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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6613
DDL0553-0003
Progetto di legge Camera n. 553 - testo presentato - (DDL12-553)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C553. TESTIPDL
...C553.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC553 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995, gli istituti e le
  aziende di credito, i tesorieri ed i cassieri delle regioni a
  statuto ordinario ed a statuto speciale, delle province
  autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni,
  delle unioni di comuni, con esclusione di quelle con
  popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dei consorzi, delle
  associazioni e delle convenzioni tra regioni, province e
  comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000
  abitanti, delle comunità montane con popolazione complessiva
  montana non inferiore a 10.000 abitanti, delle aziende
  speciali ed istituzionali, delle aziende regionalizzate,
  provincializzate e municipalizzate e delle aziende e dei
  consorzi fra regioni, province, comuni e delle unioni di
  comuni per l'erogazione di servizi pubblici, degli enti
  regionali di sviluppo agricolo, degli enti provinciali per il
  turismo, delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo,
  delle aziende di promozione turistica, degli istituti
  regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento
  educativi (IRRSAE), effettuano, nella qualità di organi di
  esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le
  operazioni relative all'incasso ed al pagamento delle entrate
  tributarie, delle entrate extratributarie, da vendita di beni
  e servizi, da canoni, da sovracanoni, da indennizzi e da altre
  entrate provenienti dal settore privato.
    2.  Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 del
  presente articolo alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre
  1984, n. 720, come sostituita dal decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri 3 febbraio 1989, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 30 del 6 febbraio 1989, e
  successive modificazioni, sono soppresse le parole: "Province,
  Comuni, con esclusione di
 
                               Pag. 4
 
  quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.  Consorzi e
  associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione
  complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.  Comunità montane,
  con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000
  abitanti.  Aziende regionalizzate, provincializzate e
  municipalizzate e aziende e consorzi tra regioni, province e
  comuni per l'erogazione di servizi pubblici.  Enti provinciali
  per il turismo.  Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
  Aziende di promozione turistica.  Istituti regionali di
  ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo
  (IRRSAE)".
    3.  Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 del
  presente articolo, alla tabella B annessa alla legge 29
  ottobre 1984, n. 270, come sostituita dal decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 1989,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 30 del 6 febbraio
  1989, sono soppresse le parole: "Regioni a statuto ordinario e
  speciale, province autonome di Trento e di Bolzano".
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-553 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0553 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=019 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=055300 00 FASCIDC=12DDL0553 SORTNAV=0055300 000 00000 ZZDDLC553 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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