| (Oneri deducibili).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono, se non sono
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deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri
gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare
il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della
pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità
o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n.104, per la parte che eccede
lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che
concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al
coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei
figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei
suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza
di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi
di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989,
n.101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi
stabiliti;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati
ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e
dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n.178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni
erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee
ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n.49,
per un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di
cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi
diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
italiana;
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l) le erogazioni liberali in denaro di cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n.516,
all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n.517,
e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n.409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma
1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g)
e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui
all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5
ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa
proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo
d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro
successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643,
corrisposta dalle società stesse.";
b) all'articolo 21 il comma 2 è sostituito dal
seguente: "2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto
gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.";
c) all'articolo 65, comma 2, lettera a), le
parole: "nonché i contributi di cui al secondo comma
dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n.73" sono
sostituite dalle seguenti: "nonché i contributi, le donazioni
e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10";
nello stesso comma dopo la lettera c-bis), sono aggiunte
le seguenti lettere:
" c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati
alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate
ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n.1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle
spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare
da apposita certificazione rilasciata dalla competente
soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
ambientali, previo accertamento della loro congruità
effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio
del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso
di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge
per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello
Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata
esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà
immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate
del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a
favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di
ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o
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il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge
1^ giugno 1939, n.1089, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, ivi comprese le
erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni,
gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo
parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per
i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la
previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i
beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni
siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per
causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla
destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata
dello Stato;
c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata
dello Stato.";
d) all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;
e) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:
"Art. 110 (Oneri deducibili). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)
del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.643, la deduzione è ammessa, per quote
costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei
quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai
sensi del presente articolo, le somme corrispondenti
concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di
imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.";
f) all'articolo 113, comma 2, i periodi secondo e
terzo sono sostituiti dai seguenti: "Dal reddito complessivo
si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e
g) del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti
nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei
quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n
643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1,
terzo periodo.";
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g) all'articolo 114, comma 1, i periodi secondo e
terzo sono sostituiti dai seguenti: "Dal reddito complessivo
si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del
reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati
alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10
e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643. Si applica la
disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.".
2. All'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n.9, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le
spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per gli
interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta
dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il
contenimento dei consumi energetici in conformità delle
vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi
energetici negli edifici, posti in essere nelle unità
immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da
quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono
deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella
misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a
carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla
sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato
eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per
ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere
superiore al reddito della unità immobiliare, nella quale sono
stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza
tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma
4- quater), del predetto testo unico, né della
maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo
unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui
pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre
1994.";
b) nel comma 3 le parole: "da cui si applica la
riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "da cui si applica
la deduzione".
3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n.75, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
"In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito
complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla
base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti
decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta
precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e
delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre
1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con
riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a
formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.".
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4. L'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n.49, e
l'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono
abrogati.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano dal
periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le
disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla predetta data e la deduzione
ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.
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