| 1. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 26
della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituiti
dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, sono
sostituiti dai seguenti:
"Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle
elezioni le singole candidature devono essere depositate,
unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio
elettorale centrale ed a ciascuna di esse, per ciascun
collegio nominale, viene attribuito un numero progressivo
secondo l'ordine di presentazione.
Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi
l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature
siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori;
controlla, altresì, che siano rispettate le prescrizioni di
cui agli articoli 23 e 25; esclude le candidature non
presentate dal prescritto numero di presentatori, nonché
quelle per le quali sussistano cause di ineleggibilità;
trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla
segreteria del Consiglio superiore della magistratura.
Le candidature sono immediatamente pubblicate sul
Notiziario del Consiglio superiore della magistratura ed
inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione,
separatamente per ciascun collegio uninominale, a tutti i
magistrati presso i rispettivi uffici, in via urgente anche a
mezzo telefax, e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura
del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso
tutte le sedi giudiziarie".
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