| Onorevoli Colleghi! -- I conservatori della Toscana sono
istituzioni create dal granduca Leopoldo di Lorena con scopi
educativi; oggi la gran parte non svolge le funzioni
istituzionali originarie e sono assoggettati ad una serie di
norme che non consentono una identificazione della natura
giuridica.
Pertanto essi vengono inquadrati, a seconda delle teorie
seguite, come enti pubblici istituzionali, enti pubblici, enti
privati, enti con carattere eminentemente laico o
ecclesiastico e, quindi, ritenuti disciplinabili,
rispettivamente, da una normativa pubblica, privata oppure
concordataria.
Questa varietà di identificazione non è un problema
squisitamente teorico e giuridico ma sostanziale. Infatti solo
un'esatta collocazione dei Conservatori può permettere (con la
individuazione della relativa
normativa) una corretta gestione e quindi un'amministrazione
più proficua e funzionale.
La definizione "Conservatorio", usata isolatamente, è
propria di organismi che trovano riscontro solo nella regione
Toscana.
Essa corrisponde in origine ad enti corporativi, di
costituzione monastica, oggi sopravviventi come enti
laicali.
I Conservatori furono inizialmente collegi di donne, aventi
scopi comuni, fra i quali era generalmente compresa la
finalità dell'istruzione.
Si può quindi affermare che i Conservatori furono, per la
loro origine costitutiva, enti morali, collegiali e femminili,
per l'istruzione femminile, elementare e superiore,
generalmente con convitto, laicali di tipo monastico,
esistenti in Toscana.
Pag. 2
L'elemento costitutivo fu quindi corporatizio e non
fondatizio, perché era costituito da una collegialità di
donne, fornite dei titoli e delle capacità di insegnare,
vincolatesi, per fini altruistici, con voto monastico,
all'insegnamento in questi istituti.
I Conservatori toscani nacquero tutti come enti laici. La
trasformazione in enti ecclesiastici avvenne dopo la
Restaurazione del 1815 e non per tutti.
Tali erano divenuti, in gran parte, all'entrata in vigore
della legge 8 luglio 1866, n. 3036, relativa alla
"Soppressione delle Corporazioni religiose e destinazione
dell'asse ecclesiastico" il cui articolo 1 stabiliva: "Non
sono più riconosciuti dallo Stato gli ordini ... ed i
Conservatori e ritiri, i quali impostino vita comune ed
abbiano carattere ecclesiastico".
I beni erano erogati allo Stato ed ai componenti degli
ordini era concessa una pensione e accordati i diritti civili
e politici.
Subito dopo però la inclusione dei "Conservatori" fra le
Corporazioni religiose soppresse trovava rettifica: con regio
decreto 6 ottobre 1867 veniva approvato il "regolamento per i
Conservatori femminili" il quale all'articolo 1 stabiliva: "I
Conservatori hanno per istituto l'istruzione e l'educazione
delle fanciulle; essi dipendono dal Ministero della pubblica
istruzione, che li sorveglia e li dirige, secondo le norme qui
esposte".
Dal testo del decreto si rileva che "La Commissione
amministratrice presenterà l'elenco delle Signore ex
oblate che potranno utilmente impiegarsi nell'istruzione,
nell'educazione e nel governo della famiglia ... Le altre poi
che, dopo questa scelta, non avranno ufficio speciale
nell'istituto, conserveranno il diritto di vivere nel
medesimo...".
Pertanto i Conservatori femminili, presumendo la normativa
che avessero prevalente scopo di istruzione, vengono
trasformati e sottratti alla soppressione degli enti
ecclesiastici, ancorché avessero fino ad allora collegialità
di vita comune (si pensi alla successiva regolazione delle
ex- oblate offertesi a vita monastica perpetua, fatto
dalla legge del 1867).
I Conservatori, sempre per il loro fine di istruzione,
sfuggono anche alle successive norme di trasformazione rese
obbligatorie per le opere pie dall'articolo 91 della legge 17
luglio 1890, n. 6872.
I Conservatori, creati in Toscana nella seconda metà del
secolo XVIII dal Granduca Pietro Leopoldo X d'intesa con il
Vescovo di Prato e Pistoia, Scipione dei Ricci, che ne favorì
la diffusione nelle altre province della regione, superato il
pericolo di soppressione creato dalla legge n. 3036 del 1866,
vissero regolati dal regio decreto 6 ottobre 1867, che li
classificava in due classi, inferiori quella a cui
appartenevano i Conservatori con corsi di istruzione
elementare, superiori quelli con corsi perfettivi
post- elementari di 2 o 3 anni.
La questione rimase però aperta e fu fonte di vertenze
patrimoniali ripetute fra lo Stato e i Conservatori,
disputandosi, per ognuno, in merito alla prevalenza delle
finalità ecclesiastiche o educative.
Il Concordato Lateranense, che all'articolo 29, primo
comma, lettera b), riconosceva la possibilità legale di
esistenza delle Corporazioni religiose, garantendo alle stesse
le possibilità di essere erette in enti morali, dette una
prima sanatoria a quanto poteva essere rimasto di contestabile
nella situazione dei Conservatori, soprattutto in relazione
all'ambiguità e mutevolezza delle loro tavole istitutive
originarie, la cui impostazione aveva larghi contenuti
riconducibili all'articolo 1 della legge n. 3036 del 1866
sulla soppressione delle corporazioni religiose.
I patti Lateranensi, concordati l'11 febbraio 1929 e
recepiti dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1929, n.
810, furono certo elemento determinante per far uscire la
situazione dei Conservatori toscani e dei similari Collegi di
Marte della Sicilia dall'indeterminatezza lasciata dalla legge
n. 3036 del 1866.
Con regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, fu stabilito
il "Riordinamento degli istituti pubblici di educazione
femminile", in forza del quale "I reali educaristi, i
conservatori della Toscana, i collegi
Pag. 3
di Santa Maria della Sicilia e gli altri istituti
pubblici di educazione femminile, che abbiano carattere
laicale e non siano considerati istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, dipendono dal Ministero
dell'educazione nazionale" (articolo 1).
Nei suoi 55 articoli il decreto assolveva completamente
alla necessità di dare una regolamentazione nuova e completa a
tutte le materie, riconoscendo per valido ed acquisito il
possesso della personalità giuridica agli Istituti già
esistenti. Evidentemente a questo momento i Conservatori
divenivano riconducibili, quali persone giuridiche, seppure
assai impropriamente, alle fondazioni, essendo per essi
cessato ogni carattere di corporazione.
Tale carattere era sottolineato dall'articolo 3 del
decreto, che prescriveva l'obbligo per ogni istituto di avere
uno statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione ed
approvato con decreto reale su proposta del ministro per
l'educazione nazionale, di concerto con il ministro delle
finanze, che fosse in accordo con le "tavole di fondazione" e
le norme legislative, ed all'articolo 52, colà dove si precisa
che in caso di trasformazione devesi tener conto della volontà
dei fondatori. E' una distinzione importante per la
particolare tutela che la legge in genere accorda alla
destinazione dei beni delle fondazioni, che debbono sempre
indirizzarsi ai fini compatibili con le originarie intenzioni
dei fondatori.
Il consiglio di amministrazione è, per tutti gli istituti,
composto da tre membri, resta in carica per tre anni ed è
nominato dal Governo.
La tutela sui Conservatori (approvazione di merito e di
legittimità delle deliberazioni sulle materie indicate
nell'articolo 16 del decreto) è affidata al provveditorato
agli studi.
I mezzi per l'espletamento delle attività di questi
istituti sono costituiti dalle rendite del patrimonio, dalle
rette delle convittrici e delle alunne e dai contributi dello
Stato, di altri enti e di privati.
Il decreto prevedeva poi le norme per la concentrazione, la
trasformazione e la liquidazione degli istituti.
La concentrazione può avvenire nell'ambito della sfera di
attività di uno stesso organo di tutela e, quindi, per i
Conservatori, di una stessa provincia, unificando sotto un
solo consiglio di amministrazione più istituti.
L'articolo 52 afferma che, quando per deficienza di mezzi
un istituto pubblico di educazione femminile non possa
soddisfare adeguatamente al suo fine statutario, e quando esso
fine sia venuto a mancare, o sia prossimo ad esaurirsi,
l'istituto è soggetto a trasformazione.
Il patrimonio dell'istituto soggetto a trasformazione è
posto in liquidazione ed i beni risultanti, dopo soddisfatte
le passività, saranno investiti, preferibilmente, in titoli di
Stato per la istituzione, a seconda dei casi e nel modo che
meno si discosti dalla volontà dei fondatori dell'istituto
trasformato, di borse di studio, di premi scolastici, di pasti
gratuiti presso convitti nazionali femminili o presso altri
istituti pubblici di educazione femminile, o, infine, di
assegni a favore di altri istituti pubblici di educazione
femminile o di casse scolastiche di istituti medi di
istruzione, o di patronati scolastici.
Speciali cautele dovranno essere osservate per la
liquidazione (che sarà consentita solo nel caso che siano
acquirenti il comune ed altri enti del luogo) o per la
destinazione degli oggetti ed arredi sacri e del materiale
avente interesse artistico, storico o bibliografico.
In ogni caso, afferma e ribadisce il decreto, il patrimonio
dell'istituto trasformato, invece di essere liquidato, potrà
essere fuso col patrimonio di convitti nazionali femminili o
di altri istituti pubblici d'istruzione femminile, di casse
scolastiche, di patronati scolastici o potrà essere conservato
e destinato alla istituzione di borse di studio, di premi
scolastici o di pasti scolastici gratuiti, sempre tenendo in
debito conto la originaria destinazione territoriale
dell'istituto trasformato.
La riunione, concentrazione, trasformazione-liquidazione
degli istituti suddetti possono essere disposte su domanda del
consiglio di amministrazione dell'istituto, o dell'autorità
comunale del comune ove ha sede l'istituto o, d'ufficio, dal
Ministro, uditi i suddetti organi.
Pag. 4
Tali provvedimenti vengono disposti con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato.
Così il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392.
Con regio decreto 1^ ottobre 1931, n. 1312, vengono
approvate norme modificative, integrative ed interpretative
del precedente regio decreto n. 2392 del 1929.
In effetti con esso si sopperiva alla necessità,
evidentemente manifestatasi dopo il citato decreto n. 2392 del
1929, di individuare esattamente e nominativamente gli
Istituti pubblici di educazione femminile ai quali si era
riconosciuta la personalità giuridica. A ciò veniva provveduto
con quattro tabelle allegate al citato decreto n. 1312 del
1931, una delle quali elencava, come appresso, 36
"Conservatori della Toscana".
Le altre norme del citato decreto n. 1312 del 1931
riguardavano norme di ordinario funzionamento degli organismi
amministrativi degli Istituti.
CONSERVATORI DELLA TOSCANA
1) Conservatorio di Santa Caterina - Arezzo;
2) Conservatorio di Santa Elisabetta - Barga (Lucca);
3) Conservatorio di Sant'Andrea - Bibbiena (Arezzo);
4) Conservatorio di Santa Caterina da Siena - Pieve di
Camaiore (Lucca);
5) Conservatorio di Santa Chiara - Castiglion Fiorentino
(Arezzo);
6) Conservatorio di Santo Stefano - Chiusi (Siena);
7) Conservatorio di San Pietro - Colle Val d'Elsa
(Siena);
8) Conservatorio di San Francesco di Sales - Cortona
(Arezzo);
9) Conservatorio della SS. Annunziata - Empoli
(Firenze);
10) Conservatorio delle Mantellate - Firenze;
11) Conservatorio di Santa Maria degli Angeli -
Firenze;
12) Conservatorio delle Stabilite - San Pietro a
Monticelli (Firenze);
13) Conservatorio di San Ponziano - Lucca;
14) Conservatorio di San Francesco - Lucignano
(Arezzo);
15) Conservatorio di Santa Caterina - Montalcino
(Siena);
16) Conservatorio "Carmignani-Pellegrini" - Montecarlo
(Lucca);
17) Conservatorio di San Girolamo - Montepulciano
(Siena);
18) Conservatorio di Santa Marta - Montopoli Valdarno
(Pisa);
19) Conservatorio di San Michele - Pescia (Pistoia);
20) Conservatorio di San Carlo Borromeo - Pienza
(Siena);
21) Conservatorio di San Leone - Pietrasanta (Lucca);
22) Conservatorio di Sant'Anna - Pisa;
23) Conservatorio di San Giovanni Battista - Pistoia;
24) Conservatorio di San Francesco e San Domenico in
Piteglio-Popiglio (Pisa);
25) Conservatorio di San Niccolò - Prato (Firenze);
26) Conservatorio di Santa Maria della Neve - Quadalto -
Palazzuolo di Romagna (Firenze);
27) Conservatorio di Santa Maria del Giglio - Sambuca
Pistoiese (Pistoia);
28) Conservatorio di Santa Chiara - San Gimignano
(Siena);
29) Conservatorio della SS. Annunziata - San Giovanni
Valdarno (Arezzo);
30) Conservatorio di Santa Caterina - San Marcello
Pistoiese (Pistoia);
Pag. 5
31) Conservatorio di Santa Chiara - San Miniato
(Pisa);
32) Conservatorio di San Bartolomeo - San Sepolcro
(Arezzo);
33) Conservatorio delle Montalve alla Quiete - Sesto
Fiorentino (Firenze);
34) Conservatori Riuniti di Siena;
35) Conservatorio di San Luigi Volpignano (Massa);
36) Conservatorio di San Lino in San Pietro - Volterra
(Pisa).
Non è compreso in questa tabella l' ex Conservatorio
di San Giacomo d'Altopascio in Pontremoli, il quale, con regio
decreto 15 ottobre 1923, n. 2429, fu trasformato in convitto
maschile denominato "Convitto maschile di San Giacomo
d'Altopascio".
Di alcuni Conservatori non si hanno più notizie, altri
limitano la loro attività alla gestione del patrimonio
immobiliare, pochi gestiscono collegi-convitti, educandati o
scuole private.
Il Conservatorio di San Leone di Pietrasanta (LU) fu
soppresso ed i beni passati al comune con apposito decreto del
Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, n. 388.
Il Conservatorio di Santa Chiara di San Gimignano è stato
trasformato in ente morale ed i beni passati al comune di San
Gimignano (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1984, n. 71).
Il Conservatorio di Sant'Anna di Pisa è confluito nella
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant'Anna, e il suo patrimonio è andato a costituire parte
delle risorse economiche della scuola universitaria (legge 14
febbraio 1987, n. 41).
Il Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Sesto
Fiorentino (FI) è stato soppresso con legge 5 febbraio 1992,
n. 176.
Infine, la vicenda del Conservatorio di Santa Chiara di
Castiglion Fiorentino, che ha un consiglio di amministrazione
regolarmente nominato, le cui funzioni sono difficili da
individuare, considerato che il fine istituzionale è
inesistente, non funzionando più alcuna scuola ed il
patrimonio immobiliare è passato al comune di Castiglion
Fiorentino (attraverso un verbale di consegna per
l'attribuzione in proprietà dei beni trasferiti alla regione
Toscana ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).
La Corte di cassazione, nel maggio 1980, si interessò dei
Conservatori, a seguito di un ricorso presentato dal Ministero
della pubblica istruzione, dal Ministero dell'interno e dal
Conservatorio di Monticelli avverso la congregazione delle
suore stabilita dalla Carità (congregazione che opera ed è
ospitata nel conservatorio).
La congregazione, dopo aver ottenuto il riconoscimento
della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 29 del
Concordato Lateranense, chiedeva l'identificazione dell'ente
religioso con l'ente conservatorio e quindi l'applicazione del
"nuovo ente" della disciplina concordataria cui la
congregazione stessa era sottoposta quale ente di diritto
pontificio.
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito
alla questione - dopo che la corte d'appello di Firenze si era
espressa a favore della congregazione religiosa - decise che
il riconoscimento della congregazione agli effetti giuridici
implicava l'esistenza nell'ordinamento di due enti - il
conservatorio e la congregazione - ma non ne consentiva
l'identificazione in un unico soggetto giuridico.
Fu inoltre precisato che i Conservatori, in quanto pubblici
istituti di istruzione, vivono ed operano, a livello dello
ordinamento statale, indipendentemente dall'esistenza o meno
di una congregazione religiosa; infatti, le persone dedite
all'attività educativa e di insegnamento prestano la loro
attività non in quanto membri di una comunità religiosa ma in
quanto soggetti di un rapporto di pubblico impiego.
Pertanto un Conservatorio non cesserebbe di funzionare come
tale laddove la comunità religiosa non esistesse più ed il
personale educativo ed insegnante, assunto con pubblico
concorso, fosse integralmente
Pag. 6
formato da laici. Quindi l'esistenza della comunità religiosa
che collabori al funzionamento dell'ente è un dato meramente
occasionale, che caratterizza lo stato di fatto di un
Conservatorio, ma non incide sulla sua natura di istituto
pubblico di educazione femminile e sul regime giuridico ad
esso proprio.
Ad oggi molti di questi Conservatori si trovano in
difficoltà operativa e non adempiono ai fini istituzionali. Lo
Stato nel corso degli anni ha affrontato in maniera
occasionale il problema cercando di risolvere le emergenze più
gravi.
E' necessario mettere ordine al settore che rappresenta una
parte importante del patrimonio culturale della Toscana. I
regi decreti n. 2392 del 1929 e n. 1312 del 1931 indicano un
iter per la trasformazione di questi enti pressoché
impraticabile o estremamente lungo e difficoltoso.
E' necessario rispettare gli orientamenti dei fondatori e
delle comunità che hanno sostenuto questi Conservatori nel
tempo in modo che possano continuare ad essere utilizzati a
fini educativi e culturali.
Per questo proponiamo l'estinzione dei Conservatori della
Toscana ed il trasferimento del relativo patrimonio ai
rispettivi comuni, impegnando gli stessi ad un uso nella vita
educativa e culturale delle diverse realtà locali.
In relazione alla impossibilità di avere un quadro completo
ed aggiornato, il Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali e
con il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, individua con apposito decreto
i Conservatori della Toscana oggetto di estinzione ed i comuni
a cui sarà trasferito il patrimonio.
(Note bibliografiche: Fiorenzo Narducci (già segretario
generale comune di Pescia); Paola D'Alessandro: I Conservatori
della Toscana, 2 febbraio 1991).
| |