| (Indennità di preparazione e
di promozione).
1. Le federazioni sportive nazionali possono prevedere che
nel caso di trasferimento di un atleta da una società ad
un'altra sia dovuta da parte della nuova società a quella di
appartenenza una indennità di preparazione in misura stabilita
dalla stessa federazione. Comunque, cessato il rapporto di
lavoro contrattuale, l'atleta professionista è libero di
stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni
sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte
della società firmataria del nuovo contratto alla società
sportiva
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titolare del precedente contratto di una indennità di
preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da
determinare secondo coefficienti e parametri stabiliti dalla
stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze
dei singoli sport.
2. Nel caso di primo contratto, l'indennità prevista dal
comma 1 può essere versata alla società od alla associazione
sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima
attività dilettantistica.
3. Alla società od all'associazione sportiva che, in virtù
di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto
all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il
diritto di stipulare il primo contratto professionistico con
lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in
pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le
modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive in
relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche dei
singoli.
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