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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6539
DDL0547-0002
Progetto di legge Camera n. 547 - testo presentato - (DDL12-547)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C547. TESTIPDL
...C547.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC547 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Negli ultimi tempi si è venuto
  sviluppando ed intensificando un dibattito ed un movimento,
  che ha coinvolto in modo particolare le comunità dell'area del
  portogruarese, in provincia di Venezia, per il passaggio dei
  comuni del Veneto orientale alla provincia di Pordenone ed
  alla regione Friuli-Venezia Giulia.
    Significativi in tal senso i risultati dei  referendum
  autogestiti, che si sono svolti in diversi comuni del
  portogruarese con un'elevata partecipazione al voto e una
  fortissima affermazione dei "sì" all'adesione alla provincia
  di Pordenone ed alla regione Friuli-Venezia Giulia, come
  chiaramente si può evincere dalla tabella illustrativa
  pubblicata in allegato alla presente relazione.
    Anche in provincia di Pordenone e nella regione
  Friuli-Venezia Giulia numerose sono state le prese di
  posizione di personalità del mondo della cultura, di
  rappresentanti istituzionali e di forze politiche, economiche
  e sociali.
    Il consiglio provinciale di Pordenone, interprete delle
  diverse sensibilità, nella seduta del 2 luglio 1991, votava
  all'unanimità un importante ordine del giorno che tra l'altro
  affermava:
      "premessa la comunanza di vicende storiche culturali
  ecclesiastiche e sociali, che ha visto unite fino ai primi
  anni del
 
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  secolo scorso le genti del Friuli occidentale tra Tagliamento
  e Livenza, ora divise fra le regioni Friuli-Venezia Giulia e
  Veneto;
      rilevato che negli ultimi anni si è creato un forte
  movimento di opinione per riproporre il problema di una
  ricongiunzione politico-amministrativa del suddetto
  territorio;
      evidenziata la persistente complementarità delle
  vocazioni e degli interessi economici, gli intensi rapporti di
  scambio nel campo del lavoro e dei servizi e la comunanza di
  valori sociali e culturali dei due territori;
      riconosciuto che tale spinta unitaria costituisce anche
  per la provincia di Pordenone un forte stimolo a riconsiderare
  la propria identità socio-culturale e territoriale,
      s'impegna ad operare per far crescere la consapevolezza
  delle radici, dei legami, dei reciproci interessi dei
  territori della provincia di Pordenone e del
  Portogruarese".
    L'accorpamento del comprensorio portogruarese, attualmente
  nella provincia di Venezia e nella regione Veneto, alla
  provincia di Pordenone e quindi al Friuli nell'attuale regione
  Friuli-Venezia Giulia, risponde innanzitutto a ragioni
  storiche.
    L'unità storica delle genti tra il Livenza e l'Isonzo e,
  quindi, tanto più tra Livenza e Tagliamento, è attestata da
  documenti risalenti al Patriarcato di Aquileia sin dalla sua
  istituzione come organismo civile e amministrativo, dopo le
  donazioni imperiali del 1077.  Così, in un documento del 1264
  relativo all'abbazia di Sesto in Sylvis (ora Sesto al Reghena)
  l'entità spaziale è definita  in Foroiulio a Lusencio ad
  Ligentiam  (in Friuli dall'Isonzo al Livenza).  Un codice
  vaticano del trecento contiene una descrizione del Friuli di
  cui riportiamo qui alcuni tratti (nella traduzione di Rienzo
  Pellegrini): "Il Friuli è una regione a sé, distinta dalle
  altre regioni nominate in precedenza perché non parla la
  lingua latina, né la slava né la tedesca, ma possiede un suo
  idioma peculiare diverso da ogni idioma italiano.  Partecipa
  tuttavia più della lingua latina che di qualunque altra lingua
  vicina.  Si chiama Friuli per il fatto che Giulio Cesare vi
  istituì un  forum  (...).
    La pianura confina con il mare verso l'Istria, è inoltre
  separata dalla Marca Trevigiana da un grande fiume che si
  chiama Livenza (...).  In questa regione ci sono città e
  castelli nobilissimi e antichi.  Vi è infatti la città di
  Aquileia dove è posta la sede patriarcale, in cui riposano i
  corpi dei santi martiri Ermacora e Fortunato vescovi (...).  In
  questa regione c'è anche Cividale,  Civitas Austriae
  (...); e poi Concordia che fu città: benché le sue mura
  siano state distrutte da tempo, tuttavia fino ai nostri giorni
  la sua sede episcopale non è vacante.  Vi è inoltre un castello
  che si chiama Udine (...), Artegna, Gemona, Venzone e Chiusa.
  Verso la Marca Trevigiana ci sono poi castelli famosi:
  Spilimbergo, Flagogna, Ragogna, Caporiacco, Valvasone,
  Pordenone, Prata, Porcia e Portogruaro (...)".
    Al XIV secolo risale anche il Parlamento della Patria del
  Friuli, in cui sedevano i rappresentanti di nobili castellani,
  prelati e comunità, e che rimase in vita pur con poteri
  progressivamente svuotati, anche dopo il passaggio alla
  Serenissima Repubblica di Venezia, sino alla soppressione
  della stessa nel 1797.  Lo ricorda fra gli altri Ippolito Nievo
  descrivendo la fanciullezza di Carletto Altoviti a Fratta,
  ubicata presso Portogruaro nella Patria del Friuli.
    L'unità amministrativa venne a rompersi in epoca
  napoleonica, attraverso una riorganizzazione degli ex Stati
  Veneti attuata con decreto dell'aprile 1806 (formazione del
  dipartimento di Passariano con sede a Udine e di altro
  dipartimento dell'Adriatico con sede a Venezia e comprendente
  fra l'altro i comuni di Concordia, San Michele e Lugugnana) e
  successivamente con decreto nel dicembre 1807 (formazione del
  dipartimento del Tagliamento con sede a Treviso, comprendente
  fra l'altro i distretti di Pordenone e Portogruaro).
 
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    L'attuale configurazione amministrativa si deve agli
  austriaci i quali, prima ancora della chiusura ufficiale del
  Congresso di Vienna, istituirono nell'aprile 1815 il Regno
  Lombardo-Veneto, diviso in province, distretti e comuni.  Alla
  provincia di Venezia fu aggregato il distretto di Portogruaro,
  mentre la rimanente parte del Friuli ex-Veneto rimase alla
  provincia di Udine, secondo una delimitazione territoriale che
  gli italiani mantennero pressoché intatta col passaggio al
  Regno sabaudo nel 1866.
    La gerarchia ecclesiastica, invece, pur con modifiche
  marginali (la principale delle quali riguardante Sacile,
  enclave  dell'Arcidiocesi di Udine passata a Vittorio
  Veneto nel 1926) rimase attenta ai problemi di identità
  culturale e non scorporò i territori del Friuli occidentale,
  mantenendo nella antica diocesi di Concordia le genti fra
  Livenza e Tagliamento, nonostante le diverse indicazioni
  contenute nel Concordato del 1929 per l'unificazione dei
  confini delle province con quelli delle diocesi.
    Nel 1974 fu invece trasferita la sede episcopale da
  Portogruaro (che la ospitava dal XVI secolo, causa
  l'impaludamento e l'insalubrità di Concordia) a Pordenone, con
  titolo includente sia la matrice originaria da cui si è
  irradiato il cristianesimo locale sia il nome della città
  divenuta capoluogo di provincia (diocesi di
  Concordia-Pordenone).
    Dalle radici storiche comuni conseguono i forti legami
  socio-economici e culturali che permangono fra le due aree,
  nonostante la linea di confine che delimita regioni, oltre che
  province, diverse.  Tali confini, da un lato, non hanno mai
  rappresentato una reale separazione nei contatti e nei
  rapporti tra le popolazioni dei due territori; dall'altro,
  però, hanno causato una diversa configurazione amministrativa
  e, dalla costituzione delle regioni, anche una diversa
  legislazione regionale.  E' comprensibile, pertanto, che tali
  popolazioni ora aspirino a unirsi anche dal punto di vista
  istituzionale.
    Per quanto concerne gli aspetti economici, Pordenone è
  venuta assumendo, a partire dalla metà del secolo scorso e
  segnatamente dall'ultimo dopoguerra, un ruolo trainante per
  una vasta area circostante.  Vi hanno contribuito inizialmente
  gli insediamenti tessili (cotonifici, in declino dalla crisi
  del 1954) e poi, nel periodo del  boom  culminato alla
  fine degli anni sessanta, le industrie meccaniche (col
  preponderante ruolo della Zanussi, divenuta, soprattutto
  grazie al settore elettrodomestici, il secondo colosso
  nazionale dopo la Fiat), quelle meccano-tessili (Savio), del
  ramo edile e chimico (ceramica "Scala", industria della gomma,
  eccetera).
    In tal modo, un'area che in precedenza era prevalentemente
  agricola e sottosviluppata divenne nei primi anni settanta a
  forte concentrazione industriale (198 addetti su mille
  residenti, contro una media nazionale di 121).  Il reddito
  pro capite,  che negli anni cinquanta era rimasto del
  20-25 per cento inferiore alla media, salì rapidamente,
  raggiungendo (intorno al 1970) e poi superando ampiamente
  quello nazionale, con il saggio di incremento più elevato
  d'Italia: 9,3 per cento contro il 4,7 per cento.  Si invertì
  anche il fenomeno migratorio, che in passato aveva causato
  massicci esodi di popolazione rurale, e l'area divenne di
  forte attrazione.  A coronamento di tanti cambiamenti in atto e
  a conferma della nuova realtà, venne istituita nel 1968 la
  nuova provincia di Pordenone, ritagliata da quella di Udine
  alla destra del Tagliamento.  Non si considerò allora,
  fors'anche per le difficoltà di carattere legislativo,
  l'opportunità di una aggregazione che ricomponesse l'unità
  storica delle genti tra Tagliamento e Livenza sino al mare,
  coinvolgendo parte della provincia di Venezia.
    In realtà, lo sviluppo economico e sociale non aveva fatto
  altro che accentuare quell'antica unità.  Le industrie
  pordenonesi avevano bisogno della manodopera proveniente anche
  dal portogruarese e, specularmente, la popolazione agricola di
  quest'area trovava nel nuovo polo industriale e urbano un
  naturale sbocco occupazionale.  Un'integrazione economica
  funzionale si era formata inoltre a cavallo e lungo il Livenza
  nella cosiddetta "area del mobile".
 
                               Pag. 4
 
    Gli studi sul pendolarismo dagli anni sessanta a oggi,
  compiuti dalla camera di commercio e da altre istituzioni (si
  confrontino i volumi curati dai professori M. Prestamburgo e
  M. Strassoldo) dimostrano che i bacini di gravitazione
  sull'area pordenonese includono l'alto portogruarese.
    L'integrazione coinvolge altri aspetti.  Le strutture
  sanitarie del Friuli-Venezia Giulia (USL del Sanvitese e del
  Pordenonese) registrano una sensibile entrata di ricoveri
  dall'area portogruarese; questa, per converso, attrae nei
  propri centri scolastici molti studenti provenienti dalla
  bassa sanvitese e dalla zona di Latisana, mentre altri
  confluiscono a Pordenone.
    Quanto all'attrazione commerciale e al terziario avanzato,
  si sta verificando un'evoluzione che crea sempre maggior
  interdipendenza.  Così, i grandi centri commerciali di
  Pordenone e Portogruaro servono una clientela proveniente non
  solo dal proprio comprensorio, con un'interrelazione
  preferenziale sull'asse nord-sud (più che est-ovest).
    Le spiagge di Caorle e Bibione, d'altronde, vivono d'una
  clientela, oltre che straniera, proveniente in prevalenza
  dall'area friulana occidentale.
    La conformazione del territorio e i problemi di assetto
  idrogeologico hanno spesso causato intralci alla suddivisione
  amministrativa.  Tutti i corsi d'acqua che nascono sulla linea
  delle risorgive nella bassa pianura friulana fra Livenza e
  Tagliamento proseguono nel comprensorio portogruarese; la loro
  regolazione e l'utilizzo delle acque necessitano di un'azione
  coordinata.
    Infine, riprendendo le ragioni delineate all'inizio
  nell'aspetto più pregnante, bisogna rilevare che permangono
  nella popolazione forti legami di identità comune dal punto di
  vista linguistico-culturale.  Se tutta la fascia sulla riva
  destra del Tagliamento e l'alto portogruarese conservano
  spiccatamente la parlata friulana, la stessa matrice (bene
  studiata da glottologi come G.B. Pellegrini) coinvolge anche
  le aree più a sud come Concordia e Lugugnana.  Il capoluogo
  Portogruaro, invece, come altri centri del Friuli (Sacile,
  Pordenone, ecc.) si è sviluppato grazie alla borghesia
  commerciale veneta che ha marcato l'impronta linguistica senza
  tuttavia segnare uno iato col retroterra.
    Il ricongiungimento del portogruarese col pordenonese in
  un'unica provincia del Friuli occidentale si è palesato come
  un fenomeno di massa, che ha coinvolto, con i  referendum
  e con l'ordine del giorno della provincia di Pordenone,
  istituzioni ed una larga parte dell'opinione pubblica tra il
  Livenza ed il Tagliamento e che non poteva non avere una
  risposta in sede parlamentare.
    La presente proposta di legge intende introdurre alcune
  modifiche alle norme dettate dagli articoli 42 e 44 della
  legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di distacco da una
  regione ed aggregazione ad un'altra di comuni e province, in
  modo da rendere la procedura attualmente vigente più semplice
  e maggiormente rispondente sia al dettato dell'articolo 132,
  secondo comma, della Costituzione, sia alla  ratio  stessa
  dell'istituto referendario da essa previsto.
    L'articolo 132 della Costituzione detta infatti le norme
  relative a due fattispecie ben distinte: il primo comma
  prevede la possibilità di disporre con legge costituzionale,
  sentiti i consigli regionali, la fusione di regioni già
  esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un
  milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
  consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
  popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
  referendum  dalla maggioranza delle popolazioni stesse;
  il secondo comma prevede invece la possibilità di consentire
  che con  referendum  e legge della Repubblica, sentiti i
  consigli regionali, province e comuni, che ne facciano
  richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad
  un'altra.
    Nel dare attuazione a tale articolo, il titolo III della
  legge 25 maggio 1970, n. 352, mentre ha correttamente
  trasposto nel dettaglio normativo la volontà del costituente
  per quanto concerne la procedura relativa alla fusione di
  regioni e la creazione di nuove regioni, ha invece
  ingiustificatamente aggravato il procedimento
 
                               Pag. 5
 
  riguardante il distacco da una regione e l'aggregazione ad
  un'altra di comuni e province.  Si prevede infatti che la
  richiesta di  referendum  per il distacco da una regione
  di una o più province o di uno o più comuni, qualora sia
  diretta all'aggregazione di tali enti ad altra regione, debba
  essere corredata dalle deliberazioni, identiche nell'oggetto,
  rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli
  comunali delle province e dei comuni di cui si propone il
  distacco, nonché di tanti consigli provinciali e di tanti
  consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della
  restante popolazione della regione dalla quale è proposto il
  distacco e della popolazione della regione alla quale si
  propone l'aggregazione degli enti territoriali.  Il
  procedimento per l'iniziativa del  referendum  sul
  trasferimento di comuni e province da una regione all'altra
  viene in tal modo indebitamente assimilato a quello previsto
  per la creazione di una nuova regione, ed anzi ulteriormente
  aggravato rispetto a questo dalla previsione della necessaria
  partecipazione all'iniziativa referendaria non solo dei comuni
  e province direttamente interessati dal distacco, ma anche dei
  comuni e province rappresentanti ben un terzo della
  popolazione sia della regione di provenienza che di quella di
  destinazione.  L'articolo 44 prevede inoltre che il
  referendum,  una volta richiesto con il debito
  quorum,  sia indetto non solo nel territorio degli enti
  locali oggetto del trasferimento, ma nell'intero territorio
  delle due regioni.
    Si tratta di disposizioni che paiono in contrasto sia con
  il tenore letterale che con la  ratio  del secondo comma
  dell'articolo 132 della Costituzione, che prevede il ricorso
  al  referendum  quale strumento per l'acquisizione della
  volontà delle popolazioni "direttamente" interessate dal
  distacco degli enti territoriali da un regione e dalla loro
  aggregazione ad un'altra.  Pare quindi logico che solo a queste
  stesse popolazioni debba essere attribuita la facoltà di
  chiedere, tramite gli organi consiliari dei rispettivi enti
  locali, l'indizione del  referendum,  che dovrà essere
  inoltre celebrato unicamente nei territori interessati dalla
  variazione territoriale.  Che questa sia la trasposizione
  normativa più fedele al disposto costituzionale è confermato
  dagli stessi lavori preparatori del secondo comma
  dell'articolo 132 della Costituzione, il cui inserimento nel
  progetto di Costituzione si deve ad un emendamento proposto
  dall'onorevole Mortati; la formulazione dell'emendamento era
  del seguente tenore: "Per l'aggregazione di una parte di una
  regione ad un'altra regione finitima, è necessaria la proposta
  della maggioranza dei consigli comunali compresi nella parte
  stessa.  La proposta è sottoposta a  referendum  della
  popolazione della zona da aggregare e al parere delle
  assemblee delle regioni interessate".
    L'attuale formulazione degli articoli 42 e 44 della legge
  25 maggio 1970, n. 352, fu del resto oggetto, proprio per
  quanto concerne le disposizioni che qui interessano, di decisa
  contestazione nel corso dell' iter  del provvedimento
  presso la Camera dei deputati.  A tali articoli fu infatti
  riferita una serie di proposte emendative a firma degli
  onorevoli Malagugini ed altri, tendenti appunto a correggere
  il testo in esame attribuendo ai soli enti locali interessati
  dalla variazione territoriale l'iniziativa per la richiesta di
  referendum  e prevedendo inoltre lo svolgimento di
  quest'ultimo solo nel territorio delle province e dei comuni
  soggetti al trasferimento (vedi Camera dei deputati, Atti
  parlamentari,  Resoconto stenografico  della seduta del 21
  maggio 1970).
    La presente proposta di legge riprende la sostanza di tali
  iniziative emendative, che non trovarono allora sufficiente
  attenzione da parte del Governo e del relatore del
  provvedimento.
    Con l'articolo 1 si sostituisce l'attuale testo del secondo
  comma dell'articolo 42 della legge n. 352 del 1970, prevedendo
  in sua vece due commi volti a disciplinare rispettivamente il
  referendum  per la creazione di una nuova regione per
  distacco di parte del territorio di altra regione e il
  referendum  per il distacco da una regione e aggregazione
  ad un'altra di comuni e province.  Per quanto riguarda la prima
  fattispecie, nulla viene innovato rispetto alla disciplina
  vigente; per quanto concerne
 
                               Pag. 6
 
  invece il secondo tipo di  referendum,  si prevede che la
  sua iniziativa spetti unicamente ai comuni e province soggetti
  al trasferimento ad altra regione.
    L'articolo 2 della proposta, modificando il terzo comma
  dell'articolo 44 della legge n. 352 del 1970, dispone che il
  referendum  per le variazioni territoriali delle regioni
  abbia luogo solo nel territorio degli enti locali che abbiano
  assunto la relativa iniziativa.
    Rimangono naturalmente invariate le norme della legge n.
  352 del 1970 riguardanti tutte le altre fasi del procedimento
  referendario per le variazioni territoriali delle regioni, in
  particolare quelle relative alla presentazione dei quesiti
  referendari, ai controlli da parte della Corte di cassazione e
  all'indizione della consultazione popolare con decreto del
  Presidente della Repubblica.  Analogamente, non subisce
  modifiche la previsione di cui all'articolo 45 della legge n.
  352 del 1970, ai sensi
  della quale, in caso di approvazione della proposta
  sottoposta a  referendum,  il Ministro dell'interno
  presenta al Parlamento, entro sessanta giorni dalla
  pubblicazione dei risultati nella  Gazzetta Ufficiale,  un
  disegno di legge proponente la relativa variazione
  territoriale.  Rispetto al merito di tale disegno di legge il
  Parlamento rimane libero di assumere le determinazioni
  ritenute più opportune.
    La semplificazione che si propone della disciplina di fonte
  legislativa ordinaria del  referendum  di cui al secondo
  comma dell'articolo 132 della Costituzione intende pertanto
  disegnare una configurazione normativa dell'istituto più
  rispondente al dettato costituzionale senza nulla togliere
  alla necessaria ricchezza di articolazione della procedura per
  le variazioni territoriali delle regioni, che deve rimanere
  particolarmente rigorosa in relazione alla complessa
  valutazione degli interessi coinvolti in tale vicenda
  istituzionale.
 
                               Pag. 7
 
                                                   Allegato.
                      ...  (omissis) ...
 
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