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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6599
DDL0551-0008
Progetto di legge Camera n. 551 - testo presentato - (DDL12-551)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C551. TESTIPDL
...C551.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC551 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già
  sostituito dall'articolo 7 della legge 12 aprile 1990, n. 74,
  è sostituito dal seguente:
    "Art. 25. -  (Elezione dei componenti
  magistrati).  - 1.  Le elezioni dei magistrati di cui
  all'articolo 23 si effettuano:
        a)  in un collegio nazionale per la elezione di un
  magistrato della Corte di cassazione con effettivo esercizio
  delle funzioni di legittimità;
        b)  in diciannove collegi territoriali uninominali
  costituiti secondo quanto stabilito nella tabella A allegata
  alla presente legge.
    2.  I magistrati che esercitano funzioni di legittimità
  possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel
  collegio elettorale loro riservato.
    3.  I magistrati che esercitano funzioni di merito possono
  presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale
  dove prestano servizio.
    4.  I magistrati di tribunale e di appello addetti ad uffici
  presso la Corte di cassazione si considerano appartenenti al
  collegio elettorale territoriale del distretto di Roma.
    5.  Concorrono alle elezioni di ciascun collegio i singoli
  candidati presentati almeno da trenta elettori del medesimo
  collegio.
    6.  Ciascun elettore non può presentare più di una
  candidatura a pena di invalidità della firma di presentazione
  per tutte le candidature alla quale detta firma si
  riferisce.
    7.  I presentatori non sono eleggibili.
 
                               Pag. 6
 
    8.  Le firme di presentazione sono autenticate dal capo
  dell'ufficio presso il quale il presentatore esercita le sue
  funzioni.
    9.  Ciascun elettore riceve una sola scheda contenente
  l'elenco dei candidati all'elezione nel proprio collegio
  uninominale.
    10.  Il voto si esprime con l'indicazione di uno solo tra i
  candidati, a pena di nullità".
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-551 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0551 TOTPAG=0009 TOTDOC=0015 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=006 PAGFIN=0006 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=055100 00 FASCIDC=12DDL0551 SORTNAV=0055100 000 00000 ZZDDLC551 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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