| (Commissariamento e liquidazione).
1. In caso di irregolare funzionamento della società
sportiva riconosciuta ai sensi del presente capo, la
federazione sportiva nazionale competente può nominare un
commissario, determinandone i poteri e la durata in carica.
2. Per gravi irregolarità di gestione il CONI può
deliberare la revoca del riconoscimento e la nomina di un
liquidatore della società sportiva.
3. Avvenuta la liquidazione di cui al comma 2, il residuo
attivo viene assegnato al CONI che lo destina al Fondo
centrale di garanzia di cui all'articolo 25.
4. In caso di grave insolvenza e di liquidazione coatta
amministrativa della società sportiva, i responsabili, ai
sensi dello statuto, della società sportiva non possono
rivestire cariche sportive per un periodo di dieci anni.
5. Compiuta la liquidazione ai sensi del comma 2 la società
sportiva è cancellata dal registro di cui all'articolo 21.
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