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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6612
DDL0553-0002
Progetto di legge Camera n. 553 - testo presentato - (DDL12-553)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C553. TESTIPDL
...C553.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC553 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Le trasformazioni istituzionali in
  atto e l'ampliamento delle funzioni e delle competenze degli
  enti territoriali richiedono una modifica sostanziale dei
  rapporti finanziari tra Governo centrale ed enti decentrati.
  Il sistema di tesoreria unica, introdotto con la legge 29
  ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, ha creato un
  ordinamento unitario, coordinato, delle tesorerie di tutti gli
  enti soggetti alla Tesoreria centrale, che fanno capo alle
  sezioni provinciali di Tesoreria dello Stato.  Istituti ed
  aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti locali e
  territoriali, delle aziende speciali ed istituzionali di tali
  enti e dei numerosi organismi ad essi collegati, effettuano,
  per conto di tali soggetti, operazioni di incasso e di
  pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le
  sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.  La citata legge
  n. 720 del 1984, non ha modificato le funzioni tradizionali
  ed i rapporti giuridici dei tesorieri con gli enti che
  gestiscono il servizio.  Questi restano obbligati ad osservare
  gli adempimenti e le funzioni previste dal sistema previgente,
  ma divengono anche il tramite necessario tra gli enti e le
  sezioni di Tesoreria dello Stato.  In sostanza il sistema è
  tale che non è possibile instaurare nessun rapporto diretto
  tra l'Ente e la sezione provinciale di Tesoreria dello Stato.
  Senza l'intervento dei tesorieri, non è possibile effettuare
  operazioni né sulle contabilità fruttifere, né su quelle
  infruttifere.  Il tesoriere opera con la sezione di tesoreria
  provinciale dello Stato per conto dell'Ente, ma sempre con
  responsabilità ed effetti diretti.
    Sin dal 1934 il testo unico n. 283 prevedeva per comuni e
  province la creazione di un servizio di tesoreria.
  Successivamente,
 
                               Pag. 2
 
  l'articolo 73 del decreto del Presidente della
  Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, ha ricompreso, nel servizio
  di tesoreria provinciale e comunale, la riscossione delle
  entrate che non rientrano tra quelle tributarie ed il
  pagamento delle spese e le altre incombenze demandate al
  tesoriere da norme legislative e regolamentari.  L'insieme
  delle disposizioni che regolano il servizio di tesoreria
  impegna l'ente locale a servirsi, per lo svolgimento del
  servizio, di aziende di credito; l'ente non ha alcuna
  discrezionalità nella scelta del tesoriere.
    La presente proposta di legge propone l'abrogazione della
  disciplina istitutiva della tesoreria unica, che fa obbligo a
  tutti gli enti ed organismi pubblici elencati all'articolo 1
  di depositare le disponibilità finanziarie liquide presso le
  contabilità speciali delle sezioni di tesoreria provinciale
  dello Stato.  Un sistema che è stato introdotto nel 1984 per
  incrementare la liquidità disponibile nelle casse dello Stato,
  riducendo il ricorso alle emissioni
  di titoli del debito pubblico, nell'intento di
  introdurre forme di pubblicità, di trasparenza e di controllo
  sull'effettività della spesa degli enti pubblici.  All'articolo
  1 della presente proposta di legge si stabilisce che gli
  incassi derivanti da entrate proprie dei soggetti citati
  (entrate tributarie; entrate extratributarie, da vendita di
  beni e servizi, da canoni, sovracanoni, indennizzi ed altre
  entrate provenienti dal settore privato) non affluiscono alla
  contabilità speciale fruttifera presso la tesoreria
  provinciale dello Stato.  Si ripristina, pertanto, il sistema
  preesistente al sistema di tesoreria unica di cui alla legge
  29 ottobre 1984, n. 720, aumentando la liquidità
  immediatamente disponibile per gli enti locali e territoriali,
  e valorizzando il sistema delle autonomie.
    La presente proposta di legge non comporta oneri per lo
  Stato, in quanto il costo della provvista sul conto speciale
  fruttifero è pari al costo della raccolta sul mercato (8 per
  cento).
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-553 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0553 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=055300 00 FASCIDC=12DDL0553 SORTNAV=0055300 000 00000 ZZDDLC553 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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