| 1. Dopo l'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è
inserito il seguente:
"Art. 31- bis. - (Rinnovo parziale delle
elezioni). - 1. In tutti i casi nei quali un componente
magistrato eletto al Consiglio superiore della magistratura
venga a cessare dalle sue funzioni anteriormente allo
scioglimento del Consiglio stesso, viene indetto un rinnovo
dell'elezione, limitato al collegio elettorale rispetto al
quale è venuta meno la rappresentanza consiliare, con le
medesime modalità previste agli articoli precedenti, entro sei
mesi dal verificarsi della vacanza".
2. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74,
è abrogato.
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