| (Fondo sociale).
1. Con deliberazione della giunta comunale, i comuni
possono istituire, a decorrere dal 1995, un fondo speciale,
finalizzato ad integrare la differenza tra l'ammontare dei
canoni d'affitto dovuti, ed un corrispettivo globale minimo,
determinato con la medesima deliberazione, da applicare ai
cittadini meno abbienti, ed in particolare agli inquilini
indigenti, percettori di pensioni sociali, minime o di
invalidità, e alle famiglie monoreddito.
2. Il fondo sociale di cui al comma 1 è alimentato
annualmente con una quota parte del gettito dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI).
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