| (Trattamento pensionistico
dello sportivo professionista).
1. L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno
1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è
estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo
28 della presente legge.
2. I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovuti per gli
assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul
compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e
nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per
i giocatori e gli allenatori di calcio.
3. Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni,
l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti
titolari di contratto di lavoro autonomo ai sensi del comma 3
dell'articolo 29 è determinato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le federazioni
sportive nazionali.
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4. I contributi di cui al comma 2 sono ripartiti tra
società sportive e gli assicurati nella proporzione di due
terzi e di un terzo. Sono interamente a carico degli
assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di
contratto di lavoro autonomo ai sensi del comma 3
dell'articolo 29.
5. Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della
legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due
rappresentanti degli sportivi professionisti di cui
all'articolo 28 della presente legge, designati dalle
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative a
livello nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due
rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, su proposta del presidente
del CONI.
6. Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e
del suo ammontare, gli sportivi professionisti di cui
all'articolo 28 della presente legge possono riscattare, a
domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge secondo le norme e
le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338.
7. Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale,
istituito con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire
il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo
anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per
le donne, quando risultino versati od accreditati in loro
favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli
versati per prosecuzione volontaria.
8. La contribuzione di cui al comma 7 deve risultare
versata per il lavoro svolto con la qualifica di sportivo
professionista come definita ai sensi dell'articolo 28.
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