| 1. Il terzo comma del'articolo 44 della legge 25 maggio
1970, n. 352, è sostituito dal seguente:
"Il referendum è indetto nel territorio delle due
regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della
regione dalla quale le
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province o i comuni intendano staccarsi per formare regione a
sé stante. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo
132 della Costituzione, il referendum è indetto
unicamente nel territorio delle province e dei comuni di cui
si propone il distacco da una regione e l'aggregazione ad
altra regione".
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