| (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre
1992, n. 438;
b) l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
c) il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
d) gli articoli 3, 5, 14, primo e secondo comma, 15, 30,
37, 39, 42, 44, 47, 48, 53, 54, 55, 56 e 59 della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
e) il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n.
111;
f) l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.
412;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 614;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 620.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con
essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi
diversi per la cessazione della loro efficacia.
| |