| (Prestazione sportiva dell'atleta).
1. La prestazione sportiva può essere resa a titolo
gratuito od a titolo oneroso da parte dell'atleta, come
definito ai sensi dell'articolo 27.
2. La prestazione a titolo oneroso dell'atleta che abbia il
carattere della continuità costituisce oggetto di contratto di
lavoro subordinato, regolato dalle norme stabilite nella
presente legge.
3. La prestazione sportiva a titolo oneroso dell'atleta
costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando
ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola
manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro
collegate e svolgentesi in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per
ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o di
allenamento;
c) la prestazione oggetto del contratto, pur avendo
carattere continuativo, non superi la durata delle otto ore
settimanali ovvero di cinque giorni ogni mese, ovvero di
trenta giorni ogni anno.
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