| (Federazioni sportive nazionali).
1. Le federazioni sportive nazionali sono organi del CONI,
relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti
nell'ambito delle rispettive competenze e sono dotate di
autonomia organizzativa, patrimoniale e di gestione, secondo
le disposizioni della presente legge. Esse hanno, altresì,
legittimazione processuale per gli affari che le
riguardano.
2. Le federazioni sportive nazionali hanno per fine
istituzionale la promozione, lo sviluppo e la disciplina dello
sport cui sono preposte e l'organizzazione dello sport a
prevalente indirizzo agonistico, nonché la tutela
dell'interesse degli iscritti e dei tesserati. Esse provvedono
anche alla formazione dei propri tecnici ed istruttori.
3. Il Consiglio nazionale del CONI riconosce altre
federazioni sportive nazionali rispetto a quelle già esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, per lo
svolgimento di attività sportive non ancora inquadrate,
secondo quanto previsto dal Comitato internazionale olimpico
in ordine alla composizione dei Comitati nazionali olimpici.
Con le stesse modalità il Consiglio nazionale del CONI può
disporre la soppressione di federazioni sportive nazionali ed
il riconoscimento quali discipline associate degli organismi
associativi di cui all'articolo 16.
4. Per uno stesso sport può essere costituita una sola
federazione sportiva nazionale.
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