| (Detrazioni d'imposta).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, le parole: "le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite
dalle seguenti: "le detrazioni previste negli articoli 12, 13
e 13- bis ";
b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal
seguente: " 4. Le detrazioni per carichi di famiglia
spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo non superiore a lire
5.100.000, al lordo degli oneri deducibili.";
c) all'articolo 12 il comma 6 è abrogato;
d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Se
il reddito di lavoro dipendente non supera 14.500.000 lire
annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo
di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 237.215. Tale
ulteriore detrazione è ridotta nelle seguenti misure:
a) lire 200.725, se il reddito di lavoro
dipendente è superiore a lire 14.500.000 ma non a lire
14.600.000;
b) lire 127.715, se il reddito di lavoro
dipendente è superiore a lire 14.600.000 ma non a lire
14.700.000;
c) lire 45.590, se il reddito di lavoro
dipendente è superiore a lire 14.700.000 ma non a lire
14.825.000.";
2) il comma 3 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: " 4. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49
o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei
commi 1 e 2, pari a:
a) lire 189.000, se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire
7.600.000;
b) lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
7.600.000 ma non a lire 7.700.000;
c) lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
7.700.000 ma non a lire 7.800.000.";
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4) il comma 5 è abrogato;
e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
"Art. 13- bis (Detrazioni per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei
terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui
garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non
superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità
immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o
successivi alla data della stipulazione del contratto di
mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale
il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la
dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di
contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di
mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare
complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso
limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con
riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di
alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari
di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
c) le spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere,
compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la
locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni
funzionali permanenti nonché la parte che eccede lire 500 mila
delle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo
10, comma 1, lettera b). Tra i mezzi necessari per la
locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti
si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000
centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500
centimetri cubici, se con motore diesel, adattate ad invalidi,
per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in
serie. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche
le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione
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d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si
considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito,
salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la
detrazione in sede di ritenuta;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza
della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a
1 milione di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di
istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore
a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni sulla vita del
contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli
infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per
legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per
assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il
contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque
anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di
prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto
dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei
premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta
costituisce reddito soggetto a tassazione a norma
dell'articolo 18 e l'imposta è determinata applicando una
aliquota non superiore al 27 per cento; in tale caso l'impresa
assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al
contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata
all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota
stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite
di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione
in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati
alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate
ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n.1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle
spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare
da apposita certificazione rilasciata dalla competente
soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
ambientali, previo accertamento della loro congruità
effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio
del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso
di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge
per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello
Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata
esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà
immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate
del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
perdita del
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diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica
della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e
di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e
di documentazione di rilevante valore culturale e artistico,
effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il
restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1^
giugno 1939, n.1089, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, ivi comprese le
erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni,
gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo
parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per
i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la
previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i
beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni
siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per
causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla
destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata
dello Stato;
i) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata
dello Stato.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c),
e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se
sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste,
fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il
limite complessivo ivi stabilito.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h)
e i) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di
cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini
della imputazione del reddito.";
f) all'articolo 21 il comma 3 è sostituito dal
seguente: " 3. Le detrazioni di cui all'articolo
13- bis spettano soltanto per gli oneri indicati alle
lettere a), b), g), h) e i)
dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di
famiglia non competono.";
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g) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente:
"Art. 110- bis (Detrazione d'imposta per oneri). -
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza
del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i)
del comma 1 dell'articolo 13- bis. La detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli
oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta
dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento
dell'onere rimborsato.";
h) all'articolo 113 dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: " 2bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento
degli oneri indicati alle lettere a), g), h)
e i) del comma 1 dell'articolo 13- bis. Si applica
la disposizione dell'articolo 110- bis, comma 1, ultimo
periodo.";
i) all'articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente: " 1bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino
alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per
cento degli oneri indicati alle lettere a), g),
h) e i) del comma 1 dell'articolo 13- bis. La
detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano
deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che
concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la
disposizione dell'articolo 110- bis, comma 1, terzo
periodo.".
2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, il sesto comma è
sostituito dal seguente: "Per i rapporti di lavoro dipendente
che importano prestazioni di attività lavorativa e
corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno,
sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a
concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente
all'intero importo delle detrazioni di imposta previste
nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, e all'importo delle detrazioni,
rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste
nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni
stabilite nella lettera a) del secondo comma del
presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si
applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di
reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.".
3. Per i premi per assicurazioni sulla vita del
contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nella
formulazione vigente anteriormente alle modificazioni
introdotte dal comma 1, lettera e), del presente
articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del
quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera m), secondo
periodo.
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4. Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli
110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, nella formulazione vigente anteriormente
alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1,
lettere f), g) ed h) del presente decreto,
concorrono a formare il reddito complessivo del periodo
d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.
5. I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di
imposta, contenuti in disposizioni legislative emanate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti
disposizioni dell'articolo 13- bis dello stesso testo
unico.
6. Nell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992,
n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n.438, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal
seguente: "La detrazione di cui all'articolo 13- bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si
applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e
c) del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e
le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.".
7. Le disposizioni del comma 1, lettera d), numero
1), si applicano a decorrere dall'anno 1994; per i periodi di
paga anteriori a quello in corso alla data del 6 febbraio
1994, la nuova misura della ulteriore detrazione è
riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno 1994 o, se
precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le
altre disposizioni contenute nel comma 1 e quelle dei commi 2
e 6 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla
data dell'8 dicembre 1993; restano fermi, anche per l'anno
1994, i provvedimenti adottati sulla base degli importi
indicati in tali disposizioni. La disposizione di cui
all'articolo 13- bis, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotta dal comma 1, lettera e), del presente
articolo, si applica ai contratti di mutuo stipulati a partire
dal 1^ gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a
tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di
interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a
7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i
contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il
termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve
essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data
dell'8 dicembre 1993.
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