| (Disposizioni concernenti la riscossione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 8, primo comma, il numero 3) è
sostituito dal seguente: "3) nel termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi
nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo
comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3,
secondo comma, lettera c); ";
b) dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente
articolo: "Art. 92- bis (Mancata o irregolare
documentazione probatoria). - 1. E' soggetto alla
pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta
liquidata ai sensi dell'articolo 36- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, chi, a
richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea
documentazione dei crediti d'imposta spettanti e dei
versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni
d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a
determinare l'imposta o il rimborso indicati nella
dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la
soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.".
2. All'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n.427, il comma 20 è sostituito dal seguente: " 20.
I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei
redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive
modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere
eseguiti entro il termine di presentazione della
dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio.".
3. Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte
e delle altre somme nonché dei relativi acconti, dovuti con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone
fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il
versamento è eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno
successivo, a condizione che siano versate unitamente alle
somme cui
Pag. 80
afferiscono. La disposizione del secondo comma del predetto
articolo 92 si applica nel caso in cui il versamento sia
eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno. Non è
dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9
dello stesso decreto n.602 del 1973.
4. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato
possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli
immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.504, dovuta per l'anno 1993, entro il 31 gennaio 1994, senza
applicazione di interessi.
5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale
sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se
l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere
effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Non si
fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva
se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le
sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.
6. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si
applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle
dichiarazioni presentate dalla data dell'8 dicembre 1993. Le
disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono
essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Per la riscossione delle entrate erariali, con ruoli
resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi
sono applicati nella misura del 9 per cento annuo e del 4,5
per cento semestrale; resta ferma la misura degli interessi
prevista per il ritardato pagamento dei diritti doganali e
delle imposte di fabbricazione e di consumo.
8. Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di
tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine
cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se
effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
9. Nell'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei
riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei
redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo
17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.".
| |