| 1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è
sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Ineleggibilità). - 1. Non possono
essere eletti componenti del Consiglio superiore della
magistratura i magistrati che al momento della convocazione
delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.
2. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano
prestato servizio quali segretari del Consiglio superiore
della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate
le elezioni.
3. Non sono eleggibili i magistrati che nel corso del
quadriennio antecedente le elezioni siano stati addetti
all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura o
che abbiano svolto funzioni di qualsiasi natura presso il
Ministero di grazia e giustizia.
4. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati
sospesi dall'esercizio delle loro funzioni.
5. Non sono eleggibili i magistrati ai quali, in seguito al
giudizio disciplinare, è stata inflitta una sanzione più grave
dell'ammonimento.
6. Sono eleggibili i magistrati sottoposti a censura
quando, dalla data del relativo provvedimento, siano trascorsi
almeno dieci anni ed essa non sia stata seguita da alcun'altra
sanzione disciplinare.
7. I componenti del Consiglio superiore della magistratura
non possono essere rieletti.
8. Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale
che non abbiano almeno tre anni di anzianità dalla nomina".
| |