comma 1:
a) norma di coordinamento;
b) norma di carattere tecnico;
c) soppressione del comma 6 dell'articolo 12
riguardo ai limiti di reddito per il riconoscimento delle
detrazioni per carichi familiari. Sostanziale invarianza di
gettito;
d) all'articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi sono apportate le seguenti modifiche:
1) modifica del sistema di determinazione
dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente mediante
l'introduzione di una detrazione scaglionata. Le misure
indicate per ciascuno scaglione sono state definite in modo da
assicurare una invarianza dell'effetto sulle entrate;
2) viene abolito il meccanismo della capienza delle
detrazioni di lavoro dipendente rispetto all'imposta lorda
relativa ai soli redditi di lavoro dipendente che concorrono
alla formazione del reddito complessivo. Dalle analisi
statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone
fisiche presentate nel 1991 risulta che le detrazioni
di lavoro dipendente che non trovano capienza nell'imposta
lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente sono
ammontate a circa 440 miliardi, relativamente a 2,4
milioni di contribuenti. Dalla distribuzione di
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tali detrazioni incapienti per classi di reddito complessivo
dichiarato dai lavoratori dipendenti risulta che fino a 8
milioni di reddito l'importo delle detrazioni incapienti
ammonta a circa 340 miliardi. Tale livello di reddito
corrisponde, per i lavoratori dipendenti, al limite di
esenzione dall'imposta. Pertanto, anche con l'abolizione del
meccanismo della capienza tale ammontare rimarrebbe comunque
incapiente sull'imposta lorda complessiva. Potrebbero così
trovare capienza solo le detrazioni relative ai contribuenti
con redditi superiori ad 8 milioni. La perdita di gettito può
essere stimata in circa 100 miliardi su base annua. Nel 1994 a
causa del versamento di saldo e acconto, la perdita di gettito
risulta di 175 miliardi;
3) la detrazione di lavoro autonomo e di impresa
viene modulata per scaglioni di reddito al fine di evitare al
contribuente l'onere del calcolo della diminuzione della
detrazione nell'interno del limite di reddito. Invarianza di
gettito;
4) viene abolito il meccanismo della capienza delle
detrazioni di lavoro autonomo rispetto all'imposta relativa a
tale reddito. La perdita di gettito è stata stimata
sostanzialmente trascurabile (nell'ordine di un miliardo).
e) è stato inserito l'articolo 13- bis
(oneri per i quali è riconosciuta una detrazione
d'imposta);
Il comma 1 dell'articolo 13- bis stabilisce la
trasformazione di alcuni oneri deducibili in detrazioni
d'imposta all'aliquota fissa del 27 per cento.
Dal modello previsionale IRPEF utilizzato dall'Anagrafe
tributaria, nel quale viene ricalcolata l'imposta per ogni
singolo contribuente secondo la vecchia e la nuova
legislazione, risulta che la perdita di gettito relativa alla
concessione di una detrazione calcolata al 27 per cento fisso
invece che al 10 per cento, 22 per cento e 27 per cento a
seconda dello scaglione di reddito è pari a circa 120 miliardi
su base annua. Nel 1994 la perdita di gettito ammonta a 210
miliardi, per effetto dell'acconto. E' stato eliminato il
riferimento alla detrazione del 20 per cento sulle provvigioni
corrisposte agli intermediari immobiliari in quanto già
inserite nell'articolo 1, comma 1, lettera b) del
decreto-legge n. 557 del 1993.
Il riconoscimento degli interessi passivi pagati in
dipendenza di prestiti e mutui agrari è esteso agli Stati
membri della Comunità europea.
La perdita di gettito si ritiene di scarso rilievo.
Il riconoscimento degli interessi passivi pagati in
dipendenza di mutui ipotecari su immobili è esteso agli Stati
membri della Comunità europea.
La perdita di gettito si ritiene di scarso rilievo.
Per i mutui stipulati dal 1^ gennaio 1993, la detrazione
è limitata a quelli per l'acquisto della dimora abituale. Per
tali mutui l'importo massimo su cui determinare la detrazione
è pari a 7 milioni complessivi, indipendentemente dal numero
dei soggetti intestatari del mutuo.
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In base ai dati relativi alle statistiche sulle
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche è possibile
stimare un ingresso annuale di circa 180 mila nuovi
contribuenti, con interessi passivi di ammontare medio pari
circa 4 milioni.
Nell'ipotesi che la mancata concessione della
detraibilità delle somme corrisposte per acquisto di immobili
non destinati a dimora abituale interessi circa il 50 per
cento dei mutui stipulati, ne consegue, all'aliquota del 27
per cento, una maggiore imposta di circa 100 miliardi su base
annua (175 miliardi per il 1994).
Questo risultato consente di tenere anche conto
dell'effetto conseguente al limite unico, e non individuale,
di detraibilità che interessa i cointestatari dei mutui.
Le spese mediche diverse da quelle chirurgiche, da quelle
per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
sanitarie concorrono parzialmente alla determinazione della
base per il calcolo delle relative detrazioni. Il meccanismo
di calcolo prevede, infatti, il calcolo della detrazione sulle
spese che eccedono il 3 per cento del reddito complessivo
dichiarato fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito
complessivo dichiarato entro i 30 milioni.
I contribuenti che presentano questo tipo di oneri sono
stati poco più di 60 mila, per un importo di circa 40
miliardi.
L'introduzione di un limite minimo di 500 mila lire, con
riferimento ai soggetti che finora hanno usufruito di tali
detrazioni, potrebbe mantenere sostanzialmente invariato
l'onere. E' da rilevare, però, che potrebbero usufruire di
tali detrazioni soggetti, con redditi medio-alti, che finora
non hanno beneficiato delle detrazioni, perché gli oneri non
superavano le percentuali di reddito previste dalla normativa
vigente.
Il prevedibile maggior onere non è quantificabile: si
può, tuttavia, ritenere che esso possa venire compensato dalla
emersione di base imponibile dovuta alla certificazione delle
spese.
Per quanto riguarda le detrazioni relative agli
handicappati, ipotizzando una spesa complessiva di 30
miliardi, la perdita di gettito presunto ammonta a circa 8
miliardi su base annua, con l'incidenza di 14 miliardi per il
1994 a causa dell'effetto acconto e 8 miliardi per gli anni
1995-1996.
Articolo 3, comma 7. Per i mutui stipulati
anteriormente al 1^ gennaio 1993 viene confermato l'attuale
regime, eccezione fatta per i mutui concernenti l'acquisto di
unità immobiliari a disposizione per i quali il limite massimo
viene ridotto in ogni caso a 4 milioni di lire.
Potrebbe conseguirne un aumento di entrate, anche se non
quantificabile.
Articolo 4, comma 1:
a):
1) norma di carattere tecnico;
2) norma di carattere tecnico;
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b):
1) il comma prevede la possibilità di non dichiarare
il reddito per il periodo per il quale l'unità immobiliare non
è stata utilizzata a causa di opere di restauro, eccetera. La
norma precedente prevedeva la possibilità di dichiarare solo
il 20 per cento del reddito. La variazione di gettito ed il
suo stesso segno non sono prevedibili, ma può essere ritenuta
irrilevante;
2) l'eliminazione dalla dichiarazione delle quote
parti delle proprietà condominiali fino a un limite di 50 mila
lire comporta una perdita di gettito non valutabile ma che può
comunque considerarsi irrilevante, tenuto conto dell'esiguità
del reddito (imposta media corrispondente a 13 mila lire);
c) il comma prevede la sostituzione della
deduzione che la legislazione vigente stabilisce nella misura
del 10 per cento forfettario più un ulteriore 15 per cento
delle spese documentate, con una unica deduzione forfettaria,
del 15 per cento, dal canone di locazione.
L'equivalenza tra i due regimi si ottiene in presenza
dell'utilizzo della completa deduzione aggiuntiva da parte di
un terzo dei contribuenti, con canoni di locazione pari ad un
terzo del totale e con aliquota marginale media pari a quella
del settore.
Si stima quindi una sostanziale invarianza di gettito;
d) sono abrogate alcune agevolazioni per le
abitazioni sfitte e per quelle di nuova costruzione.
In particolare:
1) è stata abrogata la riduzione del 20 per cento
per le abitazioni rimaste non locate per l'intero periodo
d'imposta per cause non dipendenti dalla volontà del
possessore. Si ipotizza estremamente marginale l'incidenza di
tale agevolazione per cui il recupero di gettito risulta
irrilevante;
2) per quanto riguarda l'agevolazione per le nuove
abitazioni, è stata effettuata una stima della numerosità
delle nuove abitazioni ultimate negli anni 1992 e 1993.
Nello specifico, le nuove abitazioni realizzate nel 1993
sono stimate in circa 280 mila unità.
Nell'ipotesi che il reddito medio da fabbricati
dichiarato per il 1993 per queste abitazioni sia pari a lire
1,5 milioni, la norma comporta un abbattimento del reddito
medio dell'80 per cento per un periodo di 18 mesi. Il reddito
medio imponibile risulterebbe quindi pari a lire 300.000.
Considerando un'aliquota marginale media pari al 26 per
cento, la minore imposta media dovuta è pari a lire 312 mila
(ottenuta applicando l'aliquota al reddito abbattuto).
Nell'ipotesi che il numero delle nuove costruzioni sia
stato costante negli anni, l'effetto riguarderà le nuove
abitazioni realizzate per un periodo di 18 mesi.
Il recupero di gettito si può quindi valutare su base
annua pari a circa 130 miliardi (312.000280.0011,5 anni);
nel 1994, per effetto dell'acconto, il recupero di gettito è
stimato pari a 230 miliardi;
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e) il comma prevede la riduzione della deduzione
forfettaria al 15 per cento, contro il 25 per cento
dell'articolo 129.
Il recupero di gettito non appare quantificabile, ma
viene ritenuto irrilevante.
Articolo 4, comma 2.
Norma di carattere tecnico. Interpretazione autentica
dell'articolo 34, comma 4- bis.
Qualora, la deducibilità delle spese documentate relative
al comma precedente non sia avvenuta nel periodo d'imposta per
il quale il termine di presentazione della dichiarazione è
scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, è consentita la detrazione dal reddito
complessivo del periodo d'imposta successivo.
Norme di coordinamento.
Articolo 4, comma 3.
Abolizione di alcune agevolazioni per le case affittate
ad equo canone e per le case non di lusso adibite a propria
abitazione.
Recupero di gettito non quantificabile, ma ritenuto
irrilevante.
Articolo 5, comma 2, lettere f), h), i). Alla
lettera f) il termine stabilito dall'articolo 3, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
1992, n.395, viene differito dal mese di maggio al mese di
giugno.
Inoltre, alla lettera h), viene previsto che,
qualora la retribuzione o la rata di pensione, corrisposta nel
mese di giugno, risulti insufficiente per il pagamento
dell'imposta, la parte residua venga trattenuta dalle
retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente
successivi con la corresponsione dell'interesse in ragione
dell'1 per cento mensile.
Tali disposizioni possono dar luogo ad un maggior onere
finanziario non quantificabile.
In relazione a quanto previsto nella lettera i),
l'eventuale non capienza per la trattenuta sulla retribuzione
della seconda rata di acconto, darebbe luogo ad uno
slittamento della contabilizzazione all'anno successivo. Il
fenomeno, per altro, non è, al momento, quantificabile.
Articolo 5, comma 4. L'esclusione della
imponibilità ai fini IVA dei compensi dello Stato ai CAAF non
determina effetti di bilancio negativi, tenuto conto delle
finalità delle operazioni e della misura di determinazione dei
compensi stessi.
Articolo 6, commi 8 e 9. Le misure, dettate da
esigenze di razionalizzazione, non dovrebbero comportare
variazioni significative in termini di disponibilità
finanziaria delle entrate nel triennio 19941996.
Articolo 7, comma 1, lettera a). L'intero ammontare
dei redditi diversi relativi ai beni immobili situati
all'estero risulta essere di
Pag. 51
ammontare praticamente trascurabile (dai dati relativi alle
dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 1990 risulta
essere infatti di circa 10 miliardi).
Pertanto la modifica all'abbattimento del reddito a
titolo di deduzione forfettaria comporterebbe un incremento di
gettito irrilevante.
Articolo 7, comma 1, lettera b). La disposizione
stabilisce l'abbattimento forfettario dal 30 per cento al 25
per cento i redditi diversi derivanti dall'utilizzazione
economica di opere dell'imgegno e simili, allorchè gli stessi
siano conseguiti da soggetti diversi dall'autore e inventore e
ciò, al fine di assicurare l'omogeneità del trattamento
tributario dei compensi di cui trattasi.
L'intero ammontare di redditi diversi risultante dalle
dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate
nel 1991 è di circa 27,3 miliardi ai fini ILOR e di circa 58,2
miliardi ai fini IRPEG, stimabili rispettivamente in circa
35,5 miliardi ed in circa 75,6 miliardi nel 1993 se si assume
un incremento del 30 per cento; tale valore è da intendersi,
così come riportato al rigo 6 del quadro L, al netto della
deduzione forfettaria.
L'incremento di gettito stimabile a carico dei soggetti
Mod. 760 è pari a circa 140 milioni. Infatti, se si assume una
quota del 10 per cento del totale dei redditi diversi
attribuibile alla lettera g) in questione, l'incremento
di base imponibile sarà:
ai fini IRPEG:
Reddito ex lettera g) articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi 1993 (70 per cento): 7,6
miliardi;
Reddito ex lettera g) articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi 1993 (75 per cento): 8,1
miliardi;
Incremento base imponibile (75 per cento - 70 per cento):
0,5 miliardi;
Imposta IRPEG agevolata (88 per cento, 18 per cento,
0,5): 0,08 miliardi;
Imposta IRPEG normale (12 per cento, 36 per cento, 0,5):
0,02 miliardi;
Totale incremento di gettito IRPEG: 0,1 miliardi.
ai fini ILOR:
Reddito ex lettera g) articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi 1993 (70 per cento): 3,5
miliardi;
Reddito ex lettera g) articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi 1993 (75 per cento): 3,75
miliardi;
Incremento base imponibile (75 per cento - 70 per cento):
0,25 miliardi;
Incremento di gettito ILOR (16,2 per cento, 0,25 per
cento): 0,04 miliardi.
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Totale incremento di gettito Mod. 760, comprensivo
dell'effetto dell'acconto: circa 250 milioni di lire.
Con un regionamento analogo si perviene alla stima
dell'incremento di gettito da parte dei contributi persone
fisiche:
Rigo L6 Mod. 740 A.I. 1990: 21 miliardi;
Reddito L6 Mod. 740 1993 (70 per cento): 27,3
miliardi;
Reddito L6 Mod. 740 1993 (75 per cento): 29,3
miliardi;
Incremento base imponibile: 2,0 miliardi;
Imposta IRPEF (27 per cento): 0,54 miliardi;
Imposta ILOR (16,2 per cento): 0,32 miliardi.
Totale incremento di gettito Mod. 740, comprensivo
dell'effetto dell'acconto: circa 1,5 miliardi.
(Omissis)
Articolo 7, comma 1, lettera c). Si tratta di una
misura restrittiva che limita la possibilità di detrazione e
di riporto agli anni successivi dei crediti d'imposta;
l'effetto, comunque di tipo incrementativo delle entrate, non
appare di facile determinazione sulla base dei dati
disponibili.
Articolo 7, comma 1, lettera d). Norma tecnica
interpretativa.
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TAVOLA RIASSUNTIVA
(Omissis)
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