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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


657
DDL0046-0007
Progetto di legge Camera n. 46 - testo presentato - (DDL12-46)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.63 dello stampato)
...C46. TESTIPDL
...C46.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC46 ZZ12 ZZDL ZZPR
                     (Oneri deducibili).
      1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
  "Art.  10  (Oneri deducibili).  -  1.  Dal
  reddito complessivo si deducono, se non sono
 
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  deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
  concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
  contribuente:
            a)  i canoni, livelli, censi ed altri oneri
  gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare
  il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
  obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della
  pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
  contributi agricoli unificati;
            b)  le spese mediche e quelle di assistenza
  specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità
  o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3
  della legge 5 febbraio 1992, n.104, per la parte che eccede
  lire 500 mila.  Si considerano rimaste a carico del
  contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
  contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i
  quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
  deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che
  concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a
  carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
  contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
  concorrono a formare il suo reddito;
            c)  gli assegni periodici corrisposti al
  coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei
  figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
  scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei
  suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
  provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
            d)  gli assegni periodici corrisposti in forza
  di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
  risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli
  assegni alimentari corrisposti a persone indicate
  nell'articolo 433 del codice civile;
            e)  i contributi previdenziali ed assistenziali
  versati in ottemperanza a disposizioni di legge.  I contributi
  di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989,
  n.101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi
  stabiliti;
            f)  le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati
  ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
  ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto
  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e
  dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n.178;
            g)  i contributi, le donazioni e le oblazioni
  erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee
  ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n.49,
  per un importo non superiore al 2 per cento del reddito
  complessivo dichiarato;
            h)  le indennità per perdita dell'avviamento
  corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di
  cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi
  diversi da quello di abitazione;
            i)  le erogazioni liberali in denaro, fino
  all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto
  centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
  italiana;
 
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            l)  le erogazioni liberali in denaro di cui
  all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n.516,
  all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n.517,
  e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n.409,
  nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
      2.  Le spese di cui alla lettera  b)  del comma
  1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone
  indicate nell'articolo 433 del codice civile.
        3.  Gli oneri di cui alle lettere  f),   g)
  e  h)  del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui
  all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli
  soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5
  ai fini della imputazione del reddito.  Nella stessa
  proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo
  d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro
  successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643,
  corrisposta dalle società stesse.";
          b)  all'articolo 21 il comma 2 è sostituito dal
  seguente: "2.  Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto
  gli oneri di cui alle lettere  a),   g),   h),
  i)  e  l)  del comma 1 dell'articolo 10.";
          c)  all'articolo 65, comma 2, lettera  a),  le
  parole: "nonché i contributi di cui al secondo comma
  dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n.73" sono
  sostituite dalle seguenti: "nonché i contributi, le donazioni
  e le oblazioni di cui alla lettera  g)  dell'articolo 10";
  nello stesso comma dopo la lettera  c-bis),  sono aggiunte
  le seguenti lettere:
        " c-ter)  le spese sostenute dai soggetti obbligati
  alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate
  ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n.1089, e del decreto del
  Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, nella
  misura effettivamente rimasta a carico.  La necessità delle
  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare
  da apposita certificazione rilasciata dalla competente
  soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
  ambientali, previo accertamento della loro congruità
  effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio
  del Ministero delle finanze.  La deduzione non spetta in caso
  di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
  autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e
  ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge
  per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello
  Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata
  esportazione non autorizzata di questi ultimi.
  L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà
  immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate
  del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
  indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione
  inizia a decorrere il termine per la rettifica della
  dichiarazione dei redditi;
          c-quater)  le erogazioni liberali in denaro a
  favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di
  fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza
  scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di
  ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
  artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
  protezione o
 
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  il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge
  1^ giugno 1939, n.1089, e nel decreto del Presidente della
  Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, ivi comprese le
  erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
  esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
  culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
  eventualmente a tal fine necessari.  Le mostre, le esposizioni,
  gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo
  parere del competente comitato di settore del Consiglio
  nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per
  i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la
  previsione di spesa ed il conto consuntivo.  Il Ministero per i
  beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
  affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni
  legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni
  siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla
  l'impiego delle erogazioni stesse.  Detti termini possono, per
  causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
  volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
  termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla
  destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata
  dello Stato;
          c-quinquies)  le erogazioni liberali in denaro,
  per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
  dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
  fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
  scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello
  spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
  strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
  esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
  spettacolo.  Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal
  percipiente entro il termine di due anni dalla data del
  ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata
  dello Stato.";
          d)  all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;
          e)  l'articolo 110 è sostituito dal seguente:
  "Art.  110  (Oneri deducibili).  -  1.  Dal
  reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
  determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo,
  gli oneri indicati alle lettere  a),   f)  e  g)
  del comma 1 dell'articolo 10.  Per l'imposta di cui
  all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n.643, la deduzione è ammessa, per quote
  costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei
  quattro successivi.  In caso di rimborso degli oneri dedotti ai
  sensi del presente articolo, le somme corrispondenti
  concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di
  imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.";
          f)  all'articolo 113, comma 2, i periodi secondo e
  terzo sono sostituiti dai seguenti: "Dal reddito complessivo
  si deducono gli oneri indicati alle lettere  a)  e
  g)  del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti
  nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei
  quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n
  643.  Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1,
  terzo periodo.";
 
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          g)  all'articolo 114, comma 1, i periodi secondo e
  terzo sono sostituiti dai seguenti: "Dal reddito complessivo
  si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del
  reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati
  alle lettere  a)  e  g)  del comma 1 dell'articolo 10
  e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643.  Si applica la
  disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.".
      2.  All'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n.9, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
          a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.  Le
  spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla
  lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per gli
  interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta
  dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il
  contenimento dei consumi energetici in conformità delle
  vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi
  energetici negli edifici, posti in essere nelle unità
  immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da
  quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono
  deducibili dal reddito complessivo.  La deduzione spetta nella
  misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a
  carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla
  sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato
  eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo.  Per
  ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere
  superiore al reddito della unità immobiliare, nella quale sono
  stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza
  tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma
  4- quater),  del predetto testo unico, né della
  maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo
  unico.  La deduzione si applica per gli interventi il cui
  pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre
  1994.";
          b)  nel comma 3 le parole: "da cui si applica la
  riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "da cui si applica
  la deduzione".
      3.  Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio
  1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
  marzo 1993, n.75, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
  "In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito
  complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
  fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
  risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta
  in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
  la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla
  base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti
  decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta
  precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e
  delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre
  1993, n. 568.  Tale disposizione si applica anche con
  riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a
  formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.".
 
                              Pag. 68
 
      4.  L'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n.49, e
  l'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono
  abrogati.
      5.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano dal
  periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.  Le
  disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta
  successivo a quello in corso alla predetta data e la deduzione
  ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-46 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0046 TOTPAG=0081 TOTDOC=0013 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0063 RIGINIZ=049 PAGFIN=0068 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=63 PAGEFIN=68 SORTRES= SORTDDL=004600 00 FASCIDC=12DDL0046 SORTNAV=0004600 000 00000 ZZDDLC46 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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