| Onorevoli Colleghi! -- L'innovazione introdotta con la
legge 21 gennaio 1994, n. 53, che consente agli avvocati di
procedere direttamente alla notificazione degli atti a mezzo
del servizio postale senza limitazione territoriale, rende
ormai inattuale l'obbligo della domiciliazione legale del
procuratore nel luogo dove ha sede il giudice adito o,
addirittura, quella permanente nel capoluogo del circondario
del tribunale dove è iscritto.
Quell'obbligo, infatti, derivava dalla necessità di
sopperire alle carenze strutturali che sovente rendevano
difficoltosi gli interscambi fra soggetti (uffici, persone
fisiche, eccetera) distanti fra loro.
Si preferì quindi privilegiare, ai fini di facilitare
notifiche e comunicazioni degli atti, il criterio che voleva
la domiciliazione delle parti concentrata nel luogo dove aveva
sede l'ufficio giudiziario adito.
L'accentuata mobilità delle persone fisiche, la rapidità
delle comunicazioni, il dinamismo generale nei rapporti
economici ed interpersonali non giustificano più il vecchio
criterio della individuazione dell'unico luogo per le
notificazioni e le comunicazioni suddette, legato
esclusivamente alla statica società contadina di oltre mezzo
secolo fa.
L'obsoleto sistema attuale può ritenersi in parte superato
nella pratica giudiziaria dalle notifiche sempre più frequenti
nel luogo di ordinaria residenza del professionista, ancorché
diverso da quello dove ha sede il giudice adito.
Tale pratica, tuttavia, rimane affidata solo alla
deontologia professionale, senza alcun usbergo contro le
possibili devastanti eccezioni.
Agli uffici giudiziari, inoltre, la modifica proposta non
arreca alcun aggravio di lavoro, anzi lo facilita per
l'immediata individuabilità del domicilio del destinatario.
Nulla, infine, viene innovato per quanto riguarda le
notifiche all'Avvocatura erariale.
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