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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6573
DDL0548-0032
Progetto di legge Camera n. 548 - testo presentato - (DDL12-548)
(suddiviso in 44 Unità Documento)
Unità Documento n.32 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C548. TESTIPDL
...C548.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I FINALITA', COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE Capo I. Finalita e competenze.
Pag. 22 Art. 30.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC548 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Disciplina del lavoro subordinato
                          sportivo).
    1.  Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si
  costituisce mediante assunzione diretta e con la stipula di un
  contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo
  e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo
  il contratto tipo predisposto dalla federazione sportiva
  nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate in
  conformità all'accordo stipulato da essi ogni tre anni.
    2.  La società sportiva ha l'obbligo di depositare il
  contratto di cui al comma 1 presso la federazione sportiva
  nazionale competente per la sua approvazione.
    3.  Le eventuali clausole del contratto di cui al comma 1
  contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da
  quelle del contratto tipo di cui al medesimo comma 1.
    4.  Nel contratto individuale deve essere prevista la
  clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle
  istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il
  conseguimento degli scopi agonistici.
    5.  Nel contratto di cui al comma 4 può essere prevista una
  clausola compromissoria con la quale le controversie
  concernenti l'attuazione del contratto ed insorte fra la
  società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio
  arbitrale.  La stessa clausola deve contenere la nomina degli
  arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e le
  procedure per la loro nomina.
    6.  Il contratto di cui al presente articolo non può
  contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative
  della libertà professionale dello sportivo per il periodo
  successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere
  integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali
  pattuizioni.
    7.  Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la
  costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle
  società sportive e degli sportivi per la corresponsione
 
                              Pag. 23
 
  della indennità di anzianità al termine dell'attività
  sportiva ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile.
    8.  Ai contratti di cui al presente articolo non si
  applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33,
  34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
  modificazioni; ai contratti di lavoro a termine non si
  applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230, e
  successive modificazioni.
    9.  L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si
  applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni
  sportive nazionali.
 
DATA=940518 FASCID=DDL12-548 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0548 TOTPAG=0029 TOTDOC=0044 NDOC=0032 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=001 PAGFIN=0023 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=054800 00 FASCIDC=12DDL0548 SORTNAV=0054800 000 00000 ZZDDLC548 NDOC0032 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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