| 1. Gli istituti pubblici di educazione femminile denominati
"Conservatori" della Toscana, individuati nella tabella n. 2
allegata al regio decreto 1^ ottobre 1931, n. 1312, sono
estinti ed il patrimonio è trasferito, senza corrispettivo, ai
comuni nel cui territorio sono ubicati.
2. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare dei Conservatori
della Toscana è assegnato ai comuni, che subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi facenti capo agli stessi
Conservatori; lo stesso patrimonio deve essere utilizzato dal
comune ai fini istituzionali educativi e culturali.
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