Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6615
DDL0554-0002
Progetto di legge Camera n. 554 - testo presentato - (DDL12-554)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C554. TESTIPDL
...C554.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC554 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'applicazione dell'imposta comunale
  sugli immobili (ICI), introdotta dal decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 504, rappresenta un primo passo verso una
  sempre più ampia autonomia impositiva delle amministrazioni
  locali, ma rende quanto mai onerosa la tassazione di un bene
  primario come la casa di abitazione.
    Nel 1993 l'ICI ha permesso ai comuni di incassare 13.950
  miliardi; ma ha prelevato dalle tasche dei contribuenti, in
  media, un milione procapite.  Più della metà di tale somma
  (7.800 miliardi, la quota corrispondente all'aliquota-base del
  4 per mille) è stata appannaggio dello Stato, che nel 1993 ha
  trasferito ai comuni il 10 per cento in meno delle risorse, in
  valore nominale, del 1992; la restante parte (6.150 miliardi)
  è stata attribuita alle amministrazioni
  che hanno applicato aliquote superiori al 4 per
  mille.  In sostanza, un "premio" per quei comuni che hanno
  tassato di più i cittadini.
    La rivalutazione degli estimi catastali e l'applicazione di
  aliquote elevate, comprese tra il 4 e il 6 per mille,
  determinano, per i proprietari, un marcato aggravio fiscale:
  per una casa di tipo residenziale di 80 metri quadri, l'onere
  tributario varia da uno a due milioni.  Si calcola che un
  immobile di categoria A/2, del valore di 312 milioni di lire,
  sito in Roma, dove nel 1993 è stata applicata l'aliquota del
  5,5 per mille, ha determinato un prelievo fiscale, per il
  proprietario, di 1.536.000 lire, al netto della detrazione di
  180.000 lire prevista dalla legge.  L'onere tributario è stato
  altrettanto elevato in molte altre città d'Italia.
 
                               Pag. 2
 
    Il decreto sulla finanza degli enti territoriali è stato
  adottato senza una contestuale riforma del sistema fiscale che
  sposti parte della pressione tributaria dal reddito al
  patrimonio.  L'ICI, un'imposta di tipo patrimoniale basata sul
  valore dei cespiti e non riferita al reddito dei contribuenti,
  rischia di essere un prelievo eccessivamente gravoso, che
  attenua la progressività del sistema e colpisce categorie non
  certo benestanti.  La detrazione di 180 mila lire per la casa
  principale d'abitazione, e la deduzione, pari ad un 1.000.000
  di lire, dall'imponibile dell'imposta sul reddito delle
  persone fisiche (IRPEF) non sono sufficienti a mitigare il
  prelievo ICI, oneroso per molti contribuenti, proprietari di
  un immobile frutto del risparmio di una vita, il cui reddito
  corrente riesce a malapena a garantire la sussistenza.  C'è da
  notare che le modifiche introdotte al decreto n. 504 del 1992
  dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, attribuiscono ai comuni
  la facoltà di disporre un aumento della detrazione sulla base
  del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul
  territorio o, in alternativa, a seguito di richiesta motivata
  da particolari situazioni di carattere sociale.  Ma in materia
  di "diritto alla casa" e di agevolazioni fiscali che tengano
  conto delle reali condizioni dei contribuenti molto resta
  ancora da fare.
    La presente proposta di legge, all'articolo 1, concede ai
  comuni la facoltà di graduare l'aliquota ICI tra il 4 e il 7
  per mille (nel citato decreto legislativo è compresa tra un
  minimo del 4 e un massimo del 6 per mille; può raggiungere il
  7 solo "per straordinarie esigenze di bilancio") in relazione
  alla tipologia dell'immobile.  Si realizza così una manovra
  potenzialmente perequativa che redistribuisce il carico
  fiscale in modo più progressivo in relazione alla diversa
  tipologia del patrimonio immobiliare; con l'aliquota
  ordinaria, che può raggiungere il 7 per cento, si compensa la
  riduzione di gettito conseguente alla maggiore detrazione
  (+120.000 lire) accordata all'abitazione principale.
    Si ottiene, inoltre, il vantaggio aggiuntivo di ampliare
  l'offerta di abitazioni sul mercato, sollecitando i
  proprietari a realizzare un reddito sulle abitazioni sfitte
  per compensare l'imposizione fiscale.  I fabbricati dichiarati
  inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, potranno
  beneficiare della prevista esenzione dall'ICI, a condizione
  che la circostanza sia accertata dall'ufficio tecnico erariale
  (il costo della perizia è a carico del proprietario
  dell'immobile); anche in questo caso si produce un aumento di
  gettito grazie alla riduzione dell'elusione fiscale.
    L'articolo 2, modificando l'articolo 8 del decreto
  legislativo n. 504 del 1992 dispone, a partire dall'anno
  d'imposta 1995, l'aumento da 180.000 a 300.000 lire della
  detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita
  ad abitazione principale.  All'articolo 3 si istituisce un
  fondo sociale, destinato ad integrare i canoni d'affitto
  dovuti da persone che si trovano in particolari condizioni
  (indigenti, titolari di pensione sociale, minima o di
  invalidità, famiglie monoreddito).  I comuni potranno
  alimentare il fondo sociale con parte del gettito riscosso
  attraverso l'ICI.
    Il 77,8 per cento dei comuni italiani non ha mai provveduto
  all'inventario dei beni comunali presenti sul territorio o
  dispone di dati non aggiornati; solo il 22,8 per cento dei
  comuni ha una banca-dati di tali beni tenuta costantemente
  aggiornata.  Questo ostacola, di fatto, la valorizzazione del
  patrimonio e determina oneri gravosi a carico delle
  amministrazioni locali, che sopportano carichi tributari e
  spese di manutenzione spesso superiori al reddito ottenibile
  dal patrimonio comunale.  Per questo si dispone l'obbligo, per
  le amministrazioni comunali, di aggiornare l'inventario di
  tutti i beni immobili di proprietà comunale con cadenza
  biennale.  E per stimolare la valorizzazione e la corretta
  manutenzione del patrimonio, si stabilisce che i redditi dei
  beni patrimoniali del comune, con esclusione dei beni ad uso
  pubblico e di interesse storico, paesaggistico e culturale,
  non possano in nessun caso essere inferiori al doppio del
  totale dei carichi tributari, delle spese di manutenzione e di
  ogni altro onere sopportato dal comune nella gestione dei
  medesimi.
 
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    All'articolo 5 si dispone che il comune proceda alla
  rettifica degli estimi catastali a regolari scadenze,
  realizzando così maggiori entrate in proporzione all'aumento
  dell'imponibile.  Al comune viene inoltre attribuita la potestà
  di effettuare accertamenti e verifiche fiscali con
  decentramento delle strutture e degli uffici finanziari; a
  questo scopo, una quota parte del gettito totale delle nuove
  imposte locali può essere destinato al potenziamento degli
  interventi contro l'evasione fiscale.  Tutti i dati fiscali a
  disposizione del comune sono ordinati secondo procedure
  informatiche allo scopo di effettuare controlli incrociati
  coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
  Nell'articolo 6 si dà facoltà ai comuni ad alta tensione
  abitativa di aumentare di un terzo la base imponibile delle
  case sfitte, come originariamente disposto dall'imposta sul
  reddito delle persone fisiche (IRPEF).
 
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