| (Inventario del patrimonio comunale).
1. Dal 1^ gennaio 1996 le amministrazioni comunali,
provinciali, dei consorzi e delle unioni dei comuni, sono
tenute ad aggiornare l'inventario di tutti i beni immobili
patrimoniali di proprietà comunale.
2. L'inventario è costituito da apposito registro di
consistenza ed è aggiornato con cadenza biennale.
Nell'inventario devono essere indicati, a fronte di ciascun
bene immobile, il relativo ammontare dei redditi e, in
distinta colonna, l'importo dei carichi tributari e delle
spese di manutenzione sopportate dal comune, dalla provincia,
dai consorzi e dalle unioni dei comuni.
3. Al periodico aggiornamento dell'inventario si provvede
mediante il censimento dei beni immobili, siti nel territorio
del comune, della provincia, dei consorzi e delle unioni dei
comuni, a qualsiasi uso destinati.
4. L'inventario è firmato dal segretario comunale,
provinciale, dei consorzi e delle unioni dei comuni, e
vidimato dal sindaco. Il riepilogo dell'inventario è approvato
unitamente al bilancio annuale di previsione.
5. I redditi dei beni patrimoniali del comune, della
provincia, dei consorzi e delle unioni dei comuni, con
esclusione dei beni ad uso pubblico e di interesse storico,
paesaggistico e culturale, non possono, in nessun caso, essere
inferiori al doppio del totale dei carichi tributari, delle
spese di manutenzione e di ogni altro onere sopportato dal
comune nella gestione dei medesimi.
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