| (Giunta esecutiva).
1. La giunta esecutiva è composta dal presidente del
CONI, che la presiede, da otto membri eletti dal Consiglio
nazionale, di cui due vicepresidenti e dal segretario generale
che esercita anche le funzioni di segretario.
2. La giunta esecutiva esercita i poteri di amministrazione
e di gestione dell'ente ed in particolare:
a) provvede alla direzione della gestione
amministrativa secondo le direttive del Consiglio
nazionale;
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b) predispone la relazione sulla gestione
dell'ente, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed
il conto consutivo;
c) esercita il controllo sulle federazioni sportive
nazionali;
d) esamina i bilanci preventivi, le relative
variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni
sportive nazionali;
e) esamina gli statuti delle federazioni sportive
nazionali e li presenta al Consiglio nazionale per
l'approvazione;
f) dispone le ispezioni sulla gestione
amministrativa e contabile delle federazioni sportive
nazionali;
g) delibera sulle azioni e sulla resistenza in
giudizio dell'ente, nonché su tutte le materie non
espressamente riservate al Consiglio nazionale o al
Presidente.
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