| (Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti del CONI è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è
costituito da cinque membri effettivi e da tre supplenti
designati con le seguenti modalità:
a) tre revisori effettivi, di cui uno con funzioni
di presidente, ed un revisore supplente, designati dal
Presidente del Consiglio dei ministri;
b) un revisore effettivo ed uno supplente,
designati dal Ministro del resoro;
c) un revisore effettivo ed uno supplente,
designati dal Ministro delle finanze.
2. Il collegio dei revisori opera il riscontro degli atti
di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili, effettua le verifiche di cassa, redige
una relazione sul bilancio preventivo ed una relazione sul
conto consuntivo, esercita le funzioni di cui all'articolo 8
della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e può partecipare alle
riunioni del Consiglio nazionale e della giunta esecutiva.
| |