Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


658
DDL0046-0008
Progetto di legge Camera n. 46 - testo presentato - (DDL12-46)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.68 dello stampato)
...C46. TESTIPDL
...C46.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC46 ZZ12 ZZDL ZZPR
                   (Detrazioni d'imposta).
      1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  all'articolo 11, comma 2, le parole: "le
  detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite
  dalle seguenti: "le detrazioni previste negli articoli 12, 13
  e 13- bis ";
          b)  all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal
  seguente: " 4.  Le detrazioni per carichi di famiglia
  spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono
  possiedano un reddito complessivo non superiore a lire
  5.100.000, al lordo degli oneri deducibili.";
          c)  all'articolo 12 il comma 6 è abrogato;
          d)  all'articolo 13 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2.  Se
  il reddito di lavoro dipendente non supera 14.500.000 lire
  annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo
  di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 237.215.  Tale
  ulteriore detrazione è ridotta nelle seguenti misure:
          a)  lire 200.725, se il reddito di lavoro
  dipendente è superiore a lire 14.500.000 ma non a lire
  14.600.000;
          b)  lire 127.715, se il reddito di lavoro
  dipendente è superiore a lire 14.600.000 ma non a lire
  14.700.000;
          c)  lire 45.590, se il reddito di lavoro
  dipendente è superiore a lire 14.700.000 ma non a lire
  14.825.000.";
          2) il comma 3 è abrogato;
          3) il comma 4 è sostituito dal seguente: " 4.  Se
  alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49
  o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione
  dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei
  commi 1 e 2, pari a:
          a)  lire 189.000, se l'ammontare complessivo dei
  redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire
  7.600.000;
          b)  lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei
  redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
  7.600.000 ma non a lire 7.700.000;
          c)  lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei
  redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
  7.700.000 ma non a lire 7.800.000.";
 
                              Pag. 69
 
          4) il comma 5 è abrogato;
          e)  dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  "Art.  13- bis (Detrazioni per oneri).  -  1.
  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per
  cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
  deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
  concorrono a formare il reddito complessivo:
            a)  gli interessi passivi e relativi oneri
  accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da
  clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
  territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
  europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
  Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
  mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei
  terreni dichiarati;
            b)  gli interessi passivi, e relativi oneri
  accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da
  clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
  territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
  europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
  Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui
  garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
  dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
  entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non
  superiore a 7 milioni di lire.  L'acquisto della unità
  immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o
  successivi alla data della stipulazione del contratto di
  mutuo.  Per abitazione principale si intende quella nella quale
  il contribuente dimora abitualmente.  La detrazione spetta non
  oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la
  dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
  dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.  In caso di
  contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di
  mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare
  complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
  rivalutazione sostenuti.  La detrazione spetta, nello stesso
  limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con
  riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di
  alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari
  di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
  costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
  oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
  ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
            c)  le spese chirurgiche, per prestazioni
  specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere,
  compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la
  locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni
  funzionali permanenti nonché la parte che eccede lire 500 mila
  delle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo
  10, comma 1, lettera  b).  Tra i mezzi necessari per la
  locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti
  si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000
  centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500
  centimetri cubici, se con motore diesel, adattate ad invalidi,
  per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in
  serie.  Si considerano rimaste a carico del contribuente anche
  le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
  assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
  detrazione
 
                              Pag. 70
 
  d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
  complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.  Si
  considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le
  spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
  essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito,
  salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la
  detrazione in sede di ritenuta;
            d)  le spese funebri sostenute in dipendenza
  della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice
  civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a
  1 milione di lire per ciascuna di esse;
            e)  le spese per frequenza di corsi di
  istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore
  a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
  statali;
            f)  i premi per assicurazioni sulla vita del
  contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli
  infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per
  legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2
  milioni e 500 mila.  La detrazione relativa ai premi per
  assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il
  contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque
  anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di
  prestiti nel periodo di durata minima.  In caso di riscatto
  dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei
  premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta
  costituisce reddito soggetto a tassazione a norma
  dell'articolo 18 e l'imposta è determinata applicando una
  aliquota non superiore al 27 per cento; in tale caso l'impresa
  assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al
  contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata
  all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota
  stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
  Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite
  di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione
  in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
  detrazione in sede di ritenuta;
            g)  le spese sostenute dai soggetti obbligati
  alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate
  ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n.1089, e del decreto del
  Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, nella
  misura effettivamente rimasta a carico.  La necessità delle
  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare
  da apposita certificazione rilasciata dalla competente
  soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
  ambientali, previo accertamento della loro congruità
  effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio
  del Ministero delle finanze.  La detrazione non spetta in caso
  di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
  autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e
  ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge
  per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello
  Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata
  esportazione non autorizzata di questi ultimi.
  L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà
  immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate
  del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
  perdita del
 
                              Pag. 71
 
  diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della
  comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica
  della dichiarazione dei redditi;
            h)  le erogazioni liberali in denaro a favore
  dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e
  di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
  lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e
  di documentazione di rilevante valore culturale e artistico,
  effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il
  restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1^
  giugno 1939, n.1089, e nel decreto del Presidente della
  Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, ivi comprese le
  erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
  esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
  culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
  eventualmente a tal fine necessari.  Le mostre, le esposizioni,
  gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo
  parere del competente comitato di settore del Consiglio
  nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per
  i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la
  previsione di spesa ed il conto consuntivo.  Il Ministero per i
  beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
  affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni
  legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni
  siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla
  l'impiego delle erogazioni stesse.  Detti termini possono, per
  causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
  volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
  termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla
  destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata
  dello Stato;
            i)  le erogazioni liberali in denaro, per
  importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
  dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
  fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
  scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello
  spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
  strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
  esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
  spettacolo.  Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal
  percipiente entro il termine di due anni dalla data del
  ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata
  dello Stato.
        2.  Per gli oneri indicati alle lettere  c),
  e)  e  f)  del comma 1 la detrazione spetta anche se
  sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate
  nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste,
  fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera  f),  il
  limite complessivo ivi stabilito.
        3.  Per gli oneri di cui alle lettere  a), g), h)
  e  i)  del comma 1 sostenuti dalle società semplici di
  cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella
  stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini
  della imputazione del reddito.";
          f)  all'articolo 21 il comma 3 è sostituito dal
  seguente: " 3.  Le detrazioni di cui all'articolo
  13- bis  spettano soltanto per gli oneri indicati alle
  lettere  a), b), g), h)  e  i)
  dello stesso articolo.  Le detrazioni per carichi di
  famiglia non competono.";
 
                              Pag. 72
 
          g)  dopo l'articolo 110 è inserito il seguente:
  "Art.  110- bis (Detrazione d'imposta per oneri).  -
  1.  Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza
  del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri
  indicati alle lettere  a), g), h)  e  i)
  del comma 1 dell'articolo 13- bis.  La detrazione
  spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili
  nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
  formare il reddito complessivo.  In caso di rimborso degli
  oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta
  dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il
  rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento
  dell'onere rimborsato.";
          h)  all'articolo 113 dopo il comma 2 è aggiunto il
  seguente: " 2bis.  Dall'imposta lorda si detrae, fino alla
  concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento
  degli oneri indicati alle lettere  a),   g),   h)
  e  i)  del comma 1 dell'articolo 13- bis.  Si applica
  la disposizione dell'articolo 110- bis,  comma 1, ultimo
  periodo.";
          i)  all'articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto
  il seguente: " 1bis.  Dall'imposta lorda si detrae, fino
  alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per
  cento degli oneri indicati alle lettere  a),   g),
  h)  e  i)  del comma 1 dell'articolo 13- bis.  La
  detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano
  deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che
  concorre a formare il reddito complessivo.  Si applica la
  disposizione dell'articolo 110- bis,  comma 1, terzo
  periodo.".
      2.  All'articolo 23 del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n.600, il sesto comma è
  sostituito dal seguente: "Per i rapporti di lavoro dipendente
  che importano prestazioni di attività lavorativa e
  corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno,
  sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a
  concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente
  all'intero importo delle detrazioni di imposta previste
  nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n.917, e all'importo delle detrazioni,
  rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste
  nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni
  stabilite nella lettera  a)  del secondo comma del
  presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si
  applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di
  reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
  computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.".
      3.  Per i premi per assicurazioni sulla vita del
  contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi
  dell'articolo 10, comma 1, lettera  m),  del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nella
  formulazione vigente anteriormente alle modificazioni
  introdotte dal comma 1, lettera  e),  del presente
  articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del
  quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui
  allo stesso articolo 10, comma 1, lettera  m),  secondo
  periodo.
 
                              Pag. 73
 
      4.  Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli
  110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n.917, nella formulazione vigente anteriormente
  alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1,
  lettere  f),   g)  ed  h)  del presente decreto,
  concorrono a formare il reddito complessivo del periodo
  d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.
      5.  I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
  riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di
  imposta, contenuti in disposizioni legislative emanate
  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
  decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti
  disposizioni dell'articolo 13- bis  dello stesso testo
  unico.
      6.  Nell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992,
  n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
  1992, n.438, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  i commi 1 e 2 sono abrogati;
          b)  nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal
  seguente: "La detrazione di cui all'articolo 13- bis  del
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si
  applica anche nelle ipotesi previste alle lettere  b)  e
  c)  del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e
  le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati
  concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.".
      7.  Le disposizioni del comma 1, lettera  d),  numero
  1), si applicano a decorrere dall'anno 1994; per i periodi di
  paga anteriori a quello in corso alla data del 6 febbraio
  1994, la nuova misura della ulteriore detrazione è
  riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno 1994 o, se
  precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.  Le
  altre disposizioni contenute nel comma 1 e quelle dei commi 2
  e 6 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla
  data dell'8 dicembre 1993; restano fermi, anche per l'anno
  1994, i provvedimenti adottati sulla base degli importi
  indicati in tali disposizioni.  La disposizione di cui
  all'articolo 13- bis,  comma 1, lettera  b),  del
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
  introdotta dal comma 1, lettera  e),  del presente
  articolo, si applica ai contratti di mutuo stipulati a partire
  dal 1^ gennaio 1993.  Per i contratti stipulati anteriormente a
  tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di
  interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a
  7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto
  dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  Per i
  contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il
  termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve
  essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data
  dell'8 dicembre 1993.
 
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