| (Determinazione dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili).
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Determinazione dell'aliquota e
dell'imposta). - 1. L'aliquota è stabilita con
deliberazione della giunta comunale, adottata entro il 31
ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non
inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può
variare in relazione alla tipologia dell'immobile. Se la
delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si
applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la
disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4".
| |