| (Presidente).
1. Il presidente del CONI è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio dei
ministri.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente,
espleta le funzioni ed i compiti previsti dall'ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale, ed adotta, nei casi di
assoluta necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza
della giunta nelle ipotesi previste dal regolamento.
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