| (Requisiti).
1. Le società sportive per ottenere il riconoscimento ai
sensi dell'articolo 17
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devono costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve
comunque indicare:
a) la denominazione e la sede della società
sportiva;
b) il cognome, il nome, la data ed il luogo di
nascita, il codice fiscale, il domicilio e la cittadinanza dei
soci;
c) l'oggetto sociale, che deve essere conforme ai
princìpi di cui all'articolo 17;
d) il patrimonio ed i mezzi finanziari idonei ad
assicurare l'esercizio dell'attività sociale e che
costituiscono il fondo di dotazione;
e) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il
loro recesso e per la loro esclusione;
f) il numero, il cognome, il nome, la data ed il
luogo di nascita, nonché il codice fiscale dei componenti il
consiglio direttivo e la specificazione dei loro poteri,
indicando quali tra i membri stessi hanno la rappresentanza
della società;
g) il divieto per i dirigenti di ricoprire cariche
sociali in altre società sportive;
h) la gratuità degli incarichi dei dirigenti;
i) il numero dei componenti il collegio dei
sindaci, il cui presidente deve essere iscritto all'albo
professionale dei revisori ufficiali dei conti;
l) l'incompatibilità della qualità di socio con
qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni
altro rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale, diretto
od indiretto, con la società sportiva;
m) l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle
direttive del CONI, del Comitato internazionale olimpico e
delle federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti
ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali.
2. Il fondo di dotazione di cui alla lettera d) del
comma 1 è costituito dalle quote e dai contributi degli
associati e dai beni acquisiti con tali contributi.
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3. Il fondo di dotazione di cui al comma 1, lettera d)
deve essere di ammontare minimo pari a quello stabilito per
ciascuna disciplina sportiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio nazionale
del CONI.
4. Per le obbligazioni assunte dalla società i terzi
possono far valere i loro diritti sul fondo di dotazione e sul
fondo centrale di garanzia, ove ricorrano le condizioni. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
della società.
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