| 1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 della legge
24 marzo 1958, n. 195, già sostituiti dall'articolo 3 della
legge 22 novembre 1985, n. 655, sono sostituiti dai
seguenti:
"I componenti effettivi sono: il vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura, che presiede la
sezione; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno
presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura; sei magistrati.
I componenti supplenti sono: due componenti eletti dal
Parlamento; quattro magistrati".
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