| Onorevoli Colleghi! -- L'elezione del Parlamento della
Repubblica con un sistema elettorale essenzialmente
maggioritario impone l'adeguamento anche del sistema
elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura (CSM).
Il mantenimento del vigente sistema, infatti, comporterebbe
la compresenza nel medesimo organo costituzionale di dieci
membri di elezione parlamentare con origine maggioritaria
della loro legittimazione, e di venti membri di elezione
togata a supporto proporzionale praticamente puro, nonostante
le blande, quanto confuse, parcellizzazioni dell'orginario
collegio unico nazionale e l'introduzione di una soglia di
accesso, come previste ai sensi della legge 12 aprile 1990, n.
74.
Inoltre la trasformazione del sistema elettorale dei membri
togati del Consiglio superiore della magistratura in senso
maggioritario favorirebbe la scelta di candidati
professionalmente stimati sulla base di una conoscenza
certamente diretta, purché si contenga il collegio elettorale
in termini territoriali omogenei e ristretti, in tal modo
consentendo di evitare la costituzione di strumentalizzazioni
elettorali del voto da parte di gruppi organizzati per meri
fini di accaparramento di posizioni di potere, sfruttando la
disomogeneità delle piante organiche degli uffici più grandi
nell'ambito di enormi collegi elettorali, attualmente
comprendenti anche fino a dieci diversi distretti di corte
d'appello.
E' noto come nel recente passato la scelta dei membri
eletti sia stata ristretta
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praticamente a quei candidati favoriti dai gruppi di
pressione costituitisi presso i pochi distretti con un
elevatissimo numero di magistrati in dotazione organica, con
ciò subordinando l'eventuale rappresentatività dei ben più
numerosi distretti a più modesta dotazione organica allo
strapotere ed all'arbitrio delle "correnti" consolidatesi
soprattutto a Roma, Napoli, Milano e Bologna.
Appare, pertanto, opportuna e coerente con la generale
riaffermazione di princìpi rappresentativi volti a restituirle
dignità e moralità alle supreme Istituzioni della Repubblica
consentire a ciascun distretto (od, al più, a coppie di
distretti limitrofi) la scelta di un proprio rappresentante in
seno al Consiglio superiore della magistratura, con ciò anche
favorendo la più ampia garanzia di effettiva e diretta
conoscenza, in capo agli eletti, dei reali problemi
dell'intero sistema giudiziario nazionale, per il più efficace
adempimento dei doveri che l'articolo 105 della Costituzione
pone al Consiglio superiore della magistratura.
Altrettanto coerente con questa impostazione appare,
altresì, la riduzione della rappresentanza riservata dei
magistrati
con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, avuto
anche riguardo alla presenza nel collegio dei due
rappresentanti di diritto ai sensi dell'articolo 104, terzo
comma, della Costituzione.
Ogni collegio così rideterminato eleggerà un proprio
rappresentante sulla base di candidature singole, supportate
da un numero minimo di presentatori, appartenenti
esclusivamente all'ambito del distretto al quale la
candidatura si riferisce. Il candidato dovrà esercitare
funzioni giurisdizionali effettive nell'ambito del distretto
per il quale si candida.
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i magistrati
fuori ruolo per qualsiasi motivo, salvo che per motivi di
maternità o di salute; sono esclusi dall'elettorato i
magistrati che siano stati addetti nel quadriennio precedente
all'elezione ad attività amministrative presso il Ministero di
grazia e giustizia od alla segreteria ed all'ufficio studi del
Consiglio superiore della magistratura.
Ovviamente, qualora si rendesse necessaria la sostituzione
dell'eletto per qualsiasi motivo, si provvederà alla parziale
riconvocazione dei comizi elettorali per il solo distretto per
il quale la rappresentanza è venuta meno.
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