| (Competenze degli enti locali).
1. Ferme restando le attribuzioni previste dalla
legislazione vigente in materia di attività sportiva delle
regioni, a statuto ordinario e speciale, e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono, salve
le competenze attribuite al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e connesse alle sue finalità istituzionali,
alla programmazione ed alla promozione delle iniziative ed
all'attuazione degli interventi occorrenti per la
realizzazione delle opere di costruzione e di ristrutturazione
degli impianti sportivi con la consulenza tecnica del CONI.
2. Gli enti locali svolgono, ai sensi del disposto di cui
alla presente legge, le funzioni e le attività di cui
all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
Capo II
Organizzazione.
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