| 1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati).
- 1. I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: uno
tra i magistrati della Corte di cassazione con effettivo
esercizio delle funzioni di legittimità e diciannove tra i
magistrati che esercitano funzioni di merito.
2. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio
superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati in
ruolo organico, con voto personale, segreto e diretto.
3. All'elezione di cui al comma 2 partecipano, altresì, i
magistrati in aspettativa esclusivamente per motivi di salute
o maternità.
4. Partecipano all'elezione dei magistrati componenti il
Consiglio superiore della magistratura anche gli uditori
giudiziari presso l'ufficio di destinazione qualora abbiano
già preso possesso delle funzioni giurisdizionali, ovvero
presso l'ufficio dove svolgono il tirocinio".
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