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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6556
DDL0548-0015
Progetto di legge Camera n. 548 - testo presentato - (DDL12-548)
(suddiviso in 44 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C548. TESTIPDL
...C548.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I FINALITA', COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE Capo I. Finalita e competenze.
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC548 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Statuti e regolamenti
            delle federazioni sportive nazionali).
    1.  Le federazioni sportive nazionali di cui all'articolo 12
  sono costituite dalle associazioni, dalle società e dagli
  organismi ad esse affiliati e sono rette da statuti e
  regolamenti i quali devono essere in
 
                              Pag. 12
 
  armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed
  internazionale, debbono ispirarsi al principio di democrazia
  interna e rispettare i princìpi informatori deliberati dal
  CONI.  Gli statuti devono disciplinare la partecipazione degli
  atleti al voto per le elezioni alle cariche federali.
    2.  Le federazioni sportive nazionali possono demandare agli
  organismi che associano, anche su base territoriale, in forma
  privatistica, le società ad esse affiliate, l'organizzazione
  di talune attività sportive agonistiche e delle relative
  attività promozionali.  A tal fine le citate federazioni
  stabiliscono nei propri regolamenti i criteri sulla base dei
  quali dette attività devono essere espletate.
    3.  Lo statuto di cui al comma 1 e le relative modifiche
  sono deliberate dall'assemblea federale e diventano esecutivi
  dopo l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei
  ministri, su proposta del Consiglio nazionale del CONI.
    4.  I regolamenti delle federazioni sportive nazionali sono
  deliberati dal consiglio federale ed approvati dalla Giunta
  esecutiva del CONI.
    5.  Entro la fine del terzo mese dell'anno successivo a
  quello dello svolgimento dei Giochi olimpici le federazioni
  sportive nazionali provvedono agli adempimenti di propria
  competenza per il rinnovo delle cariche federali.
    6.  Il Consiglio nazionale del CONI detta norme intese ad
  assicurare la effettiva tutela dei soggetti associati, anche
  attraverso una regolamentazione omogenea delle procedure
  disciplinari e di quelle comunque dirette alla risoluzione di
  controversie.
    7.  Le federazioni sportive nazionali possono demandare ad
  organismi che associano, anche su base territoriale, in forma
  privatistica, società ad esse affiliate, l'organizzazione di
  talune attività sportive agonistiche e le relative attività
  promozionali.  A tal fine le federazioni dettano nei propri
  regolamenti i criteri sulla base dei quali dette attività
  devono essere espletate.
 
DATA=940518 FASCID=DDL12-548 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0548 TOTPAG=0029 TOTDOC=0044 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=029 PAGFIN=0012 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=054800 00 FASCIDC=12DDL0548 SORTNAV=0054800 000 00000 ZZDDLC548 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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