| (Agevolazioni).
1. Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto
di contratto di lavoro autonomo ai sensi del comma 3
dell'articolo 29 della presente legge si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a)
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
2. L'indennità di cui all'articolo 32 della presente legge
è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi
dell'articolo 18 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle cessioni dei
contratti ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 si applica
secondo le consuete modalità ed in base all'aliquota del 9 per
cento.
4. Per le operazioni di cui al presente articolo le società
sportive devono osservare le disposizioni del decreto del
Presidente
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della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, o distintamente dalle altre attività
esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari.
5. Le somme versate a titolo di indennità di preparazione e
di promozione, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge,
sono equiparate alle operazioni esenti dall'IVA ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n.
24.
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