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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


656
DDL0046-0006
Progetto di legge Camera n. 46 - testo presentato - (DDL12-46)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.55 dello stampato)
...C46. TESTIPDL
...C46.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC46 ZZ12 ZZDL ZZPR
                 (Dichiarazione dei redditi).
      1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          a)  all'articolo 1 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) il terzo comma è sostituito dal seguente: "La
  dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi
  propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui
  imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e deve comprendere
  anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a
  norma degli articoli 16, comma 1, lettere da  d)  a
  n-bis),  e 18 dello stesso testo unico.  I redditi di cui
  alle lettere  a), b)  e  c)  del comma 1 dell'articolo
  16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se
  corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla
  effettuazione delle ritenute di acconto.";
          2) nel quarto comma, lettera  d),  le parole:
  "corrisposti da un unico sostituto di imposta" sono sostituite
  dalle seguenti: "certificati dall'ultimo sostituto di
  imposta"; nella stessa lettera  d),  secondo periodo, le
  parole da: "destinazione dell'8 per mille" fino alla fine del
  periodo sono sostituite dalle seguenti: "destinazione dell'8
  per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
  prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
  e dalle leggi che approvano
 
                              Pag. 56
 
  le intese con le confessioni religiose di cui
  all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione."; nello
  stesso quarto comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  " e-bis)  le persone fisiche, diverse da quelle di cui
  alla lettera  c),  non obbligate alla tenuta di scritture
  contabili che possiedono un reddito complessivo al quale
  corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle
  detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, a condizione che non
  sia dovuta l'imposta locale sui redditi.  In tal caso l'esonero
  spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le
  predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila.
  Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della
  destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
  persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20
  maggio 1985, n.222, e dalle leggi che approvano le intese con
  le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma,
  della Costituzione, possono presentare apposito modello
  approvato con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma,
  primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3
  dell'articolo 7- bis,  con le modalità previste
  dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la
  presentazione della dichiarazione dei redditi.";
          3) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
  "Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il
  contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la
  dichiarazione dei redditi.";
          b)  l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  "Art.  2  (Contenuto della dichiarazione delle persone
  fisiche).  -  1.  La dichiarazione delle persone
  fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma
  dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari
  per l'individuazione del contribuente, per la determinazione
  dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione
  dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che
  l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire
  direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui
  all'articolo 8, primo comma, primo periodo.";
          c)  all'articolo 3 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) il primo comma è abrogato;
          2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "I
  contribuenti devono conservare, per la durata prevista
  dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta,
  nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei
  versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei
  redditi e degli oneri deducibili o detraibili.  Dai documenti
  relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
  b),  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n.917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la
  spesa, la persona da assistere e i dati identificativi del
  percipiente.  Le certificazioni ed i documenti devono essere
  esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.  Con
  il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8,
  primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche
  limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla
  dichiarazione dei redditi dei relativi documenti
 
                              Pag. 57
 
  probatori, nonché di altra documentazione per la quale
  l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative
  vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla
  dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e
  quella non richiesta con il predetto decreto
  ministeriale.";
          d)  l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Contenuto della dichiarazione dei soggetti
  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche).  -  1.
  La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle
  persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma
  dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari
  per l'individuazione del contribuente e di almeno un
  rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle
  imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli
  altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione
  finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti
  nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo
  comma, primo periodo.
        2.  Le società o enti che non hanno la sede legale o
  amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre
  indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel
  territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le
  generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i
  rapporti tributari.";
          e)  all'articolo 5 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono
  abrogati;
          2) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Le
  certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti
  probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle
  dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli
  110, 110- bis,  113 e 114 del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, devono essere conservati
  per la durata prevista dall'articolo 43.  Le certificazioni e i
  documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta,
  all'ufficio competente.  Con il decreto di cui all'articolo 8,
  primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche
  limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla
  dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori,
  nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione
  stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla
  data di entrata in vigore del presente decreto.  Resta salva la
  facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la
  documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta
  con il predetto decreto ministeriale.";
          f)  all'articolo 6, secondo comma, le parole: "e
  terzo" sono soppresse;
          g)  all'articolo 7 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) nel secondo comma, le parole: "pagati nell'anno e
  gli estremi dei relativi versamenti" sono sostituite dalle
  seguenti: "relativi agli emolumenti erogati nell'anno";
          2) il terzo comma è abrogato;
          3) il settimo comma è sostituito dal seguente: "La
  dichiarazione delle società a responsabilità limitata,
  comprese le società
 
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  cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote
  non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco
  nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi,
  del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli
  utili spettanti.";
          4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Le
  attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono
  essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e
  devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio
  competente.";
          h)  dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  "Art.  7- bis  (Certificazioni dei sostituti di
  imposta).  -  1.  I soggetti tenuti ad operare le
  ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato
  attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti,
  con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle
  ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate.
  Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere
  sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli
  articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n.1745.
        2.  Il certificato attestante la corresponsione di
  redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui
  all'articolo 47, comma 1, lettere  a)  e  d),  del
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, deve
  anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente
  e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali
  obbligatori a carico del medesimo, nonché delle somme
  corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni
  effettuate dal precedente datore di lavoro di cui è stato
  tenuto conto ai sensi dell'articolo 23, settimo comma.  Il
  certificato relativo alle indennità di cui all'articolo 16,
  comma 1, lettera  a),  dello stesso testo unico delle
  imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei
  periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e
  dell'aliquota applicata.
        3.  I certificati concernenti i redditi di cui al
  comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto
  nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico
  devono essere redatti in conformità ad appositi modelli
  approvati con decreti del Ministro delle finanze, da
  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  entro il 31 ottobre
  dell'anno precedente a quello in cui devono essere
  utilizzati.
        4.  La sottoscrizione dei certificati rilasciati può
  essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione
  automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli
  elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, sono
  trasmessi su supporto magnetico.
        5.  I certificati sono consegnati agli interessati
  entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui
  le somme e i valori sono stati corrisposti.  In caso di
  cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i
  certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla data
  di cessazione.";
          i)  all'articolo 8, i commi primo e secondo sono
  sostituiti dai seguenti: "Le dichiarazioni devono essere
  redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli
  approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
  nella  Gazzetta Ufficiale  entro il 15 febbraio dell'anno
  in cui devono essere utilizzati.  Il decreto ministeriale di
  approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo
  78,
 
                              Pag. 59
 
  comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n.413, è pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  entro il 31 ottobre dell'anno
  precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere
  utilizzati.
      Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso
  gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite
  autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro
  delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta
  direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria
  ovvero mediante spedizione al contribuente.  Il Ministro delle
  finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e
  l'aggio spettante ai rivenditori.";
          l)  all'articolo 9 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) nel primo comma, le parole: "tra il 1^ maggio e il
  10 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1^ maggio
  ed il 30 giugno";
      2) nel quinto comma, le parole: "entro il 31 gennaio"
  sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio";
          m)  all'articolo 12 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "La spedizione può essere effettuata anche
  dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro
  equivalente dal quale risulti con certezza la data di
  spedizione.";
          2) i commi quinto e sesto sono abrogati;
          n)  all'articolo 23, il settimo comma è sostituito
  dal seguente: "Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli
  emolumenti indicati nelle lettere  a)  e  b)  del
  secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte,
  delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso
  del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente
  nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di
  cui al comma 2 dell'articolo 7- bis  che lo stesso
  dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro.";
          o)  all'articolo 29 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo è
  aggiunto il seguente: "Le comunicazioni devono essere redatte
  in conformità ad apposito modello approvato con decreto del
  Ministro delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta
  Ufficiale;  la trasmissione può avvenire anche tramite
  supporto magnetico.";
          2) nel terzo comma, è aggiunto il seguente periodo:
  "Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un
  precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello
  stesso periodo di imposta si applica la disposizione
  dell'articolo 23, settimo comma.";
          p)  all'articolo 36- bis  sono apportate le
  seguenti modificazioni:
          1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti
  parole: "ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati
  all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno
  effettuato le ritenute.";
 
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          2) al secondo comma, le lettere  b),   c),
  d)  ed  e)  sono sostituite dalle seguenti:
        " b)  escludere in tutto o in parte lo scomputo
  delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni
  dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
  all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n.605, o dalle certificazioni
  richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero
  delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella
  indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
          c)  escludere le detrazioni d'imposta non previste
  dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai
  contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di
  cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991,
  n.413;
          d)  ridurre le detrazioni esposte in misura
  superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai
  contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi
  menzionati nella lettera  c)  ovvero a quella spettante in
  base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;
          e)  escludere la deduzione dal reddito complessivo
  delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o
  non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o
  allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati
  nella lettera  c);
          f)  ridurre la deduzione dal reddito complessivo
  delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore
  a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o
  allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati
  nella lettera  c)  ovvero in misura eccedente i limiti
  fissati dalla legge;
          g)  controllare i crediti di imposta spettanti e i
  versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.";
          3) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ai fini
  dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo
  telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai
  dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere
  ricevute di versamento e altri documenti indicati nella
  dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati
  forniti da terzi.";
          q)  all'articolo 38, quarto comma, secondo
  periodo, le parole: "in relazione agli elementi indicativi di
  capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma
  dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione
  ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati
  con lo stesso decreto".
      2.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera
  n)  è aggiunta la seguente: " n-bis)  somme
  conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti
  dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della
 
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  detrazione in periodi di imposta precedenti.  La presente
  disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui
  all'articolo 13- bis,  comma 1, lettera  c),  terzo e
  quarto periodo";
          b)  all'articolo 16, comma 3, le parole: "Per i
  redditi indicati alle lettere da  a)  a  f)  del comma
  1 e per quelli indicati dalle lettere da  g)  a  n) "
  sono sostituite dalle seguenti: "Per i redditi indicati alle
  lettere da  d)  a  f)  del comma 1 e per quelli
  indicati alle lettere da  g)  a  n-bis) "; nello
  stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
  redditi indicati alle lettere  a),   b)  e  c)
  del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le
  maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli
  articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
  alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
  percepiti, se ciò risulta più favorevole per il
  contribuente.";
          c)  all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le
  parole: "per i redditi indicati alla lettera  b) " sono
  sostituite dalle seguenti: "per i redditi e le somme indicati,
  rispettivamente, nelle lettere  b)  e  n-bis) "; nello
  stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se per
  le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera
  n-bis)  del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta
  la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota
  non superiore al 27 per cento.".
      3.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  all'articolo 28, primo comma, il primo periodo
  è sostituito dal seguente: "Tra il 1^ febbraio ed il 15 marzo
  di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice
  esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per
  l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello
  approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
  nella  Gazzetta Ufficiale  entro il 20 dicembre dell'anno
  precedente a quello in cui deve essere utilizzato.";
          b)  all'articolo 30, primo comma, e all'articolo
  33, primo comma, lettera  b),  le parole: "termine
  stabilito per la presentazione della dichiarazione" sono
  sostituite dalle seguenti: "5 marzo di ciascun anno";
          c)  all'articolo 34, terzo comma, le parole:
  "entro il 5 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
  termine stabilito per la presentazione della
  dichiarazione";
          d)  all'articolo 48, il primo comma è sostituito
  dal seguente: "Il contribuente può sanare, senza applicazione
  delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore
  aggiunto, le omissioni e le irregolarità relative ad
  operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo
  26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento,
  provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o
  irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una
  soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione
  omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento,
  qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla
  scadenza del termine relativo alla liquidazione di
 
                              Pag. 62
 
  cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva
  essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la
  regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza
  del termine per la presentazione della dichiarazione annuale;
  nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione
  avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione
  per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento,
  qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di
  presentazione della dichiarazione per il secondo anno
  successivo.  L'ammontare dei versamenti a titolo di
  soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38,
  quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui
  all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in quello di cui
  all'articolo 39, secondo comma.  Per le violazioni che non
  danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le
  sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi
  o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta
  giorni dal relativo termine di scadenza; alla metà, se gli
  adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino
  regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di
  scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
  annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o
  irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il
  termine di presentazione della dichiarazione per l'anno
  successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o
  irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il
  termine di presentazione della dichiarazione per il secondo
  anno successivo.  Se i corrispettivi non registrati vengono
  specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si
  fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene
  pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di
  fatturazione e registrazione, nonché in materia di bolla di
  accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora
  anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata
  versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei
  corrispettivi non registrati.  Le disposizioni di cui al
  presente comma si applicano sempreché la violazione non sia
  stata già constatata e comunque non siano iniziate le
  ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle
  integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del
  presente comma è esclusa la punibilità per i reati previsti
  dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle
  altre disposizioni legislative in materia di imposta sul
  valore aggiunto.";
          e)  all'articolo 60, terzo comma, le parole:
  "stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale
  relativa all'anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "del
  5 marzo dell'anno solare".
      4.  Nell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
  1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
  aprile 1989, n. 154, le parole: "entro il termine di
  presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa
  all'anno precedente a quello" sono sostituite dalle seguenti:
  "entro il termine del 5 marzo dell'anno solare".
      5.  Nella tariffa delle tasse sulle concessioni
  governative, annessa al decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
 
                              Pag. 63
 
  sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
  1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla
  Gazzetta Ufficiale  n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota
  2 dell'articolo 88, come sostituito dall'articolo 61, comma 1,
  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole:
  "stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA
  relativa all'anno solare precedente" sono sostituite dalle
  seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa
  di concessione governativa deve essere corrisposta".
      6.  Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale  del decreto del Ministro delle
  finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui
  all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30
  dicembre 1991, n.413, resta fissato al 15 dicembre 1993.
      7.  Il certificato di cui al comma 3 dell'articolo
  7- bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n.600, relativo agli emolumenti erogati
  nell'anno 1993 può essere consegnato agli interessati entro il
  20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio
  dello stesso anno sia consegnata una comunicazione anticipata
  contenente gli elementi necessari per la compilazione
  dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma
  10, della legge 30 dicembre 1991, n.413, redatta in conformità
  ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma
  3 dell'articolo 7- bis  del citato decreto n.600 del
  1973.
      8.  L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile
  1977, n.114, l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge
  30 marzo 1981, n.119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28
  luglio 1989, n.267, di conversione del decreto-legge 2 giugno
  1989, n.212, sono abrogati.
      9.  Le disposizioni del comma 1, lettera  a),  numero
  2), primo periodo, si applicano a decorrere dal periodo di
  imposta in corso alla data del 6 febbraio 1994.  Le
  disposizioni del comma 1, lettera  g),  si applicano a
  partire dalle dichiarazioni presentate a decorrere dall'8
  dicembre 1993.  Le disposizioni del comma 1, lettera  p),
  si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle
  dichiarazioni presentate a partire dalla data dell'8 dicembre
  1993.  Le disposizioni del comma 1, lettera  q),  si
  applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di
  imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.  Le altre
  disposizioni contenute nel comma 1 entrano in vigore a partire
  dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre
  1993.  Le disposizioni del comma 2, si applicano a partire dal
  periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-46 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0046 TOTPAG=0081 TOTDOC=0013 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0055 RIGINIZ=018 PAGFIN=0063 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=55 PAGEFIN=63 SORTRES= SORTDDL=004600 00 FASCIDC=12DDL0046 SORTNAV=0004600 000 00000 ZZDDLC46 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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