| (Agevolazioni per l'abitazione principale).
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 8. - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta).
- 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata
dall'ufficio tecnico erariale con perizia a
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carico del proprietario, che è tenuto ad allegare idonea
documentazione alla dichiarazione.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino
a concorrenza del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede
a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i
suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 1995, l'importo di lire
180.000, di cui al comma 2, può essere elevato, con
deliberazione della giunta comunale, fino a lire 300.000, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari".
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