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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6608
DDL0552-0002
Progetto di legge Camera n. 552 - testo presentato - (DDL12-552)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C552. TESTIPDL
...C552.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC552 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- I conservatori della Toscana sono
  istituzioni create dal granduca Leopoldo di Lorena con scopi
  educativi; oggi la gran parte non svolge le funzioni
  istituzionali originarie e sono assoggettati ad una serie di
  norme che non consentono una identificazione della natura
  giuridica.
    Pertanto essi vengono inquadrati, a seconda delle teorie
  seguite, come enti pubblici istituzionali, enti pubblici, enti
  privati, enti con carattere eminentemente laico o
  ecclesiastico e, quindi, ritenuti disciplinabili,
  rispettivamente, da una normativa pubblica, privata oppure
  concordataria.
    Questa varietà di identificazione non è un problema
  squisitamente teorico e giuridico ma sostanziale.  Infatti solo
  un'esatta collocazione dei Conservatori può permettere (con la
  individuazione della relativa
  normativa) una corretta gestione e quindi un'amministrazione
  più proficua e funzionale.
    La definizione "Conservatorio", usata isolatamente, è
  propria di organismi che trovano riscontro solo nella regione
  Toscana.
    Essa corrisponde in origine ad enti corporativi, di
  costituzione monastica, oggi sopravviventi come enti
  laicali.
    I Conservatori furono inizialmente collegi di donne, aventi
  scopi comuni, fra i quali era generalmente compresa la
  finalità dell'istruzione.
    Si può quindi affermare che i Conservatori furono, per la
  loro origine costitutiva, enti morali, collegiali e femminili,
  per l'istruzione femminile, elementare e superiore,
  generalmente con convitto, laicali di tipo monastico,
  esistenti in Toscana.
 
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    L'elemento costitutivo fu quindi corporatizio e non
  fondatizio, perché era costituito da una collegialità di
  donne, fornite dei titoli e delle capacità di insegnare,
  vincolatesi, per fini altruistici, con voto monastico,
  all'insegnamento in questi istituti.
    I Conservatori toscani nacquero tutti come enti laici.  La
  trasformazione in enti ecclesiastici avvenne dopo la
  Restaurazione del 1815 e non per tutti.
    Tali erano divenuti, in gran parte, all'entrata in vigore
  della legge 8 luglio 1866, n. 3036, relativa alla
  "Soppressione delle Corporazioni religiose e destinazione
  dell'asse ecclesiastico" il cui articolo 1 stabiliva: "Non
  sono più riconosciuti dallo Stato gli ordini ... ed i
  Conservatori e ritiri, i quali impostino vita comune ed
  abbiano carattere ecclesiastico".
    I beni erano erogati allo Stato ed ai componenti degli
  ordini era concessa una pensione e accordati i diritti civili
  e politici.
    Subito dopo però la inclusione dei "Conservatori" fra le
  Corporazioni religiose soppresse trovava rettifica: con regio
  decreto 6 ottobre 1867 veniva approvato il "regolamento per i
  Conservatori femminili" il quale all'articolo 1 stabiliva: "I
  Conservatori hanno per istituto l'istruzione e l'educazione
  delle fanciulle; essi dipendono dal Ministero della pubblica
  istruzione, che li sorveglia e li dirige, secondo le norme qui
  esposte".
    Dal testo del decreto si rileva che "La Commissione
  amministratrice presenterà l'elenco delle Signore  ex
  oblate che potranno utilmente impiegarsi nell'istruzione,
  nell'educazione e nel governo della famiglia ...  Le altre poi
  che, dopo questa scelta, non avranno ufficio speciale
  nell'istituto, conserveranno il diritto di vivere nel
  medesimo...".
    Pertanto i Conservatori femminili, presumendo la normativa
  che avessero prevalente scopo di istruzione, vengono
  trasformati e sottratti alla soppressione degli enti
  ecclesiastici, ancorché avessero fino ad allora collegialità
  di vita comune (si pensi alla successiva regolazione delle
  ex- oblate offertesi a vita monastica perpetua, fatto
  dalla legge del 1867).
    I Conservatori, sempre per il loro fine di istruzione,
  sfuggono anche alle successive norme di trasformazione rese
  obbligatorie per le opere pie dall'articolo 91 della legge 17
  luglio 1890, n. 6872.
    I Conservatori, creati in Toscana nella seconda metà del
  secolo XVIII dal Granduca Pietro Leopoldo X d'intesa con il
  Vescovo di Prato e Pistoia, Scipione dei Ricci, che ne favorì
  la diffusione nelle altre province della regione, superato il
  pericolo di soppressione creato dalla legge n. 3036 del 1866,
  vissero regolati dal regio decreto 6 ottobre 1867, che li
  classificava in due classi, inferiori quella a cui
  appartenevano i Conservatori con corsi di istruzione
  elementare, superiori quelli con corsi perfettivi
  post- elementari di 2 o 3 anni.
    La questione rimase però aperta e fu fonte di vertenze
  patrimoniali ripetute fra lo Stato e i Conservatori,
  disputandosi, per ognuno, in merito alla prevalenza delle
  finalità ecclesiastiche o educative.
    Il Concordato Lateranense, che all'articolo 29, primo
  comma, lettera  b),  riconosceva la possibilità legale di
  esistenza delle Corporazioni religiose, garantendo alle stesse
  le possibilità di essere erette in enti morali, dette una
  prima sanatoria a quanto poteva essere rimasto di contestabile
  nella situazione dei Conservatori, soprattutto in relazione
  all'ambiguità e mutevolezza delle loro tavole istitutive
  originarie, la cui impostazione aveva larghi contenuti
  riconducibili all'articolo 1 della legge n. 3036 del 1866
  sulla soppressione delle corporazioni religiose.
    I patti Lateranensi, concordati l'11 febbraio 1929 e
  recepiti dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1929, n.
  810, furono certo elemento determinante per far uscire la
  situazione dei Conservatori toscani e dei similari Collegi di
  Marte della Sicilia dall'indeterminatezza lasciata dalla legge
  n. 3036 del 1866.
    Con regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, fu stabilito
  il "Riordinamento degli istituti pubblici di educazione
  femminile", in forza del quale "I reali educaristi, i
  conservatori della Toscana, i collegi
 
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  di Santa Maria della Sicilia e gli altri istituti
  pubblici di educazione femminile, che abbiano carattere
  laicale e non siano considerati istituzioni pubbliche di
  assistenza e beneficenza, dipendono dal Ministero
  dell'educazione nazionale" (articolo 1).
    Nei suoi 55 articoli il decreto assolveva completamente
  alla necessità di dare una regolamentazione nuova e completa a
  tutte le materie, riconoscendo per valido ed acquisito il
  possesso della personalità giuridica agli Istituti già
  esistenti.  Evidentemente a questo momento i Conservatori
  divenivano riconducibili, quali persone giuridiche, seppure
  assai impropriamente, alle fondazioni, essendo per essi
  cessato ogni carattere di corporazione.
    Tale carattere era sottolineato dall'articolo 3 del
  decreto, che prescriveva l'obbligo per ogni istituto di avere
  uno statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione ed
  approvato con decreto reale su proposta del ministro per
  l'educazione nazionale, di concerto con il ministro delle
  finanze, che fosse in accordo con le "tavole di fondazione" e
  le norme legislative, ed all'articolo 52, colà dove si precisa
  che in caso di trasformazione devesi tener conto della volontà
  dei fondatori.  E' una distinzione importante per la
  particolare tutela che la legge in genere accorda alla
  destinazione dei beni delle fondazioni, che debbono sempre
  indirizzarsi ai fini compatibili con le originarie intenzioni
  dei fondatori.
    Il consiglio di amministrazione è, per tutti gli istituti,
  composto da tre membri, resta in carica per tre anni ed è
  nominato dal Governo.
    La tutela sui Conservatori (approvazione di merito e di
  legittimità delle deliberazioni sulle materie indicate
  nell'articolo 16 del decreto) è affidata al provveditorato
  agli studi.
    I mezzi per l'espletamento delle attività di questi
  istituti sono costituiti dalle rendite del patrimonio, dalle
  rette delle convittrici e delle alunne e dai contributi dello
  Stato, di altri enti e di privati.
    Il decreto prevedeva poi le norme per la concentrazione, la
  trasformazione e la liquidazione degli istituti.
    La concentrazione può avvenire nell'ambito della sfera di
  attività di uno stesso organo di tutela e, quindi, per i
  Conservatori, di una stessa provincia, unificando sotto un
  solo consiglio di amministrazione più istituti.
    L'articolo 52 afferma che, quando per deficienza di mezzi
  un istituto pubblico di educazione femminile non possa
  soddisfare adeguatamente al suo fine statutario, e quando esso
  fine sia venuto a mancare, o sia prossimo ad esaurirsi,
  l'istituto è soggetto a trasformazione.
    Il patrimonio dell'istituto soggetto a trasformazione è
  posto in liquidazione ed i beni risultanti, dopo soddisfatte
  le passività, saranno investiti, preferibilmente, in titoli di
  Stato per la istituzione, a seconda dei casi e nel modo che
  meno si discosti dalla volontà dei fondatori dell'istituto
  trasformato, di borse di studio, di premi scolastici, di pasti
  gratuiti presso convitti nazionali femminili o presso altri
  istituti pubblici di educazione femminile, o, infine, di
  assegni a favore di altri istituti pubblici di educazione
  femminile o di casse scolastiche di istituti medi di
  istruzione, o di patronati scolastici.
    Speciali cautele dovranno essere osservate per la
  liquidazione (che sarà consentita solo nel caso che siano
  acquirenti il comune ed altri enti del luogo) o per la
  destinazione degli oggetti ed arredi sacri e del materiale
  avente interesse artistico, storico o bibliografico.
    In ogni caso, afferma e ribadisce il decreto, il patrimonio
  dell'istituto trasformato, invece di essere liquidato, potrà
  essere fuso col patrimonio di convitti nazionali femminili o
  di altri istituti pubblici d'istruzione femminile, di casse
  scolastiche, di patronati scolastici o potrà essere conservato
  e destinato alla istituzione di borse di studio, di premi
  scolastici o di pasti scolastici gratuiti, sempre tenendo in
  debito conto la originaria destinazione territoriale
  dell'istituto trasformato.
    La riunione, concentrazione, trasformazione-liquidazione
  degli istituti suddetti possono essere disposte su domanda del
  consiglio di amministrazione dell'istituto, o dell'autorità
  comunale del comune ove ha sede l'istituto o, d'ufficio, dal
  Ministro, uditi i suddetti organi.
 
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    Tali provvedimenti vengono disposti con decreto del
  Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della
  pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato.
    Così il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392.
    Con regio decreto 1^ ottobre 1931, n. 1312, vengono
  approvate norme modificative, integrative ed interpretative
  del precedente regio decreto n. 2392 del 1929.
    In effetti con esso si sopperiva alla necessità,
  evidentemente manifestatasi dopo il citato decreto n. 2392 del
  1929, di individuare esattamente e nominativamente gli
  Istituti pubblici di educazione femminile ai quali si era
  riconosciuta la personalità giuridica.  A ciò veniva provveduto
  con quattro tabelle allegate al citato decreto n. 1312 del
  1931, una delle quali elencava, come appresso, 36
  "Conservatori della Toscana".
    Le altre norme del citato decreto n. 1312 del 1931
  riguardavano norme di ordinario funzionamento degli organismi
  amministrativi degli Istituti.
  CONSERVATORI DELLA TOSCANA
      1) Conservatorio di Santa Caterina - Arezzo;
      2) Conservatorio di Santa Elisabetta - Barga (Lucca);
      3) Conservatorio di Sant'Andrea - Bibbiena (Arezzo);
      4) Conservatorio di Santa Caterina da Siena - Pieve di
  Camaiore (Lucca);
      5) Conservatorio di Santa Chiara - Castiglion Fiorentino
  (Arezzo);
      6) Conservatorio di Santo Stefano - Chiusi (Siena);
      7) Conservatorio di San Pietro - Colle Val d'Elsa
  (Siena);
      8) Conservatorio di San Francesco di Sales - Cortona
  (Arezzo);
      9) Conservatorio della SS. Annunziata - Empoli
  (Firenze);
      10) Conservatorio delle Mantellate - Firenze;
      11) Conservatorio di Santa Maria degli Angeli -
  Firenze;
      12) Conservatorio delle Stabilite - San Pietro a
  Monticelli (Firenze);
      13) Conservatorio di San Ponziano - Lucca;
      14) Conservatorio di San Francesco - Lucignano
  (Arezzo);
      15) Conservatorio di Santa Caterina - Montalcino
  (Siena);
      16) Conservatorio "Carmignani-Pellegrini" - Montecarlo
  (Lucca);
      17) Conservatorio di San Girolamo - Montepulciano
  (Siena);
      18) Conservatorio di Santa Marta - Montopoli Valdarno
  (Pisa);
      19) Conservatorio di San Michele - Pescia (Pistoia);
      20) Conservatorio di San Carlo Borromeo - Pienza
  (Siena);
      21) Conservatorio di San Leone - Pietrasanta (Lucca);
      22) Conservatorio di Sant'Anna - Pisa;
      23) Conservatorio di San Giovanni Battista - Pistoia;
      24) Conservatorio di San Francesco e San Domenico in
  Piteglio-Popiglio (Pisa);
      25) Conservatorio di San Niccolò - Prato (Firenze);
      26) Conservatorio di Santa Maria della Neve - Quadalto -
  Palazzuolo di Romagna (Firenze);
      27) Conservatorio di Santa Maria del Giglio - Sambuca
  Pistoiese (Pistoia);
      28) Conservatorio di Santa Chiara - San Gimignano
  (Siena);
      29) Conservatorio della SS. Annunziata - San Giovanni
  Valdarno (Arezzo);
      30) Conservatorio di Santa Caterina - San Marcello
  Pistoiese (Pistoia);
 
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      31) Conservatorio di Santa Chiara - San Miniato
  (Pisa);
      32) Conservatorio di San Bartolomeo - San Sepolcro
  (Arezzo);
      33) Conservatorio delle Montalve alla Quiete - Sesto
  Fiorentino (Firenze);
      34) Conservatori Riuniti di Siena;
      35) Conservatorio di San Luigi Volpignano (Massa);
      36) Conservatorio di San Lino in San Pietro - Volterra
  (Pisa).
    Non è compreso in questa tabella l' ex  Conservatorio
  di San Giacomo d'Altopascio in Pontremoli, il quale, con regio
  decreto 15 ottobre 1923, n. 2429, fu trasformato in convitto
  maschile denominato "Convitto maschile di San Giacomo
  d'Altopascio".
    Di alcuni Conservatori non si hanno più notizie, altri
  limitano la loro attività alla gestione del patrimonio
  immobiliare, pochi gestiscono collegi-convitti, educandati o
  scuole private.
    Il Conservatorio di San Leone di Pietrasanta (LU) fu
  soppresso ed i beni passati al comune con apposito decreto del
  Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, n. 388.
    Il Conservatorio di Santa Chiara di San Gimignano è stato
  trasformato in ente morale ed i beni passati al comune di San
  Gimignano (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
  1984, n. 71).
    Il Conservatorio di Sant'Anna di Pisa è confluito nella
  Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
  Sant'Anna, e il suo patrimonio è andato a costituire parte
  delle risorse economiche della scuola universitaria (legge 14
  febbraio 1987, n. 41).
    Il Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Sesto
  Fiorentino (FI) è stato soppresso con legge 5 febbraio 1992,
  n. 176.
    Infine, la vicenda del Conservatorio di Santa Chiara di
  Castiglion Fiorentino, che ha un consiglio di amministrazione
  regolarmente nominato, le cui funzioni sono difficili da
  individuare, considerato che il fine istituzionale è
  inesistente, non funzionando più alcuna scuola ed il
  patrimonio immobiliare è passato al comune di Castiglion
  Fiorentino (attraverso un verbale di consegna per
  l'attribuzione in proprietà dei beni trasferiti alla regione
  Toscana ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).
    La Corte di cassazione, nel maggio 1980, si interessò dei
  Conservatori, a seguito di un ricorso presentato dal Ministero
  della pubblica istruzione, dal Ministero dell'interno e dal
  Conservatorio di Monticelli avverso la congregazione delle
  suore stabilita dalla Carità (congregazione che opera ed è
  ospitata nel conservatorio).
    La congregazione, dopo aver ottenuto il riconoscimento
  della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 29 del
  Concordato Lateranense, chiedeva l'identificazione dell'ente
  religioso con l'ente conservatorio e quindi l'applicazione del
  "nuovo ente" della disciplina concordataria cui la
  congregazione stessa era sottoposta quale ente di diritto
  pontificio.
    La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito
  alla questione - dopo che la corte d'appello di Firenze si era
  espressa a favore della congregazione religiosa - decise che
  il riconoscimento della congregazione agli effetti giuridici
  implicava l'esistenza nell'ordinamento di due enti - il
  conservatorio e la congregazione - ma non ne consentiva
  l'identificazione in un unico soggetto giuridico.
    Fu inoltre precisato che i Conservatori, in quanto pubblici
  istituti di istruzione, vivono ed operano, a livello dello
  ordinamento statale, indipendentemente dall'esistenza o meno
  di una congregazione religiosa; infatti, le persone dedite
  all'attività educativa e di insegnamento prestano la loro
  attività non in quanto membri di una comunità religiosa ma in
  quanto soggetti di un rapporto di pubblico impiego.
    Pertanto un Conservatorio non cesserebbe di funzionare come
  tale laddove la comunità religiosa non esistesse più ed il
  personale educativo ed insegnante, assunto con pubblico
  concorso, fosse integralmente
 
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  formato da laici.  Quindi l'esistenza della comunità religiosa
  che collabori al funzionamento dell'ente è un dato meramente
  occasionale, che caratterizza lo stato di fatto di un
  Conservatorio, ma non incide sulla sua natura di istituto
  pubblico di educazione femminile e sul regime giuridico ad
  esso proprio.
    Ad oggi molti di questi Conservatori si trovano in
  difficoltà operativa e non adempiono ai fini istituzionali.  Lo
  Stato nel corso degli anni ha affrontato in maniera
  occasionale il problema cercando di risolvere le emergenze più
  gravi.
    E' necessario mettere ordine al settore che rappresenta una
  parte importante del patrimonio culturale della Toscana.  I
  regi decreti n. 2392 del 1929 e n. 1312 del 1931 indicano un
  iter  per la trasformazione di questi enti pressoché
  impraticabile o estremamente lungo e difficoltoso.
    E' necessario rispettare gli orientamenti dei fondatori e
  delle comunità che hanno sostenuto questi Conservatori nel
  tempo in modo che possano continuare ad essere utilizzati a
  fini educativi e culturali.
    Per questo proponiamo l'estinzione dei Conservatori della
  Toscana ed il trasferimento del relativo patrimonio ai
  rispettivi comuni, impegnando gli stessi ad un uso nella vita
  educativa e culturale delle diverse realtà locali.
    In relazione alla impossibilità di avere un quadro completo
  ed aggiornato, il Ministro della pubblica istruzione, di
  concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali e
  con il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della legge, individua con apposito decreto
  i Conservatori della Toscana oggetto di estinzione ed i comuni
  a cui sarà trasferito il patrimonio.
  (Note bibliografiche: Fiorenzo Narducci (già segretario
  generale comune di Pescia);  Paola D'Alessandro: I Conservatori
  della Toscana, 2 febbraio 1991).
 
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