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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6576
DDL0548-0035
Progetto di legge Camera n. 548 - testo presentato - (DDL12-548)
(suddiviso in 44 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C548. TESTIPDL
...C548.
...PROPOSTA DI LEGGE -- TITOLO I FINALITA', COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE Capo I. Finalita e competenze.
Art. 33.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC548 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Trattamento pensionistico
               dello sportivo professionista).
    1.  L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la
  vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno
  1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è
  estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo
  28 della presente legge.
    2.  I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per
  l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovuti per gli
  assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul
  compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e
  nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per
  i giocatori e gli allenatori di calcio.
    3.  Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni,
  l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti
  titolari di contratto di lavoro autonomo ai sensi del comma 3
  dell'articolo 29 è determinato con decreto del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, sentite le federazioni
  sportive nazionali.
 
                              Pag. 25
 
    4.  I contributi di cui al comma 2 sono ripartiti tra
  società sportive e gli assicurati nella proporzione di due
  terzi e di un terzo.  Sono interamente a carico degli
  assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di
  contratto di lavoro autonomo ai sensi del comma 3
  dell'articolo 29.
    5.  Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della
  legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due
  rappresentanti degli sportivi professionisti di cui
  all'articolo 28 della presente legge, designati dalle
  organizzazioni sindacali di categoria rappresentative a
  livello nazionale.  In mancanza di tali organizzazioni, i due
  rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, su proposta del presidente
  del CONI.
    6.  Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e
  del suo ammontare, gli sportivi professionisti di cui
  all'articolo 28 della presente legge possono riscattare, a
  domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data
  di entrata in vigore della presente legge secondo le norme e
  le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
  n. 1338.
    7.  Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale,
  istituito con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire
  il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo
  anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per
  le donne, quando risultino versati od accreditati in loro
  favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli
  versati per prosecuzione volontaria.
    8.  La contribuzione di cui al comma 7 deve risultare
  versata per il lavoro svolto con la qualifica di sportivo
  professionista come definita ai sensi dell'articolo 28.
 
DATA=940518 FASCID=DDL12-548 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0548 TOTPAG=0029 TOTDOC=0044 NDOC=0035 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=020 PAGFIN=0025 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=054800 00 FASCIDC=12DDL0548 SORTNAV=0054800 000 00000 ZZDDLC548 NDOC0035 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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