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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


661
DDL0046-0011
Progetto di legge Camera n. 46 - testo presentato - (DDL12-46)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.79 dello stampato)
...C46. TESTIPDL
...C46.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC46 ZZ12 ZZDL ZZPR
          (Disposizioni concernenti la riscossione).
      1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          a)  all'articolo 8, primo comma, il numero 3) è
  sostituito dal seguente: "3) nel termine stabilito per la
  presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito
  delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi
  nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo
  comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle
  persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3,
  secondo comma, lettera  c); ";
          b)  dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente
  articolo: "Art.  92- bis (Mancata o irregolare
  documentazione probatoria).  -  1.  E' soggetto alla
  pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta
  liquidata ai sensi dell'articolo 36- bis  del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, chi, a
  richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea
  documentazione dei crediti d'imposta spettanti e dei
  versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni
  d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a
  determinare l'imposta o il rimborso indicati nella
  dichiarazione dei redditi.  In tali casi non si applica la
  soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.".
      2.  All'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993,
  n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1993, n.427, il comma 20 è sostituito dal seguente: " 20.
  I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei
  redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni
  di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive
  modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla
  data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere
  eseguiti entro il termine di presentazione della
  dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio.".
      3.  Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma,
  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n.602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte
  e delle altre somme nonché dei relativi acconti, dovuti con
  riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone
  fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 6
  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n.600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il
  versamento è eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno
  successivo, a condizione che siano versate unitamente alle
  somme cui
 
                              Pag. 80
 
  afferiscono.  La disposizione del secondo comma del predetto
  articolo 92 si applica nel caso in cui il versamento sia
  eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno.  Non è
  dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9
  dello stesso decreto n.602 del 1973.
      4.  I soggetti non residenti nel territorio dello Stato
  possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli
  immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
  n.504, dovuta per l'anno 1993, entro il 31 gennaio 1994, senza
  applicazione di interessi.
      5.  Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale
  sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se
  l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere
  effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.  Non si
  fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva
  se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le
  sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.
      6.  Le disposizioni del comma 1, lettera  b),  si
  applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle
  dichiarazioni presentate dalla data dell'8 dicembre 1993.  Le
  disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono
  essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore
  del presente decreto.
      7.  Per la riscossione delle entrate erariali, con ruoli
  resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi
  sono applicati nella misura del 9 per cento annuo e del 4,5
  per cento semestrale; resta ferma la misura degli interessi
  prevista per il ritardato pagamento dei diritti doganali e
  delle imposte di fabbricazione e di consumo.
      8.  Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di
  tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine
  cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se
  effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
      9.  Nell'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre
  1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei
  riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei
  redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo
  17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.".
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-46 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0046 TOTPAG=0081 TOTDOC=0013 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0079 RIGINIZ=007 PAGFIN=0080 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=79 PAGEFIN=80 SORTRES= SORTDDL=004600 00 FASCIDC=12DDL0046 SORTNAV=0004600 000 00000 ZZDDLC46 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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