| (Dichiarazione dei redditi).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il terzo comma è sostituito dal seguente: "La
dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi
propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui
imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e deve comprendere
anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a
norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a
n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo
16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se
corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla
effettuazione delle ritenute di acconto.";
2) nel quarto comma, lettera d), le parole:
"corrisposti da un unico sostituto di imposta" sono sostituite
dalle seguenti: "certificati dall'ultimo sostituto di
imposta"; nella stessa lettera d), secondo periodo, le
parole da: "destinazione dell'8 per mille" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "destinazione dell'8
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
e dalle leggi che approvano
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le intese con le confessioni religiose di cui
all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione."; nello
stesso quarto comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui
alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture
contabili che possiedono un reddito complessivo al quale
corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, a condizione che non
sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero
spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le
predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila.
Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della
destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20
maggio 1985, n.222, e dalle leggi che approvano le intese con
le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma,
della Costituzione, possono presentare apposito modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma,
primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 7- bis, con le modalità previste
dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione dei redditi.";
3) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
"Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il
contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la
dichiarazione dei redditi.";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone
fisiche). - 1. La dichiarazione delle persone
fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari
per l'individuazione del contribuente, per la determinazione
dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione
dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che
l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire
direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 8, primo comma, primo periodo.";
c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il primo comma è abrogato;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "I
contribuenti devono conservare, per la durata prevista
dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta,
nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei
versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei
redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti
relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la
spesa, la persona da assistere e i dati identificativi del
percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere
esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con
il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8,
primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche
limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla
dichiarazione dei redditi dei relativi documenti
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probatori, nonché di altra documentazione per la quale
l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla
dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e
quella non richiesta con il predetto decreto
ministeriale.";
d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Contenuto della dichiarazione dei soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1.
La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari
per l'individuazione del contribuente e di almeno un
rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle
imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli
altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione
finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti
nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo
comma, primo periodo.
2. Le società o enti che non hanno la sede legale o
amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre
indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel
territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le
generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i
rapporti tributari.";
e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono
abrogati;
2) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Le
certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti
probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli
110, 110- bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, devono essere conservati
per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i
documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta,
all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8,
primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche
limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla
dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori,
nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione
stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la
facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la
documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta
con il predetto decreto ministeriale.";
f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "e
terzo" sono soppresse;
g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel secondo comma, le parole: "pagati nell'anno e
gli estremi dei relativi versamenti" sono sostituite dalle
seguenti: "relativi agli emolumenti erogati nell'anno";
2) il terzo comma è abrogato;
3) il settimo comma è sostituito dal seguente: "La
dichiarazione delle società a responsabilità limitata,
comprese le società
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cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote
non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco
nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi,
del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli
utili spettanti.";
4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Le
attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono
essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e
devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio
competente.";
h) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"Art. 7- bis (Certificazioni dei sostituti di
imposta). - 1. I soggetti tenuti ad operare le
ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato
attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti,
con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle
ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere
sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli
articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n.1745.
2. Il certificato attestante la corresponsione di
redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui
all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, deve
anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente
e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori a carico del medesimo, nonché delle somme
corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni
effettuate dal precedente datore di lavoro di cui è stato
tenuto conto ai sensi dell'articolo 23, settimo comma. Il
certificato relativo alle indennità di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a), dello stesso testo unico delle
imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei
periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e
dell'aliquota applicata.
3. I certificati concernenti i redditi di cui al
comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico
devono essere redatti in conformità ad appositi modelli
approvati con decreti del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre
dell'anno precedente a quello in cui devono essere
utilizzati.
4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati può
essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione
automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli
elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, sono
trasmessi su supporto magnetico.
5. I certificati sono consegnati agli interessati
entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui
le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i
certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla data
di cessazione.";
i) all'articolo 8, i commi primo e secondo sono
sostituiti dai seguenti: "Le dichiarazioni devono essere
redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno
in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di
approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo
78,
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comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n.413, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere
utilizzati.
Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso
gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite
autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro
delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta
direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria
ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle
finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e
l'aggio spettante ai rivenditori.";
l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: "tra il 1^ maggio e il
10 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1^ maggio
ed il 30 giugno";
2) nel quinto comma, le parole: "entro il 31 gennaio"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio";
m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La spedizione può essere effettuata anche
dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro
equivalente dal quale risulti con certezza la data di
spedizione.";
2) i commi quinto e sesto sono abrogati;
n) all'articolo 23, il settimo comma è sostituito
dal seguente: "Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli
emolumenti indicati nelle lettere a) e b) del
secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte,
delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso
del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente
nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di
cui al comma 2 dell'articolo 7- bis che lo stesso
dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro.";
o) all'articolo 29 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo è
aggiunto il seguente: "Le comunicazioni devono essere redatte
in conformità ad apposito modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale; la trasmissione può avvenire anche tramite
supporto magnetico.";
2) nel terzo comma, è aggiunto il seguente periodo:
"Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un
precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello
stesso periodo di imposta si applica la disposizione
dell'articolo 23, settimo comma.";
p) all'articolo 36- bis sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati
all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno
effettuato le ritenute.";
Pag. 60
2) al secondo comma, le lettere b), c),
d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
" b) escludere in tutto o in parte lo scomputo
delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni
dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.605, o dalle certificazioni
richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero
delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella
indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
c) escludere le detrazioni d'imposta non previste
dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai
contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di
cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991,
n.413;
d) ridurre le detrazioni esposte in misura
superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi
menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in
base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;
e) escludere la deduzione dal reddito complessivo
delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o
non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o
allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati
nella lettera c);
f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo
delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore
a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o
allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati
nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti
fissati dalla legge;
g) controllare i crediti di imposta spettanti e i
versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.";
3) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ai fini
dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo
telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai
dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere
ricevute di versamento e altri documenti indicati nella
dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati
forniti da terzi.";
q) all'articolo 38, quarto comma, secondo
periodo, le parole: "in relazione agli elementi indicativi di
capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma
dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione
ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati
con lo stesso decreto".
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera
n) è aggiunta la seguente: " n-bis) somme
conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti
dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della
Pag. 61
detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente
disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui
all'articolo 13- bis, comma 1, lettera c), terzo e
quarto periodo";
b) all'articolo 16, comma 3, le parole: "Per i
redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma
1 e per quelli indicati dalle lettere da g) a n) "
sono sostituite dalle seguenti: "Per i redditi indicati alle
lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli
indicati alle lettere da g) a n-bis) "; nello
stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
redditi indicati alle lettere a), b) e c)
del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le
maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli
articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se ciò risulta più favorevole per il
contribuente.";
c) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le
parole: "per i redditi indicati alla lettera b) " sono
sostituite dalle seguenti: "per i redditi e le somme indicati,
rispettivamente, nelle lettere b) e n-bis) "; nello
stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se per
le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera
n-bis) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta
la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota
non superiore al 27 per cento.".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo
è sostituito dal seguente: "Tra il 1^ febbraio ed il 15 marzo
di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice
esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per
l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui deve essere utilizzato.";
b) all'articolo 30, primo comma, e all'articolo
33, primo comma, lettera b), le parole: "termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione" sono
sostituite dalle seguenti: "5 marzo di ciascun anno";
c) all'articolo 34, terzo comma, le parole:
"entro il 5 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione";
d) all'articolo 48, il primo comma è sostituito
dal seguente: "Il contribuente può sanare, senza applicazione
delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore
aggiunto, le omissioni e le irregolarità relative ad
operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo
26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento,
provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o
irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una
soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione
omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento,
qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla
scadenza del termine relativo alla liquidazione di
Pag. 62
cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva
essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la
regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione della dichiarazione annuale;
nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione
avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione
per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento,
qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di
presentazione della dichiarazione per il secondo anno
successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di
soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38,
quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui
all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in quello di cui
all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non
danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le
sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi
o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta
giorni dal relativo termine di scadenza; alla metà, se gli
adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino
regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o
irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il
termine di presentazione della dichiarazione per l'anno
successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o
irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il
termine di presentazione della dichiarazione per il secondo
anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono
specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si
fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene
pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di
fatturazione e registrazione, nonché in materia di bolla di
accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora
anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata
versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei
corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano sempreché la violazione non sia
stata già constatata e comunque non siano iniziate le
ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle
integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del
presente comma è esclusa la punibilità per i reati previsti
dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle
altre disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto.";
e) all'articolo 60, terzo comma, le parole:
"stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale
relativa all'anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "del
5 marzo dell'anno solare".
4. Nell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, le parole: "entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa
all'anno precedente a quello" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il termine del 5 marzo dell'anno solare".
5. Nella tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
Pag. 63
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota
2 dell'articolo 88, come sostituito dall'articolo 61, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole:
"stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA
relativa all'anno solare precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa
di concessione governativa deve essere corrisposta".
6. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle
finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui
all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30
dicembre 1991, n.413, resta fissato al 15 dicembre 1993.
7. Il certificato di cui al comma 3 dell'articolo
7- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600, relativo agli emolumenti erogati
nell'anno 1993 può essere consegnato agli interessati entro il
20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio
dello stesso anno sia consegnata una comunicazione anticipata
contenente gli elementi necessari per la compilazione
dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma
10, della legge 30 dicembre 1991, n.413, redatta in conformità
ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma
3 dell'articolo 7- bis del citato decreto n.600 del
1973.
8. L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile
1977, n.114, l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge
30 marzo 1981, n.119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28
luglio 1989, n.267, di conversione del decreto-legge 2 giugno
1989, n.212, sono abrogati.
9. Le disposizioni del comma 1, lettera a), numero
2), primo periodo, si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 6 febbraio 1994. Le
disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano a
partire dalle dichiarazioni presentate a decorrere dall'8
dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera p),
si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle
dichiarazioni presentate a partire dalla data dell'8 dicembre
1993. Le disposizioni del comma 1, lettera q), si
applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di
imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le altre
disposizioni contenute nel comma 1 entrano in vigore a partire
dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre
1993. Le disposizioni del comma 2, si applicano a partire dal
periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
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