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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6543
DDL0548-0002
Progetto di legge Camera n. 548 - testo presentato - (DDL12-548)
(suddiviso in 44 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C548. TESTIPDL
...C548.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC548 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Anche in questa legislatura si
  avverte la esigenza di promuovere un ampio dibattito tra tutte
  le forze presenti in Parlamento e nel Paese interessate al
  problema dello sport in Italia per offrire, finalmente, allo
  sport una disciplina compiuta che, nonostante i numerosi
  tentativi nelle trascorse legislature, non è stata ad oggi
  definita.
    Uno sguardo al passato consente di avere la testimonianza
  di questi tentativi ove si ponga mente alle numerose proposte
  di iniziativa parlamentare ed ai disegni di legge quadro
  presentati in Parlamento nell'ultimo decennio.
    Queste iniziative, peraltro, pur se lodevoli per l'impegno
  che da esse traspare di dare allo sport una disciplina
  organica, tutte risentono, oggi, del tempo trascorso ed
  appaiono in gran parte obsolete.  Inoltre, il tempo trascorso
  dalla presentazione di
  quelle iniziative legislative ha fatto maturare nuove
  valutazioni in ordine ai problemi da risolvere e ha consentito
  di fare meditazioni approfondite sulla mutata realtà sociale
  italiana e quindi anche dello sport in Italia
    Oggi, quindi, con la presentazione di questa proposta di
  legge, da un lato si intende rimarcare la necessità
  improrogabile di emanare una legge organica per lo sport e,
  dall'altro, per gli spunti innovativi che la presente proposta
  di legge contiene e per gli accenni che essa dà di soluzioni a
  talune problematiche, di promuovere un ampio dibattito in
  grado di offrire contributi solidi per la costruzione
  legislativa cui si tende.
    Partendo dalla convinzione che debba essere confermata e
  garantita la autonomia dello sport, le disposizioni della
  presente proposta di legge tendono tutte a stabilire,
 
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  senza equivoci, assetti organizzativi,  status  e natura
  per quanto attiene ai soggetti dell'ordinamento sportivo.
    La presente proposta di legge, una volta indicate agli
  articoli 1, 2 e 3 le finalità e le competenze dello Stato e
  degli enti locali, ai quali è mantenuto il ruolo di primi
  attori nella materia dell'impiantistica sportiva e sono
  conservati inalterati i profili delle funzioni stabilite
  dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
  24 luglio 1977, n. 616, passa in rassegna i vari momenti che
  tutti insieme realizzano l'attività sportiva e vale a dire:
  quello organizzatorio, quello riguardante i soggetti
  principali la cui esistenza è condizione indispensabile per la
  realizzazione di manifestazioni sportive, quello della
  indipendenza del giudizio disciplinare sportivo rispetto ad
  ogni altra ipotesi e procedura contenziosa ed infine quello
  concernente il trattamento tributario dell'attività
  sportiva.
    Nella convinzione che lo sport e la sua organizzazione per
  i risultati conseguiti, quanto al notevole aumento del numero
  dei praticanti ad ogni livello, nonché per i risultati di
  elevatissimo prestigio ottenuti ad oggi ed alla loro
  efficienza e funzionalità, abbiano chiaramente meritato
  un'ampia autonomia organizzativa, economica e gestionale, al
  CONI, ente esponenziale di tutto il mondo sportivo, è
  confermata detta autonomia (articolo 4).
    L'articolo indicato attribuisce, in sintesi, al CONI la
  sorveglianza e la tutela su tutte le organizzazioni dello
  sport e conferma i compiti collegati alle partecipazioni
  olimpiche.
    Gli organi del CONI sono indicati all'articolo 5 e sono gli
  stessi attualmente esistenti.
    Viene mantenuta inalterata la composizione del Consiglio
  nazionale, così come i suoi compiti (articolo 6).
    La giunta esecutiva è composta da sei presidenti di
  federazioni oltre che dal presidente del CONI e da due
  vicepresidenti (articolo 7).
    Nulla è innovato per quanto riguarda i procedimenti di
  nomina e le funzioni sia del presidente del CONI (articolo 8)
  che del segretario generale (articolo 9).
    Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da
  cinque membri effettivi e da tre supplenti anche in
  rappresentanza dei Ministeri del tesoro e delle finanze
  (articolo 10).
    All'articolo 11 è previsto che il presidente, i vice
  presidenti, i membri della giunta ed il segretario generale
  durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
    Sono parte integrante della organizzazione centrale dello
  sport le federazioni sportive nazionali - enti pubblici
  relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti
  nell'ambito delle rispettive competenze - il cui
  riconoscimento è attribuito al Consiglio nazionale del CONI.
  Gli statuti devono ispirarsi ai princìpi informatori che sono
  stabiliti con provvedimento del CONI e dovranno prevedere la
  partecipazione degli atleti al voto per le elezioni delle
  cariche federali.  Al fine di dare una maggiore garanzia ai
  soggetti operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo, è
  previsto che il Consiglio nazionale del CONI provveda a
  dettare norme sulla tutela di detti soggetti ed a
  regolamentare le procedure disciplinari e quelle dirette alla
  risoluzione di controversie in maniera omogenea (articoli 12 e
  13).
    Le disposizioni degli articoli 14 e 15 riguardano le fonti
  di entrate delle federazioni sportive, la gestione delle
  stesse, i cui bilanci e conti consuntivi devono essere
  approvati dal Consiglio nazionale del CONI, ed i controlli
  sulle società affiliate, controlli che sono esplicati nel
  rispetto delle modalità indicate dal CONI.
    Da tempo è stata data cittadinanza nell'ordinamento
  sportivo ad organizzazioni che non hanno la veste e la natura
  delle federazioni sportive né possono ricondursi alla specie
  delle società sportive: si parla di discipline associate.  Esse
  possono individuarsi come organismi che svolgono attività
  sportive riguardanti discipline che, in qualche modo, sono
  ricollegabili a quelle di altre federazioni, e che quindi non
  sono da considerarsi discipline autonome
 
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  e, pertanto, indipendenti.  La presente proposta di legge
  intende sollecitare la regolamentazione degli  status  sia
  di questi organismi che delle loro società e dei loro
  tesserati, al fine di poter delineare compiutamente la figura
  di detti soggetti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.  La
  regolamentazione di tali aspetti è disciplinata dalle
  disposizioni emanate con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri su proposta del Consiglio nazionale del CONI
  (articolo 16).
    Con l'articolo 17 del titolo II entriamo nell'ambito dei
  soggetti esistenti nello sport e della loro disciplina.
    Innovando profondamente rispetto all'attuale assetto e
  rispondendo ad una sollecitazione di larga portata si disegna
  la figura di società sportiva, distinguendola nettamente dalle
  figure tipiche disciplinate dal codice civile sia con riguardo
  alle associazioni riconosciute e non, sia alle società di
  persone e di capitali.  La società sportiva diventa, così,
  un'ente diverso dagli altri menzionati perché diverse e
  peculiari sono la sua attività e la sua funzione sociale.
    La società sportiva che sia in possesso dei requisiti
  elencati all'articolo 19 ottiene il riconoscimento dal CONI
  secondo modalità e procedure stabilite con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Consiglio nazionale del CONI (articolo 19) ed è iscritta in
  uno speciale registro tenuto presso il CONI.  Detto
  riconoscimento conferisce personalità giuridica di diritto
  privato.
    L'affiliazione, vale a dire l'autorizzazione amministrativa
  ad organizzare una delle discipline sportive, è regolata
  dall'articolo 20.
    L'articolo 21 istituisce presso il CONI uno speciale
  registro delle società sportive che sostituisce, per queste
  ultime, il registro delle imprese agli stessi effetti.
    L'articolo 22 ha riguardo al riconoscimento da parte del
  CONI delle società sportive e dei suoi effetti.
    Le società sportive sono soggette ad autorizzazioni,
  vigilanza e controlli ai sensi dell'articolo 23.
    E' previsto il commissariamento da parte delle federazioni
  sportive di società affiliate in caso di irregolare
  funzionamento.  Gravi irregolarità di gestione possono
  consentire al CONI la revoca del riconoscimento e la nomina di
  un liquidatore.  A liquidazione compiuta la società è
  cancellata dal registro di cui all'articolo 21.  La società si
  estingue.
    A garanzia sussidiaria dei terzi per casi di grave
  insolvenza è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri un fondo centrale di garanzia.  Il fondo è
  amministrato da un Comitato composto dal Presidente del
  Consiglio dei ministri, dal presidente del CONI, da tre
  componenti nominati dallo stesso Presidente del Consiglio dei
  ministri, dal segretario generale e dal presidente del
  collegio dei revisori dei conti del CONI.  Il regolamento del
  fondo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze
  e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  Detto
  fondo è alimentato oltre che dai beni e dagli eventuali
  residui attivi di gestione delle società sportive liquidate,
  dal versamento da parte del CONI di una aliquota sugli incassi
  dei concorsi pronostici (articolo 25).
    Per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema è dettata una
  disciplina transitoria (articolo 26) che da un lato prevede
  l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte di società già
  affiliate entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore
  della legge e, dall'altro, la possibilità per le società
  costituite in forme diverse da quelle di associazioni non
  riconosciute di mantenere l'attuale forma societaria per
  un'ulteriore periodo di tre anni.
    Così delineata la nuova fisionomia della società sportiva
  che viene, quindi, sottratta ad equiparazioni innaturali a
  società ed associazioni con finalità estranee a quelle
  sportive, si passa ad esaminare la disciplina proposta per le
  figure degli atleti sia dilettanti che professionisti, non
  nascondendo l'esigenza di promuovere una normativa che tenga
  conto delle sollecitazioni per la partecipazione degli atleti
  stessi alla
 
                               Pag. 4
 
  vita associativa e federale, normativa che potrà essere
  suggerita in sede di confronto sulla presente proposta di
  legge (articolo 27).
    Con gli articoli da 28 a 35 vengono indirettamente
  modificate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91,
  per quanto riguarda il professionismo sportivo.
    Individuati, poi, agli articoli 36 e 37 gli ufficiali di
  gara ed i giudici sportivi con l'indicazione per questi
  ultimi, dei requisiti per la nomina e con la previsione che i
  procedimenti, la composizione degli organi di giustizia e le
  sanzioni applicabili sono stabilite con appositi regolamenti
  nel rispetto dei princìpi indicati dal CONI.
    Con l'articolo 38 si intende dare risposta alla questione
  annosa, che ha formato oggetto di dibattiti numerosi e di
  convegni giuridici ad altissimo livello, riguardante il
  rapporto tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.
    Si disegnano le competenze del giudice sportivo che rimane
  arbitro esclusivo per le controversie di natura
  tecnico-sportiva
  sorte nell'ambito dell'ordinamento sportivo e riguardanti
  soltanto posizioni giuridiche soggettive pienamente
  disponibili per gli interessati.
    Le disposizioni tributarie agli articoli 39, 40 e 41 sono
  volte ad assicurare le agevolazioni per la costituzione delle
  società sportive ed a consentire la neutralità fiscale nei
  riguardi degli utili d'esercizio che siano accantonati in
  apposito fondo e reinvestiti nei due esercizi successivi per
  l'acquisto di beni strumentali o per l'incremento del fondo di
  dotazione sociale.  Viene eliminato così, di fatto, il divieto
  dello scopo di lucro che è anacronistico perché distante anni
  luce dalle realtà societarie, e si prevedono agevolazioni
  tributarie per le indennitè di preparazione e di promozione e
  per le cessioni dei contratti.
    La presente proposta di legge si chiude con la disposizione
  finale che prevede l'abrogazione della legge 23 marzo 1981, n.
  91, e di tutte le altre disposizioni incompatibili.
 
DATA=940518 FASCID=DDL12-548 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0548 TOTPAG=0029 TOTDOC=0044 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0004 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=054800 00 FASCIDC=12DDL0548 SORTNAV=0054800 000 00000 ZZDDLC548 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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