Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


659
DDL0046-0009
Progetto di legge Camera n. 46 - testo presentato - (DDL12-46)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.74 dello stampato)
...C46. TESTIPDL
...C46.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria
Pag. 74 Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC46 ZZ12 ZZDL ZZPR
                  (Redditi dei fabbricati).
      1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  all'articolo 23 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;
          2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;
          b)  all'articolo 33 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo: "Non si considerano, altresì, produttive di reddito
  le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate
  licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro,
  risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
  limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante
  il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.";
          2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  " 3-bis.  Il reddito imputabile a ciascun condomino
  derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n.2, del
  codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o
  attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a
  formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore
  a lire 50 mila.";
        c)  all'articolo 34, il comma 4- bis  è
  sostituito dal seguente: " 4-bis.  Qualora il canone
  risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente
  del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di
  cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a
  quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.  Per
  i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole
  della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata
  al 25 per cento.";
          d)  l'articolo 38 è sostituito dal seguente:
  "Art.  38  (Unità immobiliari non locate).  -  1.
  Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in
  aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del
  possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e
  professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi,
  sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie,
  dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a
  propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.";
          e)  all'articolo 129, il comma 2 è sostituito dal
  seguente: " 2.  In deroga all'articolo 34, per i
  fabbricati dati in locazione in regime legale di
  determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato
  in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per
  cento.  Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e
  nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la
  riduzione è elevata al 25 per cento.".
 
                              Pag. 75
 
      2.  La disposizione di cui all'articolo 34, comma
  4- bis,  del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n.917, nella formulazione vigente anteriormente
  alle modifiche apportate dal comma 1, lettera  c),  del
  presente articolo, si intende nel senso che devono essere
  comprovate da idonea documentazione soltanto le spese di cui
  si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfetaria
  del 10 per cento.  Le spese documentate non dedotte ai fini
  della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di
  imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 dicembre
  1993 per il quale il termine di presentazione della
  dichiarazione è scaduto anteriormente a tale data, possono
  essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta
  sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
  delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla
  data dell'8 dicembre 1993.
      3.  Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982,
  n.168, il comma 4- ter  dell'articolo 34 del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ed il
  comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
  n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
  1993, n.75, sono abrogati.
      4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a
  partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8
  dicembre 1993.
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-46 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0046 TOTPAG=0081 TOTDOC=0013 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0074 RIGINIZ=001 PAGFIN=0075 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=74 PAGEFIN=75 SORTRES= SORTDDL=004600 00 FASCIDC=12DDL0046 SORTNAV=0004600 000 00000 ZZDDLC46 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati