| (Redditi dei fabbricati).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;
2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non si considerano, altresì, produttive di reddito
le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate
licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante
il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.";
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
" 3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino
derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n.2, del
codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o
attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a
formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore
a lire 50 mila.";
c) all'articolo 34, il comma 4- bis è
sostituito dal seguente: " 4-bis. Qualora il canone
risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente
del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di
cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a
quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per
i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole
della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata
al 25 per cento.";
d) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Unità immobiliari non locate). - 1.
Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in
aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del
possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e
professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi,
sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie,
dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a
propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.";
e) all'articolo 129, il comma 2 è sostituito dal
seguente: " 2. In deroga all'articolo 34, per i
fabbricati dati in locazione in regime legale di
determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato
in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per
cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e
nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la
riduzione è elevata al 25 per cento.".
Pag. 75
2. La disposizione di cui all'articolo 34, comma
4- bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, nella formulazione vigente anteriormente
alle modifiche apportate dal comma 1, lettera c), del
presente articolo, si intende nel senso che devono essere
comprovate da idonea documentazione soltanto le spese di cui
si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfetaria
del 10 per cento. Le spese documentate non dedotte ai fini
della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 dicembre
1993 per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione è scaduto anteriormente a tale data, possono
essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla
data dell'8 dicembre 1993.
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982,
n.168, il comma 4- ter dell'articolo 34 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ed il
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n.75, sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a
partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8
dicembre 1993.
| |