| 1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già
sostituito dall'articolo 7 della legge 12 aprile 1990, n. 74,
è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - (Elezione dei componenti
magistrati). - 1. Le elezioni dei magistrati di cui
all'articolo 23 si effettuano:
a) in un collegio nazionale per la elezione di un
magistrato della Corte di cassazione con effettivo esercizio
delle funzioni di legittimità;
b) in diciannove collegi territoriali uninominali
costituiti secondo quanto stabilito nella tabella A allegata
alla presente legge.
2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità
possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel
collegio elettorale loro riservato.
3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono
presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale
dove prestano servizio.
4. I magistrati di tribunale e di appello addetti ad uffici
presso la Corte di cassazione si considerano appartenenti al
collegio elettorale territoriale del distretto di Roma.
5. Concorrono alle elezioni di ciascun collegio i singoli
candidati presentati almeno da trenta elettori del medesimo
collegio.
6. Ciascun elettore non può presentare più di una
candidatura a pena di invalidità della firma di presentazione
per tutte le candidature alla quale detta firma si
riferisce.
7. I presentatori non sono eleggibili.
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8. Le firme di presentazione sono autenticate dal capo
dell'ufficio presso il quale il presentatore esercita le sue
funzioni.
9. Ciascun elettore riceve una sola scheda contenente
l'elenco dei candidati all'elezione nel proprio collegio
uninominale.
10. Il voto si esprime con l'indicazione di uno solo tra i
candidati, a pena di nullità".
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