| Onorevoli Colleghi! -- L'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI), introdotta dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, rappresenta un primo passo verso una
sempre più ampia autonomia impositiva delle amministrazioni
locali, ma rende quanto mai onerosa la tassazione di un bene
primario come la casa di abitazione.
Nel 1993 l'ICI ha permesso ai comuni di incassare 13.950
miliardi; ma ha prelevato dalle tasche dei contribuenti, in
media, un milione procapite. Più della metà di tale somma
(7.800 miliardi, la quota corrispondente all'aliquota-base del
4 per mille) è stata appannaggio dello Stato, che nel 1993 ha
trasferito ai comuni il 10 per cento in meno delle risorse, in
valore nominale, del 1992; la restante parte (6.150 miliardi)
è stata attribuita alle amministrazioni
che hanno applicato aliquote superiori al 4 per
mille. In sostanza, un "premio" per quei comuni che hanno
tassato di più i cittadini.
La rivalutazione degli estimi catastali e l'applicazione di
aliquote elevate, comprese tra il 4 e il 6 per mille,
determinano, per i proprietari, un marcato aggravio fiscale:
per una casa di tipo residenziale di 80 metri quadri, l'onere
tributario varia da uno a due milioni. Si calcola che un
immobile di categoria A/2, del valore di 312 milioni di lire,
sito in Roma, dove nel 1993 è stata applicata l'aliquota del
5,5 per mille, ha determinato un prelievo fiscale, per il
proprietario, di 1.536.000 lire, al netto della detrazione di
180.000 lire prevista dalla legge. L'onere tributario è stato
altrettanto elevato in molte altre città d'Italia.
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Il decreto sulla finanza degli enti territoriali è stato
adottato senza una contestuale riforma del sistema fiscale che
sposti parte della pressione tributaria dal reddito al
patrimonio. L'ICI, un'imposta di tipo patrimoniale basata sul
valore dei cespiti e non riferita al reddito dei contribuenti,
rischia di essere un prelievo eccessivamente gravoso, che
attenua la progressività del sistema e colpisce categorie non
certo benestanti. La detrazione di 180 mila lire per la casa
principale d'abitazione, e la deduzione, pari ad un 1.000.000
di lire, dall'imponibile dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) non sono sufficienti a mitigare il
prelievo ICI, oneroso per molti contribuenti, proprietari di
un immobile frutto del risparmio di una vita, il cui reddito
corrente riesce a malapena a garantire la sussistenza. C'è da
notare che le modifiche introdotte al decreto n. 504 del 1992
dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, attribuiscono ai comuni
la facoltà di disporre un aumento della detrazione sulla base
del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul
territorio o, in alternativa, a seguito di richiesta motivata
da particolari situazioni di carattere sociale. Ma in materia
di "diritto alla casa" e di agevolazioni fiscali che tengano
conto delle reali condizioni dei contribuenti molto resta
ancora da fare.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, concede ai
comuni la facoltà di graduare l'aliquota ICI tra il 4 e il 7
per mille (nel citato decreto legislativo è compresa tra un
minimo del 4 e un massimo del 6 per mille; può raggiungere il
7 solo "per straordinarie esigenze di bilancio") in relazione
alla tipologia dell'immobile. Si realizza così una manovra
potenzialmente perequativa che redistribuisce il carico
fiscale in modo più progressivo in relazione alla diversa
tipologia del patrimonio immobiliare; con l'aliquota
ordinaria, che può raggiungere il 7 per cento, si compensa la
riduzione di gettito conseguente alla maggiore detrazione
(+120.000 lire) accordata all'abitazione principale.
Si ottiene, inoltre, il vantaggio aggiuntivo di ampliare
l'offerta di abitazioni sul mercato, sollecitando i
proprietari a realizzare un reddito sulle abitazioni sfitte
per compensare l'imposizione fiscale. I fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, potranno
beneficiare della prevista esenzione dall'ICI, a condizione
che la circostanza sia accertata dall'ufficio tecnico erariale
(il costo della perizia è a carico del proprietario
dell'immobile); anche in questo caso si produce un aumento di
gettito grazie alla riduzione dell'elusione fiscale.
L'articolo 2, modificando l'articolo 8 del decreto
legislativo n. 504 del 1992 dispone, a partire dall'anno
d'imposta 1995, l'aumento da 180.000 a 300.000 lire della
detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale. All'articolo 3 si istituisce un
fondo sociale, destinato ad integrare i canoni d'affitto
dovuti da persone che si trovano in particolari condizioni
(indigenti, titolari di pensione sociale, minima o di
invalidità, famiglie monoreddito). I comuni potranno
alimentare il fondo sociale con parte del gettito riscosso
attraverso l'ICI.
Il 77,8 per cento dei comuni italiani non ha mai provveduto
all'inventario dei beni comunali presenti sul territorio o
dispone di dati non aggiornati; solo il 22,8 per cento dei
comuni ha una banca-dati di tali beni tenuta costantemente
aggiornata. Questo ostacola, di fatto, la valorizzazione del
patrimonio e determina oneri gravosi a carico delle
amministrazioni locali, che sopportano carichi tributari e
spese di manutenzione spesso superiori al reddito ottenibile
dal patrimonio comunale. Per questo si dispone l'obbligo, per
le amministrazioni comunali, di aggiornare l'inventario di
tutti i beni immobili di proprietà comunale con cadenza
biennale. E per stimolare la valorizzazione e la corretta
manutenzione del patrimonio, si stabilisce che i redditi dei
beni patrimoniali del comune, con esclusione dei beni ad uso
pubblico e di interesse storico, paesaggistico e culturale,
non possano in nessun caso essere inferiori al doppio del
totale dei carichi tributari, delle spese di manutenzione e di
ogni altro onere sopportato dal comune nella gestione dei
medesimi.
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All'articolo 5 si dispone che il comune proceda alla
rettifica degli estimi catastali a regolari scadenze,
realizzando così maggiori entrate in proporzione all'aumento
dell'imponibile. Al comune viene inoltre attribuita la potestà
di effettuare accertamenti e verifiche fiscali con
decentramento delle strutture e degli uffici finanziari; a
questo scopo, una quota parte del gettito totale delle nuove
imposte locali può essere destinato al potenziamento degli
interventi contro l'evasione fiscale. Tutti i dati fiscali a
disposizione del comune sono ordinati secondo procedure
informatiche allo scopo di effettuare controlli incrociati
coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
Nell'articolo 6 si dà facoltà ai comuni ad alta tensione
abitativa di aumentare di un terzo la base imponibile delle
case sfitte, come originariamente disposto dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF).
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