| (Statuti e regolamenti
delle federazioni sportive nazionali).
1. Le federazioni sportive nazionali di cui all'articolo 12
sono costituite dalle associazioni, dalle società e dagli
organismi ad esse affiliati e sono rette da statuti e
regolamenti i quali devono essere in
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armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale, debbono ispirarsi al principio di democrazia
interna e rispettare i princìpi informatori deliberati dal
CONI. Gli statuti devono disciplinare la partecipazione degli
atleti al voto per le elezioni alle cariche federali.
2. Le federazioni sportive nazionali possono demandare agli
organismi che associano, anche su base territoriale, in forma
privatistica, le società ad esse affiliate, l'organizzazione
di talune attività sportive agonistiche e delle relative
attività promozionali. A tal fine le citate federazioni
stabiliscono nei propri regolamenti i criteri sulla base dei
quali dette attività devono essere espletate.
3. Lo statuto di cui al comma 1 e le relative modifiche
sono deliberate dall'assemblea federale e diventano esecutivi
dopo l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Consiglio nazionale del CONI.
4. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali sono
deliberati dal consiglio federale ed approvati dalla Giunta
esecutiva del CONI.
5. Entro la fine del terzo mese dell'anno successivo a
quello dello svolgimento dei Giochi olimpici le federazioni
sportive nazionali provvedono agli adempimenti di propria
competenza per il rinnovo delle cariche federali.
6. Il Consiglio nazionale del CONI detta norme intese ad
assicurare la effettiva tutela dei soggetti associati, anche
attraverso una regolamentazione omogenea delle procedure
disciplinari e di quelle comunque dirette alla risoluzione di
controversie.
7. Le federazioni sportive nazionali possono demandare ad
organismi che associano, anche su base territoriale, in forma
privatistica, società ad esse affiliate, l'organizzazione di
talune attività sportive agonistiche e le relative attività
promozionali. A tal fine le federazioni dettano nei propri
regolamenti i criteri sulla base dei quali dette attività
devono essere espletate.
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