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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6561
DDL0548-0020
Progetto di legge Camera n. 548 - testo presentato - (DDL12-548)
(suddiviso in 44 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C548. TESTIPDL
...C548.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I FINALITA', COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE Capo I. Finalita e competenze.
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC548 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Requisiti).
    1.  Le società sportive per ottenere il riconoscimento ai
  sensi dell'articolo 17
 
                              Pag. 15
 
  devono costituirsi per atto pubblico.  L'atto costitutivo deve
  comunque indicare:
        a)  la denominazione e la sede della società
  sportiva;
        b)  il cognome, il nome, la data ed il luogo di
  nascita, il codice fiscale, il domicilio e la cittadinanza dei
  soci;
        c)  l'oggetto sociale, che deve essere conforme ai
  princìpi di cui all'articolo 17;
        d)  il patrimonio ed i mezzi finanziari idonei ad
  assicurare l'esercizio dell'attività sociale e che
  costituiscono il fondo di dotazione;
        e)  le condizioni per l'ammissione dei soci, per il
  loro recesso e per la loro esclusione;
        f)  il numero, il cognome, il nome, la data ed il
  luogo di nascita, nonché il codice fiscale dei componenti il
  consiglio direttivo e la specificazione dei loro poteri,
  indicando quali tra i membri stessi hanno la rappresentanza
  della società;
        g)  il divieto per i dirigenti di ricoprire cariche
  sociali in altre società sportive;
        h)  la gratuità degli incarichi dei dirigenti;
        i)  il numero dei componenti il collegio dei
  sindaci, il cui presidente deve essere iscritto all'albo
  professionale dei revisori ufficiali dei conti;
        l)  l'incompatibilità della qualità di socio con
  qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni
  altro rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale, diretto
  od indiretto, con la società sportiva;
        m)  l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle
  direttive del CONI, del Comitato internazionale olimpico e
  delle federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti
  ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali.
    2.  Il fondo di dotazione di cui alla lettera  d)  del
  comma 1 è costituito dalle quote e dai contributi degli
  associati e dai beni acquisiti con tali contributi.
 
                              Pag. 16
 
    3.  Il fondo di dotazione di cui al comma 1, lettera  d)
  deve essere di ammontare minimo pari a quello stabilito per
  ciascuna disciplina sportiva con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio nazionale
  del CONI.
    4.  Per le obbligazioni assunte dalla società i terzi
  possono far valere i loro diritti sul fondo di dotazione e sul
  fondo centrale di garanzia, ove ricorrano le condizioni.  Delle
  obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e
  solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
  della società.
 
DATA=940518 FASCID=DDL12-548 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0548 TOTPAG=0029 TOTDOC=0044 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=031 PAGFIN=0016 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=054800 00 FASCIDC=12DDL0548 SORTNAV=0054800 000 00000 ZZDDLC548 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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