| (Tutela sanitaria).
1. L'attività sportiva agonistica e non agonistica è svolta
sotto controlli medici periodici effettuati dalle unità
sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, secondo le
disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni.
2. Le modalità, la frequenza ed i contenuti dei controlli
medici di cui al comma 1 del presente articolo sono
disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 18 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5
marzo 1982, e successive modificazioni, e dal decreto del
Ministro della sanità 28 febbraio 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 marzo 1983.
Capo III.
Ufficiali di gara.
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