| 1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali
e ambientali, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua i Conservatori della
Toscana, oggetto del trasferimento di cui all'articolo 1, tra
quelli elencati nella tabella n. 2 allegata al regio decreto
1^ ottobre 1931, n. 1312, ed i relativi comuni subentranti.
2. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, e dalle altre norme vigenti in materia di
competenze degli enti locali, il decreto di cui al comma 1 del
presente articolo determina le condizioni e le modalità atte
ad assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni
trasferite e il rispetto delle disposizioni di cui al terzo
comma dell'articolo 52 del regio decreto 23 dicembre 1929, n.
2392.
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3. Per la definizione dei contenuti del decreto di cui al
comma 1 del presente articolo, anche con riferimento agli
aspetti patrimoniali, il Ministro della pubblica istruzione
può indire una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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