| Onorevoli Colleghi! -- Anche in questa legislatura si
avverte la esigenza di promuovere un ampio dibattito tra tutte
le forze presenti in Parlamento e nel Paese interessate al
problema dello sport in Italia per offrire, finalmente, allo
sport una disciplina compiuta che, nonostante i numerosi
tentativi nelle trascorse legislature, non è stata ad oggi
definita.
Uno sguardo al passato consente di avere la testimonianza
di questi tentativi ove si ponga mente alle numerose proposte
di iniziativa parlamentare ed ai disegni di legge quadro
presentati in Parlamento nell'ultimo decennio.
Queste iniziative, peraltro, pur se lodevoli per l'impegno
che da esse traspare di dare allo sport una disciplina
organica, tutte risentono, oggi, del tempo trascorso ed
appaiono in gran parte obsolete. Inoltre, il tempo trascorso
dalla presentazione di
quelle iniziative legislative ha fatto maturare nuove
valutazioni in ordine ai problemi da risolvere e ha consentito
di fare meditazioni approfondite sulla mutata realtà sociale
italiana e quindi anche dello sport in Italia
Oggi, quindi, con la presentazione di questa proposta di
legge, da un lato si intende rimarcare la necessità
improrogabile di emanare una legge organica per lo sport e,
dall'altro, per gli spunti innovativi che la presente proposta
di legge contiene e per gli accenni che essa dà di soluzioni a
talune problematiche, di promuovere un ampio dibattito in
grado di offrire contributi solidi per la costruzione
legislativa cui si tende.
Partendo dalla convinzione che debba essere confermata e
garantita la autonomia dello sport, le disposizioni della
presente proposta di legge tendono tutte a stabilire,
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senza equivoci, assetti organizzativi, status e natura
per quanto attiene ai soggetti dell'ordinamento sportivo.
La presente proposta di legge, una volta indicate agli
articoli 1, 2 e 3 le finalità e le competenze dello Stato e
degli enti locali, ai quali è mantenuto il ruolo di primi
attori nella materia dell'impiantistica sportiva e sono
conservati inalterati i profili delle funzioni stabilite
dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, passa in rassegna i vari momenti che
tutti insieme realizzano l'attività sportiva e vale a dire:
quello organizzatorio, quello riguardante i soggetti
principali la cui esistenza è condizione indispensabile per la
realizzazione di manifestazioni sportive, quello della
indipendenza del giudizio disciplinare sportivo rispetto ad
ogni altra ipotesi e procedura contenziosa ed infine quello
concernente il trattamento tributario dell'attività
sportiva.
Nella convinzione che lo sport e la sua organizzazione per
i risultati conseguiti, quanto al notevole aumento del numero
dei praticanti ad ogni livello, nonché per i risultati di
elevatissimo prestigio ottenuti ad oggi ed alla loro
efficienza e funzionalità, abbiano chiaramente meritato
un'ampia autonomia organizzativa, economica e gestionale, al
CONI, ente esponenziale di tutto il mondo sportivo, è
confermata detta autonomia (articolo 4).
L'articolo indicato attribuisce, in sintesi, al CONI la
sorveglianza e la tutela su tutte le organizzazioni dello
sport e conferma i compiti collegati alle partecipazioni
olimpiche.
Gli organi del CONI sono indicati all'articolo 5 e sono gli
stessi attualmente esistenti.
Viene mantenuta inalterata la composizione del Consiglio
nazionale, così come i suoi compiti (articolo 6).
La giunta esecutiva è composta da sei presidenti di
federazioni oltre che dal presidente del CONI e da due
vicepresidenti (articolo 7).
Nulla è innovato per quanto riguarda i procedimenti di
nomina e le funzioni sia del presidente del CONI (articolo 8)
che del segretario generale (articolo 9).
Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da
cinque membri effettivi e da tre supplenti anche in
rappresentanza dei Ministeri del tesoro e delle finanze
(articolo 10).
All'articolo 11 è previsto che il presidente, i vice
presidenti, i membri della giunta ed il segretario generale
durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Sono parte integrante della organizzazione centrale dello
sport le federazioni sportive nazionali - enti pubblici
relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti
nell'ambito delle rispettive competenze - il cui
riconoscimento è attribuito al Consiglio nazionale del CONI.
Gli statuti devono ispirarsi ai princìpi informatori che sono
stabiliti con provvedimento del CONI e dovranno prevedere la
partecipazione degli atleti al voto per le elezioni delle
cariche federali. Al fine di dare una maggiore garanzia ai
soggetti operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo, è
previsto che il Consiglio nazionale del CONI provveda a
dettare norme sulla tutela di detti soggetti ed a
regolamentare le procedure disciplinari e quelle dirette alla
risoluzione di controversie in maniera omogenea (articoli 12 e
13).
Le disposizioni degli articoli 14 e 15 riguardano le fonti
di entrate delle federazioni sportive, la gestione delle
stesse, i cui bilanci e conti consuntivi devono essere
approvati dal Consiglio nazionale del CONI, ed i controlli
sulle società affiliate, controlli che sono esplicati nel
rispetto delle modalità indicate dal CONI.
Da tempo è stata data cittadinanza nell'ordinamento
sportivo ad organizzazioni che non hanno la veste e la natura
delle federazioni sportive né possono ricondursi alla specie
delle società sportive: si parla di discipline associate. Esse
possono individuarsi come organismi che svolgono attività
sportive riguardanti discipline che, in qualche modo, sono
ricollegabili a quelle di altre federazioni, e che quindi non
sono da considerarsi discipline autonome
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e, pertanto, indipendenti. La presente proposta di legge
intende sollecitare la regolamentazione degli status sia
di questi organismi che delle loro società e dei loro
tesserati, al fine di poter delineare compiutamente la figura
di detti soggetti nell'ambito dell'ordinamento sportivo. La
regolamentazione di tali aspetti è disciplinata dalle
disposizioni emanate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Consiglio nazionale del CONI
(articolo 16).
Con l'articolo 17 del titolo II entriamo nell'ambito dei
soggetti esistenti nello sport e della loro disciplina.
Innovando profondamente rispetto all'attuale assetto e
rispondendo ad una sollecitazione di larga portata si disegna
la figura di società sportiva, distinguendola nettamente dalle
figure tipiche disciplinate dal codice civile sia con riguardo
alle associazioni riconosciute e non, sia alle società di
persone e di capitali. La società sportiva diventa, così,
un'ente diverso dagli altri menzionati perché diverse e
peculiari sono la sua attività e la sua funzione sociale.
La società sportiva che sia in possesso dei requisiti
elencati all'articolo 19 ottiene il riconoscimento dal CONI
secondo modalità e procedure stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Consiglio nazionale del CONI (articolo 19) ed è iscritta in
uno speciale registro tenuto presso il CONI. Detto
riconoscimento conferisce personalità giuridica di diritto
privato.
L'affiliazione, vale a dire l'autorizzazione amministrativa
ad organizzare una delle discipline sportive, è regolata
dall'articolo 20.
L'articolo 21 istituisce presso il CONI uno speciale
registro delle società sportive che sostituisce, per queste
ultime, il registro delle imprese agli stessi effetti.
L'articolo 22 ha riguardo al riconoscimento da parte del
CONI delle società sportive e dei suoi effetti.
Le società sportive sono soggette ad autorizzazioni,
vigilanza e controlli ai sensi dell'articolo 23.
E' previsto il commissariamento da parte delle federazioni
sportive di società affiliate in caso di irregolare
funzionamento. Gravi irregolarità di gestione possono
consentire al CONI la revoca del riconoscimento e la nomina di
un liquidatore. A liquidazione compiuta la società è
cancellata dal registro di cui all'articolo 21. La società si
estingue.
A garanzia sussidiaria dei terzi per casi di grave
insolvenza è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo centrale di garanzia. Il fondo è
amministrato da un Comitato composto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal presidente del CONI, da tre
componenti nominati dallo stesso Presidente del Consiglio dei
ministri, dal segretario generale e dal presidente del
collegio dei revisori dei conti del CONI. Il regolamento del
fondo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Detto
fondo è alimentato oltre che dai beni e dagli eventuali
residui attivi di gestione delle società sportive liquidate,
dal versamento da parte del CONI di una aliquota sugli incassi
dei concorsi pronostici (articolo 25).
Per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema è dettata una
disciplina transitoria (articolo 26) che da un lato prevede
l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte di società già
affiliate entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore
della legge e, dall'altro, la possibilità per le società
costituite in forme diverse da quelle di associazioni non
riconosciute di mantenere l'attuale forma societaria per
un'ulteriore periodo di tre anni.
Così delineata la nuova fisionomia della società sportiva
che viene, quindi, sottratta ad equiparazioni innaturali a
società ed associazioni con finalità estranee a quelle
sportive, si passa ad esaminare la disciplina proposta per le
figure degli atleti sia dilettanti che professionisti, non
nascondendo l'esigenza di promuovere una normativa che tenga
conto delle sollecitazioni per la partecipazione degli atleti
stessi alla
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vita associativa e federale, normativa che potrà essere
suggerita in sede di confronto sulla presente proposta di
legge (articolo 27).
Con gli articoli da 28 a 35 vengono indirettamente
modificate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91,
per quanto riguarda il professionismo sportivo.
Individuati, poi, agli articoli 36 e 37 gli ufficiali di
gara ed i giudici sportivi con l'indicazione per questi
ultimi, dei requisiti per la nomina e con la previsione che i
procedimenti, la composizione degli organi di giustizia e le
sanzioni applicabili sono stabilite con appositi regolamenti
nel rispetto dei princìpi indicati dal CONI.
Con l'articolo 38 si intende dare risposta alla questione
annosa, che ha formato oggetto di dibattiti numerosi e di
convegni giuridici ad altissimo livello, riguardante il
rapporto tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.
Si disegnano le competenze del giudice sportivo che rimane
arbitro esclusivo per le controversie di natura
tecnico-sportiva
sorte nell'ambito dell'ordinamento sportivo e riguardanti
soltanto posizioni giuridiche soggettive pienamente
disponibili per gli interessati.
Le disposizioni tributarie agli articoli 39, 40 e 41 sono
volte ad assicurare le agevolazioni per la costituzione delle
società sportive ed a consentire la neutralità fiscale nei
riguardi degli utili d'esercizio che siano accantonati in
apposito fondo e reinvestiti nei due esercizi successivi per
l'acquisto di beni strumentali o per l'incremento del fondo di
dotazione sociale. Viene eliminato così, di fatto, il divieto
dello scopo di lucro che è anacronistico perché distante anni
luce dalle realtà societarie, e si prevedono agevolazioni
tributarie per le indennitè di preparazione e di promozione e
per le cessioni dei contratti.
La presente proposta di legge si chiude con la disposizione
finale che prevede l'abrogazione della legge 23 marzo 1981, n.
91, e di tutte le altre disposizioni incompatibili.
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