| (Fondo centrale di garanzia).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con gestione autonoma, un Fondo centrale di garanzia
per i casi di grave insolvenza delle società sportive, di
seguito denominato "Fondo".
2. La garanzia del Fondo è di natura sussidiaria ed è
diretto a coprire, nei limiti e con le modalità stabiliti dal
regolamento di cui al comma 8, le eventuali perdite che i
creditori dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle
procedure stabilite dalla legge.
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3. La garanzia di cui al comma 2 opera entro i limiti delle
disponibilità del Fondo.
4. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dal
versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento
calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496. Al Fondo sono devoluti altresì i beni e gli eventuali
residui attivi di gestione delle società sportive sciolte.
5. Sui concorsi pronostici, il cui esercizio è riservato al
CONI, l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.
1379 e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa
del 24,80 per cento. Sui concorsi medesimi la quota di
spettanza del CONI è determinata in misura pari al 34,20 per
cento, comprensiva del 7 per cento per le spese organizzative
dei concorsi pronostici e della quota dell'1 per cento da
versare al Fondo ai sensi del comma 4.
6. Il Fondo è amministrato da un comitato composto da un
presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
con proprio decreto, dal presidente del CONI con funzioni di
vicepresidente e da tre componenti nominati dal Presidente del
Consiglio dei ministri in rappresentanza dei Ministeri delle
finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dal segretario generale del CONI e dal
presidente del collegio dei revisori dei conti del CONI.
7. Spetta al comitato di cui al comma 6 deliberare in
merito:
a) allo schema di regolamento contenente i criteri
e le modalità che devono presiedere e disciplinare gli
interventi del Fondo, compresa l'assicurazione del Fondo
stesso presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) -
S.p.a.;
b) alle singole richieste di ammissione
all'intervento del Fondo in base alla delibera del Consiglio
nazionale del CONI di rispondenza all'interesse sportivo
nazionale;
c) a quant'altro attiene all'amministrazione, alla
gestione ed al funzionamento del Fondo.
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8. Il regolamento del Fondo è approvato, su proposta del
comitato di cui al comma 6, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro,
delle finanze e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
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