| (Disciplina del lavoro subordinato
sportivo).
1. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si
costituisce mediante assunzione diretta e con la stipula di un
contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo
e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo
il contratto tipo predisposto dalla federazione sportiva
nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate in
conformità all'accordo stipulato da essi ogni tre anni.
2. La società sportiva ha l'obbligo di depositare il
contratto di cui al comma 1 presso la federazione sportiva
nazionale competente per la sua approvazione.
3. Le eventuali clausole del contratto di cui al comma 1
contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da
quelle del contratto tipo di cui al medesimo comma 1.
4. Nel contratto individuale deve essere prevista la
clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle
istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il
conseguimento degli scopi agonistici.
5. Nel contratto di cui al comma 4 può essere prevista una
clausola compromissoria con la quale le controversie
concernenti l'attuazione del contratto ed insorte fra la
società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio
arbitrale. La stessa clausola deve contenere la nomina degli
arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e le
procedure per la loro nomina.
6. Il contratto di cui al presente articolo non può
contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative
della libertà professionale dello sportivo per il periodo
successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere
integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali
pattuizioni.
7. Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la
costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle
società sportive e degli sportivi per la corresponsione
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della indennità di anzianità al termine dell'attività
sportiva ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile.
8. Ai contratti di cui al presente articolo non si
applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33,
34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni; ai contratti di lavoro a termine non si
applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230, e
successive modificazioni.
9. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si
applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni
sportive nazionali.
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