| 1. L'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
è sostituito dal seguente:
"Art. 82. - 1. Le comunicazioni e le notificazioni al
procuratore costituito sono fatte al domicilio da questi
dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio o al momento
della costituzione. In mancanza sono eseguite presso la
cancelleria del giudice adito.
2. Il procuratore ha l'obbligo di notificare alle parti
costituite l'eventuale mutamento di domicilio intervenuto nel
corso del giudizio e di depositare l'atto notificato nel
fascicolo di causa. In mancanza le comunicazioni e le
notificazioni sono validamente eseguite al domicilio
precedentemente dichiarato.
3. Quando le comunicazioni sono eseguite dalla cancelleria
a mezzo posta la spedizione avviene con tassa a carico del
destinatario.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
procedimenti davanti al giudice ordinario civile, alla Corte
di cassazione, alle giurisdizioni amministrative ed alla Corte
dei conti in sede giurisdizionale.
5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 11 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e dall'articolo 10
della legge 3 aprile 1979, n. 103.
6. E' abrogato l'articolo 10 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36 ed ogni altra norma incompatibile
con quanto previsto dal presente articolo".
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