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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6590
DDL0550-0002
Progetto di legge Camera n. 550 - testo presentato - (DDL12-550)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C550. TESTIPDL
...C550.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC550 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'innovazione introdotta con la
  legge 21 gennaio 1994, n. 53, che consente agli avvocati di
  procedere direttamente alla notificazione degli atti a mezzo
  del servizio postale senza limitazione territoriale, rende
  ormai inattuale l'obbligo della domiciliazione legale del
  procuratore nel luogo dove ha sede il giudice adito o,
  addirittura, quella permanente nel capoluogo del circondario
  del tribunale dove è iscritto.
    Quell'obbligo, infatti, derivava dalla necessità di
  sopperire alle carenze strutturali che sovente rendevano
  difficoltosi gli interscambi fra soggetti (uffici, persone
  fisiche, eccetera) distanti fra loro.
    Si preferì quindi privilegiare, ai fini di facilitare
  notifiche e comunicazioni degli atti, il criterio che voleva
  la domiciliazione delle parti concentrata nel luogo dove aveva
  sede l'ufficio giudiziario adito.
    L'accentuata mobilità delle persone fisiche, la rapidità
  delle comunicazioni, il dinamismo generale nei rapporti
  economici ed interpersonali non giustificano più il vecchio
  criterio della individuazione dell'unico luogo per le
  notificazioni e le comunicazioni suddette, legato
  esclusivamente alla statica società contadina di oltre mezzo
  secolo fa.
    L'obsoleto sistema attuale può ritenersi in parte superato
  nella pratica giudiziaria dalle notifiche sempre più frequenti
  nel luogo di ordinaria residenza del professionista, ancorché
  diverso da quello dove ha sede il giudice adito.
    Tale pratica, tuttavia, rimane affidata solo alla
  deontologia professionale, senza alcun usbergo contro le
  possibili devastanti eccezioni.
    Agli uffici giudiziari, inoltre, la modifica proposta non
  arreca alcun aggravio di lavoro, anzi lo facilita per
  l'immediata individuabilità del domicilio del destinatario.
    Nulla, infine, viene innovato per quanto riguarda le
  notifiche all'Avvocatura erariale.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-550 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0550 TOTPAG=0002 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0001 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=1 SORTRES= SORTDDL=055000 00 FASCIDC=12DDL0550 SORTNAV=0055000 000 00000 ZZDDLC550 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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