| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995, gli istituti e le
aziende di credito, i tesorieri ed i cassieri delle regioni a
statuto ordinario ed a statuto speciale, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni,
delle unioni di comuni, con esclusione di quelle con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dei consorzi, delle
associazioni e delle convenzioni tra regioni, province e
comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000
abitanti, delle comunità montane con popolazione complessiva
montana non inferiore a 10.000 abitanti, delle aziende
speciali ed istituzionali, delle aziende regionalizzate,
provincializzate e municipalizzate e delle aziende e dei
consorzi fra regioni, province, comuni e delle unioni di
comuni per l'erogazione di servizi pubblici, degli enti
regionali di sviluppo agricolo, degli enti provinciali per il
turismo, delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo,
delle aziende di promozione turistica, degli istituti
regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento
educativi (IRRSAE), effettuano, nella qualità di organi di
esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le
operazioni relative all'incasso ed al pagamento delle entrate
tributarie, delle entrate extratributarie, da vendita di beni
e servizi, da canoni, da sovracanoni, da indennizzi e da altre
entrate provenienti dal settore privato.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 del
presente articolo alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, come sostituita dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 febbraio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1989, e
successive modificazioni, sono soppresse le parole: "Province,
Comuni, con esclusione di
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quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Consorzi e
associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione
complessiva non inferiore a 10.000 abitanti. Comunità montane,
con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000
abitanti. Aziende regionalizzate, provincializzate e
municipalizzate e aziende e consorzi tra regioni, province e
comuni per l'erogazione di servizi pubblici. Enti provinciali
per il turismo. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica. Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo
(IRRSAE)".
3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 del
presente articolo, alla tabella B annessa alla legge 29
ottobre 1984, n. 270, come sostituita dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio
1989, sono soppresse le parole: "Regioni a statuto ordinario e
speciale, province autonome di Trento e di Bolzano".
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