| (Consiglio nazionale).
1. Il Consiglio nazionale è composto dal presidente del
CONI che lo presiede, e dai presidenti delle federazioni
sportive nazionali riconosciute dal CONI.
2. Le funzioni di segretario del Consiglio nazionale sono
svolte dal segretario generale del CONI.
3. Il Consiglio nazionale stabilisce gli indirizzi generali
delle attività dell'ente e, anche in attuazione delle
direttive del Comitato internazionale olimpico, gli indirizzi
per la diffusione degli ideali della Carta olimpica ed in
particolare:
a) delibera in ordine alla partecipazione ai Giochi
olimpici ed alle altre manifestazioni
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internazionali, su proposta delle singole
federazioni, e designa gli atleti che vi partecipano in base
ad apposito regolamento, avvalendosi della consulenza di una
commissione tecnica;
b) delibera il riconoscimento di nuove federazioni
sportive e la revoca del riconoscimento di federazioni per le
quali siano venuti meno i presupposti essenziali;
c) accerta le irregolarità di gestione o di
funzionamento degli organi federali, nominando eventualmente
commissari straordinari;
d) delibera i bilanci preventivi, le relative
variazioni ed i conti consuntivi ed approva la relazione della
giunta esecutiva sulla gestione dell'ente;
e) approva gli statuti delle federazioni sportive
nazionali su proposta della giunta esecutiva.
f) approva i bilanci di previsione, i conti
consuntivi e le variazioni di bilancio delle federazioni
sportive nazionali;
g) riconosce le società sportive;
h) detta la disciplina dei controlli sulle società
sportive.
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