| (Definizione).
1. Con il contratto di società sportiva due o più persone
conferiscono beni o servizi per la organizzazione, la
promozione e l'esercizio in comune in via esclusiva di una
disciplina sportiva allo scopo di concorrere attraverso il
CONI e con il concorso dello Stato al perseguimento delle
finalità di cui alla presente legge.
2. Le società sportive di cui al comma 1 sono soggette al
riconoscimento, all'autorizzazione, alla vigilanza ed agli
altri controlli stabiliti dalla presente legge. Le società
sportive non possono svolgere, in nessun caso, attività
diverse da quella sportiva o che non siano strumentali ad
essa.
3. La società acquista la personalità giuridica di società
sportiva mediante il riconoscimento da parte del CONI e
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 21.
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