| (Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai
pensionati).
1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991,
n.413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, secondo periodo, le parole da:
"destinazione dell'8 per mille" fino alla fine del periodo,
sono sostituite dalle seguenti: "destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, e dalle
leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di
cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.";
b) il comma 17 è sostituito dal seguente: " 17.
Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione
finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10
e 21 e delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si
applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n.600 del
1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.602, per le violazioni commesse dal
contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei
commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente
periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria
prevista dall'articolo 53 del citato decreto n.600 del
1973.";
c) il comma 23 è sostituito dal seguente: " 23.
Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione
finanziaria delle dichiarazioni
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dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati,
emergono violazioni commesse dal centro di assistenza, si
applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e n.602,
per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di
inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da
quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore
dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista
dall'articolo 53 del citato decreto n.600 del 1973. Si
applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per
quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
1992, n.395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le
parole: "15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si
riferisce" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio
dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si
riferisce" e, nel terzo periodo, le parole: "15 dicembre" sono
sostitute dalle seguenti: "15 gennaio";
b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "entro il
mese di febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
mese di marzo";
c) all'articolo 2, comma 4, il secondo ed il
terzo periodo sono soppressi;
d) all'articolo 2, comma 7, le parole: "ai fini
della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di
carattere umanitario, ovvero per scopi di carattere religioso
o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio
1985, n.222, e successive modificazioni ed integrazioni, e
alle leggi 22 novembre 1988, n.516 e n.517, e successive
modificazioni ed integrazioni," sono sostituite dalle
seguenti: "ai fini della destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, e dalle
leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di
cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,";
e) all'articolo 3, comma 3, le parole: "Entro il
mese di aprile, il sostituto consegna al dichiarante copia, in
duplice esemplare," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il
15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia";
f) all'articolo 3, comma 5, i primi due periodi
sono sostituiti dai seguenti: "L'imposta, che dal prospetto di
cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di
acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese
di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante
relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo
al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima
rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta
nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo
stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate
mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se
necessario, l'ammontare
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complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei
confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di
giugno.";
g) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono
abrogati;
h) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal
seguente: " 8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui
al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la
retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno
risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante
a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario
nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è
trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga
immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta.
Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica
l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è
trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti
per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto
d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a
rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui
al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto
d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute
dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità
previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse
dell'1 per cento.";
i) all'articolo 3, il comma 9 è sostituito dal
seguente: " 9. L'importo della seconda rata di acconto è
trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di
novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il
pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta
dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si
applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e
versato nei termini e con le modalità previsti per le somme
cui afferisce.";
j) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le
parole: "nei termini e con le modalità previste nell'articolo
3, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "nel mese di
giugno e con le modalità previste per i versamenti delle
imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone
fisiche e per i versamenti dei relativi acconti";
k) all'articolo 14, comma 1, le parole: "15
dicembre dell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce"
sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio dell'anno
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce";
l) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono
abrogati;
m) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal
seguente: " 4. I soggetti di cui all'articolo 7, agli
effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi
presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto,
una apposita dichiarazione, nonché la busta contenente la
scheda di cui all'articolo 2, comma 7, entro il mese di aprile
dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si
riferisce, sempreché sia ancora in corso il rapporto di lavoro
dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere
alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 16, comma
2.";
Pag. 78
n) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal
seguente: " 5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4
deve contenere anche i dati identificativi del sostituto
d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui
all'articolo 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della
presentazione della dichiarazione hanno in corso più rapporti
di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui
all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la
retribuzione o la pensione di importo più elevato.";
o) all'articolo 15, comma 2, primo periodo, le
parole: "che ha erogato la retribuzione o pensione di
riferimento di cui" sono sostituite dalla seguente: "indicato"
e, nel secondo periodo, le parole: "31 marzo" e: "30 aprile"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "5 maggio"
e: "15 maggio";
p) all'articolo 15, comma 3, le parole: "Entro il
mese di aprile, il centro di assistenza consegna al
dichiarante copia in duplice esemplare" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 15 maggio il centro di assistenza consegna
al dichiarante copia";
q) all'articolo 15, comma 5, le parole: "20
giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di luglio";
r) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le
parole: "commi da 1 a 3" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 3, 5 e 6";
s) all'articolo 16, comma 2, il primo periodo è
sostituito dal seguente: "I sostituti d'imposta aggiungono o
detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte
riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato
dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalità di
cui all'articolo 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza
comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni
ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli
ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli
erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2
dell'articolo 15. In tal caso si applica, nei riguardi del
lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3
per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal
sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previsti per
le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al
comma 8 dell'articolo 3. Si applicano le disposizioni del
primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30
dicembre 1991, n.413, per quanto riguarda l'esercizio del
diritto di rivalsa.";
t) all'articolo 16, comma 3, la parola: "giugno"
è sostituita dalla seguente: "luglio"; ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5.";
u) all'articolo 17 i commi 1 e 2 sono
abrogati.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400, è autorizzato l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo per modificare ulteriormente, a
scopi di semplificazione, quanto stabilito nel comma 2, nonché
per emanare ulteriori norme di attuazione dell'articolo 78,
commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n.413.
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4. I compensi di cui all'articolo 78, comma 16, della
legge 30 dicembre 1991, n.413, non costituiscono corrispettivi
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a
decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993.
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