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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


660
DDL0046-0010
Progetto di legge Camera n. 46 - testo presentato - (DDL12-46)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.75 dello stampato)
...C46. TESTIPDL
...C46.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC46 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai
                         pensionati).
      1.  All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,
  n.413, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nel comma 4, secondo periodo, le parole da:
  "destinazione dell'8 per mille" fino alla fine del periodo,
  sono sostituite dalle seguenti: "destinazione dell'8 per mille
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
  dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, e dalle
  leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di
  cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.";
          b)  il comma 17 è sostituito dal seguente: " 17.
  Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione
  finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10
  e 21 e delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto
  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
  emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si
  applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n.600 del
  1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n.602, per le violazioni commesse dal
  contribuente.  In caso di inosservanza delle disposizioni dei
  commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente
  periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria
  prevista dall'articolo 53 del citato decreto n.600 del
  1973.";
          c)  il comma 23 è sostituito dal seguente: " 23.
  Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione
  finanziaria delle dichiarazioni
 
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  dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati,
  emergono violazioni commesse dal centro di assistenza, si
  applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e n.602,
  per le violazioni commesse dal contribuente.  In caso di
  inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da
  quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore
  dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista
  dall'articolo 53 del citato decreto n.600 del 1973.  Si
  applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per
  quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.".
      2.  Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
  1992, n.395, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le
  parole: "15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si
  riferisce" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio
  dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si
  riferisce" e, nel terzo periodo, le parole: "15 dicembre" sono
  sostitute dalle seguenti: "15 gennaio";
          b)  all'articolo 2, comma 2, le parole: "entro il
  mese di febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
  mese di marzo";
          c)  all'articolo 2, comma 4, il secondo ed il
  terzo periodo sono soppressi;
          d)  all'articolo 2, comma 7, le parole: "ai fini
  della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito
  delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di
  carattere umanitario, ovvero per scopi di carattere religioso
  o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio
  1985, n.222, e successive modificazioni ed integrazioni, e
  alle leggi 22 novembre 1988, n.516 e n.517, e successive
  modificazioni ed integrazioni," sono sostituite dalle
  seguenti: "ai fini della destinazione dell'8 per mille
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
  dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, e dalle
  leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di
  cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,";
          e)  all'articolo 3, comma 3, le parole: "Entro il
  mese di aprile, il sostituto consegna al dichiarante copia, in
  duplice esemplare," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il
  15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia";
          f)  all'articolo 3, comma 5, i primi due periodi
  sono sostituiti dai seguenti: "L'imposta, che dal prospetto di
  cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di
  acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese
  di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante
  relative allo stesso mese.  L'importo dell'eventuale contributo
  al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima
  rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta
  nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo
  stesso previste.  Le somme risultanti a credito sono rimborsate
  mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
  dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se
  necessario, l'ammontare
 
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  complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei
  confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di
  giugno.";
          g)  all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono
  abrogati;
          h)  all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal
  seguente: " 8.  Se nell'esecuzione delle operazioni di cui
  al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la
  retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno
  risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante
  a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario
  nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è
  trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga
  immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta.
  Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica
  l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è
  trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti
  per le somme cui afferisce.  Nel mese di luglio il sostituto
  d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a
  rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui
  al comma 4.  In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto
  d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute
  dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità
  previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse
  dell'1 per cento.";
          i)  all'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal
  seguente: " 9.  L'importo della seconda rata di acconto è
  trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di
  novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il
  pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta
  dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.  Si
  applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e
  versato nei termini e con le modalità previsti per le somme
  cui afferisce.";
          j)  all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le
  parole: "nei termini e con le modalità previste nell'articolo
  3, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "nel mese di
  giugno e con le modalità previste per i versamenti delle
  imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale
  risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone
  fisiche e per i versamenti dei relativi acconti";
          k)  all'articolo 14, comma 1, le parole: "15
  dicembre dell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce"
  sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio dell'anno
  successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce";
          l)  all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono
  abrogati;
          m)  all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal
  seguente: " 4.  I soggetti di cui all'articolo 7, agli
  effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
  adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi
  presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto,
  una apposita dichiarazione, nonché la busta contenente la
  scheda di cui all'articolo 2, comma 7, entro il mese di aprile
  dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si
  riferisce, sempreché sia ancora in corso il rapporto di lavoro
  dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere
  alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 16, comma
  2.";
 
                              Pag. 78
 
          n)  all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal
  seguente: " 5.  L'apposita dichiarazione di cui al comma 4
  deve contenere anche i dati identificativi del sostituto
  d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui
  all'articolo 16.  Nel caso di contribuenti che, all'atto della
  presentazione della dichiarazione hanno in corso più rapporti
  di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui
  all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la
  retribuzione o la pensione di importo più elevato.";
          o)  all'articolo 15, comma 2, primo periodo, le
  parole: "che ha erogato la retribuzione o pensione di
  riferimento di cui" sono sostituite dalla seguente: "indicato"
  e, nel secondo periodo, le parole: "31 marzo" e: "30 aprile"
  sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "5 maggio"
  e: "15 maggio";
          p)  all'articolo 15, comma 3, le parole: "Entro il
  mese di aprile, il centro di assistenza consegna al
  dichiarante copia in duplice esemplare" sono sostituite dalle
  seguenti: "Entro il 15 maggio il centro di assistenza consegna
  al dichiarante copia";
          q)  all'articolo 15, comma 5, le parole: "20
  giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di luglio";
          r)  all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le
  parole: "commi da 1 a 3" sono sostituite dalle seguenti:
  "commi 3, 5 e 6";
          s)  all'articolo 16, comma 2, il primo periodo è
  sostituito dal seguente: "I sostituti d'imposta aggiungono o
  detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte
  riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato
  dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalità di
  cui all'articolo 3, commi 5 e 8.  I centri di assistenza
  comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni
  ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli
  ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli
  erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2
  dell'articolo 15.  In tal caso si applica, nei riguardi del
  lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3
  per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal
  sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previsti per
  le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al
  comma 8 dell'articolo 3.  Si applicano le disposizioni del
  primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30
  dicembre 1991, n.413, per quanto riguarda l'esercizio del
  diritto di rivalsa.";
          t)  all'articolo 16, comma 3, la parola: "giugno"
  è sostituita dalla seguente: "luglio"; ed è aggiunto, in fine,
  il seguente periodo: "Si applicano, in quanto compatibili, le
  disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5.";
          u)  all'articolo 17 i commi 1 e 2 sono
  abrogati.
      3.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
  agosto 1988, n.400, è autorizzato l'esercizio della potestà
  regolamentare del Governo per modificare ulteriormente, a
  scopi di semplificazione, quanto stabilito nel comma 2, nonché
  per emanare ulteriori norme di attuazione dell'articolo 78,
  commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n.413.
 
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      4.  I compensi di cui all'articolo 78, comma 16, della
  legge 30 dicembre 1991, n.413, non costituiscono corrispettivi
  agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
      5.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a
  decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993.
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-46 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0046 TOTPAG=0081 TOTDOC=0013 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0075 RIGINIZ=029 PAGFIN=0079 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=75 PAGEFIN=79 SORTRES= SORTDDL=004600 00 FASCIDC=12DDL0046 SORTNAV=0004600 000 00000 ZZDDLC46 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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