| Onorevoli Colleghi! -- Le trasformazioni istituzionali in
atto e l'ampliamento delle funzioni e delle competenze degli
enti territoriali richiedono una modifica sostanziale dei
rapporti finanziari tra Governo centrale ed enti decentrati.
Il sistema di tesoreria unica, introdotto con la legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, ha creato un
ordinamento unitario, coordinato, delle tesorerie di tutti gli
enti soggetti alla Tesoreria centrale, che fanno capo alle
sezioni provinciali di Tesoreria dello Stato. Istituti ed
aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti locali e
territoriali, delle aziende speciali ed istituzionali di tali
enti e dei numerosi organismi ad essi collegati, effettuano,
per conto di tali soggetti, operazioni di incasso e di
pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. La citata legge
n. 720 del 1984, non ha modificato le funzioni tradizionali
ed i rapporti giuridici dei tesorieri con gli enti che
gestiscono il servizio. Questi restano obbligati ad osservare
gli adempimenti e le funzioni previste dal sistema previgente,
ma divengono anche il tramite necessario tra gli enti e le
sezioni di Tesoreria dello Stato. In sostanza il sistema è
tale che non è possibile instaurare nessun rapporto diretto
tra l'Ente e la sezione provinciale di Tesoreria dello Stato.
Senza l'intervento dei tesorieri, non è possibile effettuare
operazioni né sulle contabilità fruttifere, né su quelle
infruttifere. Il tesoriere opera con la sezione di tesoreria
provinciale dello Stato per conto dell'Ente, ma sempre con
responsabilità ed effetti diretti.
Sin dal 1934 il testo unico n. 283 prevedeva per comuni e
province la creazione di un servizio di tesoreria.
Successivamente,
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l'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, ha ricompreso, nel servizio
di tesoreria provinciale e comunale, la riscossione delle
entrate che non rientrano tra quelle tributarie ed il
pagamento delle spese e le altre incombenze demandate al
tesoriere da norme legislative e regolamentari. L'insieme
delle disposizioni che regolano il servizio di tesoreria
impegna l'ente locale a servirsi, per lo svolgimento del
servizio, di aziende di credito; l'ente non ha alcuna
discrezionalità nella scelta del tesoriere.
La presente proposta di legge propone l'abrogazione della
disciplina istitutiva della tesoreria unica, che fa obbligo a
tutti gli enti ed organismi pubblici elencati all'articolo 1
di depositare le disponibilità finanziarie liquide presso le
contabilità speciali delle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato. Un sistema che è stato introdotto nel 1984 per
incrementare la liquidità disponibile nelle casse dello Stato,
riducendo il ricorso alle emissioni
di titoli del debito pubblico, nell'intento di
introdurre forme di pubblicità, di trasparenza e di controllo
sull'effettività della spesa degli enti pubblici. All'articolo
1 della presente proposta di legge si stabilisce che gli
incassi derivanti da entrate proprie dei soggetti citati
(entrate tributarie; entrate extratributarie, da vendita di
beni e servizi, da canoni, sovracanoni, indennizzi ed altre
entrate provenienti dal settore privato) non affluiscono alla
contabilità speciale fruttifera presso la tesoreria
provinciale dello Stato. Si ripristina, pertanto, il sistema
preesistente al sistema di tesoreria unica di cui alla legge
29 ottobre 1984, n. 720, aumentando la liquidità
immediatamente disponibile per gli enti locali e territoriali,
e valorizzando il sistema delle autonomie.
La presente proposta di legge non comporta oneri per lo
Stato, in quanto il costo della provvista sul conto speciale
fruttifero è pari al costo della raccolta sul mercato (8 per
cento).
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