| 1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già
sostituito dall'articolo 10 della legge 12 aprile 1990, n. 74,
è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - (Assegnazione dei seggi). - 1.
L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi
proclamando eletto per ciascun collegio elettorale uninominale
il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti
validi.
2. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al
candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine
giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio
è assegnato al candidato più anziano per età".
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